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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/05/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. Nr. 3511/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3511/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Iannone Angelica, come da procura alle liti in atti;
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vasquez Giuliano CP_1 C.F._2
Anna Rosaria, come da procura alle liti in atti;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con dalla quale sono nati due figli, (nata CP_1 Persona_1
in Tunisia, il 19/01/2011) ed nato in [...], il [...]), conveniva in giudizio la Per_2 CP_1
al fine di richiedere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori ed ottenere il rimborso pro-quota delle spese sostenute per il loro mantenimento dal momento della cessazione della convivenza tra i genitori. In particolare, il rappresentava che il Tribunale dei Minorenni di Pt_1
Bologna, con decreto provvisorio del 25.01.2018, aveva disposto l'affidamento dei minori al Servizio
Sociale competente per territorio con collocazione presso il padre ed esponeva di aver sostenuto integralmente ogni spesa, ordinaria e straordinaria, relativa alle esigenze e necessità dei figli sin dal
8.05.2017, quando era cessata la convivenza con la Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
• Porre a carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere al Sig. CP_1 Parte_1
la somma mensile di €. 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese,
[...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e disponendo altresì Persona_1 Per_2
che tale somma sia rivalutata automaticamente di anno in anno a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, comprese quelle dentistiche, ortodontiche e oculistiche, delle spese scolastiche (tasse scolastiche riferite alla scuola dell'obbligo, alla scuola superiore e universitaria, libri di testo, mensa, mezzi di trasporto, gite scolastiche, corsi di recupero con lezioni private), ricreative e di svago sostenute in favore dei figli e delle spese straordinarie, dietro semplice richiesta e presentazione della documentazione comprovante la spesa. • Condannare la Sig.ra a rifondere al Sig. , CP_1 Parte_1
pro quota, le spese da questo anticipate per il mantenimento dei figli, dal momento della cessazione della convivenza (8/5/2018) alla pronuncia sulla domanda;
importo da accertarsi in via equitativa.
Con la condanna della convenuta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.”
Con comparsa di risposta depositata in data 23.02.2021, si costituiva in giudizio CP_1
eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza per materia del Tribunale adito, stante la pendenza del procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c., non essendo stati esposti i fatti da considerare per la quantificazione del contributo al mantenimento;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di rimborso pro-quota delle spese sostenute, non adeguatamente provate nell'an e nel quantum dall'attore. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza e, dichiarata la competenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, rimettere le parti davanti al Tribunale competente;
2) in via preliminare, ma gradata, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'Art. 164, comma 4, c.p.c., mancando l'esposizione dei fatti di cui al numero
4) dell'Art. 163 c.p.c., e per l'effetto fissare un termine per l'integrazione della domanda avente ad oggetto la fissazione di un contributo al mantenimento dei minori;
3) nel merito, rigettare la richiesta di porre a carico della Sig.ra un contributo al mantenimento pari a € 600,00 mensili, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie, essendo la richiesta destituita di fondamento in fatto e diritto;
4) porre
a carico della Sig.ra l'obbligo di versare l'importo di € 200,00 mensili, perché ritenuto CP_1
congruo, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nel Protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna. 5) rigettare la richiesta di rimborso delle spese di mantenimento perché non provata nell'an
e nel quantum. Vinte le spese.”
Le parti comparivano all'udienza del 28.04.2021 e, instaurato il contradditorio sulle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.06.2021, il Giudice Istruttore con ordinanza del 31.08.2021, “rilevato che alla domanda con cui si chiede esclusivamente la determinazione del contributo al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio si applicano le norme generali del rito camerale dettate dagli artt. 737 ss. c.p.c. e non la disciplina del giudizio ordinario di cognizione che può trovare applicazione limitatamente alla domanda con cui un genitore chiede il rimborso pro quota delle spese dallo stesso sostenute”, disponeva la separazione della causa relativa alla domanda di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori e concedeva alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per la decisione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 18.05.2022, poi rinviata al
21.09.2022.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.2022 - svoltasi in modalità trattazione scritta, ai sensi degli artt. 221 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n.77/2020, 23 del D.L. n.
137/2020, convertito in Legge n. 176/2020 e 16 del D.L. n. 228/2021, giusto decreto del 09.05.2022
- il Giudice Istruttore, stante il mancato deposito delle note scritte, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 5.10.2022, da svolgersi con la medesima modalità “trattazione scritta”.
All'esito dell'udienza del 5.10.2022, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte da parte dei procuratori delle parti, il Giudice si riservava e, con ordinanza del 11.10.2022, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di adempimenti istruttori, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 8.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 10.11.2023, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte in sostituzione di udienza con cui i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. In via preliminare, va premesso che l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (v. Cass. n. 22506/2010, n. 5652/2012).
Nel caso di specie, il ha rappresentato che, dal momento della cessazione della convivenza Pt_1
tra i genitori - avvenuta in data 08.05.2017 - i minori hanno sempre vissuto insieme allo stesso e ha prospettato di aver sostenuto integralmente ogni spesa relativa alle loro necessità anche grazie all'aiuto della propria madre convivente, . Al fine di supportare le proprie allegazioni, Persona_3
l'odierno attore ha prodotto in giudizio, a titolo esemplificativo, alcuni giustificativi di spesa - “buoni pasto e rette mensa scolastica (doc. 08), quote assicurazione scolastica e contributi volontari per
l'ampliamento dell'offerta formativa dei minori (doc. 09), ricevute pagamento corso di danza sportiva
(doc. 10), ticket sanitari (doc. 11)”, bollettino per trasporto (doc.15)”- da cui risultano anche esborsi effettuati dai propri familiari.
La non ha specificamente contestato che il abbia provveduto al mantenimento dei CP_1 Pt_1 minori, limitandosi a formulare osservazioni sulla documentazione prodotta dall'odierno attore, e non ha neppure negato la circostanza secondo cui la stessa non ha contribuito al predetto mantenimento a seguito della cessazione della convivenza, salva la corresponsione, in data 10.01.2021 ed in data
07.02.2021, della somma di euro 450,00, in favore, peraltro, non del ma della nonna paterna Pt_1
dei minori . Persona_3
Può, quindi, ritenersi comprovato l'an della pretesa azionata in questa sede dal e a tale Pt_1
conclusione non osta né la decisione adottata con il decreto n. 972/2022 dal Tribunale di Rimini che ha rigettato la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere la determinazione del contributo al mantenimento dei minori da porre a carico della - in quanto ciò non esclude che, per il passato, CP_1
il padre dei minori abbia provveduto al loro mantenimento - né quanto emerge dalla documentazione prodotta dall'odierno attore, posto che il contributo fornito dai familiari del rileva nel Pt_1
determinare il quantum del mantenimento al quale il medesimo ha provveduto in via esclusiva.
Ciò posto, occorre stabilire l'entità degli esborsi sostenuti dal al fine di provvedere al Pt_1
mantenimento dei figli minori ed , a tal fine, possono richiamarsi i principi Persona_1 Per_2
enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale” (Cass., 22 luglio 2014, n.
16657, richiamata anche dalla Corte territoriale;
Cass., 19 febbraio 2010, n. 3991; Cass., 1 ottobre
1999, n. 10861).
Ai fini dell'accoglimento della domanda di regresso, non è quindi necessaria la specifica dimostrazione di tutte le spese concretamente sostenute, ma è possibile ricorrere al criterio equitativo, senza prescindere, al contempo, né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
Orbene, nel quantificare gli esborsi sostenuti dal , occorre considerare in primo luogo la Pt_1
condizione economico patrimoniale dello stesso, così come emerge dalla documentazione versata in atti da cui risulta che l'odierno attore, autotrasportatore, gode di un reddito che, pur soggetto a variazioni, si attesta su un importo medio mensile di circa 1.300, 1.500 euro.
Tenuto conto che il ha potuto beneficiare del sostegno materiale della propria rete familiare, Pt_1
come dallo stesso pacificamente ammesso, e tenuto conto, altresì, delle esigenze normalmente connesse all'età dei minori, appare equo determinare in euro 300,00 la spesa mensile complessiva sostenuta dall'odierno attore per il mantenimento degli stessi (euro 150,00 per figlio), per un totale di euro 17.700,00, calcolato dal mese di maggio 2017, quando è cessata la convivenza tra i genitori , sino al mese di marzo 2022, quando il Tribunale di Rimini ha rigettato la domanda di contributo al mantenimento formulata dal nei confronti della avendo ritenuto “comprovato che i Pt_1 CP_1
minori risiedono presso la nonna paterna e che la stessa si occupa della gestione quotidiana dei minori”.
Al fine di determinare il quantum che la è tenuta a rimborsare al , è necessario tener CP_1 Pt_1
conto della capacità economico - patrimoniale della stessa nel periodo di riferimento, posto che, così come previsto dall'art. 316 bis c.c., ciascun genitore concorre al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie sostanze e secondo la sua capacità di lavoro.
Dall'esame delle dichiarazioni fiscali depositate in atti, emerge che, a seguito della cessazione della convivenza con il , la si è trasferita a Bologna, conducendo in locazione un'immobile Pt_1 CP_1
per il quale corrisponde un canone di affitto di circa euro 500,00 mensili. Ella poi, svolge la professione di addetta alle pulizie, percependo un reddito annuale complessivo di circa euro
10.000,00.
Alla luce delle rispettive situazioni economico-patrimoniali, le spese sostenute dal devono Pt_1
essere poste a carico della nella misura di 1/3. Pertanto, la somma che è tenuta CP_1 CP_1
a rimborsare a per il mantenimento dei figli minori (nata Parte_1 Persona_1
in Tunisia, il 19/01/2011) ed nato in [...], il [...]), può essere quantificata, in via Per_2
equitativa, in euro 5.900,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi studio, in ragione della non particolare complessità delle questioni - di fatto e di diritto -trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3511/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 5.900,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1
si liquidano in euro 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 27 maggio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3511/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Iannone Angelica, come da procura alle liti in atti;
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vasquez Giuliano CP_1 C.F._2
Anna Rosaria, come da procura alle liti in atti;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con dalla quale sono nati due figli, (nata CP_1 Persona_1
in Tunisia, il 19/01/2011) ed nato in [...], il [...]), conveniva in giudizio la Per_2 CP_1
al fine di richiedere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori ed ottenere il rimborso pro-quota delle spese sostenute per il loro mantenimento dal momento della cessazione della convivenza tra i genitori. In particolare, il rappresentava che il Tribunale dei Minorenni di Pt_1
Bologna, con decreto provvisorio del 25.01.2018, aveva disposto l'affidamento dei minori al Servizio
Sociale competente per territorio con collocazione presso il padre ed esponeva di aver sostenuto integralmente ogni spesa, ordinaria e straordinaria, relativa alle esigenze e necessità dei figli sin dal
8.05.2017, quando era cessata la convivenza con la Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
• Porre a carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere al Sig. CP_1 Parte_1
la somma mensile di €. 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese,
[...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e disponendo altresì Persona_1 Per_2
che tale somma sia rivalutata automaticamente di anno in anno a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, comprese quelle dentistiche, ortodontiche e oculistiche, delle spese scolastiche (tasse scolastiche riferite alla scuola dell'obbligo, alla scuola superiore e universitaria, libri di testo, mensa, mezzi di trasporto, gite scolastiche, corsi di recupero con lezioni private), ricreative e di svago sostenute in favore dei figli e delle spese straordinarie, dietro semplice richiesta e presentazione della documentazione comprovante la spesa. • Condannare la Sig.ra a rifondere al Sig. , CP_1 Parte_1
pro quota, le spese da questo anticipate per il mantenimento dei figli, dal momento della cessazione della convivenza (8/5/2018) alla pronuncia sulla domanda;
importo da accertarsi in via equitativa.
Con la condanna della convenuta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.”
