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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1252/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1252/2021 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Arrivi Parte_1 C.F._1
(C.F. – PEC: ) e LU Lo Re (C.F. C.F._2 Email_1
– PEC ) con studio in Rignano Flaminio C.F._3 Email_2
(RM) alla via Giuseppe Garibaldi n. 2, ed ivi elettivamente domiciliato
ATTORE
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
Amministratore Unico rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampiero Paoli (C.F. Controparte_2
– PEC: ) ed EL AO (c.f. C.F._4 Email_3
– PEC: ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._5 Email_4 studio dell'Avv. Anselmo Carlevaro, Via Monte Zebio n. 7, Roma
CONVENUTA
pagina 1 di 6 E
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_3 P.IVA_2
GA (PEC: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_5
Roma, Viale G. Mazzini 145.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 febbraio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la società convenuta per l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. in ordine al sinistro occorso in data 07/03/2020 in
Ancona all'interno dell'Hotel Europa, chiedendo la condanna della stessa al pagamento di € 51.358,03 quale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva la parte convenuta, contestando sia l'an che il quantum della pretesa e chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna in manleva della compagnia assicuratrice CP_3 chiamata in giudizio. La a sua volta, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della CP_3
chiamata in causa attorea per carenza di legittimazione passiva e, nel merito, parimenti ne contestava la pretesa.
Con ordinanza del 09/02/2023 questo Giudice fissava l'udienza del 14/06/2023 per l'interrogatorio formale dell'attore e per l'escussione del teste e, all'esito della stessa, veniva ammessa la Consulenza
Tecnica d'Ufficio.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione, escussione dei testi ed esperimento di C.T.U. medico-legale e, all'udienza del 05/02/2025, la stessa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea, previamente da qualificarsi ex art. 2051 c.c., deve essere accolta per i motivi appresso esposti.
L'attore nel proprio atto introduttivo richiama tanto l'art. 2043 c.c. quanto l'art. 2051 c.c. Tuttavia, appare chiaro dal tenore letterale del corpo dell'atto che l'addebito mosso contro la convenuta è quello di essere pagina 2 di 6 responsabile per il danno prodotto dalla cosa (la scala) su cui esercita un potere di fatto (lamenta infatti parte attrice che non vi fosse il corrimano di sicurezza sull'ultimo gradino al momento del sinistro, che tale gradino non fosse segnalato e comunque risultasse privo di striscia antiscivolo), sicché è da escludere che l'azione sia stata promossa ai sensi dell'art. 2043 c.c., non essendo stato viceversa allegato alcun fatto doloso o colposo nell'accezione della norma predetta.
Venendo al merito della pretesa, in via preliminare e sotto il profilo dell'an, deve tenersi presente quali siano i principi che governano la responsabilità da cose in custodia.
E dunque: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 Rv.
665084 - 01).
Più recentemente, la Corte, esplicitando ulteriormente il suddetto principio, ha chiarito che: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”
(Cass. Sez. 3 Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 Rv. 667668 - 01).
È chiaro, dunque, che la responsabilità dei danni cagionati dalle cose in custodia non si aggancia ad alcuna condotta più o meno negligente del custode, ma al mero rapporto che quest'ultimo ha con la cosa, inteso come potere di fatto sulla stessa. La responsabilità può essere elisa unicamente dal caso fortuito o dalla condotta colposa del danneggiato, ma non dalla prova della diligente custodia, posto che trattasi - appunto - di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.
Nella fattispecie in esame, dall'esame degli atti di causa, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della prova testimoniale è emerso che il giorno 07/03/2020, alle ore 20:30 circa, è rovinato Parte_1
a terra scivolando lungo le scale dell'Hotel Europa, più precisamente sull'ultimo gradino, secondo la ricostruzione offerta, a causa: 1) dell'assenza di segnalazione dello stesso, quindi visivamente pagina 3 di 6 confondibile, nell'atto di scendere le scale, con il sottostante pianerottolo;
2) l'assenza di apposito nastro antiscivolo e di concomitante corrimano di sicurezza. Inoltre, si è rivelata infondata la mera deduzione delle convenute secondo cui la caduta sarebbe stata determinata dall'uso del cellulare da parte dell' Pt_1
nello scendere le scale, poiché la circostanza non è risultata in alcun modo dall'istruttoria (cfr. verbale udienza del 14/06/2023; interrogatorio formale dell'attore e dichiarazione della teste . Testimone_1
La circostanza che, al momento del primo soccorso, l'attore si trovasse per terra con il telefono cellulare in mano non è idonea a provare la condotta colposa predetta, tenuto anche conto che, una volta rovinato a terra, fu avvertita la necessità di chiamare qualcuno adoperando il telefono.
Sulla base degli elementi suddetti, si può ritenere dimostrata il nesso causale tra la caduta dell'attore e l'uso della scala oggetto di custodia da parte della convenuta.
Deve, pertanto, concludersi per l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della responsabilità in capo alla convenuta per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato CP_4
a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza (Cass. n. 6665/2009).
Ciò affermato in relazione all'an, occorre ora determinare il quantum del risarcimento del danno patito dall'attore in conseguenza del sinistro.
L'attore agiva sia per il ristoro del danno non patrimoniale, determinato in € 40.658,03 a titolo di danno biologico, sia per il ristoro del danno patrimoniale, determinato in € 10.000 a titolo di lucro cessante per l'asserita impossibilità temporanea a svolgere le proprie mansioni lavorative.
L'elaborato peritale è esaustivo e conforme ai principi informatori della materia;
pertanto, il Tribunale ne fa proprie le conclusioni, riconoscendo all'attore un punteggio di invalidità permanente dell'8%, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano anno 2024 al fine di quantificare il danno biologico.
Esso viene quantificato, sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nella somma complessiva di € 18.010,00 così ripartita: € 12,135,00 per danno biologico conseguente ad invalidità permanente del 8% (€ 2.264,08 quale punto di danno biologico); € 3.450,00 per invalidità temporanea assoluta di giorni 30 (indennità giornaliera € 115,00); € 1.725,00 di invalidità temporanea parziali di giorni 30 al 50% dell'indennità giornaliera;
€ 700,00 di spese mediche ritenute congrue.
Non ricorrono i presupposti per una ulteriore personalizzazione del danno. Deve infatti farsi applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo
pagina 4 di 6 diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018 -
Rv. 651338 - 01). E ancora: “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (Cass. n. 6378/2023).
Ebbene, l'attore non ha né allegato né tanto meno fornito la prova di una sofferenza patita sulla base di specifici ed eccezionali elementi o comunque conseguenze ulteriori rispetto a quelle derivanti generalmente da danni analoghi a quelli da lui subiti
Trattandosi di debito di valore, la somma di € 18.010,00 viene devalutata in € 15.236,89 alla data del sinistro (07/03/2020) e rivalutata con gli interessi legali sul capitale in € 19.688,08 alla data dell'emananda sentenza.
Sulla somma così liquidata decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della pronuncia e sino al soddisfo.
Con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata da parte attrice, la stessa deve essere rigettata, non ritenendosi raggiunta alcuna prova sul punto. L'attore non ha fornito la prova degli ordinari redditi da lavoro percepiti nel periodo antecedente, né della effettiva sospensione, e in che misura, dell'attività lavorativa.
Deve procedersi
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata a pagare a la somma CP_1 Parte_1
complessiva di € 19.688,08 oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. La condanna si riverbera, in manleva, nei confronti di rispetto alla quale la domanda in garanzia è Controparte_3
stata spiegata da parte della convenuta.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 5 di 6 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico di parte convenuta e, in manleva, a carico della compagni assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda, condanna nella causazione del sinistro oggetto CP_1
di causa, condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
a titolo risarcitorio, della somma di € 19.688,08, a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della pronuncia e sino al soddisfo
2) Condanna a manlevare la parte convenuta da ogni onere Controparte_3
economico relativo ai danni accertati, quantificati come al punto 1, previa decurtazione della franchigia di € 250,00 nonché del 10% di scoperto;
3) Condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice, CP_1
liquidate per onorari in 4.000,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
4) Condanna alla manleva delle spese del giudizio poste a carico Controparte_3
di di cui sub 3); CP_1
5) Condanna alla refusione in favore di delle spese Controparte_3 CP_1
del giudizio, che liquida per onorari in 4.000,00 euro euro oltre spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
6) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di CP_1
[...]
7) Condanna a manlevare dagli oneri economici Controparte_3 CP_1
sub 6).
Tivoli, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
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