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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/12/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento di appello iscritto al n° 2230 del ruolo generale dell'anno 2023
e promosso da
Parte_1
- appellante - con l'avv. Moreno Dalle Vedove
contro e Controparte_1 Controparte_2
- appellati - con gli avv. Roberta Cacco e Nicola Magaldi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello ha ad oggetto la sentenza n. 72/2023 del giudice di pace di
Treviso, emessa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
2738/2022 r.g.
Lo e la avevano ottenuto Controparte_1 Controparte_2 la tutela monitoria per € 3952,50 (oltre ad interessi e spese) contro la e Pt_1 [...]
deducendo il diritto al compenso dovutogli in virtù di un contratto Parte_1
d'opera intellettuale concluso con quest'ultima il 12.6.14. Si tratta, in particolare,
- dr. Lucio Munaro - 2
del compenso dovuto per l'attività professionale relativa all'anno 2020.
2. In primo grado aveva proposto opposizione al decreto Pt_2 ingiuntivo allegando (tra l'altro) che:
con raccomandata a.r. del 25.6.20 aveva receduto dal contratto;
il compenso professionale relativo al primo semestre del 2020 non è dovuto, non sapendosi neppure quali fossero state le prestazioni eseguite;
neppure è dovuto alcun compenso per il secondo semestre del 2020, non essendo stata svolta alcuna attività professionale;
la clausola contrattuale ex art. 2 (che prevede il rinnovo tacito annuale dell'incarico professionale, con possibilità di escluderlo tramite comunicazione da inviare entro il 30 giugno dell'anno in corso) è inefficace ai sensi dell'art. 1341.2 cc perché non specificamente approvata per iscritto.
2.1. Le creditrici opposte avevano resistito all'opposizione, contestando specificamente le allegazioni e deduzioni dell'opponente.
2.2. Il giudice di pace rigettò l'opposizione.
3. ha proposto appello contro la sentenza censurando: Pt_2
il capo della sentenza che esclude il diritto di recesso ad nutum del cliente ex art. 2237 c.c.: violazione dell'art. 2237 c.c. ed erronea interpretazione delle clausole della “Lettera di incarico professionale” del 12.6.2014;
il capo della sentenza che non ritiene applicabili al caso di specie gli articoli
1341 cc e 1342 cc: erronea interpretazione del contratto professionale;
il capo della sentenza che ha riconosciuto come dovuto il pagamento anche del preavviso di parcella n. 65/00 del 18.6.2020; omesso esame dell'eccezione di inadempimento della e in ordine alla mancata Pt_1 Parte_1 esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste e violazione degli artt.
2233 e 2237 cc.
Pertanto, l'appellante ha dichiarato di avere pagato alla controparte la somma di € 8115,72 in attuazione della sentenza in discorso, e ha così concluso: in riforma della sentenza … impugnata, accertata la legittimità del recesso ex art.
2237 cc da parte della , contestato nell'an e nel quantum, per i motivi sopra esposti, Pt_3 il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, accertarsi l'entità e quantità delle prestazioni professionali svolte dalla e determinarsi il corrispettivo dovuto allo stesso Controparte_1 proporzionalmente al compenso forfettario concordato nella Lettera di Incarico del 12.6.2014, condannandosi lo Studio … alla restituzione delle somme già versate … respingersi … la
- dr. Lucio Munaro - 3
domanda di pagamento ex adverso svolta e, per l'effetto, revocare … il decreto ingiuntivo … con rifusione di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.1. Gli appellati ha contestato specificamente i motivi di appello, così concludendo: rigettarsi l'appello ex adverso proposto, perché inammissibile e comunque infondato, per
i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente confermarsi la sentenza del Giudice di Pace di
Treviso n. 72/2023 del 25.01.2023, depositata in data 27.01.2023, notificata il
17.02.2023. Spese, spese generali nella misura del 15%, diritti ed onorari di lite, interamente rifusi.
4. L'appello è infondato.
4.1. Con riguardo alle prestazioni relative al primo semestre del 2020, la relativa individuazione si evince dalla clausola contrattuale ex art. 1, che delinea puntualmente l'oggetto dell'incarico, di regola strutturato secondo l'unità di tempo annuale.
L'opposizione proposta dalla EG è infondata già alla stregua dell'attività assertiva, perché nella citazione in opposizione la stessa non aveva allegato specificamente quali, tra le prestazioni puntualmente dedotte nella clausola cit., non fossero state eseguite nel semestre in questione.
4.2. Con riguardo alla somma dovuta per il secondo semestre del 2020, deve considerarsi che il recesso della – attuato ai sensi della clausola ex art. Pt_1
2 cit. – impedì semplicemente la rinnovazione del rapporto per l'anno 2021, senza incidere sul sinallagma contrattuale relativo all'anno 2020, e dunque sul diritto dello Studio a percepire il relativo compenso. Infatti secondo la clausola ex art. 3, con riguardo alle prestazioni elencate nella clausola ex art. 1 (Oggetto dell'incarico), il compenso venne unitariamente quantificato su base annuale. E dalle allegazioni reciproche non emerge che lo Studio si fosse rifiutato di eseguire le prestazioni dovute anche nel secondo semestre del 2020.
La clausola ex art. 2 è valida, essendo espressione di autonomia negoziale pacificamente legittima in casi (come quello in esame) in cui le prestazioni intellettuali non rientrano nei parametri delle professioni intellettuali c.d. protette.
4.3. Tale clausola non esigeva la specifica approvazione per iscritto, perché quello dedotto in giudizio non è qualificabile come contratto 'per adesione' ai sensi dell'art. 1341 cc. Sicchè non è soggetto, per l'efficacia delle clausole c.d. vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto, non essendo destinato a
- dr. Lucio Munaro - 4
regolare una serie indefinita di rapporti e non rientrando nei parametri dei contratti predisposti unilateralmente da un contraente.
Come correttamente ricordato dalla migliore dottrina, nei contratti 'per adesione' il contraente aderente non partecipa alla determinazione del contenuto del contratto, limitandosi ad accettare o meno il regolamento negoziale predisposto dalla controparte. La sua volontà si manifesta soltanto nell'assunzione del vincolo contrattuale – si accetta o meno –, ma non nella fissazione del contenuto, che è compiutamente predeterminato. Se una parte del regolamento contrattuale non è predeterminata unilateralmente, non si applica l'art. 1341 cc, che presuppone l'assoluta estraneità della volontà negoziale rispetto al contenuto del contratto.
Già negli anni '80 la suprema Corte aveva correttamente rilevato che non vi è contratto in serie ex artt. 1341 e 1342 cc a fronte dell'inserzione di clausole il cui contenuto rappresenti il risultato dell'incontro della volontà delle parti, ciascuna delle quali abbia la possibilità di valutare la portata delle obbligazioni che si assume (Cass. n. 2428/1982).
Come risulta dal documento contrattuale dedotto in giudizio, le prestazioni professionali vennero specificamente descritte in contratto (clausola ex art. 1) in funzione delle concrete esigenze della committente, non di una potenziale, indifferenziata serie di contraenti. E fu evidentemente oggetto di trattativa anche la pattuizione del compenso, quantificato in € 5000,00 su base annuale per le prestazioni cit., con l'eccezione dell'anno 2014. Per il quale fu previsto un aumento di € 2000,00 in considerazione di specifiche esigenze proprie di quella committente. E gli adempimenti dovuti per l'anno 2014 vennero esplicitamente considerati anche in funzione della fusione per incorporazione di cui all'ultimo periodo della clausola ex art. 1.
Sussisteva dunque un ambito di esplicazione dell'autonomia negoziale nella determinazione del contenuto contrattuale;
per questi aspetti non ricorreva una disciplina unilaterale in merito alla quale la parte aderente potesse solo accettare o meno. C'erano rilevanti aspetti contenutistici alla cui individuazione concorse la volontà di entrambe le parti, sicchè non può dirsi che la volontà della committente si fosse espressa solo sul piano dell'assunzione o meno del vincolo contrattuale. Relativamente a tali aspetti vi fu una sua partecipazione alla determinazione dei contenuti, che infatti riflettono peculiari esigenze della stessa
- dr. Lucio Munaro - 5
in merito per es. alle modalità di determinazione del compenso e ai profili organizzativi funzionali alla fusione cit.; e tanto basta per escludere l'applicazione dell'art. 1341 cc.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato, ex d.m. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi in ragione delle fasi effettivamente svolte.
5.1. Poiché l'impugnazione viene respinta, ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002 in merito al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite, complessivamente liquidate in € 3397,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
dichiara che l'appellante deve pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002.