Con comparsa di risposta depositata in data 23.02.2021, si costituiva in giudizio CP_1
eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza per materia del Tribunale adito, stante la pendenza del procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c., non essendo stati esposti i fatti da considerare per la quantificazione del contributo al mantenimento;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di rimborso pro-quota delle spese sostenute, non adeguatamente provate nell'an e nel quantum dall'attore. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza e, dichiarata la competenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, rimettere le parti davanti al Tribunale competente;
2) in via preliminare, ma gradata, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'Art. 164, comma 4, c.p.c., mancando l'esposizione dei fatti di cui al numero
4) dell'Art. 163 c.p.c., e per l'effetto fissare un termine per l'integrazione della domanda avente ad oggetto la fissazione di un contributo al mantenimento dei minori;
3) nel merito, rigettare la richiesta di porre a carico della Sig.ra un contributo al mantenimento pari a € 600,00 mensili, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie, essendo la richiesta destituita di fondamento in fatto e diritto;
4) porre
a carico della Sig.ra l'obbligo di versare l'importo di € 200,00 mensili, perché ritenuto CP_1
congruo, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nel Protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna. 5) rigettare la richiesta di rimborso delle spese di mantenimento perché non provata nell'an
e nel quantum. Vinte le spese.”
Le parti comparivano all'udienza del 28.04.2021 e, instaurato il contradditorio sulle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.06.2021, il Giudice Istruttore con ordinanza del 31.08.2021, “rilevato che alla domanda con cui si chiede esclusivamente la determinazione del contributo al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio si applicano le norme generali del rito camerale dettate dagli artt. 737 ss. c.p.c. e non la disciplina del giudizio ordinario di cognizione che può trovare applicazione limitatamente alla domanda con cui un genitore chiede il rimborso pro quota delle spese dallo stesso sostenute”, disponeva la separazione della causa relativa alla domanda di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori e concedeva alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per la decisione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 18.05.2022, poi rinviata al
21.09.2022.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.2022 - svoltasi in modalità trattazione scritta, ai sensi degli artt. 221 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n.77/2020, 23 del D.L. n.
137/2020, convertito in Legge n. 176/2020 e 16 del D.L. n. 228/2021, giusto decreto del 09.05.2022
- il Giudice Istruttore, stante il mancato deposito delle note scritte, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 5.10.2022, da svolgersi con la medesima modalità “trattazione scritta”.
All'esito dell'udienza del 5.10.2022, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte da parte dei procuratori delle parti, il Giudice si riservava e, con ordinanza del 11.10.2022, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di adempimenti istruttori, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 8.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 10.11.2023, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte in sostituzione di udienza con cui i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. In via preliminare, va premesso che l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (v. Cass. n. 22506/2010, n. 5652/2012).
Nel caso di specie, il ha rappresentato che, dal momento della cessazione della convivenza Pt_1
tra i genitori - avvenuta in data 08.05.2017 - i minori hanno sempre vissuto insieme allo stesso e ha prospettato di aver sostenuto integralmente ogni spesa relativa alle loro necessità anche grazie all'aiuto della propria madre convivente, . Al fine di supportare le proprie allegazioni, Persona_3
l'odierno attore ha prodotto in giudizio, a titolo esemplificativo, alcuni giustificativi di spesa - “buoni pasto e rette mensa scolastica (doc. 08), quote assicurazione scolastica e contributi volontari per
l'ampliamento dell'offerta formativa dei minori (doc. 09), ricevute pagamento corso di danza sportiva
(doc. 10), ticket sanitari (doc. 11)”, bollettino per trasporto (doc.15)”- da cui risultano anche esborsi effettuati dai propri familiari.
La non ha specificamente contestato che il abbia provveduto al mantenimento dei CP_1 Pt_1 minori, limitandosi a formulare osservazioni sulla documentazione prodotta dall'odierno attore, e non ha neppure negato la circostanza secondo cui la stessa non ha contribuito al predetto mantenimento a seguito della cessazione della convivenza, salva la corresponsione, in data 10.01.2021 ed in data
07.02.2021, della somma di euro 450,00, in favore, peraltro, non del ma della nonna paterna Pt_1
dei minori . Persona_3
Può, quindi, ritenersi comprovato l'an della pretesa azionata in questa sede dal e a tale Pt_1
conclusione non osta né la decisione adottata con il decreto n. 972/2022 dal Tribunale di Rimini che ha rigettato la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere la determinazione del contributo al mantenimento dei minori da porre a carico della - in quanto ciò non esclude che, per il passato, CP_1
il padre dei minori abbia provveduto al loro mantenimento - né quanto emerge dalla documentazione prodotta dall'odierno attore, posto che il contributo fornito dai familiari del rileva nel Pt_1
determinare il quantum del mantenimento al quale il medesimo ha provveduto in via esclusiva.
Ciò posto, occorre stabilire l'entità degli esborsi sostenuti dal al fine di provvedere al Pt_1
mantenimento dei figli minori ed , a tal fine, possono richiamarsi i principi Persona_1 Per_2
enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale” (Cass., 22 luglio 2014, n.
16657, richiamata anche dalla Corte territoriale;
Cass., 19 febbraio 2010, n. 3991; Cass., 1 ottobre
1999, n. 10861).
Ai fini dell'accoglimento della domanda di regresso, non è quindi necessaria la specifica dimostrazione di tutte le spese concretamente sostenute, ma è possibile ricorrere al criterio equitativo, senza prescindere, al contempo, né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
Orbene, nel quantificare gli esborsi sostenuti dal , occorre considerare in primo luogo la Pt_1
condizione economico patrimoniale dello stesso, così come emerge dalla documentazione versata in atti da cui risulta che l'odierno attore, autotrasportatore, gode di un reddito che, pur soggetto a variazioni, si attesta su un importo medio mensile di circa 1.300, 1.500 euro.
Tenuto conto che il ha potuto beneficiare del sostegno materiale della propria rete familiare, Pt_1
come dallo stesso pacificamente ammesso, e tenuto conto, altresì, delle esigenze normalmente connesse all'età dei minori, appare equo determinare in euro 300,00 la spesa mensile complessiva sostenuta dall'odierno attore per il mantenimento degli stessi (euro 150,00 per figlio), per un totale di euro 17.700,00, calcolato dal mese di maggio 2017, quando è cessata la convivenza tra i genitori , sino al mese di marzo 2022, quando il Tribunale di Rimini ha rigettato la domanda di contributo al mantenimento formulata dal nei confronti della avendo ritenuto “comprovato che i Pt_1 CP_1
minori risiedono presso la nonna paterna e che la stessa si occupa della gestione quotidiana dei minori”.
Al fine di determinare il quantum che la è tenuta a rimborsare al , è necessario tener CP_1 Pt_1
conto della capacità economico - patrimoniale della stessa nel periodo di riferimento, posto che, così come previsto dall'art. 316 bis c.c., ciascun genitore concorre al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie sostanze e secondo la sua capacità di lavoro.
Dall'esame delle dichiarazioni fiscali depositate in atti, emerge che, a seguito della cessazione della convivenza con il , la si è trasferita a Bologna, conducendo in locazione un'immobile Pt_1 CP_1
per il quale corrisponde un canone di affitto di circa euro 500,00 mensili. Ella poi, svolge la professione di addetta alle pulizie, percependo un reddito annuale complessivo di circa euro
10.000,00.
Alla luce delle rispettive situazioni economico-patrimoniali, le spese sostenute dal devono Pt_1
essere poste a carico della nella misura di 1/3. Pertanto, la somma che è tenuta CP_1 CP_1
a rimborsare a per il mantenimento dei figli minori (nata Parte_1 Persona_1
in Tunisia, il 19/01/2011) ed nato in [...], il [...]), può essere quantificata, in via Per_2
equitativa, in euro 5.900,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi studio, in ragione della non particolare complessità delle questioni - di fatto e di diritto -trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3511/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 5.900,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1
si liquidano in euro 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 27 maggio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti