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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 23.1.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA
, in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti pro-tempore, elett.te dom.te in Roma, via G. Vico 22, presso lo studio dell'avv. Leonardo Vecchione, che le rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTI
E
Avv. ENZO PROIETTI, elett.te dom.to in Roma, via Catone 21, presso il proprio studio, in giudizio personalmente oltre che rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Tuccini come da procura in atti OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: all'udienza del 23.1.2025 il procuratore della parte opponente concludeva riportandosi all'atto introduttivo;
per l'opposto conclusioni come da comparsa di risposta e da memorie ex art. 183 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.7.2023 la e la Parte_1 Parte_2
(in prosieguo anche soltanto proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Pt_1
10543/23, notificato il 21.6.2023 ad istanza dell'avv. Proietti Enzo, per la somma di € 221.512,00 oltre accessori dovuta a titolo di compensi professionali.
Parte opponente, con cinque motivi di opposizione, contestava l'avversa pretesa di pagamento e chiedeva che – dichiarati l'annullamento o la risoluzione del contratto “inter partes” – venisse revocato il decreto ingiuntivo impugnato e in subordine, accertata la violazione del principio di buona fede, che venisse ridotto il corrispettivo previsto in contratto, riducendolo ad equità; vinte le spese.
Nel costituirsi tempestivamente il 30.10.2023 l'avv. Proietti Enzo contestava la fondatezza dell'opposizione ne chiedeva il rigetto, con conferma dell'opposta ingiunzione di pagamento e vittoria di spese (comprese quelle della fase di mediazione) nonché con condanna delle opponenti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Effettuate le verifiche preliminari, venivano depositate delle parti le memorie ex art. 171 ter cpc. Con ordinanza del 4 marzo 2024, emessa all'esito dell'udienza di comparizione, veniva disposto il mutamento del rito, da ordinario a speciale semplificato ex artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c., ed era concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 83.378,96 oltre interessi.
All'udienza del 23.1.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Con il primo motivo di opposizione parte opponente deduce la mancanza di personalità giuridica della e l'illegittimità dell'ingiunzione emessa nei confronti di Parte_2 quest'ultima.
L'eccezione va disattesa.
Si osserva, infatti, che il contratto di “conferimento incarico e pattuizione compenso professionale” è stato intestato e sottoscritto anche dalla , che pertanto deve ritenersi Parte_2 parte del rapporto contrattuale di conferimento del mandato e solidalmente obbligata al pagamento del corrispettivo.
Per di più la risulta essersi costituita (oltre che nella presente causa) Parte_2 nel giudizio davanti al Tribunale di Milano (RG 34090/22) nel quale l'avv. Proietti ha svolto l'attività difensiva nell'interesse di entrambi gli odierni opponenti, circostanza che difficilmente si sarebbe potuta verificare se l'ente fosse stato privo di personalità giuridica;
da ciò discende che la suddetta opponente deve rispondere dell'obbligazione assunta.
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione con il quale si deduce un presunto vizio del consenso nonché la violazione dell'obbligo di fornire un preventivo e del principio di buona fede.
Osserva invero il giudicante che la necessaria pattuizione scritta del compenso (non soggetta a particolari formalità o formule sacramentali) è contenuta nel contratto del 26.10.2022.
Invero nel contratto in questione le parti espressamente davano atto che il cliente “nell'attestare la libera pattuizione del consenso”, dichiarava “di aver ricevuto dall'Avvocato tutte le indicazioni con riguardo all'importanza e al grado di difficoltà dell'incarico, del giudizio e alle varie possibili fasi ed, in particolare, di essere stato edotto delle difficoltà e dei rischi processuali e di merito e della possibilità di un esito negativo, nonché tutte le informazioni utili circa la misura del compenso, determinato in via complessiva indipendentemente dalla durata e dalle fasi del giudizio…” (pag. 2); inoltre il cliente dichiarava “di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato del valore e del livello di complessità dell'incarico e della controversia” indicata come “questione molto complessa dall'elevato valore economico, che richiede rilevante approfondimento ed attività professionale“
(pag. 3, art. 2); e quindi le parti determinavano il compenso “ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera e salvo fatti eccezionali non prevedibili al momento del presente atto…liberamente e consensualmente tra le parti ai sensi degli artt. 2233-2234 c:c. ed al netto degli oneri contributivi e fiscali…in modo forfettario (inferiore ai parametri di cui al D.M. 147/2022 rispetto al valore e complessità dell'incarico) in complessive € 250.000,00…” (pag. 3, art. 3).
Orbene tali dichiarazioni del cliente hanno contenuto e valore pienamente confessorio. In ogni caso gli adombrati vizi del consenso non risultano in alcun modo dimostrati da parte opponente (che ne aveva l'onere); né gli stessi possono essere desunti dalla mera circostanza che nel contratto non era stato specificamente indicato il valore della controversia. Peraltro detto valore – oltre che riportato negli allegati al contratto - era anche desumibile “per relationem”, atteso che nelle premesse del contratto era espressamente richiamato l'atto di citazione (notificato nel settembre 2022) avanti al Tribunale di Milano da parte del Calcio Avellino 1912 s.r.l., nel quale atto la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice era stata quantificata in € 84.315.379,00 (circostanza certamente nota alla parte destinataria della citazione e risultante dagli atti). E' peraltro risaputo che per la determinazione del valore deve farsi riferimento alla domanda giudiziale, senza considerare quanto indicato dalla parte per il versamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
Ad ogni buon conto è appena il caso di sottolineare che notoriamente l'eventuale assenza di un preventivo scritto (ex art. 1 comma 150 l. 142/2017 e art. 1 comma 6 D.M. 140/2012) non farebbe venir meno il diritto del professionista al compenso (in tal caso da liquidarsi giudizialmente in assenza di idoneo accordo tra le parti). E' risaputo, infatti, che l'eventuale violazione dell'obbligo di comunicazione scritta dei costi della prestazione non determina la nullità del contratto d'opera professionale (cfr. ex multis Cass. 23914/2015).
Va, pertanto, disattesa la domanda di annullamento del contratto.
Con il terzo motivo parte opponente contesta la legittimità della pretesa dell'ulteriore somma di €
20.000,00 di cui al ricorso monitorio “per esito positivo del giudizio” ex art. 3 B del contratto.
Il motivo va rigettato. Invero risulta “per tabulas” la pattuizione, “in caso di esito positivo del giudizio
e/o del procedimento del presente primo grado”…“dell'ulteriore compenso forfettario pari a €
20.000,00 oltre oneri di legge”; inoltre la sentenza del Tribunale di Milano n. 2579/23 aveva avuto esito indubbiamente favorevole alle attuali società opponenti, con la dichiarazione di difetto di giurisdizione per la domanda proposta da Calcio Avellino 1912 srl nei confronti di Parte_2
e con la dichiarazione di incompetenza territoriale per la domanda proposta nei confronti di
[...]
(tanto che alle società era stato riconosciuto anche il favore delle Parte_2 Pt_1 spese processuali). Con il quarto motivo parte opponente invoca la risoluzione del contratto per impossibilità parziale sopravvenuta e/o eccessiva onerosità sopravvenuta.
Il motivo non merita accoglimento.
In primo luogo parte opponente deduce che, stante il recesso dal mandato, l'avv. Proietti non potrebbe patrocinare nei successi gradi di giudizio in caso di riassunzione davanti al giudice competente. Tuttavia l'art. 4 lett. c> del contratto prevede che “in qualunque caso di risoluzione anticipata del rapporto, il Cliente dovrà corrispondere all'Avvocato…il compenso intero pattuito”.
Peraltro neppure vi è prova che fosse avvenuta “medio tempore” la riassunzione della causa.
Inoltre parte opponente assume che andrebbe rideterminato il corrispettivo per non essersi svolte le fasi istruttoria e decisionale.
Osserva, tuttavia il giudicante che il compenso era stato pattuito forfettariamente
“indipendentemente dalla durata del giudizio e dalla sua ipotetica conclusione, anche anticipata, rispetto alle fasi prevedibili” (art. 3 B) e che il compenso era stato “determinato in via complessiva indipendentemente dalla durata e dalle fasi del giudizio” (pag. 2).
Per di più giova rilevare che (contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti) la fase decisoria si
è comunque tenuta, ove si consideri che essa ricomprende “la precisazione delle conclusioni,
l'esame di quelle delle altre parti, la discussione orale, l'esame e registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie, il ritiro del fascicolo…” (v. art. 4 comma 6 lett.
d> del D.M. n. 55/2014).
Infine con il quinto motivo parte opponente, sempre lamentando la violazione della buona fede, invoca il potere del Giudice di intervenire nell'ambito dell'autonomia negoziale per riequilibrare i rapporti fra le parti, riducendo ad equità il corrispettivo dovuto.
Il motivo è infondato.
Premesso che era onere di parte opponente dimostrare la violazione del principio di buona fede da parte dell'opposto e che tale prova non è stata offerta;
non trova comunque giustificazione nell'ordinamento, rispetto alla fattispecie in esame, l'invocata facoltà del giudice di intervenire nel contenuto del rapporto contrattuale, che è espressione dell'autonomia negoziale delle parti, ragion per cui non appare consentito rideterminare il corrispettivo liberamente convenuto.
Al riguardo non è decisiva l'isolata pronuncia di merito richiamata nell'atto di opposizione, né è pertinente l'ipotesi di riduzione d'ufficio della penale, trattandosi di fattispecie basata su presupposti del tutto differenti.
Atteso quanto innanzi va confermata l'impugnata ingiunzione. Le spese (comprensive di quelle della fase di mediazione) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo d'ufficio (in mancanza di notula) ai sensi del D.M. n. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della controversia e in applicazione dei parametri prossimi ai valori minimi, attesa la specialità del rito e la natura della controversia.
Non merita poi accoglimento la domanda dell'opposto di condanna delle ai sensi dell'art. 96 Pt_1
c.p.c., non ricorrendone i presupposti.
Non si ravvisano, infatti, le condizioni oggettive e soggettive per la condanna delle opponenti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata tra l'altro fornita prova del danno.
Al riguardo giova rilevare che, difettando la prova dell'esistenza e dell'entità del lamentato pregiudizio, il giudice non può procedere alla liquidazione d'ufficio del danno, nonostante la domanda dell'interessato (Cass. 3501/80; 3274/84; 3388/07; 13395/07; 17902/10; 9080/13) e neppure se vi sia stata richiesta di liquidazione in via equitativa (Cass. 6637/92; Cass. SS.UU. 7583/04;
21393/05…). In particolare la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. “non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”, come nel caso di specie appunto (Cass. 21798/2015; SS.UU. 7583/04).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10543/2023;
2) condanna le opponenti in solido al pagamento delle spese di lite, in favore della parte opposta, che liquida in € 8.000,00 per compensi ed € 100,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) respinge la domanda di risarcimento danni avanzata da parte opposta sensi dell'art. 96 cpc.
Così deciso in Roma, lì 7 febbraio 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 23.1.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA
, in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti pro-tempore, elett.te dom.te in Roma, via G. Vico 22, presso lo studio dell'avv. Leonardo Vecchione, che le rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTI
E
Avv. ENZO PROIETTI, elett.te dom.to in Roma, via Catone 21, presso il proprio studio, in giudizio personalmente oltre che rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Tuccini come da procura in atti OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: all'udienza del 23.1.2025 il procuratore della parte opponente concludeva riportandosi all'atto introduttivo;
per l'opposto conclusioni come da comparsa di risposta e da memorie ex art. 183 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.7.2023 la e la Parte_1 Parte_2
(in prosieguo anche soltanto proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Pt_1
10543/23, notificato il 21.6.2023 ad istanza dell'avv. Proietti Enzo, per la somma di € 221.512,00 oltre accessori dovuta a titolo di compensi professionali.
Parte opponente, con cinque motivi di opposizione, contestava l'avversa pretesa di pagamento e chiedeva che – dichiarati l'annullamento o la risoluzione del contratto “inter partes” – venisse revocato il decreto ingiuntivo impugnato e in subordine, accertata la violazione del principio di buona fede, che venisse ridotto il corrispettivo previsto in contratto, riducendolo ad equità; vinte le spese.
Nel costituirsi tempestivamente il 30.10.2023 l'avv. Proietti Enzo contestava la fondatezza dell'opposizione ne chiedeva il rigetto, con conferma dell'opposta ingiunzione di pagamento e vittoria di spese (comprese quelle della fase di mediazione) nonché con condanna delle opponenti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Effettuate le verifiche preliminari, venivano depositate delle parti le memorie ex art. 171 ter cpc. Con ordinanza del 4 marzo 2024, emessa all'esito dell'udienza di comparizione, veniva disposto il mutamento del rito, da ordinario a speciale semplificato ex artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c., ed era concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 83.378,96 oltre interessi.
All'udienza del 23.1.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Con il primo motivo di opposizione parte opponente deduce la mancanza di personalità giuridica della e l'illegittimità dell'ingiunzione emessa nei confronti di Parte_2 quest'ultima.
L'eccezione va disattesa.
Si osserva, infatti, che il contratto di “conferimento incarico e pattuizione compenso professionale” è stato intestato e sottoscritto anche dalla , che pertanto deve ritenersi Parte_2 parte del rapporto contrattuale di conferimento del mandato e solidalmente obbligata al pagamento del corrispettivo.
Per di più la risulta essersi costituita (oltre che nella presente causa) Parte_2 nel giudizio davanti al Tribunale di Milano (RG 34090/22) nel quale l'avv. Proietti ha svolto l'attività difensiva nell'interesse di entrambi gli odierni opponenti, circostanza che difficilmente si sarebbe potuta verificare se l'ente fosse stato privo di personalità giuridica;
da ciò discende che la suddetta opponente deve rispondere dell'obbligazione assunta.
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione con il quale si deduce un presunto vizio del consenso nonché la violazione dell'obbligo di fornire un preventivo e del principio di buona fede.
Osserva invero il giudicante che la necessaria pattuizione scritta del compenso (non soggetta a particolari formalità o formule sacramentali) è contenuta nel contratto del 26.10.2022.
Invero nel contratto in questione le parti espressamente davano atto che il cliente “nell'attestare la libera pattuizione del consenso”, dichiarava “di aver ricevuto dall'Avvocato tutte le indicazioni con riguardo all'importanza e al grado di difficoltà dell'incarico, del giudizio e alle varie possibili fasi ed, in particolare, di essere stato edotto delle difficoltà e dei rischi processuali e di merito e della possibilità di un esito negativo, nonché tutte le informazioni utili circa la misura del compenso, determinato in via complessiva indipendentemente dalla durata e dalle fasi del giudizio…” (pag. 2); inoltre il cliente dichiarava “di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato del valore e del livello di complessità dell'incarico e della controversia” indicata come “questione molto complessa dall'elevato valore economico, che richiede rilevante approfondimento ed attività professionale“
(pag. 3, art. 2); e quindi le parti determinavano il compenso “ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera e salvo fatti eccezionali non prevedibili al momento del presente atto…liberamente e consensualmente tra le parti ai sensi degli artt. 2233-2234 c:c. ed al netto degli oneri contributivi e fiscali…in modo forfettario (inferiore ai parametri di cui al D.M. 147/2022 rispetto al valore e complessità dell'incarico) in complessive € 250.000,00…” (pag. 3, art. 3).
Orbene tali dichiarazioni del cliente hanno contenuto e valore pienamente confessorio. In ogni caso gli adombrati vizi del consenso non risultano in alcun modo dimostrati da parte opponente (che ne aveva l'onere); né gli stessi possono essere desunti dalla mera circostanza che nel contratto non era stato specificamente indicato il valore della controversia. Peraltro detto valore – oltre che riportato negli allegati al contratto - era anche desumibile “per relationem”, atteso che nelle premesse del contratto era espressamente richiamato l'atto di citazione (notificato nel settembre 2022) avanti al Tribunale di Milano da parte del Calcio Avellino 1912 s.r.l., nel quale atto la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice era stata quantificata in € 84.315.379,00 (circostanza certamente nota alla parte destinataria della citazione e risultante dagli atti). E' peraltro risaputo che per la determinazione del valore deve farsi riferimento alla domanda giudiziale, senza considerare quanto indicato dalla parte per il versamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
Ad ogni buon conto è appena il caso di sottolineare che notoriamente l'eventuale assenza di un preventivo scritto (ex art. 1 comma 150 l. 142/2017 e art. 1 comma 6 D.M. 140/2012) non farebbe venir meno il diritto del professionista al compenso (in tal caso da liquidarsi giudizialmente in assenza di idoneo accordo tra le parti). E' risaputo, infatti, che l'eventuale violazione dell'obbligo di comunicazione scritta dei costi della prestazione non determina la nullità del contratto d'opera professionale (cfr. ex multis Cass. 23914/2015).
Va, pertanto, disattesa la domanda di annullamento del contratto.
Con il terzo motivo parte opponente contesta la legittimità della pretesa dell'ulteriore somma di €
20.000,00 di cui al ricorso monitorio “per esito positivo del giudizio” ex art. 3 B del contratto.
Il motivo va rigettato. Invero risulta “per tabulas” la pattuizione, “in caso di esito positivo del giudizio
e/o del procedimento del presente primo grado”…“dell'ulteriore compenso forfettario pari a €
20.000,00 oltre oneri di legge”; inoltre la sentenza del Tribunale di Milano n. 2579/23 aveva avuto esito indubbiamente favorevole alle attuali società opponenti, con la dichiarazione di difetto di giurisdizione per la domanda proposta da Calcio Avellino 1912 srl nei confronti di Parte_2
e con la dichiarazione di incompetenza territoriale per la domanda proposta nei confronti di
[...]
(tanto che alle società era stato riconosciuto anche il favore delle Parte_2 Pt_1 spese processuali). Con il quarto motivo parte opponente invoca la risoluzione del contratto per impossibilità parziale sopravvenuta e/o eccessiva onerosità sopravvenuta.
Il motivo non merita accoglimento.
In primo luogo parte opponente deduce che, stante il recesso dal mandato, l'avv. Proietti non potrebbe patrocinare nei successi gradi di giudizio in caso di riassunzione davanti al giudice competente. Tuttavia l'art. 4 lett. c> del contratto prevede che “in qualunque caso di risoluzione anticipata del rapporto, il Cliente dovrà corrispondere all'Avvocato…il compenso intero pattuito”.
Peraltro neppure vi è prova che fosse avvenuta “medio tempore” la riassunzione della causa.
Inoltre parte opponente assume che andrebbe rideterminato il corrispettivo per non essersi svolte le fasi istruttoria e decisionale.
Osserva, tuttavia il giudicante che il compenso era stato pattuito forfettariamente
“indipendentemente dalla durata del giudizio e dalla sua ipotetica conclusione, anche anticipata, rispetto alle fasi prevedibili” (art. 3 B) e che il compenso era stato “determinato in via complessiva indipendentemente dalla durata e dalle fasi del giudizio” (pag. 2).
Per di più giova rilevare che (contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti) la fase decisoria si
è comunque tenuta, ove si consideri che essa ricomprende “la precisazione delle conclusioni,
l'esame di quelle delle altre parti, la discussione orale, l'esame e registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie, il ritiro del fascicolo…” (v. art. 4 comma 6 lett.
d> del D.M. n. 55/2014).
Infine con il quinto motivo parte opponente, sempre lamentando la violazione della buona fede, invoca il potere del Giudice di intervenire nell'ambito dell'autonomia negoziale per riequilibrare i rapporti fra le parti, riducendo ad equità il corrispettivo dovuto.
Il motivo è infondato.
Premesso che era onere di parte opponente dimostrare la violazione del principio di buona fede da parte dell'opposto e che tale prova non è stata offerta;
non trova comunque giustificazione nell'ordinamento, rispetto alla fattispecie in esame, l'invocata facoltà del giudice di intervenire nel contenuto del rapporto contrattuale, che è espressione dell'autonomia negoziale delle parti, ragion per cui non appare consentito rideterminare il corrispettivo liberamente convenuto.
Al riguardo non è decisiva l'isolata pronuncia di merito richiamata nell'atto di opposizione, né è pertinente l'ipotesi di riduzione d'ufficio della penale, trattandosi di fattispecie basata su presupposti del tutto differenti.
Atteso quanto innanzi va confermata l'impugnata ingiunzione. Le spese (comprensive di quelle della fase di mediazione) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo d'ufficio (in mancanza di notula) ai sensi del D.M. n. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della controversia e in applicazione dei parametri prossimi ai valori minimi, attesa la specialità del rito e la natura della controversia.
Non merita poi accoglimento la domanda dell'opposto di condanna delle ai sensi dell'art. 96 Pt_1
c.p.c., non ricorrendone i presupposti.
Non si ravvisano, infatti, le condizioni oggettive e soggettive per la condanna delle opponenti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata tra l'altro fornita prova del danno.
Al riguardo giova rilevare che, difettando la prova dell'esistenza e dell'entità del lamentato pregiudizio, il giudice non può procedere alla liquidazione d'ufficio del danno, nonostante la domanda dell'interessato (Cass. 3501/80; 3274/84; 3388/07; 13395/07; 17902/10; 9080/13) e neppure se vi sia stata richiesta di liquidazione in via equitativa (Cass. 6637/92; Cass. SS.UU. 7583/04;
21393/05…). In particolare la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. “non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”, come nel caso di specie appunto (Cass. 21798/2015; SS.UU. 7583/04).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10543/2023;
2) condanna le opponenti in solido al pagamento delle spese di lite, in favore della parte opposta, che liquida in € 8.000,00 per compensi ed € 100,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) respinge la domanda di risarcimento danni avanzata da parte opposta sensi dell'art. 96 cpc.
Così deciso in Roma, lì 7 febbraio 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)