Treviso, 28.12.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento di appello iscritto al n° 2230 del ruolo generale dell'anno 2023
e promosso da
Parte_1
- appellante - con l'avv. Moreno Dalle Vedove
contro e Controparte_1 Controparte_2
- appellati - con gli avv. Roberta Cacco e Nicola Magaldi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello ha ad oggetto la sentenza n. 72/2023 del giudice di pace di
Treviso, emessa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
2738/2022 r.g.
Lo e la avevano ottenuto Controparte_1 Controparte_2 la tutela monitoria per € 3952,50 (oltre ad interessi e spese) contro la e Pt_1 [...]
deducendo il diritto al compenso dovutogli in virtù di un contratto Parte_1
d'opera intellettuale concluso con quest'ultima il 12.6.14. Si tratta, in particolare,
- dr. Lucio Munaro - 2
del compenso dovuto per l'attività professionale relativa all'anno 2020.
2. In primo grado aveva proposto opposizione al decreto Pt_2 ingiuntivo allegando (tra l'altro) che:
con raccomandata a.r. del 25.6.20 aveva receduto dal contratto;
il compenso professionale relativo al primo semestre del 2020 non è dovuto, non sapendosi neppure quali fossero state le prestazioni eseguite;
neppure è dovuto alcun compenso per il secondo semestre del 2020, non essendo stata svolta alcuna attività professionale;
la clausola contrattuale ex art. 2 (che prevede il rinnovo tacito annuale dell'incarico professionale, con possibilità di escluderlo tramite comunicazione da inviare entro il 30 giugno dell'anno in corso) è inefficace ai sensi dell'art. 1341.2 cc perché non specificamente approvata per iscritto.
2.1. Le creditrici opposte avevano resistito all'opposizione, contestando specificamente le allegazioni e deduzioni dell'opponente.
2.2. Il giudice di pace rigettò l'opposizione.
3. ha proposto appello contro la sentenza censurando: Pt_2
il capo della sentenza che esclude il diritto di recesso ad nutum del cliente ex art. 2237 c.c.: violazione dell'art. 2237 c.c. ed erronea interpretazione delle clausole della “Lettera di incarico professionale” del 12.6.2014;
il capo della sentenza che non ritiene applicabili al caso di specie gli articoli
1341 cc e 1342 cc: erronea interpretazione del contratto professionale;
il capo della sentenza che ha riconosciuto come dovuto il pagamento anche del preavviso di parcella n. 65/00 del 18.6.2020; omesso esame dell'eccezione di inadempimento della e in ordine alla mancata Pt_1 Parte_1 esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste e violazione degli artt.
2233 e 2237 cc.
Pertanto, l'appellante ha dichiarato di avere pagato alla controparte la somma di € 8115,72 in attuazione della sentenza in discorso, e ha così concluso: in riforma della sentenza … impugnata, accertata la legittimità del recesso ex art.
2237 cc da parte della , contestato nell'an e nel quantum, per i motivi sopra esposti, Pt_3 il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, accertarsi l'entità e quantità delle prestazioni professionali svolte dalla e determinarsi il corrispettivo dovuto allo stesso Controparte_1 proporzionalmente al compenso forfettario concordato nella Lettera di Incarico del 12.6.2014, condannandosi lo Studio … alla restituzione delle somme già versate … respingersi … la
- dr. Lucio Munaro - 3
domanda di pagamento ex adverso svolta e, per l'effetto, revocare … il decreto ingiuntivo … con rifusione di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.1. Gli appellati ha contestato specificamente i motivi di appello, così concludendo: rigettarsi l'appello ex adverso proposto, perché inammissibile e comunque infondato, per
i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente confermarsi la sentenza del Giudice di Pace di
Treviso n. 72/2023 del 25.01.2023, depositata in data 27.01.2023, notificata il
17.02.2023. Spese, spese generali nella misura del 15%, diritti ed onorari di lite, interamente rifusi.
4. L'appello è infondato.
4.1. Con riguardo alle prestazioni relative al primo semestre del 2020, la relativa individuazione si evince dalla clausola contrattuale ex art. 1, che delinea puntualmente l'oggetto dell'incarico, di regola strutturato secondo l'unità di tempo annuale.
L'opposizione proposta dalla EG è infondata già alla stregua dell'attività assertiva, perché nella citazione in opposizione la stessa non aveva allegato specificamente quali, tra le prestazioni puntualmente dedotte nella clausola cit., non fossero state eseguite nel semestre in questione.
