Sentenza 1 giugno 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Improcedibile
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02480/2025REG.PROV.COLL.
N. 09547/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9547 del 2023, proposto dal Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
MI Maiuri, rappresentata e difesa dall'avvocato Renata Pepe, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Comune di Ascea, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione seconda) n. 1300 del 1° giugno 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora MI Maiuri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla nota prot. n. 23716-P del 2 novembre 2022 con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario in relazione all’intervento per la realizzazione di un agricampeggio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico nel Comune di Ascea;
- dal parere negativo prot. n. 24091-P del 4 novembre 2022 con il quale la Soprintendenza ha confermato il precedente parere del 2 novembre 2022;
- dal provvedimento prot. n. 12098 del 2 dicembre 2022 con il quale, sulla scorta del parere negativo della Soprintendenza, il Comune di Ascea ha negato la richiesta autorizzazione paesaggistica;
- da ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o consequenziale del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, dalla sig.ra Maiuri MI, presentatrice dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione art. 3 d.P.R. 380/01, violazione e falsa applicazione art. 6 del d.P.R. 380/01, violazione e falsa applicazione art. 2 l.r. Campania n. 13/93, violazione e falsa applicazione art. 3 l.n. 241/90, violazione e falsa applicazione art. 146 d.lgs. n. 42/04, sviamento, illogicità manifesta;
b) violazione e falsa applicazione art. 2 l.r. Campania n. 5/2005, violazione e falsa applicazione art. 3 d.P.R. 380/01, violazione e falsa applicazione art. 6 del d.P.R. 380/01, violazione e falsa applicazione art. 2 l.r. Campania n. 13/93; violazione e falsa applicazione art. 3 l.n. 241/90; violazione e falsa applicazione art. 146 d.lgs 42/04, eccesso di potere; sviamento; illogicità manifesta;
c) violazione e falsa applicazione art. 3 d.P.R. 380/01; violazione e falsa applicazione art. 6 del d.P.R. 380/01; violazione e falsa applicazione art.2 l.r. 13/93: violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/90; violazione e falsa applicazione art. 146 d.lgs.42/04, eccesso di potere; sviamento; illogicità manifesta;
d) violazione e falsa applicazione art. 3 d.P.R. 380/01; violazione e falsa applicazione art.2 l.r. 13/93: violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/90, violazione e falsa applicazione art. 146 d.lgs. 42/04, eccesso di potere; sviamento; illogicità manifesta.
3. Con la sentenza n. 1300 del 1° giugno 2023 il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno ha accolto in parte il ricorso “con riferimento alle opere relative alle colonnine per l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua, ai servizi igienici e al viale, con conseguente annullamento in parte qua degli atti impugnati”.
4. Il Ministero della cultura ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, tale pronuncia per la parte pregiudizievole, affidando il suo appello a tre motivi così rubricati:
I – error in iudicando : violazione della normativa in materia edilizia, segnatamente art. 3 comma 1 lett. e5) d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 2 l.r. n. 13/1993 come sostituito dall’art. 15 comma 1 l.r. n. 16/2019;
II - error in iudicando : violazione della normativa in materia di autorizzazione paesaggistica e segnatamente della l.r. n. 5/2005, violazione art. 146 T.U. 42/2004;
III – error in iudicando: contraddittorietà della sentenza.
4. Si è costituita in giudizio l’appellata, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza, in ogni caso, dell’appello.
5. Con ordinanza n. 48 del 12 gennaio 2024 l’istanza di sospensione in via cautelare della sentenza appellata è stata accolta.
6. Con nota del 18 dicembre 2024 l’originaria ricorrente ha, altresì, eccepito l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse poiché, a seguito della rimodulazione da parte sua dell’istanza e della presentazione di un nuovo progetto, ridotto alla realizzazione di tre piazzole con relativi servizi, il Comune di Ascea aveva convocato una nuova conferenza di servizi e, alla fine, rilasciato l’autorizzazione, dando atto del “parere positivo della Soprintendenza implicitamente formatosi (nei termini di assenso senza condizioni) a norma dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90 …in ordine all’intervento edilizio oggetto della conferenza”.
7. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. In base agli atti e ai documenti di causa, alla luce dell’avvenuta adozione da parte del Comune di Ascea - ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 quater , della legge n. 241/1990 -della determinazione del 15 gennaio 2024, conclusiva della conferenza di servizi ex art. 14 ter legge n. 241/90 - che sostituisce ad ogni effetto di legge tutti gli atti di assenso, di competenza delle amministrazioni convocate e che, a norma dell’art. 20, comma 6, del D.P.R 380/01, rappresenta il titolo per la realizzazione dell’intervento edilizio previa formazione dell’assenso tacito della Soprintendenza – l’appello, come eccepito dalla parte appellata, deve essere dichiarato improcedibile.
12. Il nuovo provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Comune alla originaria ricorrente il 15 gennaio 2024 sul progetto modificato, non impugnato né contestato in alcun modo, risulta, infatti, aver superato sia il diniego di autorizzazione del 2 dicembre 2022, sia il precedente parere negativo della Soprintendenza, il cui assenso è stato ora considerato come acquisito, non avendo tale Amministrazione partecipato alla seduta conclusiva della conferenza di servizi del 20 ottobre 2023, né fatto pervenire alcun parere.
13. Le suddette circostanze sopravvenute determinano, in verità, l’impossibilità per il Ministero di trarre qualsiasi utilità dall’eventuale accoglimento nel merito dell’appello, che deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile, stante la già evidenziata sostituzione dell’atto impugnato in primo grado, parzialmente annullato, con un nuovo provvedimento emesso in relazione ad un diverso progetto edilizio.
14. Per la particolarità della controversia e per il suo esito complessivo sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado di appello
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO