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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/07/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5221/2023 promossa da: con avv. Maria Teresa Gallinaro Parte_1
Ricorrente contro con avv. Marzia Nardellotto Controparte_1
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“1.Confermarsi i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del
17.2.24 in tema di affidamento condiviso della figlia minore, , ad Persona_1 entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, SI.ra
. Parte_1
2. Confermarsi i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del
17.2.24 in tema di disciplina del diritto di visita del padre, stabilendosi che:
pagina 1 di 8 A. starà con il padre a fine settimana alterni, con possibilità per la minore di
Per_1 fermarsi anche per il pernotto: il padre prenderà ll'uscita da scuola il sabato e la
Per_1 riporterà a casa dopo cena (ferma la possibilità di fermarsi per la notte); la domenica il padre prenderà lle 10.30 e la terrà sino a dopo cena.
Per_1 noltre starà con il padre :
Per_1
B. un pomeriggio, nella settimana con fine settimana di competenza paterno
C. due pomeriggi, nella settimana con fine settimana non di competenza paterno.
In ogni caso, il calendario verrò applicato dai genitori tenendo primariamente conto dei desideri della figlia .
D. Durante le vacanze estive, i genitori potranno stare con la figlia per 2 settimane, anche non consecutive, comunicando all'altro genitore il luogo e l'indirizzo della località prescelta per le vacanze entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernali, la figlia starà con entrambi i genitori per 7 giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di Capodanno;
durante le vacanze Pasquali, invece, per 2 giorni, includendo alternativamente il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta, da concordarsi di volta in volta secondo le festività, il calendario scolastico e le eSIenze della minore. Le altre festività infrannuali, invece, verranno regolate secondo il principio dell'alternanza tra i genitori;
3. Confermarsi i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del
17.2.24 in tema di assegnazione della casa familiare alla madre SI.ra , la Parte_1 quale vi continuerà ad abitare unitamente alle due figlie e;
Per_2 Persona_1
4. Confermarsi i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del
17.2.24 in tema di contributo al mantenimento di entrambe le figlie posto a carico del SI.
nella misura complessiva di € 709,10 mensili (rivalutaz. di febbraio Controparte_1
2025), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT ed il rimborso nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie anticipate dalla SI.ra , Parte_1 determinate e suddivise come da protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.17.
5. Rifusione delle spese di lite in favore della SI.ra . ” Parte_1
Per parte resistente:
“1)Assegnarsi la casa coniugale di proprietà della RA alla medesima;
Parte_1
pagina 2 di 8 2) Disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con
Per_1 residenza prevalente presso la madre. starà con il padre a fine settimana alterni
Per_1 con possibilità per la minore di fermarsi anche per il pernotto: il padre prenderà
Per_1 dall'uscita da scuola il sabato e la riporterà a casa dopo cena;
la domenica il padre prenderà alle ore 10.30 e la terrà sino a dopo cena. starà inoltre con il
Per_1 Per_1 padre: un pomeriggio nella settimana in cui c'è il fine settimana di competenza paterno, due pomeriggi nella settimana in cui non c'è il fine settimana di competenza paterno. Il calendario verrà applicato tenendo conto dei desideri della figlia minore.
Durante le vacanze estive, i genitori potranno stare con la figlia per due settimana, anche non consecutive, comunicando all'altro genitore il luogo e l'indirizzo della località prescelta per le vacanze entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernali, la figlia starà con entrambi i genitori per 7 giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, invece, per 2 giorni, includendo alternativamente il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta, da concordarsi di volta in vota secondo le festività, il calendario scolastico e le eSIenze della minore. Le altre festività infrannuali, invece, verranno regolate secondo il principio dell'alternanza tra i genitori.
3) Porsi a carico del NO , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 delle figlie, l'importo mensile di Euro 400 oltre aggiornamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova.
Spese e competenze di causa rifuse.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di ammissione di prova per testi di controparte, poiché le circostanze indicate devono essere dimostrate con documenti e non con testimoni e le circostanze indicate in ricorso sono risultate del tutto non vere e contraddette dalla documentazione prodotta dal NO . Nella denegata ipotesi Per_1 di ammissione, si chiede l'abilitazione a prova contraria con i testi , Testimone_1
, . Testimone_2 Testimone_3
Occorrendo si chiede ammissione di prova per testi sulla seguente circostanza con i testi indicati a prova contraria:
1)Vero che il documento che si rammostra al teste sub doc. 8 sono le pagine del quaderno verde con dicitura di copertina “one. Color” che si rammostra al teste in originale, che era tenuto dalla RA presso la propria abitazione in Albignasego e dette Parte_1 pagine sono state scritte dalla RA Pt_1
pagina 3 di 8 Si chiede disporsi CTU contabile per la ricostruzione dell'effettiva situazione economica e patrimoniale della RA anche sulla base della documentazione allegata e Pt_1 proveniente dalla medesima”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.09.2023 la ricorrente premesso che dall'unione Parte_1 non matrimoniale con sono nate le figlie (il 20.11.2004), Controparte_1 Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), Per_1 minorenne, ha chiesto l'assegnazione a sé della casa familiare, l' affido congiunto della figlia minore con collocazione presso la madre, la disciplina del diritto di visita paterno come da ricorso e onere per il padre di contribuire al mantenimento delle due figlie mediante corresponsione di una somma mensile pari ad euro 1.000 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Allegava a sostegno che:
- venuto meno in maniera traumatica il vincolo affettivo a causa di una relazione del resistente con terza persona, il SI. a maggio 2023 tornava a vivere presso i Per_1 genitori, disinteressandosi della compagna e delle figlie;
-la figlia maggiore interrompeva ogni rapporto con il padre e la minore lo Per_2 frequentava solo saltuariamente;
-quanto alle condizioni economiche, il padre versava un importo mensile di soli euro 300; precisava, quanto a sé, di essere titolare insieme con la sorella di un negozio di parrucchiera con reddito annuo di circa 13.000 euro;
quanto allo che egli è Per_1 meccanico presso la ditta Motoservice con stipendio mensile di circa 1.900 euro e trae altri
1.300 euro mensili da attività svolte in maniera irregolare;
è inoltre proprietario di 2 autovetture e di 2 motoveicoli;
ha inoltre accantonato negli anni risparmi per un controvalore di euro 40.000 come polizza vita e ha una disponibilità sul conto corrente di euro 140.000.
In data 10.01.2024 si costituiva in giudizio il resistente non opponendosi alla domanda di assegnazione della casa familiare alla (di proprietà esclusiva di quest'ultima), Pt_1 all'affido condiviso della figlia on residenza prevalente presso la madre, chiedeva Per_1 la disciplina del diritto di visita e si diceva disponibile al versamento della somma mensile di euro 300 per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente negava di avere avuto altre relazioni;
riferiva che, venuto meno il rapporto con la era stato costretto ad andarsene;
che comunque non aveva mai fatto mancare il Pt_1 pagina 4 di 8 proprio sostegno alle figlie versando regolarmente un contributo per il mantenimento, portando tutti i giorni a scuola la figlia minore e andandola a riprendere, mantenendo un costante contatto con entrambe. Quanto alle condizioni economiche riferiva che i redditi della erano ben superiori a quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali, come Pt_1 provato dal doc. 8 (copia della contabilità, anche irregolare, del negozio da lei gestito); quanto a sé, precisava di non essere titolare di alcun immobile e di vivere provvisoriamente dai genitori, di lavorare come meccanico dipendente presso la Motor service con stipendio mensile medio (con riferimento all'ultimo anno disponibile 2022) pari a euro 1.600 per 14 mensilità; di essere gravato da ratei di un finanziamento per euro 468; negava ogni altra forma di guadagno.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. del 09.02.2024 le parti comparivano personalmente e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale. In quella sede concordavano un calendario delle visite paterne con la figlia minore All'esito, con ordinanza del 17.02.2024 il Per_1 giudice, in via provvisoria e urgente, disponeva l'affido condiviso della figlia minore entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
l'assegnazione della casa Per_1 familiare alla ricorrente;
la disciplina del diritto di visita per la figlia minore secondo l'accordo raggiunto in udienza;
l'onere per il resistente di contribuire al mantenimento di entrambe le figlie mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 700 oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione bancaria.
All'udienza del 09.07.2024 il resistente formulava istanza ex art. 473 bis. 23 c.p.c. per la modifica dei provvedimenti provvisori di natura economica e il giudice fissava udienza per la discussione dell'istanza al 10.09.2024 con termine a controparte per il deposito di memoria difensiva.
Con ordinanza 12.09.2024 l'istanza di modifica veniva rigettata in assenza di sopravvenuti giustificati nuovi motivi e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la remissione al Collegio l'udienza del 08.05.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
***
1. Affido, collocamento e diritto di visita della minore Per_1
Quanto alle condizioni di affido, collocamento e diritto di visita della minore va Per_1 rilevato come sin dal principio del presente procedimento le parti abbiano raggiunto in proposito un accordo e come entrambe le parti abbiano formulato conclusioni conformi. pagina 5 di 8 Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento di tali conclusioni e pertanto il Collegio dispone in conformità.
2. Contributo di mantenimento per la prole.
Permane contrasto in punto contributo di mantenimento paterno per le figlie.
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la conferma dell'importo già stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti come rivalutato, mentre parte resistente chiede che il contributo sia determinato nella minor somma di €.
400 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Al fine di quantificare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento delle figlie occorre determinare sia la condizione reddituale e patrimoniale di ciascuna parte sia l'onere a carico di ciascun genitore per il mantenimento diretto delle figlie valutando in particolare i tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore.
In applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario, dunque, determinare in primo luogo la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
La ricorrente è titolare di una attività di parrucchiera unitamente alla sorella. Parte_1
Dalla documentazione fiscale dimessa risultano i seguenti dati:
Mod. UNICO 2020/anno 2019 (doc. 5 ricorrente) reddito imponibile euro 10.254,00
Mod. UNICO 2021/anno 2020 (doc. 6 ricorrente) reddito imponibile euro 7.948,00
Mod. UNICO 2022/anno 2021(doc. 7 ricorrente) reddito imponibile euro 9.345,00
Dal documento prodotto da parte resistente sub. 8 emerge peraltro la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni depositate: nel documento, infatti, vengono indicate espressamente le entrate “in nero” dell'attività di parrucchiera svolta dalla ricorrente.
Il dato mostra come la ricorrente possa contare su entrate ben più consistenti di quelle esposte in dichiarazione (di importo sostanzialmente doppio rispetto a quanto risulta dal dato fiscale)
È proprietaria al 100% della casa di abitazione. Non ha spese fisse.
Il resistente svolge attività di meccanico alle dipendenze della Motorservice.
Dalla documentazione fiscale depositata risultano i seguenti dati:
CUD 2023/anno 2022 (doc. 11 del resistente) reddito lordo da lavoro dipendente euro
26.422 pagina 6 di 8 Mod. 730 2022/anno 2021 (doc. 10 del resistente) reddito lordo da lavoro dipendente euro
26.100
Mod. 730 2021/anno 2020 (doc. 9 del resistente) reddito lordo da lavoro dipendente euro
22.649
Dalla documentazione bancaria depositata sub. 16 risultano i seguenti dati: stipendio medio netto (comprensivo di tredicesima e quattordicesima mensilità) per il 2021 €. 2301, per il
2022 €. 2.133, per il 2023 €. 2031.
Dalla medesima documentazione risulta che egli percepisce la propria quota di assegno unico.
È gravato da un finanziamento contratto nel 2023; tuttavia non ha chiarito né il motivo per cui ha contratto tale finanziamento né la necessità di farvi ricorso.
Non ha spese relative all'abitazione, avendo fatto rientro presso l'abitazione dei genitori.
Le risultanze esposte evidenziano le buone capacità reddituali di entrambe le parti.
A fronte di tali risultanze deve poi precisarsi che dagli atti risulta che la figlia maggiore non si reca dal padre (avendo con lui interrotto i rapporti salvo quelli telefonici), mentre la figlia minore, pur avendone la possibilità, non usufruisce del pernotto presso il medesimo e lo vede in misura assai limitata.
Alla luce di tali risultanze, considerati i redditi dei genitori e i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno, il Collegio ritiene equo confermare il contributo a carico del resistente nella misura di euro 350 per ciascuna delle due figlie conviventi con la madre.
Le spese straordinarie continueranno a essere ripartite al 50%.
3. Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.affida in via condivisa ai genitori la minore con sua collocazione e Persona_1 residenza presso la madre;
2. disciplina il diritto di visita del padre nel modo seguente:
A. starà con il padre a fine settimana alterni, con possibilità per la minore di Per_1 fermarsi anche per il pernotto: il padre prenderà all'uscita da scuola il sabato e la Per_1 riporterà a casa dopo cena (ferma la possibilità per i fermarsi per la notte ove lo Per_1
pagina 7 di 8 volesse); la domenica il padre prenderà lle ore 10,30 e la terrà sino a dopo cena. Per_1 tarà inoltre con il padre: Per_1
B. un pomeriggio nella settimana con fine settimana di competenza paterno: il padre andrà
a prendere a scuola, l'accompagnerà a casa dei nonni paterni, dove starà fino a Per_1 dopo cena. Nel caso in cui olesse pernottare presso la casa dei nonni avrà questa Per_1 possibilità.
C. due pomeriggi nella settimana con fine settimana non di competenza paterno con le medesime modalità di cui al punto che precede. Il calendario verrà applicato dai genitori tenendo comunque primariamente conto dei desideri espressi dalla figlia minore.
D. Durante le vacanze estive, i genitori potranno stare con la figlia per 2 settimane, anche non consecutive, comunicando all'altro genitore il luogo e l'indirizzo della località prescelta per le vacanze entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernali, la figlia starà con entrambi i genitori per 7 giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di Capodanno;
durante le vacanze
Pasquali, invece, per 2 giorni, includendo alternativamente il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta, da concordarsi di volta in volta secondo le festività, il calendario scolastico e le eSIenze della minore. Le altre festività infrannuali, invece, verranno regolate secondo il principio dell'alternanza tra i genitori;
3. assegna a la casa familiare sita in Albignasego via Dalmazia n. 6 affinché Parte_1 continui a viverci unitamente alle figlie;
4. determina il contributo dovuto da a per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 delle figlie nella misura di euro 700 mensili (euro 350 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova
5. spese compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 10.6.2025
Il Presidente est.
Barbara De Munari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5221/2023 promossa da: con avv. Maria Teresa Gallinaro Parte_1
Ricorrente contro con avv. Marzia Nardellotto Controparte_1
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“1.Confermarsi i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del
17.2.24 in tema di affidamento condiviso della figlia minore, , ad Persona_1 entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, SI.ra
. Parte_1
2. Confermarsi i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del
17.2.24 in tema di disciplina del diritto di visita del padre, stabilendosi che:
pagina 1 di 8 A. starà con il padre a fine settimana alterni, con possibilità per la minore di
Per_1 fermarsi anche per il pernotto: il padre prenderà ll'uscita da scuola il sabato e la
Per_1 riporterà a casa dopo cena (ferma la possibilità di fermarsi per la notte); la domenica il padre prenderà lle 10.30 e la terrà sino a dopo cena.
Per_1 noltre starà con il padre :
Per_1
B. un pomeriggio, nella settimana con fine settimana di competenza paterno
C. due pomeriggi, nella settimana con fine settimana non di competenza paterno.
In ogni caso, il calendario verrò applicato dai genitori tenendo primariamente conto dei desideri della figlia .
D. Durante le vacanze estive, i genitori potranno stare con la figlia per 2 settimane, anche non consecutive, comunicando all'altro genitore il luogo e l'indirizzo della località prescelta per le vacanze entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernali, la figlia starà con entrambi i genitori per 7 giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di Capodanno;
durante le vacanze Pasquali, invece, per 2 giorni, includendo alternativamente il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta, da concordarsi di volta in volta secondo le festività, il calendario scolastico e le eSIenze della minore. Le altre festività infrannuali, invece, verranno regolate secondo il principio dell'alternanza tra i genitori;
3. Confermarsi i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del
17.2.24 in tema di assegnazione della casa familiare alla madre SI.ra , la Parte_1 quale vi continuerà ad abitare unitamente alle due figlie e;
Per_2 Persona_1
4. Confermarsi i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del
17.2.24 in tema di contributo al mantenimento di entrambe le figlie posto a carico del SI.
nella misura complessiva di € 709,10 mensili (rivalutaz. di febbraio Controparte_1
2025), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT ed il rimborso nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie anticipate dalla SI.ra , Parte_1 determinate e suddivise come da protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.17.
5. Rifusione delle spese di lite in favore della SI.ra . ” Parte_1
Per parte resistente:
“1)Assegnarsi la casa coniugale di proprietà della RA alla medesima;
Parte_1
pagina 2 di 8 2) Disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con
Per_1 residenza prevalente presso la madre. starà con il padre a fine settimana alterni
Per_1 con possibilità per la minore di fermarsi anche per il pernotto: il padre prenderà
Per_1 dall'uscita da scuola il sabato e la riporterà a casa dopo cena;
la domenica il padre prenderà alle ore 10.30 e la terrà sino a dopo cena. starà inoltre con il
Per_1 Per_1 padre: un pomeriggio nella settimana in cui c'è il fine settimana di competenza paterno, due pomeriggi nella settimana in cui non c'è il fine settimana di competenza paterno. Il calendario verrà applicato tenendo conto dei desideri della figlia minore.
Durante le vacanze estive, i genitori potranno stare con la figlia per due settimana, anche non consecutive, comunicando all'altro genitore il luogo e l'indirizzo della località prescelta per le vacanze entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernali, la figlia starà con entrambi i genitori per 7 giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, invece, per 2 giorni, includendo alternativamente il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta, da concordarsi di volta in vota secondo le festività, il calendario scolastico e le eSIenze della minore. Le altre festività infrannuali, invece, verranno regolate secondo il principio dell'alternanza tra i genitori.
3) Porsi a carico del NO , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 delle figlie, l'importo mensile di Euro 400 oltre aggiornamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova.
Spese e competenze di causa rifuse.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di ammissione di prova per testi di controparte, poiché le circostanze indicate devono essere dimostrate con documenti e non con testimoni e le circostanze indicate in ricorso sono risultate del tutto non vere e contraddette dalla documentazione prodotta dal NO . Nella denegata ipotesi Per_1 di ammissione, si chiede l'abilitazione a prova contraria con i testi , Testimone_1
, . Testimone_2 Testimone_3
Occorrendo si chiede ammissione di prova per testi sulla seguente circostanza con i testi indicati a prova contraria:
1)Vero che il documento che si rammostra al teste sub doc. 8 sono le pagine del quaderno verde con dicitura di copertina “one. Color” che si rammostra al teste in originale, che era tenuto dalla RA presso la propria abitazione in Albignasego e dette Parte_1 pagine sono state scritte dalla RA Pt_1
pagina 3 di 8 Si chiede disporsi CTU contabile per la ricostruzione dell'effettiva situazione economica e patrimoniale della RA anche sulla base della documentazione allegata e Pt_1 proveniente dalla medesima”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.09.2023 la ricorrente premesso che dall'unione Parte_1 non matrimoniale con sono nate le figlie (il 20.11.2004), Controparte_1 Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), Per_1 minorenne, ha chiesto l'assegnazione a sé della casa familiare, l' affido congiunto della figlia minore con collocazione presso la madre, la disciplina del diritto di visita paterno come da ricorso e onere per il padre di contribuire al mantenimento delle due figlie mediante corresponsione di una somma mensile pari ad euro 1.000 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Allegava a sostegno che:
- venuto meno in maniera traumatica il vincolo affettivo a causa di una relazione del resistente con terza persona, il SI. a maggio 2023 tornava a vivere presso i Per_1 genitori, disinteressandosi della compagna e delle figlie;
-la figlia maggiore interrompeva ogni rapporto con il padre e la minore lo Per_2 frequentava solo saltuariamente;
-quanto alle condizioni economiche, il padre versava un importo mensile di soli euro 300; precisava, quanto a sé, di essere titolare insieme con la sorella di un negozio di parrucchiera con reddito annuo di circa 13.000 euro;
quanto allo che egli è Per_1 meccanico presso la ditta Motoservice con stipendio mensile di circa 1.900 euro e trae altri
1.300 euro mensili da attività svolte in maniera irregolare;
è inoltre proprietario di 2 autovetture e di 2 motoveicoli;
ha inoltre accantonato negli anni risparmi per un controvalore di euro 40.000 come polizza vita e ha una disponibilità sul conto corrente di euro 140.000.
In data 10.01.2024 si costituiva in giudizio il resistente non opponendosi alla domanda di assegnazione della casa familiare alla (di proprietà esclusiva di quest'ultima), Pt_1 all'affido condiviso della figlia on residenza prevalente presso la madre, chiedeva Per_1 la disciplina del diritto di visita e si diceva disponibile al versamento della somma mensile di euro 300 per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente negava di avere avuto altre relazioni;
riferiva che, venuto meno il rapporto con la era stato costretto ad andarsene;
che comunque non aveva mai fatto mancare il Pt_1 pagina 4 di 8 proprio sostegno alle figlie versando regolarmente un contributo per il mantenimento, portando tutti i giorni a scuola la figlia minore e andandola a riprendere, mantenendo un costante contatto con entrambe. Quanto alle condizioni economiche riferiva che i redditi della erano ben superiori a quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali, come Pt_1 provato dal doc. 8 (copia della contabilità, anche irregolare, del negozio da lei gestito); quanto a sé, precisava di non essere titolare di alcun immobile e di vivere provvisoriamente dai genitori, di lavorare come meccanico dipendente presso la Motor service con stipendio mensile medio (con riferimento all'ultimo anno disponibile 2022) pari a euro 1.600 per 14 mensilità; di essere gravato da ratei di un finanziamento per euro 468; negava ogni altra forma di guadagno.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. del 09.02.2024 le parti comparivano personalmente e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale. In quella sede concordavano un calendario delle visite paterne con la figlia minore All'esito, con ordinanza del 17.02.2024 il Per_1 giudice, in via provvisoria e urgente, disponeva l'affido condiviso della figlia minore entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
l'assegnazione della casa Per_1 familiare alla ricorrente;
la disciplina del diritto di visita per la figlia minore secondo l'accordo raggiunto in udienza;
l'onere per il resistente di contribuire al mantenimento di entrambe le figlie mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 700 oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione bancaria.
All'udienza del 09.07.2024 il resistente formulava istanza ex art. 473 bis. 23 c.p.c. per la modifica dei provvedimenti provvisori di natura economica e il giudice fissava udienza per la discussione dell'istanza al 10.09.2024 con termine a controparte per il deposito di memoria difensiva.
Con ordinanza 12.09.2024 l'istanza di modifica veniva rigettata in assenza di sopravvenuti giustificati nuovi motivi e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la remissione al Collegio l'udienza del 08.05.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
***
1. Affido, collocamento e diritto di visita della minore Per_1
Quanto alle condizioni di affido, collocamento e diritto di visita della minore va Per_1 rilevato come sin dal principio del presente procedimento le parti abbiano raggiunto in proposito un accordo e come entrambe le parti abbiano formulato conclusioni conformi. pagina 5 di 8 Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento di tali conclusioni e pertanto il Collegio dispone in conformità.
2. Contributo di mantenimento per la prole.
Permane contrasto in punto contributo di mantenimento paterno per le figlie.
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la conferma dell'importo già stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti come rivalutato, mentre parte resistente chiede che il contributo sia determinato nella minor somma di €.
400 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Al fine di quantificare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento delle figlie occorre determinare sia la condizione reddituale e patrimoniale di ciascuna parte sia l'onere a carico di ciascun genitore per il mantenimento diretto delle figlie valutando in particolare i tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore.
In applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario, dunque, determinare in primo luogo la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
La ricorrente è titolare di una attività di parrucchiera unitamente alla sorella. Parte_1
Dalla documentazione fiscale dimessa risultano i seguenti dati:
Mod. UNICO 2020/anno 2019 (doc. 5 ricorrente) reddito imponibile euro 10.254,00
Mod. UNICO 2021/anno 2020 (doc. 6 ricorrente) reddito imponibile euro 7.948,00
Mod. UNICO 2022/anno 2021(doc. 7 ricorrente) reddito imponibile euro 9.345,00
Dal documento prodotto da parte resistente sub. 8 emerge peraltro la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni depositate: nel documento, infatti, vengono indicate espressamente le entrate “in nero” dell'attività di parrucchiera svolta dalla ricorrente.
Il dato mostra come la ricorrente possa contare su entrate ben più consistenti di quelle esposte in dichiarazione (di importo sostanzialmente doppio rispetto a quanto risulta dal dato fiscale)
È proprietaria al 100% della casa di abitazione. Non ha spese fisse.
Il resistente svolge attività di meccanico alle dipendenze della Motorservice.
Dalla documentazione fiscale depositata risultano i seguenti dati:
CUD 2023/anno 2022 (doc. 11 del resistente) reddito lordo da lavoro dipendente euro
26.422 pagina 6 di 8 Mod. 730 2022/anno 2021 (doc. 10 del resistente) reddito lordo da lavoro dipendente euro
26.100
Mod. 730 2021/anno 2020 (doc. 9 del resistente) reddito lordo da lavoro dipendente euro
22.649
Dalla documentazione bancaria depositata sub. 16 risultano i seguenti dati: stipendio medio netto (comprensivo di tredicesima e quattordicesima mensilità) per il 2021 €. 2301, per il
2022 €. 2.133, per il 2023 €. 2031.
Dalla medesima documentazione risulta che egli percepisce la propria quota di assegno unico.
È gravato da un finanziamento contratto nel 2023; tuttavia non ha chiarito né il motivo per cui ha contratto tale finanziamento né la necessità di farvi ricorso.
Non ha spese relative all'abitazione, avendo fatto rientro presso l'abitazione dei genitori.
Le risultanze esposte evidenziano le buone capacità reddituali di entrambe le parti.
A fronte di tali risultanze deve poi precisarsi che dagli atti risulta che la figlia maggiore non si reca dal padre (avendo con lui interrotto i rapporti salvo quelli telefonici), mentre la figlia minore, pur avendone la possibilità, non usufruisce del pernotto presso il medesimo e lo vede in misura assai limitata.
Alla luce di tali risultanze, considerati i redditi dei genitori e i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno, il Collegio ritiene equo confermare il contributo a carico del resistente nella misura di euro 350 per ciascuna delle due figlie conviventi con la madre.
Le spese straordinarie continueranno a essere ripartite al 50%.
3. Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.affida in via condivisa ai genitori la minore con sua collocazione e Persona_1 residenza presso la madre;
2. disciplina il diritto di visita del padre nel modo seguente:
A. starà con il padre a fine settimana alterni, con possibilità per la minore di Per_1 fermarsi anche per il pernotto: il padre prenderà all'uscita da scuola il sabato e la Per_1 riporterà a casa dopo cena (ferma la possibilità per i fermarsi per la notte ove lo Per_1
pagina 7 di 8 volesse); la domenica il padre prenderà lle ore 10,30 e la terrà sino a dopo cena. Per_1 tarà inoltre con il padre: Per_1
B. un pomeriggio nella settimana con fine settimana di competenza paterno: il padre andrà
a prendere a scuola, l'accompagnerà a casa dei nonni paterni, dove starà fino a Per_1 dopo cena. Nel caso in cui olesse pernottare presso la casa dei nonni avrà questa Per_1 possibilità.
C. due pomeriggi nella settimana con fine settimana non di competenza paterno con le medesime modalità di cui al punto che precede. Il calendario verrà applicato dai genitori tenendo comunque primariamente conto dei desideri espressi dalla figlia minore.
D. Durante le vacanze estive, i genitori potranno stare con la figlia per 2 settimane, anche non consecutive, comunicando all'altro genitore il luogo e l'indirizzo della località prescelta per le vacanze entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernali, la figlia starà con entrambi i genitori per 7 giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di Capodanno;
durante le vacanze
Pasquali, invece, per 2 giorni, includendo alternativamente il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta, da concordarsi di volta in volta secondo le festività, il calendario scolastico e le eSIenze della minore. Le altre festività infrannuali, invece, verranno regolate secondo il principio dell'alternanza tra i genitori;
3. assegna a la casa familiare sita in Albignasego via Dalmazia n. 6 affinché Parte_1 continui a viverci unitamente alle figlie;
4. determina il contributo dovuto da a per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 delle figlie nella misura di euro 700 mensili (euro 350 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova
5. spese compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 10.6.2025
Il Presidente est.
Barbara De Munari
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