4.2. Con riguardo alla somma dovuta per il secondo semestre del 2020, deve considerarsi che il recesso della – attuato ai sensi della clausola ex art. Pt_1
2 cit. – impedì semplicemente la rinnovazione del rapporto per l'anno 2021, senza incidere sul sinallagma contrattuale relativo all'anno 2020, e dunque sul diritto dello Studio a percepire il relativo compenso. Infatti secondo la clausola ex art. 3, con riguardo alle prestazioni elencate nella clausola ex art. 1 (Oggetto dell'incarico), il compenso venne unitariamente quantificato su base annuale. E dalle allegazioni reciproche non emerge che lo Studio si fosse rifiutato di eseguire le prestazioni dovute anche nel secondo semestre del 2020.
La clausola ex art. 2 è valida, essendo espressione di autonomia negoziale pacificamente legittima in casi (come quello in esame) in cui le prestazioni intellettuali non rientrano nei parametri delle professioni intellettuali c.d. protette.
4.3. Tale clausola non esigeva la specifica approvazione per iscritto, perché quello dedotto in giudizio non è qualificabile come contratto 'per adesione' ai sensi dell'art. 1341 cc. Sicchè non è soggetto, per l'efficacia delle clausole c.d. vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto, non essendo destinato a
- dr. Lucio Munaro - 4
regolare una serie indefinita di rapporti e non rientrando nei parametri dei contratti predisposti unilateralmente da un contraente.
Come correttamente ricordato dalla migliore dottrina, nei contratti 'per adesione' il contraente aderente non partecipa alla determinazione del contenuto del contratto, limitandosi ad accettare o meno il regolamento negoziale predisposto dalla controparte. La sua volontà si manifesta soltanto nell'assunzione del vincolo contrattuale – si accetta o meno –, ma non nella fissazione del contenuto, che è compiutamente predeterminato. Se una parte del regolamento contrattuale non è predeterminata unilateralmente, non si applica l'art. 1341 cc, che presuppone l'assoluta estraneità della volontà negoziale rispetto al contenuto del contratto.
Già negli anni '80 la suprema Corte aveva correttamente rilevato che non vi è contratto in serie ex artt. 1341 e 1342 cc a fronte dell'inserzione di clausole il cui contenuto rappresenti il risultato dell'incontro della volontà delle parti, ciascuna delle quali abbia la possibilità di valutare la portata delle obbligazioni che si assume (Cass. n. 2428/1982).
Come risulta dal documento contrattuale dedotto in giudizio, le prestazioni professionali vennero specificamente descritte in contratto (clausola ex art. 1) in funzione delle concrete esigenze della committente, non di una potenziale, indifferenziata serie di contraenti. E fu evidentemente oggetto di trattativa anche la pattuizione del compenso, quantificato in € 5000,00 su base annuale per le prestazioni cit., con l'eccezione dell'anno 2014. Per il quale fu previsto un aumento di € 2000,00 in considerazione di specifiche esigenze proprie di quella committente. E gli adempimenti dovuti per l'anno 2014 vennero esplicitamente considerati anche in funzione della fusione per incorporazione di cui all'ultimo periodo della clausola ex art. 1.
Sussisteva dunque un ambito di esplicazione dell'autonomia negoziale nella determinazione del contenuto contrattuale;
per questi aspetti non ricorreva una disciplina unilaterale in merito alla quale la parte aderente potesse solo accettare o meno. C'erano rilevanti aspetti contenutistici alla cui individuazione concorse la volontà di entrambe le parti, sicchè non può dirsi che la volontà della committente si fosse espressa solo sul piano dell'assunzione o meno del vincolo contrattuale. Relativamente a tali aspetti vi fu una sua partecipazione alla determinazione dei contenuti, che infatti riflettono peculiari esigenze della stessa
- dr. Lucio Munaro - 5
in merito per es. alle modalità di determinazione del compenso e ai profili organizzativi funzionali alla fusione cit.; e tanto basta per escludere l'applicazione dell'art. 1341 cc.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato, ex d.m. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi in ragione delle fasi effettivamente svolte.
5.1. Poiché l'impugnazione viene respinta, ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002 in merito al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite, complessivamente liquidate in € 3397,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
dichiara che l'appellante deve pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002.
Treviso, 28.12.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -