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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.8336/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.sa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 luglio 2025 da 1) Parte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] - Basiglio (MI) con l'Avv. ALESSANDRO CERRATO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] – Pieve Emanuele (MI) con l'Avv. ROSSANA PIROMALLO presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in Pieve Emanuele (MI) il 6/3/2018 in regime di SEPARAZIONE DEI BENI (anno 2018 - atto n.
2 - parte I)
□ separati consensualmente con verbale in data 21.3.2022 omologato con decreto del 24/3/2022 (decreto di omologazione n. 5329/2022) con i seguenti figli: nato in data [...], residente in [...]
23 – Pieve Emanuele (MI), cittadino italiano (cod. fisc. C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Pt_3 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
2) L'ex casa coniugale, sita in Pieve Emanuele (MI) – via Giacomo Brodolini n. 23 e le relative pertinenze, di proprietà esclusiva della sig.ra , già assegnatale in separazione, Pt_2 resterà assegnata alla madre in quanto genitore collocatario in via prevalente di , con i Per_1 mobili, gli arredi e i corredi ivi esistenti. Si dà atto che, in esecuzione delle intese separative, il sig. ha già rilasciato l'immobile de quo asportando i propri effetti personali ed i beni la cui Pt_1 proprietà non era controversa, trasferendo la propria residenza, anche anagrafica, in Via Giuseppe Verdi Residenza Ontani n. 961 - Basiglio (MI).
3) Quanto alla regolamentazione delle modalità di visita tra il padre e , il sig. Pt_3
sempre salvo il diverso e migliore accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé il Pt_1 figlio: a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola e sino al lunedì mattina allorquando il padre riaccompagnerà il minore a scuola;
b) nelle settimane che terminano con il weekend di competenza paterna, starà con il sig. il martedì dall'uscita da scuola Pt_3 Pt_1 con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo;
c) nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna, starà con il padre dal Pt_3 mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì sino alle ore 21, al fine di permettere la messa a letto in orario adeguato. d) le parti concordano che in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo Pt_3 non potrà andare a scuola, i genitori si occuperanno del minore in alternanza tra loro, anche con l'ausilio delle nonne, al fine di alternare tra loro anche le necessarie assenze/permessi lavorativi. e) vacanze scolastiche natalizie: alternandosi con la madre nella Vigilia e nel giorno di Natale e successivamente per le restanti festività dividendo equamente il periodo con la sig.ra Pt_2
(Vigilia di Natale 2025 sarà di spettanza materna); f) le vacanze di Carnevale e Pasqua saranno alternate tra loro di anno in anno (proseguendo nell'alternanza rispetto al Natale, il Carnevale 2026
starà con madre e con padre); g) le restanti festività e/o ponti saranno suddivisi Pt_3 Per_2 tra i genitori in alternanza secondo il calendario che verrà condiviso all'inizio di ogni anno scolastico;
h) vacanze scolastiche estive: starà con il padre per due settimane consecutive Pt_3 nel mese di agosto, periodo da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno (periodo in cui la sig.ra è obbligata ad esporre il piano ferie). Laddove la situazione lavorativa del sig. Pt_2 lo consenta, il padre potrà tenere con sé il figlio per un'ulteriore settimana a giugno/luglio, Pt_1 settimana da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno. In occasione dei periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con il minore. Resta inteso tra le parti che, nei periodi di vacanza con ciascun genitore, le frequentazioni ordinarie del figlio minore con l'altro genitore resteranno sospese;
i) compleanno del figlio: indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare in occasione del suo
Pt_3 compleanno, per un breve momento di saluto/consegnargli un regalo. j) la festa della mamma verrà sempre trascorsa da con la sig.ra e la festa del papà sempre con quest'ultimo,
Pt_3 Pt_2 indipendentemente dal giorno di spettanza. Le parti concordano che le frequentazioni di cui sopra valgono salvo diverso e miglior accordo tra le stesse, anche nel rispetto e tenuto conto delle richieste ed esigenze del figlio minore. In particolare, entrambi i genitori, in caso di impedimento dell'uno a tenere con sé durante i periodi di vacanza, si obbligano, previa verifica della disponibilità,
Pt_3 ad affidare il figlio all'altro genitore, piuttosto che a soggetti terzi. 4) A titolo di contributo al mantenimento di , il padre si obbliga a versare alla madre
Pt_3
l'importo mensile di € 438,00. Detta somma andrà versata in via anticipata per 12 mensilità all'anno, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sino all'indipendenza economica del figlio, importo adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita (prossimo adeguamento aprile 2026 - base ISTAT aprile 2025).
5) I genitori continueranno a farsi carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie del figlio, secondo le voci di spesa di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano (riportate in ricorso)
6) L'assegno unico, pari allo stato ad € 117,00 ciascuno, continuerà ad essere percepito in pari quota (50%) da entrambi i genitori.
7) I signori e dichiarano e riconoscono di essere economicamente Pt_1 Pt_2 autosufficienti, di disporre di redditi adeguati al proprio sostentamento e di non vantare pretese per ottenere contributi al mantenimento e/o assegni divorzili l'uno nei confronti dell'altro.
8) Le parti riconoscono che, con l'integrale e puntuale adempimento di quanto convenuto nel presente ricorso, hanno totalmente definito ogni loro rapporto economico-patrimoniale, così ritenendosi soddisfatte e dichiarando di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
9) I signori e dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Pt_1 Pt_2 sentenza.
10) Le parti rinnovano reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
11) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pieve Emanuele (MI) il 6/3/2018 tra i Signori e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIEVE EMANUELE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di BASIGLIO dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG