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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1220/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo il 29.06.2023, promosso con atto di citazione in appello
da
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), , nata a [...] C.F._1 Parte_2
l'8.6.1947, ( c.f. ) e C.F._2 Parte_3
in persona del legale rappresentante con sede
[...] Parte_2
legale in Padova, Via Digione n. 11, (c.f. e P.Iva ), tutti P.IVA_1
1 rappresentati e difesi, giusta procure alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, dall'Avv. Alessandro Stievanin
e dall'Avv. Simone Rizzi;
contro
Controparte_1
in persona del
[...]
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Solinas giusta mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione depositata nella causa di primo grado;
OGGETTO: “bancari”, appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
847/2023 pubbl. il 17.05.2023 notificata il 26.05.2023 .
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) accertare e dichiarare la nullità assoluta o in subordine parziale dei contratti di fideiussione stipulati da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
35 specificamente delle clausole n. 2, 6 e 8 dei predetti contratti
[...]
in quanti conformi all'intesa anticoncorrenziale in violazione della legge antitrust n. 287/1990, unitamente all'avvenuta decadenza della banca da ogni diritto verso i fideiussori per intervenuto decorso del termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957
2 c.c. per l'inizio dell'azione, e conseguentemente e per l'effetto, in ogni caso,
dichiararsi che nulla è dovuto da tutti gli odierni opponenti a
[...]
In via Controparte_1
subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di pronunciare la nullità
parziale dei contratti di fideiussione dedotti in giudizio: 2) previo ricalcolo del saldo legale ed effettivo dei conti correnti n. 35/213 e n. 35/214 sulla base delle deduzioni di cui in atti (violazioni art. 117 TUB, art. 644 c.p e Legge 108/96
nonché eventuali ulteriori nullità che dovessero emergere in corso di causa, tra cui quelle evidenziate nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 1 del 27.10.2021
di precisazione delle domande in tema di commissioni e spese non pattuite o invalidamente pattuite e quelle evidenziate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 28.3.2022 in tema di nullità ed inefficacia ex art. 6 Delibera CICR
9.2.2000 dei contratti di fido e anticipi in cui non è stato indicato il tasso annuo effettivo derivante dalla capitalizzazione trimestrale), accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, totale o parziale, del credito azionato dalla Banca e,
conseguentemente e per l'effetto revocarsi, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto n. 324/2020 del 29.1.2020 emesso dal Tribunale di Treviso nel giudizio n. R.G.575/2020 e disporre la restituzione a favore di di tutte le Parte_1
somme che risulteranno essere state pagate indebitamente;
3) in ogni caso, con
3 vittoria di compensi e spese di lite, oltre 15% rimborso spese generali, Cpa e Iva
come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: Si chiede ammettersi consulenza tecnico contabile, a carico e spese della Banca opposta, al fine di determinare il saldo legale ed effettivo del conto corrente n. 35/213 e del conto corrente n. 35/214 accesi presso la filiale di Scandolara Zero Branco di
(poi Controparte_3
Controparte_1
alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e
[...]
della normativa vigente, e per l'effetto: - attesa la invalida pattuizione del tasso di interesse entro fido e fuori fido per mancata indicazione del T.A.E. come previsto dall'art. 6 Delibera Cicr 9.2.2000 e art. 3 Sez. III delle Istruzioni Banca Italia
Luglio 2003, con conseguente violazione art. 117 Tub commi 4, 6 e 8, applicare a tutti gli utilizzi entro fido, come risultanti a seguito del ricalcolo del saldo rettificato, nessun tasso di interesse per nullità ex art. 117 comma 8 Tub o, in subordine, il tasso ex art. 117 TUB comma 7; - eliminare tutti gli addebiti per spese e commissioni non pattuite ed in particolare per le commissione omnicomprensiva, nulla per indeterminatezza, e per la commissione estero “estero spese/commissioni” ed altre commissioni tra cui “commissioni sbf/assegni
4 insoluti”, “commissioni proroga eff/fatture”, sia per mancata previa pattuizione scritta sia, successivamente al 2016, per nullità per indeterminatezza e difetto di trasparenza;
- eliminare ogni interesse, commissione e spese relativa all'utilizzo dei conti anticipi per usurarietà del tasso di interesse effettivo ivi pattuito;
-
ricalcolare, quindi, dopo aver eliminato tutti gli addebiti illegittimi, i numeri debitori effettivamente dovuti di trimestre in trimestre dopo aver scomputato gli importi indebiti;
- eliminare comunque ogni forma di anatocismo e capitalizzazione trimestrale successiva al 1.1.2014; - applicare al nuovo saldo ricalcolato gli interessi al tasso ex art. 117 Tub o al tasso pattizio ove validamente pattuito;
- conseguentemente, accertare il saldo effettivo alla data di chiusura del conto e del passaggio a sofferenza e detrarre quanto già percepito da CP_1
alla data della perizia.
Per l'appellata :
In via pregiudiziale in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità
dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 342 e 348 bis c.p.c.; Nel
merito rigettarsi l'impugnazione proposta dagli Appellanti in quanto infondata anche in forza dei motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 847/2023 pubblicata in data 17.5.2023; in ogni caso con vittoria di spese per il presente grado di giudizio;
In via istruttoria
5 quanto alla richiesta di CTU la stessa risulta chiaramente inammissibile perché di natura meramente esplorativa anche alla luce dell'erroneità in fatto ed in diritto delle contestazioni avversarie sui rapporti oggetto di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2
tutti quali garanti per fideiussione della Parte_3
società debitrice principale , dichiarata fallita nel corso del giudizio Parte_4
di primo grado, opponevano il decreto ingiuntivo n. 324/2020 del 29.1.2020
emesso dal Tribunale di Treviso con il quale veniva loro ingiunto di pagare immediatamente alla ricorrente
[...]
la somma di € 131.834,66, oltre Controparte_1
interessi e spese quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 35/213
assistito da apertura di credito in conto corrente di € 50.000,00 ed apertura di credito in conto corrente per finanziamenti import, sul quale era confluito anche il saldo passivo di altro contratto di conto corrente, il n. 35/214, assistito da apertura di credito in conto corrente per anticipo fatture.
Eccepiva parte appellante la nullità delle fideiussioni in quanto sostanzialmente conformi allo schema contrattuale ABI 2003 dichiarato illecito per violazione della legge antitrust n. 287/1990; in ogni caso, la nullità anche parziale delle fideiussioni medesime ex art. 1419 c.c., nonché la nullità ed inefficacia della
6 deroga all'art. 1957 c.c. e la decadenza della Banca dall'azione ex art. 1957 c.c.
per decorso del termine di sei mesi;
l'insussistenza del credito azionato in via monitoria per le molteplici nullità contrattuali e violazioni di legge e della normativa TUB vigente;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo –
previa sospensione della provvisoria esecuzione dello stesso – nonché
l'accertamento della nullità dei contratti di fideiussione nonché il ricalcolo del saldo effettivo dei conti correnti n. 35/2013 e n. 35/2014.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
– da ora, la - la quale, in via
[...] CP_1
preliminare, chiedeva venisse dichiarata l'incompetenza funzionale del per materia del Tribunale adìto in favore del Tribunale delle Imprese di Milano, in relazione alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c e depositate le relative memorie, venivano rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e la causa,
istruita documentalmente, veniva definita con la sentenza n. 847/2023, pubblicata il 17.05.2023 in cui il Tribunale di Treviso, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio.
7 Il primo giudice ribadiva – in quanto questione già esaminata congiuntamente all'istanza ex art. 649 c.p.c.- la propria competenza per materia;
evidenziava nel merito l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle fideiussioni, sia sotto il profilo della violazione della normativa antitrust, richiamando sul punto Cass. SSSUU
41994/2021 e non avendo parte opponente nulla dedotto in ordine all'essenzialità
delle clausole asseritamente nulle ai sensi dell'art. 1419 c.c.; sotto altro profilo evidenziava che la non era incorsa nella decadenza ex art. 1957 c.c. avendo CP_1
depositato il ricorso monitorio il 24.01.2020 e pertanto tempestivamente,
considerato che la decadenza dal beneficio del termine dal piano di rientro rateale ed il passaggio a sofferenza era stato dichiarato il 05.12.2019 e ricevuto dalla società debitrice il 13.12.2019.
Quanto all'insussistenza del credito azionato in via monitoria per nullità ex art. 117 TUB ha affermato, con riferimento al tasso di interesse relativo al contratto di apertura di credito di euro 50.000.00, che il tasso debitore indicato non corrispondeva ad un tasso ultra fido ma un tasso di scoperto di conto corrente;
respingeva l'eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi applicati sull'apertura di credito;
evidenziava che l'usurarietà del tasso di interesse
Part per utilizzi era stata dedotta in termini generici, non essendo stati indicati i trimestri in cui sarebbe stato superato il tasso soglia;
affermava che la
8 commissione onnicomprensiva di cui gli opponenti contestavano la legittimità era invece conforme alle previsioni contrattuali e analoghi rilievi venivano svolti quanto alle condizioni economiche in relazione alle aperture di credito per operazioni con l'estero ritenute mancanti, rispetto alle quali il primo giudice evidenziava che la doglianza era generica e che nessuna conseguenza si era verificata in termini di addebiti non giustificati.
Infine, affermava la tardività delle deduzioni svolte dagli attori opponenti in relazione alla circostanza che i docc. 9,11,12,13,14, e 16 prodotti dalla si CP_1
riferivano a preesistenti rapporti di castelletto.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e i quali censuravano la sentenza
[...] Parte_3
appellata evidenziandone l'erroneità nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità della fideiussione per conformità al modello ABI del 2002 sanzionato dalla Banca d'Italia nel 2005, sostenendo che la nullità parziale della fideiussione sia una sanzione insufficiente e inefficace, sollecitava un ripensamento dell'orientamento delle Sezioni Unite e ribadiva la nullità assoluta delle predette fideiussioni.
Rilevavano gli appellanti che la sentenza era errata anche nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità parziale della fideiussione in relazione alla clausola
9 di cui all'art. 6 che contiene la deroga all'art. 1957 c.c. ; ritenendo il primo giudice che “… la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni non
assume concreto rilievo nel caso in esame, quand'anche affetta da nullità: il
termine semestrale di decorrenza va infatti individuato nella decadenza dal
beneficio del termine che venne accordato dalla banca con il piano di rientro
rateale concordato e sottoscritto da debitrice principale e garanti in data 13.04.18
(doc. 11 fascicolo monitorio)”.
In particolare, sostenevano che avendo la Banca comunicato la revoca dei rapporti e intimato, anche ai garanti, il rientro dai fidi in 5 giorni con lettera raccomandata ricevuta il 10.1.2018, avrebbe dovuto intraprendere l'azione di recupero entro il
10.7.2018; cosa che non era avvenuta, essendo il ricorso monitorio stato depositato solo nel gennaio 2020 e pertanto oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Ribadivano, infine, l'esistenza di plurime nullità contrattuali ex art. 117 TUB con conseguente necessità di ricalcolo del saldo e deducevano l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto aveva omesso di considerare che la Banca era intervenuta in due procedure esecutive immobiliari , che aveva escusso la garanzia ex L. 662/96 e percepito dal Fondo di Garanzia gestito dalla
[...]
la somma complessiva di € 62.295,91 Parte_6
; inoltre evidenziava che stava provvedendo all'integrale Parte_1
10 pagamento del capitale ingiunto mediante due conversioni del pignoramento immobiliare.
Si costituiva nel presente giudizio la la quale, in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità dei motivi di appello per mancata indicazione delle violazioni di legge ex art. 342 c.p.c. e ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ; affermava l'infondatezza dei motivi di impugnazione riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado;
concludeva chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
15.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte,
previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato infondato il primo motivo di opposizione sulla nullità integrale delle fideiussioni, richiamando Cass. S.U. 41994/2021. Afferma la difesa degli appellanti che la nullità parziale sia una sanzione totalmente insufficiente ed assolutamente inefficace, che andrebbe rimeditato l'orientamento delle Sezioni
Unite e ribadita la nullità assoluta delle fideiussioni conformi al modello ABI 2002
11 come quelle azionate dalla Banca, per nullità derivata dall'art. 1 della legge
287/1990.
2.Con il secondo motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che “ la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6
delle fideiussioni non assume concreto rilievo nel caso in esame, quand'anche
affetta da nullità: il termine semestrale di decorrenza va infatti individuato nella
decadenza dal beneficio del termine che venne accordato dalla banca con il piano
di rientro rateale concordato e sottoscritto da debitrice principale e garanti in
data 13.04.18…. Il ricorso monitorio è stato depositato il 24.01.2020 (con
successiva notifica del 14/18.02.20), data successiva a quella della intimazione di
decadenza dal beneficio del termine dal piano di rientro rateale ed il conseguente
passaggio a sofferenza del 05.12.19, ricevuta dalla società debitrice principale il
13.12.19 … L'istanza è dunque stata proposta, peraltro in via giudiziale, anche
nei confronti dei garanti, certamente e ampiamente entro il termine previsto
dall'art. 1957 c.c.”.
Sostengono gli appellanti che poiché l'articolo 6 delle fideiussioni in oggetto riproduce l'art. 6 dello schema contrattuale ABI 2003 dichiarato illecito per violazione della legge antitrust n. 287/19902 , almeno la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. è nulla, in quanto tale deroga è una della clausole che, essendo
12 uniformemente applicate da tutte le banche nel modulo standard di fideiussione
(come già acclarato dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia), è
sicuramente nulla ed inefficace.
La quindi, avendo comunicato la revoca dei rapporti e intimato, anche ai CP_1
garanti, il rientro dai fidi in cinque giorni con lettera raccomandata ricevuta il
10.1.2018 avrebbe dovuto intraprendere l'azione di recupero entro il 10.7.2018;
cosa che non era avvenuta, essendo stato il ricorso monitorio depositato solo nel gennaio 2020.
3.Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene che, in merito al conto corrente azionato n. 35/213, sia stato correttamente pattuito il tasso di interesse passivo entro fido con il contratto di APC del 8/3/2011 e fuori fido con il contratto di conto corrente del 4/3/2011; evidenziando che sia per il contratto dell'8.3.2011, che per i successivi contratti del 14.6.2012 e del 4.10.2013
l'indicazione del tasso di interesse applicato è invalida sia per gli utilizzi entro fido che per gli utilizzi oltre il limite del fido accordato, in quanto i contratti bancari indicano solamente il tasso debitore annuo nominale e non anche il tasso annuo effettivo in violazione dell'art. 117 comma 4, 6 e comma 8 TUB.
13 4.Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene infondata la prospettazione secondo cui sarebbe illegittima anche la capitalizzazione degli interessi applicati.
Sostiene parte appellante che la mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo,
tenuto conto della capitalizzazione infrannuale nei contratti suindicati rilevava anche ai fini della valida applicazione dell'anatocismo e che la mancata indicazione comportava la violazione della norma di cui all'art. 6 della Delibera
CICR 9/2/2000 e quindi la violazione dell'art. 1 della medesima delibera, la quale prevede che “gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le
modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono”.
5.Con il quinto motivo parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto per “estrema genericità e vaghezza” l'eccezione di usura pattizia sollevata
Parte con riferimento ai tassi di cui al c/c 35/213 e al c/c 35/214, visto che entrambe dette pattuizioni, contenute nel contratto del 7/3/2011, sono superiori alla soglia usura come tasso annuo effettivo e pertanto prevedono tassi usurari ab origine.
6.Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma dovuta e documentata la commissione onnicomprensiva, risultando, invece, che in nessuno dei tre contratti, cioè il contratto di apertura di credito in c/c per €
50.000,00 dell'8.3.2011, il contratto di apertura di credito del 14.6.2012 e il
14 contratto di apertura di credito del 4.10.2013, vi è la definizione della commissione e sono indicate le modalità di calcolo della stessa, con violazione sia dei principi di trasparenza che di determinabilità della relativa pattuizione.
7.Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere documentate le condizioni economiche relative ai contratti di apertura di credito per operazioni con l'estero del 09.09.2016, risultando, invece, non determinati i tassi di interesse, la commissione onnicomprensiva e le
“commissioni di servizio per operazioni in valuta estera”, dal momento in cui non vengono indicate la base di calcolo su cui applicare la percentuale dello 0.15%.
8. Con l'ottavo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in relazione alla tardività dell'eccezione relativa alla circostanza che i docc. 9,11,12,13,14 e 16
si riferissero a precedenti rapporti di , non essendovi evidenza che tali Parte_7
rapporti avessero attinenza con i conti per cui è causa in quanto tale eccezione era stata sollevata tempestivamente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.,
ovvero nel primo atto difensivo utile.
9. Con il nono motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla mancata pattuizione di una serie di spese e commissioni massicciamente e ripetutamente applicate dalla per tutta la durata del CP_1
rapporto, rilevate negli estratti conto e conti scalari;
in particolare, delle
15 “commissioni sbf/assegni insoluti”, delle “ commissioni proroga eff/fatture”, e alle voci “estero spese/commissioni”.
10. Infine parte appellante evidenzia l'erroneità della sentenza in quanto la CP_1
ha ammesso nei propri ricorsi per intervento in due procedure esecutive immobiliari di aver escusso la garanzia ex L. 662/96 e percepito dal Fondo di
Garanzia gestito dalla la Parte_6
somma complessiva di € 62.295,91; inoltre era stato provato in corso di causa che sta provvedendo all'integrale pagamento del capitale ingiunto Parte_1
mediante due conversioni di pignoramento immobiliare.
11. L'eccezione di inammissibilità svolta dall'appellata deve essere disattesa,
posto che, come ripetutamente insegnato dalla Corte Suprema, l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
16 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI Civile - 1,
29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13293; Cassazione
civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535). Orbene, la Corte osserva che, nella specie,
l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni di impugnazione, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo, non richiesto, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza.
12.. Il primo motivo di appello non è fondato.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, richiamando l'arresto delle SSUU 41994/2021, ha respinto la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus in quanto conformi allo schema contrattuale
ABI 2003 dichiarato illecito per violazione della normativa antitrust, sostenendo che la nullità parziale riconosciuta come sanzione “sia una sanzione totalmente
insufficiente ed assolutamente inefficace” e che la dimostrazione della essenzialità
delle clausole, posta dalle SSUU come condizione per far valere la nullità assoluta,
“non è solo una probatio diabolica ma addirittura una prova impossibile”.
Tale deduzione non può essere condivisa in quanto si sostanzia non già in una critica al percorso logico argomentativo formulato dal primo giudice, bensì in una
17 critica ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità – investita della questione a Sezioni Unite – dalla quale non vi è motivo di discostarsi in assenza di apprezzabili ragioni giustificative (…benche' non esista nel nostro sistema
processuale una norma che imponga la regola dello stare decisis, essa tuttavia
costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente
all'ordinamento, in base alla quale non ci si puo' discostare da una
interpretazione del giudice di legittimita', investito istituzionalmente della
funzione nomofilattica, senza delle forti ed apprezzabili ragioni giustificative…”
(Corte di Cassazione Ord. 09 gennaio 2015, n. 174).
Deve, dunque, ribadirsi la correttezza del richiamo a Cass. SSUU 41194/2021
secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente
nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli
artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole
clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa
vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una
diversa volontà delle parti” .
18 Principio ribadito recentemente da Cass. ord. 8669/2025 : “giova sottolineare che,
come recentemente chiarito da questa Corte (cfr. in motivazione, Cass. n. 30383
del 2024), i contratti di fideiussione “a valle” dell'intesa sanzionata dall'allora
Autorità Garante, con il provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti
parzialmente nulli, nel quadro di applicazione dell'articolo 1419 cod. civ., dalla
pronuncia resa da Cass., SU, n. 41994 del 2021, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti: salvo che,
in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero
concluso il contratto di fideiussione”.
Poiché nella fattispecie parte appellante, che ne era onerata (cfr Cass. ord. n. 1118
del 26.04.2024) non ha offerto la prova della essenzialità della clausola affetta da nullità, ne consegue che la domanda va respinta.
13. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato “ Infatti, la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 delle
fideiussioni non assume concreto rilievo nel caso in esame, quand'anche affetta
da nullità: il termine semestrale di decorrenza va infatti individuato nella
decadenza dal beneficio del termine che venne accordato dalla banca con il piano
19 di rientro rateale concordato e sottoscritto da debitrice principale e garanti in
data 13.04.18 (doc. 11 fascicolo monitorio)”.
Deduce l'appellante che la Banca è decaduta dall'azione giudiziaria per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., in quanto, avendo comunicato la revoca dei rapporti e intimato, anche ai garanti, il rientro dai fidi in cinque giorni con lettera raccomandata ricevuta il 10.1.2018, avrebbe dovuto intraprendere l'azione di recupero entro il 10.7.2018, cosa che non è avvenuta, essendo stato il ricorso monitorio depositato solo nel gennaio 2020.
Risulta documentalmente e non è constato che: i. con comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. datata 27.12.2017, ricevuta da il 10.1.2018 Parte_4
ed anticipata via pec il 29.12.2017, la aveva comunicato la revoca di tutti CP_1
rapporti e intimato, anche ai garanti, il rientro entro cinque giorni dal ricevimento della missiva;
ii. con comunicazione del 13.4.2018 proponeva un Parte_4
piano di rientro rateale in n. 24 rate, l'ultima a scadere il 31.3.2020 ; iii. con ulteriore e successiva comunicazione dell'11.5.2018 la accettava la CP_1
proposta di rientro rateale di , rimodulando la scadenza delle rate Parte_4
(l'ultima era prevista scadere il 01.04.2020); iv. , dopo aver dapprima Parte_4
adempiuto regolarmente, si era resa parzialmente inadempiente con il pagamento delle rate dal mese di aprile 2019 e totalmente inadempiente a partire da giugno
20 2019; v. la quindi, in data 5.12.2019 comunicava a la CP_1 Parte_4
decadenza dal piano di rientro e la ripresa delle azioni legali di recupero;
vi. in data 27.1.2020, la depositava il ricorso monitorio. CP_1
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante la non è CP_1
incorsa in alcuna decadenza atteso che i rapporti bancari si sono estinti solo con la decadenza dal beneficio del termine dal piano di rientro rateale concordato e sottoscritto dalla società e dai fideiussori a cui è seguito il passaggio a sofferenza comunicato il 05.12.2019 e ricevuto dalla debitrice principale il 13.12.2019.
Infatti, per costante giurisprudenza la “scadenza dell'obbligazione” rilevante ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.. è il momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento del credito che ne formava oggetto (Cass.
ord. 19157/2023) e ciò è avvenuto in data 13.12.2019 con la revoca del piano di rientro concesso nel 2018.
Conseguentemente il ricorso monitorio depositato il 27.01.2020 è stato proposto tempestivamente e la non è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. CP_1
Né può sostenersi che il termine ex art. 1957 c.c. possa farsi decorrere dal
10.01.2018 (cfr. doc.10 fasc.monitorio) data in cui la ha intimato ai garanti CP_1
il rientro dai fidi e ciò in quanto il 13.04.2018 aveva proposto un Parte_4
piano di rientro rateale in 24 rate che era stato accettato dalla in data CP_1
21 11.05.2028 e sottoscritto per “presa visione e accettazione” (doc. 11 fasc.
monitorio) anche dai garanti e pertanto il termine di decadenza non va fatto decorrere da tale epoca, in cui pacificamente si è verificata una rimodulazione delle condizioni di pagamento del debito, bensì dal momento in cui l'obbligazione principale è venuta a scadenza.
Né può attribuirsi significato concludente all'utilizzo dell'espressione “ripresa delle azioni legali di recupero” contenuta nella missiva del 05.12.2019 con cui la comunica la decadenza del beneficio del termine stante l'inadempimento CP_1
nel pagamento delle rate, atteso che nessuna azione legale di recupero era stata intrapresa dalla anteriormente al deposito del ricorso monitorio. CP_1
Deduce l'appellante che la avrebbe potuto agire nei confronti del debitore CP_1
per il recupero del credito al manifestarsi del primo inadempimento parziale, in forza del punto c) del piano di rientro concordato tra tutte le parti, ove si afferma che “in caso di mancato pagamento anche parziale di quanto pattuito nel termine
di cui sopra, la scrivente Banca avrà facoltà di ritenere risolto di diritto e di agire
per il recupero dell'intero proprio credito residuo”.
Tale deduzione non può essere condivisa in quanto la non aveva certamente CP_1
l'obbligo di agire per il recupero del credito, ma - come stabilito dalla ricordata clausola - una mera “facoltà”; né alcuna decadenza può farsi conseguire per il fatto
22 che la accertato il persistente inadempimento degli obbligati, si è CP_1
determinata a passare in sofferenza il rapporto con la revoca del piano di rientro concesso nel 2018 in data 13.12.2019.
Né appare pertinente il richiamo a Cass. 12901/1993 (p. 11 atto d'appello),
riguardante il diverso caso in cui il patto dilatorio non era stato approvato dal garante, risultando documentalmente che il piano di rientro è stato sottoscritto “per
presa visione e accettazione” anche dai garanti.
14. I motivi di appello dal terzo al nono (ad esclusione del n. 8) possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni connesse fra loro ed afferenti l'insussistenza del credito azionato in via monitoria per violazioni TUB,
indeterminatezza e usura pattizia.
14.1. Va premesso che i rapporti contrattuali intrattenuti con la banca sono i seguenti:
1) conto corrente c/c n. 35/213 del 07.03.2011, (doc.1 fascicolo monitorio)
assistito da apertura di credito in conto corrente di euro 50.000,00 (doc. 8 parte convenuta opposta) e da apertura di credito in conto corrente per finanziamenti import (doc.3 fascicolo monitorio) ;
23 2) conto corrente n. 35/214 (docc.
4-5 fascicolo monitorio), il cui saldo è confluito sul c/c indicato al punto 1), assistito da apertura di credito in conto corrente per anticipo fatture (doc.6 fascicolo monitorio).
14.2. Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che, in merito al conto corrente 35/2013, sia stato correttamente pattuito il tasso di interesse passivo entro fido con il contratto di apertura di credito di data
08.03.2011 e fuori fido con il contratto di conto corrente del 04.03.2011.
Con riferimento all'apertura di credito per fido di cassa di data 08.03.20211
l'indicazione del tasso di interesse applicato sarebbe invalida sia per gli utilizzi entro fido che per gli utilizzi oltre il limite del fido accordato, in quanto i contratti bancari indicano solamente il tasso debitore annuo nominale e non anche il tasso annuo effettivo (c.d. TAE, che non è il TAEG o l'ISC, ma il tasso derivante dalla sola capitalizzazione infrannuale) in violazione dell'art. 117 comma 4, 6 e comma
8 TUB.
Il rilievo non ha pregio in quanto il tasso annuo effettivo indicato in contratto, è
solo un “dato sintetico” che viene indicato ai soli fini della trasparenza e non svolge quindi alcuna funzione nella formula del calcolo degli interessi contrattuali.
Sul punto deve darsi continuità al precedente di questa Corte (sent. 1616/2022)
che sul punto ha così chiarito: “…circa la mancanza dell'indicazione del Tae e del
24 Tag. Sostengono gli appellanti che la mancanza di questi fondamentali elementi
necessari al cliente per comprendere l'effettivo costo del finanziamento, costituiva
violazione dell'art. 117, comma 4 Tub sanzionata dall'applicazione del tasso
sostitutivo previsto dal successivo comma 7, specie se si considera che dalla
consulenza tecnica risultava l'esistenza di un affidamento a decorrere dal quarto
trimestre del 2007, contratto che non era stato prodotto dalla banca che ne era
onerata. Il rilievo non ha pregio. L'art. 117, comma 4, Tub prevede che venga
indicato il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per
i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora per cui è la
mancata previsione di tali elementi che può portare all'applicazione del tasso
sostitutivo. Nel caso di specie, il contratto di conto corrente indica tutte le
condizioni economiche (v. doc. 4 fascicolo primo grado appellante: tasso
creditore nominale annuo: 0.125%; tasso debitore nominale annuo: 13.00%;
tasso nominale annuo per scoperto di conto: 14.00%,). Ora, a prescindere dal
fatto che si discute in causa dello scoperto di conto corrente, va rilevato che, in
generale, il taeg è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente
lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del
credito che gli viene erogato mediante il mutuo, di talché la sua mancanza o la
sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del
25 finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo
complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole
voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, il Taeg
non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea
indicazione è sanzionata dall'art. 117, comma 7, Tub mediante la sostituzione dei
tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.”.
Né può trovare applicazione nella fattispecie la previsione dell'art. 117 comma 8
TUB considerato che l'indicazione dell'ISC non rientra nel contenuto minimo del contratto (non vertendosi in tema di credito al consumo) .
Quanto alla doglianza svolta da parte appellante (p.16 comparsa conclusionale)
circa l'indeterminatezza dei tassi pattuiti indicizzati all'Euribor, nei contratti del
14.6.2012, essa va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente svolta per la prima volta solo negli scritti conclusivi.
14.2 L'appellante lamenta l' illegittima capitalizzazione degli interessi applicati sull'apertura di credito e sostiene che la mancata indicazione del Tasso Annuo
Effettivo, tenuto conto della capitalizzazione infrannuale, rilevava anche ai fini della valida applicazione dell'anatocismo.
Pertanto la mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo comporterebbe la violazione dell'art. 6 della delibera CICR 09.02.2000.
26 La censura non è fondata dovendosi richiamare il precedente di questa Corte
secondo cui : “la disposizione di cui all'art. 120 Tub affida a una delibera del
CICR il compito di adottare una disciplina attuativa in base alla quale "a) nelle
operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi
periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla
sorte capitale". Pertanto, in difetto della delibera CICR, appare non operativa la
previsione di cui all'art. 120 Tub, specie se si considera che l'intenzione del
legislatore, quale emerge dalla lettura della norma e dall'esame dei lavori
parlamentari, non era quella di stabilire un generalizzato divieto di
capitalizzazione degli interessi debitori, ma quella di escludere che gli interessi
debitori, ai fini della produzione di ulteriori interessi debitori, potessero essere
imputati a capitale per più di una volta. Il dubbio interpretativo deriva dal fatto
che la norma, da una parte, sembra ammettere la capitalizzazione ("gli interessi
periodicamente capitalizzati...") e, dall'altra, stabilisce che gli interessi non
producono interessi ulteriori, come se l'espressione "capitalizzazione" debba
essere intesa come sinonimo di "conteggio o contabilizzazione" (sent. 185/2023).
27 Del tutto infondata, appare, infine, la doglianza in punto capitalizzazione degli interessi, atteso che nel contratto del conto corrente ordinario del 4.3.2011 (cfr.
doc. 1) la capitalizzazione degli interessi è pattuita come reciproca e trimestrale.
Part 14.3 Quanto all'usura pattizia originaria relativa ai due contratti di del
07.03.2011, sostiene l'appellante che è la stessa banca ad ammettere una pattuizione usuraria, visto che applica come tasso nominale il tasso soglia usura,
non considerando gli effetti della capitalizzazione infrannuale sugli interessi prodotti e che quindi il TAE è superiore alla soglia usura.
In particolare, il tasso s.b.f. indicato nel contratto di conto corrente del 4.3.2011 n.
213 supererebbe la soglia usura essendo il TAE previsto pari a. 5,93% mentre la soglia usura è pari a 5,805%.
Il rilievo è privo di pregio in quanto il tasso annuo effettivo indicato in contratto è
un “dato sintetico” che viene indicato ai soli fini della trasparenza , esso è per l'appunto richiesto dall'art. 6 della Delibera CICR sotto il profilo della trasparenza e secondo la giurisprudenza ormai pressochè granitica (Cfr. da ultimo la recente
Cass. 14.02.2023 n. 4597) non ha alcuna incidenza sulla validità del contratto.
Sotto altro profilo deve evidenziarsi che il decreto ministeriale di riferimento del
23.12.2010 prevedeva un tasso soglia usura per le operazioni anticipi e sconti
28 commerciali per le operazioni sino ad Euro 5.000,00 pari al 9,07% superiore,
pertanto, a quello riportato nel contratto di conto corrente del 4.3.2011.
Inoltre, solo con l' apertura di credito dell'8.3.2011 (cfr.doc. 9 fasc. primo grado)
la ha concesso alla un fido anticipi SBF di Euro 350.000,00 CP_1 Parte_4
mentre prima di tale data, come risulta dalla documentazione dimessa in sede monitoria dalla e non contestata, il conto corrente non era affidato. CP_1
14.4 I motivi di appello (6,7,9) afferenti la nullità per indeterminatezza della commissione onnicomprensiva e della commissione di servizio per operazioni valuta in valuta estera nonché per mancata pattuizione delle commissioni sbf/assegni insoluti”, “ commissioni proroga eff/fatture”, e alle voci “estero spese/commissioni” vanno respinti.
Quanto alla commissione sull'accordato contenuta nel contratto di apertura di credito dell'08.03.2011 (doc. 8 fasc. primo grado) deve osservarsi che nel contratto sono chiaramente determinate le modalità di calcolo (“ha durata pari a quella dell'affidamento e la misura percentuale della commissione di accordato è
calcolata secondo criteri di proporzionalità, espresse con valori percentuali decrescenti rispetto all'importo degli affidamenti concessi e allo loro durata. I
valori della commissione di accordato sono espressi su base annua e trovano
29 applicazione pro quota ad ogni liquidazione trimestrale delle competenze”) ; segue l'elenco delle percentuali rapportate agli scaglioni di affidamento.
Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione alla commissione sbf assegni insoluti che risulta pattuita nel contratto di conto corrente e alle commissioni sulle operazioni estero che risultano contrattualmente determinate (docc. 19 e 20 fasc.
primo grado).
Va altresì evidenziato che la ha dimesso in causa anche i documenti di CP_1
sintesi e le modifiche unilaterali via via inviate alla debitrice principale durante il rapporto (cfr. docc. 25 e 26); né rileva che i fideiussori lamentino la mancata ricezione di tali documenti, essendo gli stessi incontestatamente trasmessi al soggetto intestatario dei rapporti contrattuali.
Quanto ai conteggi operati dall'appellante in merito all'incidenza economica delle predette commissioni è appena il caso di osservare che essi (vedasi tabella 4 p. 29
atto di citazione) sono privi di riferimenti temporali e soprattutto non sono esplicitati i criteri di calcolo seguiti, impedendo così ogni forma di controllo.
14.5 L'ottavo motivo di appello svolto dall'appellante è infondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere tardiva l'eccezione secondo cui i docc. 9,11,12,13,14 e 16 prodotti dalla banca si riferirebbero a preesistenti rapporti di . Parte_7
30 Tale deduzione è priva di pregio, in primo luogo perché generica non avendo essa concretamente indicato l'incidenza di tale documentazione sull'ammontare degli indebiti e sull'andamento dei rapporti , in secondo luogo in quanto l'appellante non ha mai dedotto di avere altri rapporti con la diversi da quelli oggetto CP_1
del presente contenzioso.
15. Sostiene infine l'appellante che la sentenza di primo grado è errata in quanto la stessa ha dichiarato confessoriamente nei propri ricorsi per Controparte_1
intervento in due procedure esecutive immobiliari di aver escusso la garanzia ex
L. 662/96 e percepito dal Fondo di Garanzia gestito dalla
[...]
la somma complessiva di € 62.295,91 e che Parte_6 Pt_1
sta provvedendo al pagamento del capitale ingiunto mediante due
[...]
conversioni di pignoramento immobiliare.
La doglianza è infondata essendo pacifico che eventuali pagamenti intervenuti successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo saranno valutati nell'ambito delle procedure esecutive e si pongono su un piano diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio vertente sull'accertamento della legittimità del titolo esecutivo e del credito vantato dall'appellata all'atto della domanda monitoria.
Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza del Tribunale di Treviso va confermata.
31 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM 147/22
, applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
svolta (fase di studio, introduttiva e decisionale)
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio , che liquida nella somma complessiva di euro 9.991,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, nonché I.V.A e C.P.A come per legge;
3. dà atto infine che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai
32 sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
33
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1220/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo il 29.06.2023, promosso con atto di citazione in appello
da
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), , nata a [...] C.F._1 Parte_2
l'8.6.1947, ( c.f. ) e C.F._2 Parte_3
in persona del legale rappresentante con sede
[...] Parte_2
legale in Padova, Via Digione n. 11, (c.f. e P.Iva ), tutti P.IVA_1
1 rappresentati e difesi, giusta procure alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, dall'Avv. Alessandro Stievanin
e dall'Avv. Simone Rizzi;
contro
Controparte_1
in persona del
[...]
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Solinas giusta mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione depositata nella causa di primo grado;
OGGETTO: “bancari”, appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
847/2023 pubbl. il 17.05.2023 notificata il 26.05.2023 .
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) accertare e dichiarare la nullità assoluta o in subordine parziale dei contratti di fideiussione stipulati da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
35 specificamente delle clausole n. 2, 6 e 8 dei predetti contratti
[...]
in quanti conformi all'intesa anticoncorrenziale in violazione della legge antitrust n. 287/1990, unitamente all'avvenuta decadenza della banca da ogni diritto verso i fideiussori per intervenuto decorso del termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957
2 c.c. per l'inizio dell'azione, e conseguentemente e per l'effetto, in ogni caso,
dichiararsi che nulla è dovuto da tutti gli odierni opponenti a
[...]
In via Controparte_1
subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di pronunciare la nullità
parziale dei contratti di fideiussione dedotti in giudizio: 2) previo ricalcolo del saldo legale ed effettivo dei conti correnti n. 35/213 e n. 35/214 sulla base delle deduzioni di cui in atti (violazioni art. 117 TUB, art. 644 c.p e Legge 108/96
nonché eventuali ulteriori nullità che dovessero emergere in corso di causa, tra cui quelle evidenziate nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 1 del 27.10.2021
di precisazione delle domande in tema di commissioni e spese non pattuite o invalidamente pattuite e quelle evidenziate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 28.3.2022 in tema di nullità ed inefficacia ex art. 6 Delibera CICR
9.2.2000 dei contratti di fido e anticipi in cui non è stato indicato il tasso annuo effettivo derivante dalla capitalizzazione trimestrale), accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, totale o parziale, del credito azionato dalla Banca e,
conseguentemente e per l'effetto revocarsi, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto n. 324/2020 del 29.1.2020 emesso dal Tribunale di Treviso nel giudizio n. R.G.575/2020 e disporre la restituzione a favore di di tutte le Parte_1
somme che risulteranno essere state pagate indebitamente;
3) in ogni caso, con
3 vittoria di compensi e spese di lite, oltre 15% rimborso spese generali, Cpa e Iva
come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: Si chiede ammettersi consulenza tecnico contabile, a carico e spese della Banca opposta, al fine di determinare il saldo legale ed effettivo del conto corrente n. 35/213 e del conto corrente n. 35/214 accesi presso la filiale di Scandolara Zero Branco di
(poi Controparte_3
Controparte_1
alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e
[...]
della normativa vigente, e per l'effetto: - attesa la invalida pattuizione del tasso di interesse entro fido e fuori fido per mancata indicazione del T.A.E. come previsto dall'art. 6 Delibera Cicr 9.2.2000 e art. 3 Sez. III delle Istruzioni Banca Italia
Luglio 2003, con conseguente violazione art. 117 Tub commi 4, 6 e 8, applicare a tutti gli utilizzi entro fido, come risultanti a seguito del ricalcolo del saldo rettificato, nessun tasso di interesse per nullità ex art. 117 comma 8 Tub o, in subordine, il tasso ex art. 117 TUB comma 7; - eliminare tutti gli addebiti per spese e commissioni non pattuite ed in particolare per le commissione omnicomprensiva, nulla per indeterminatezza, e per la commissione estero “estero spese/commissioni” ed altre commissioni tra cui “commissioni sbf/assegni
4 insoluti”, “commissioni proroga eff/fatture”, sia per mancata previa pattuizione scritta sia, successivamente al 2016, per nullità per indeterminatezza e difetto di trasparenza;
- eliminare ogni interesse, commissione e spese relativa all'utilizzo dei conti anticipi per usurarietà del tasso di interesse effettivo ivi pattuito;
-
ricalcolare, quindi, dopo aver eliminato tutti gli addebiti illegittimi, i numeri debitori effettivamente dovuti di trimestre in trimestre dopo aver scomputato gli importi indebiti;
- eliminare comunque ogni forma di anatocismo e capitalizzazione trimestrale successiva al 1.1.2014; - applicare al nuovo saldo ricalcolato gli interessi al tasso ex art. 117 Tub o al tasso pattizio ove validamente pattuito;
- conseguentemente, accertare il saldo effettivo alla data di chiusura del conto e del passaggio a sofferenza e detrarre quanto già percepito da CP_1
alla data della perizia.
Per l'appellata :
In via pregiudiziale in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità
dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 342 e 348 bis c.p.c.; Nel
merito rigettarsi l'impugnazione proposta dagli Appellanti in quanto infondata anche in forza dei motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 847/2023 pubblicata in data 17.5.2023; in ogni caso con vittoria di spese per il presente grado di giudizio;
In via istruttoria
5 quanto alla richiesta di CTU la stessa risulta chiaramente inammissibile perché di natura meramente esplorativa anche alla luce dell'erroneità in fatto ed in diritto delle contestazioni avversarie sui rapporti oggetto di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2
tutti quali garanti per fideiussione della Parte_3
società debitrice principale , dichiarata fallita nel corso del giudizio Parte_4
di primo grado, opponevano il decreto ingiuntivo n. 324/2020 del 29.1.2020
emesso dal Tribunale di Treviso con il quale veniva loro ingiunto di pagare immediatamente alla ricorrente
[...]
la somma di € 131.834,66, oltre Controparte_1
interessi e spese quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 35/213
assistito da apertura di credito in conto corrente di € 50.000,00 ed apertura di credito in conto corrente per finanziamenti import, sul quale era confluito anche il saldo passivo di altro contratto di conto corrente, il n. 35/214, assistito da apertura di credito in conto corrente per anticipo fatture.
Eccepiva parte appellante la nullità delle fideiussioni in quanto sostanzialmente conformi allo schema contrattuale ABI 2003 dichiarato illecito per violazione della legge antitrust n. 287/1990; in ogni caso, la nullità anche parziale delle fideiussioni medesime ex art. 1419 c.c., nonché la nullità ed inefficacia della
6 deroga all'art. 1957 c.c. e la decadenza della Banca dall'azione ex art. 1957 c.c.
per decorso del termine di sei mesi;
l'insussistenza del credito azionato in via monitoria per le molteplici nullità contrattuali e violazioni di legge e della normativa TUB vigente;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo –
previa sospensione della provvisoria esecuzione dello stesso – nonché
l'accertamento della nullità dei contratti di fideiussione nonché il ricalcolo del saldo effettivo dei conti correnti n. 35/2013 e n. 35/2014.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
– da ora, la - la quale, in via
[...] CP_1
preliminare, chiedeva venisse dichiarata l'incompetenza funzionale del per materia del Tribunale adìto in favore del Tribunale delle Imprese di Milano, in relazione alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c e depositate le relative memorie, venivano rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e la causa,
istruita documentalmente, veniva definita con la sentenza n. 847/2023, pubblicata il 17.05.2023 in cui il Tribunale di Treviso, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio.
7 Il primo giudice ribadiva – in quanto questione già esaminata congiuntamente all'istanza ex art. 649 c.p.c.- la propria competenza per materia;
evidenziava nel merito l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle fideiussioni, sia sotto il profilo della violazione della normativa antitrust, richiamando sul punto Cass. SSSUU
41994/2021 e non avendo parte opponente nulla dedotto in ordine all'essenzialità
delle clausole asseritamente nulle ai sensi dell'art. 1419 c.c.; sotto altro profilo evidenziava che la non era incorsa nella decadenza ex art. 1957 c.c. avendo CP_1
depositato il ricorso monitorio il 24.01.2020 e pertanto tempestivamente,
considerato che la decadenza dal beneficio del termine dal piano di rientro rateale ed il passaggio a sofferenza era stato dichiarato il 05.12.2019 e ricevuto dalla società debitrice il 13.12.2019.
Quanto all'insussistenza del credito azionato in via monitoria per nullità ex art. 117 TUB ha affermato, con riferimento al tasso di interesse relativo al contratto di apertura di credito di euro 50.000.00, che il tasso debitore indicato non corrispondeva ad un tasso ultra fido ma un tasso di scoperto di conto corrente;
respingeva l'eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi applicati sull'apertura di credito;
evidenziava che l'usurarietà del tasso di interesse
Part per utilizzi era stata dedotta in termini generici, non essendo stati indicati i trimestri in cui sarebbe stato superato il tasso soglia;
affermava che la
8 commissione onnicomprensiva di cui gli opponenti contestavano la legittimità era invece conforme alle previsioni contrattuali e analoghi rilievi venivano svolti quanto alle condizioni economiche in relazione alle aperture di credito per operazioni con l'estero ritenute mancanti, rispetto alle quali il primo giudice evidenziava che la doglianza era generica e che nessuna conseguenza si era verificata in termini di addebiti non giustificati.
Infine, affermava la tardività delle deduzioni svolte dagli attori opponenti in relazione alla circostanza che i docc. 9,11,12,13,14, e 16 prodotti dalla si CP_1
riferivano a preesistenti rapporti di castelletto.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e i quali censuravano la sentenza
[...] Parte_3
appellata evidenziandone l'erroneità nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità della fideiussione per conformità al modello ABI del 2002 sanzionato dalla Banca d'Italia nel 2005, sostenendo che la nullità parziale della fideiussione sia una sanzione insufficiente e inefficace, sollecitava un ripensamento dell'orientamento delle Sezioni Unite e ribadiva la nullità assoluta delle predette fideiussioni.
Rilevavano gli appellanti che la sentenza era errata anche nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità parziale della fideiussione in relazione alla clausola
9 di cui all'art. 6 che contiene la deroga all'art. 1957 c.c. ; ritenendo il primo giudice che “… la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni non
assume concreto rilievo nel caso in esame, quand'anche affetta da nullità: il
termine semestrale di decorrenza va infatti individuato nella decadenza dal
beneficio del termine che venne accordato dalla banca con il piano di rientro
rateale concordato e sottoscritto da debitrice principale e garanti in data 13.04.18
(doc. 11 fascicolo monitorio)”.
In particolare, sostenevano che avendo la Banca comunicato la revoca dei rapporti e intimato, anche ai garanti, il rientro dai fidi in 5 giorni con lettera raccomandata ricevuta il 10.1.2018, avrebbe dovuto intraprendere l'azione di recupero entro il
10.7.2018; cosa che non era avvenuta, essendo il ricorso monitorio stato depositato solo nel gennaio 2020 e pertanto oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Ribadivano, infine, l'esistenza di plurime nullità contrattuali ex art. 117 TUB con conseguente necessità di ricalcolo del saldo e deducevano l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto aveva omesso di considerare che la Banca era intervenuta in due procedure esecutive immobiliari , che aveva escusso la garanzia ex L. 662/96 e percepito dal Fondo di Garanzia gestito dalla
[...]
la somma complessiva di € 62.295,91 Parte_6
; inoltre evidenziava che stava provvedendo all'integrale Parte_1
10 pagamento del capitale ingiunto mediante due conversioni del pignoramento immobiliare.
Si costituiva nel presente giudizio la la quale, in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità dei motivi di appello per mancata indicazione delle violazioni di legge ex art. 342 c.p.c. e ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ; affermava l'infondatezza dei motivi di impugnazione riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado;
concludeva chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
15.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte,
previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato infondato il primo motivo di opposizione sulla nullità integrale delle fideiussioni, richiamando Cass. S.U. 41994/2021. Afferma la difesa degli appellanti che la nullità parziale sia una sanzione totalmente insufficiente ed assolutamente inefficace, che andrebbe rimeditato l'orientamento delle Sezioni
Unite e ribadita la nullità assoluta delle fideiussioni conformi al modello ABI 2002
11 come quelle azionate dalla Banca, per nullità derivata dall'art. 1 della legge
287/1990.
2.Con il secondo motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che “ la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6
delle fideiussioni non assume concreto rilievo nel caso in esame, quand'anche
affetta da nullità: il termine semestrale di decorrenza va infatti individuato nella
decadenza dal beneficio del termine che venne accordato dalla banca con il piano
di rientro rateale concordato e sottoscritto da debitrice principale e garanti in
data 13.04.18…. Il ricorso monitorio è stato depositato il 24.01.2020 (con
successiva notifica del 14/18.02.20), data successiva a quella della intimazione di
decadenza dal beneficio del termine dal piano di rientro rateale ed il conseguente
passaggio a sofferenza del 05.12.19, ricevuta dalla società debitrice principale il
13.12.19 … L'istanza è dunque stata proposta, peraltro in via giudiziale, anche
nei confronti dei garanti, certamente e ampiamente entro il termine previsto
dall'art. 1957 c.c.”.
Sostengono gli appellanti che poiché l'articolo 6 delle fideiussioni in oggetto riproduce l'art. 6 dello schema contrattuale ABI 2003 dichiarato illecito per violazione della legge antitrust n. 287/19902 , almeno la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. è nulla, in quanto tale deroga è una della clausole che, essendo
12 uniformemente applicate da tutte le banche nel modulo standard di fideiussione
(come già acclarato dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia), è
sicuramente nulla ed inefficace.
La quindi, avendo comunicato la revoca dei rapporti e intimato, anche ai CP_1
garanti, il rientro dai fidi in cinque giorni con lettera raccomandata ricevuta il
10.1.2018 avrebbe dovuto intraprendere l'azione di recupero entro il 10.7.2018;
cosa che non era avvenuta, essendo stato il ricorso monitorio depositato solo nel gennaio 2020.
3.Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene che, in merito al conto corrente azionato n. 35/213, sia stato correttamente pattuito il tasso di interesse passivo entro fido con il contratto di APC del 8/3/2011 e fuori fido con il contratto di conto corrente del 4/3/2011; evidenziando che sia per il contratto dell'8.3.2011, che per i successivi contratti del 14.6.2012 e del 4.10.2013
l'indicazione del tasso di interesse applicato è invalida sia per gli utilizzi entro fido che per gli utilizzi oltre il limite del fido accordato, in quanto i contratti bancari indicano solamente il tasso debitore annuo nominale e non anche il tasso annuo effettivo in violazione dell'art. 117 comma 4, 6 e comma 8 TUB.
13 4.Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene infondata la prospettazione secondo cui sarebbe illegittima anche la capitalizzazione degli interessi applicati.
Sostiene parte appellante che la mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo,
tenuto conto della capitalizzazione infrannuale nei contratti suindicati rilevava anche ai fini della valida applicazione dell'anatocismo e che la mancata indicazione comportava la violazione della norma di cui all'art. 6 della Delibera
CICR 9/2/2000 e quindi la violazione dell'art. 1 della medesima delibera, la quale prevede che “gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le
modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono”.
5.Con il quinto motivo parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto per “estrema genericità e vaghezza” l'eccezione di usura pattizia sollevata
Parte con riferimento ai tassi di cui al c/c 35/213 e al c/c 35/214, visto che entrambe dette pattuizioni, contenute nel contratto del 7/3/2011, sono superiori alla soglia usura come tasso annuo effettivo e pertanto prevedono tassi usurari ab origine.
6.Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma dovuta e documentata la commissione onnicomprensiva, risultando, invece, che in nessuno dei tre contratti, cioè il contratto di apertura di credito in c/c per €
50.000,00 dell'8.3.2011, il contratto di apertura di credito del 14.6.2012 e il
14 contratto di apertura di credito del 4.10.2013, vi è la definizione della commissione e sono indicate le modalità di calcolo della stessa, con violazione sia dei principi di trasparenza che di determinabilità della relativa pattuizione.
7.Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere documentate le condizioni economiche relative ai contratti di apertura di credito per operazioni con l'estero del 09.09.2016, risultando, invece, non determinati i tassi di interesse, la commissione onnicomprensiva e le
“commissioni di servizio per operazioni in valuta estera”, dal momento in cui non vengono indicate la base di calcolo su cui applicare la percentuale dello 0.15%.
8. Con l'ottavo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in relazione alla tardività dell'eccezione relativa alla circostanza che i docc. 9,11,12,13,14 e 16
si riferissero a precedenti rapporti di , non essendovi evidenza che tali Parte_7
rapporti avessero attinenza con i conti per cui è causa in quanto tale eccezione era stata sollevata tempestivamente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.,
ovvero nel primo atto difensivo utile.
9. Con il nono motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla mancata pattuizione di una serie di spese e commissioni massicciamente e ripetutamente applicate dalla per tutta la durata del CP_1
rapporto, rilevate negli estratti conto e conti scalari;
in particolare, delle
15 “commissioni sbf/assegni insoluti”, delle “ commissioni proroga eff/fatture”, e alle voci “estero spese/commissioni”.
10. Infine parte appellante evidenzia l'erroneità della sentenza in quanto la CP_1
ha ammesso nei propri ricorsi per intervento in due procedure esecutive immobiliari di aver escusso la garanzia ex L. 662/96 e percepito dal Fondo di
Garanzia gestito dalla la Parte_6
somma complessiva di € 62.295,91; inoltre era stato provato in corso di causa che sta provvedendo all'integrale pagamento del capitale ingiunto Parte_1
mediante due conversioni di pignoramento immobiliare.
11. L'eccezione di inammissibilità svolta dall'appellata deve essere disattesa,
posto che, come ripetutamente insegnato dalla Corte Suprema, l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
16 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI Civile - 1,
29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13293; Cassazione
civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535). Orbene, la Corte osserva che, nella specie,
l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni di impugnazione, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo, non richiesto, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza.
12.. Il primo motivo di appello non è fondato.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, richiamando l'arresto delle SSUU 41994/2021, ha respinto la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus in quanto conformi allo schema contrattuale
ABI 2003 dichiarato illecito per violazione della normativa antitrust, sostenendo che la nullità parziale riconosciuta come sanzione “sia una sanzione totalmente
insufficiente ed assolutamente inefficace” e che la dimostrazione della essenzialità
delle clausole, posta dalle SSUU come condizione per far valere la nullità assoluta,
“non è solo una probatio diabolica ma addirittura una prova impossibile”.
Tale deduzione non può essere condivisa in quanto si sostanzia non già in una critica al percorso logico argomentativo formulato dal primo giudice, bensì in una
17 critica ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità – investita della questione a Sezioni Unite – dalla quale non vi è motivo di discostarsi in assenza di apprezzabili ragioni giustificative (…benche' non esista nel nostro sistema
processuale una norma che imponga la regola dello stare decisis, essa tuttavia
costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente
all'ordinamento, in base alla quale non ci si puo' discostare da una
interpretazione del giudice di legittimita', investito istituzionalmente della
funzione nomofilattica, senza delle forti ed apprezzabili ragioni giustificative…”
(Corte di Cassazione Ord. 09 gennaio 2015, n. 174).
Deve, dunque, ribadirsi la correttezza del richiamo a Cass. SSUU 41194/2021
secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente
nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli
artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole
clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa
vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una
diversa volontà delle parti” .
18 Principio ribadito recentemente da Cass. ord. 8669/2025 : “giova sottolineare che,
come recentemente chiarito da questa Corte (cfr. in motivazione, Cass. n. 30383
del 2024), i contratti di fideiussione “a valle” dell'intesa sanzionata dall'allora
Autorità Garante, con il provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti
parzialmente nulli, nel quadro di applicazione dell'articolo 1419 cod. civ., dalla
pronuncia resa da Cass., SU, n. 41994 del 2021, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti: salvo che,
in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero
concluso il contratto di fideiussione”.
Poiché nella fattispecie parte appellante, che ne era onerata (cfr Cass. ord. n. 1118
del 26.04.2024) non ha offerto la prova della essenzialità della clausola affetta da nullità, ne consegue che la domanda va respinta.
13. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato “ Infatti, la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 delle
fideiussioni non assume concreto rilievo nel caso in esame, quand'anche affetta
da nullità: il termine semestrale di decorrenza va infatti individuato nella
decadenza dal beneficio del termine che venne accordato dalla banca con il piano
19 di rientro rateale concordato e sottoscritto da debitrice principale e garanti in
data 13.04.18 (doc. 11 fascicolo monitorio)”.
Deduce l'appellante che la Banca è decaduta dall'azione giudiziaria per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., in quanto, avendo comunicato la revoca dei rapporti e intimato, anche ai garanti, il rientro dai fidi in cinque giorni con lettera raccomandata ricevuta il 10.1.2018, avrebbe dovuto intraprendere l'azione di recupero entro il 10.7.2018, cosa che non è avvenuta, essendo stato il ricorso monitorio depositato solo nel gennaio 2020.
Risulta documentalmente e non è constato che: i. con comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. datata 27.12.2017, ricevuta da il 10.1.2018 Parte_4
ed anticipata via pec il 29.12.2017, la aveva comunicato la revoca di tutti CP_1
rapporti e intimato, anche ai garanti, il rientro entro cinque giorni dal ricevimento della missiva;
ii. con comunicazione del 13.4.2018 proponeva un Parte_4
piano di rientro rateale in n. 24 rate, l'ultima a scadere il 31.3.2020 ; iii. con ulteriore e successiva comunicazione dell'11.5.2018 la accettava la CP_1
proposta di rientro rateale di , rimodulando la scadenza delle rate Parte_4
(l'ultima era prevista scadere il 01.04.2020); iv. , dopo aver dapprima Parte_4
adempiuto regolarmente, si era resa parzialmente inadempiente con il pagamento delle rate dal mese di aprile 2019 e totalmente inadempiente a partire da giugno
20 2019; v. la quindi, in data 5.12.2019 comunicava a la CP_1 Parte_4
decadenza dal piano di rientro e la ripresa delle azioni legali di recupero;
vi. in data 27.1.2020, la depositava il ricorso monitorio. CP_1
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante la non è CP_1
incorsa in alcuna decadenza atteso che i rapporti bancari si sono estinti solo con la decadenza dal beneficio del termine dal piano di rientro rateale concordato e sottoscritto dalla società e dai fideiussori a cui è seguito il passaggio a sofferenza comunicato il 05.12.2019 e ricevuto dalla debitrice principale il 13.12.2019.
Infatti, per costante giurisprudenza la “scadenza dell'obbligazione” rilevante ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.. è il momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento del credito che ne formava oggetto (Cass.
ord. 19157/2023) e ciò è avvenuto in data 13.12.2019 con la revoca del piano di rientro concesso nel 2018.
Conseguentemente il ricorso monitorio depositato il 27.01.2020 è stato proposto tempestivamente e la non è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. CP_1
Né può sostenersi che il termine ex art. 1957 c.c. possa farsi decorrere dal
10.01.2018 (cfr. doc.10 fasc.monitorio) data in cui la ha intimato ai garanti CP_1
il rientro dai fidi e ciò in quanto il 13.04.2018 aveva proposto un Parte_4
piano di rientro rateale in 24 rate che era stato accettato dalla in data CP_1
21 11.05.2028 e sottoscritto per “presa visione e accettazione” (doc. 11 fasc.
monitorio) anche dai garanti e pertanto il termine di decadenza non va fatto decorrere da tale epoca, in cui pacificamente si è verificata una rimodulazione delle condizioni di pagamento del debito, bensì dal momento in cui l'obbligazione principale è venuta a scadenza.
Né può attribuirsi significato concludente all'utilizzo dell'espressione “ripresa delle azioni legali di recupero” contenuta nella missiva del 05.12.2019 con cui la comunica la decadenza del beneficio del termine stante l'inadempimento CP_1
nel pagamento delle rate, atteso che nessuna azione legale di recupero era stata intrapresa dalla anteriormente al deposito del ricorso monitorio. CP_1
Deduce l'appellante che la avrebbe potuto agire nei confronti del debitore CP_1
per il recupero del credito al manifestarsi del primo inadempimento parziale, in forza del punto c) del piano di rientro concordato tra tutte le parti, ove si afferma che “in caso di mancato pagamento anche parziale di quanto pattuito nel termine
di cui sopra, la scrivente Banca avrà facoltà di ritenere risolto di diritto e di agire
per il recupero dell'intero proprio credito residuo”.
Tale deduzione non può essere condivisa in quanto la non aveva certamente CP_1
l'obbligo di agire per il recupero del credito, ma - come stabilito dalla ricordata clausola - una mera “facoltà”; né alcuna decadenza può farsi conseguire per il fatto
22 che la accertato il persistente inadempimento degli obbligati, si è CP_1
determinata a passare in sofferenza il rapporto con la revoca del piano di rientro concesso nel 2018 in data 13.12.2019.
Né appare pertinente il richiamo a Cass. 12901/1993 (p. 11 atto d'appello),
riguardante il diverso caso in cui il patto dilatorio non era stato approvato dal garante, risultando documentalmente che il piano di rientro è stato sottoscritto “per
presa visione e accettazione” anche dai garanti.
14. I motivi di appello dal terzo al nono (ad esclusione del n. 8) possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni connesse fra loro ed afferenti l'insussistenza del credito azionato in via monitoria per violazioni TUB,
indeterminatezza e usura pattizia.
14.1. Va premesso che i rapporti contrattuali intrattenuti con la banca sono i seguenti:
1) conto corrente c/c n. 35/213 del 07.03.2011, (doc.1 fascicolo monitorio)
assistito da apertura di credito in conto corrente di euro 50.000,00 (doc. 8 parte convenuta opposta) e da apertura di credito in conto corrente per finanziamenti import (doc.3 fascicolo monitorio) ;
23 2) conto corrente n. 35/214 (docc.
4-5 fascicolo monitorio), il cui saldo è confluito sul c/c indicato al punto 1), assistito da apertura di credito in conto corrente per anticipo fatture (doc.6 fascicolo monitorio).
14.2. Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che, in merito al conto corrente 35/2013, sia stato correttamente pattuito il tasso di interesse passivo entro fido con il contratto di apertura di credito di data
08.03.2011 e fuori fido con il contratto di conto corrente del 04.03.2011.
Con riferimento all'apertura di credito per fido di cassa di data 08.03.20211
l'indicazione del tasso di interesse applicato sarebbe invalida sia per gli utilizzi entro fido che per gli utilizzi oltre il limite del fido accordato, in quanto i contratti bancari indicano solamente il tasso debitore annuo nominale e non anche il tasso annuo effettivo (c.d. TAE, che non è il TAEG o l'ISC, ma il tasso derivante dalla sola capitalizzazione infrannuale) in violazione dell'art. 117 comma 4, 6 e comma
8 TUB.
Il rilievo non ha pregio in quanto il tasso annuo effettivo indicato in contratto, è
solo un “dato sintetico” che viene indicato ai soli fini della trasparenza e non svolge quindi alcuna funzione nella formula del calcolo degli interessi contrattuali.
Sul punto deve darsi continuità al precedente di questa Corte (sent. 1616/2022)
che sul punto ha così chiarito: “…circa la mancanza dell'indicazione del Tae e del
24 Tag. Sostengono gli appellanti che la mancanza di questi fondamentali elementi
necessari al cliente per comprendere l'effettivo costo del finanziamento, costituiva
violazione dell'art. 117, comma 4 Tub sanzionata dall'applicazione del tasso
sostitutivo previsto dal successivo comma 7, specie se si considera che dalla
consulenza tecnica risultava l'esistenza di un affidamento a decorrere dal quarto
trimestre del 2007, contratto che non era stato prodotto dalla banca che ne era
onerata. Il rilievo non ha pregio. L'art. 117, comma 4, Tub prevede che venga
indicato il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per
i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora per cui è la
mancata previsione di tali elementi che può portare all'applicazione del tasso
sostitutivo. Nel caso di specie, il contratto di conto corrente indica tutte le
condizioni economiche (v. doc. 4 fascicolo primo grado appellante: tasso
creditore nominale annuo: 0.125%; tasso debitore nominale annuo: 13.00%;
tasso nominale annuo per scoperto di conto: 14.00%,). Ora, a prescindere dal
fatto che si discute in causa dello scoperto di conto corrente, va rilevato che, in
generale, il taeg è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente
lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del
credito che gli viene erogato mediante il mutuo, di talché la sua mancanza o la
sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del
25 finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo
complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole
voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, il Taeg
non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea
indicazione è sanzionata dall'art. 117, comma 7, Tub mediante la sostituzione dei
tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.”.
Né può trovare applicazione nella fattispecie la previsione dell'art. 117 comma 8
TUB considerato che l'indicazione dell'ISC non rientra nel contenuto minimo del contratto (non vertendosi in tema di credito al consumo) .
Quanto alla doglianza svolta da parte appellante (p.16 comparsa conclusionale)
circa l'indeterminatezza dei tassi pattuiti indicizzati all'Euribor, nei contratti del
14.6.2012, essa va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente svolta per la prima volta solo negli scritti conclusivi.
14.2 L'appellante lamenta l' illegittima capitalizzazione degli interessi applicati sull'apertura di credito e sostiene che la mancata indicazione del Tasso Annuo
Effettivo, tenuto conto della capitalizzazione infrannuale, rilevava anche ai fini della valida applicazione dell'anatocismo.
Pertanto la mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo comporterebbe la violazione dell'art. 6 della delibera CICR 09.02.2000.
26 La censura non è fondata dovendosi richiamare il precedente di questa Corte
secondo cui : “la disposizione di cui all'art. 120 Tub affida a una delibera del
CICR il compito di adottare una disciplina attuativa in base alla quale "a) nelle
operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi
periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla
sorte capitale". Pertanto, in difetto della delibera CICR, appare non operativa la
previsione di cui all'art. 120 Tub, specie se si considera che l'intenzione del
legislatore, quale emerge dalla lettura della norma e dall'esame dei lavori
parlamentari, non era quella di stabilire un generalizzato divieto di
capitalizzazione degli interessi debitori, ma quella di escludere che gli interessi
debitori, ai fini della produzione di ulteriori interessi debitori, potessero essere
imputati a capitale per più di una volta. Il dubbio interpretativo deriva dal fatto
che la norma, da una parte, sembra ammettere la capitalizzazione ("gli interessi
periodicamente capitalizzati...") e, dall'altra, stabilisce che gli interessi non
producono interessi ulteriori, come se l'espressione "capitalizzazione" debba
essere intesa come sinonimo di "conteggio o contabilizzazione" (sent. 185/2023).
27 Del tutto infondata, appare, infine, la doglianza in punto capitalizzazione degli interessi, atteso che nel contratto del conto corrente ordinario del 4.3.2011 (cfr.
doc. 1) la capitalizzazione degli interessi è pattuita come reciproca e trimestrale.
Part 14.3 Quanto all'usura pattizia originaria relativa ai due contratti di del
07.03.2011, sostiene l'appellante che è la stessa banca ad ammettere una pattuizione usuraria, visto che applica come tasso nominale il tasso soglia usura,
non considerando gli effetti della capitalizzazione infrannuale sugli interessi prodotti e che quindi il TAE è superiore alla soglia usura.
In particolare, il tasso s.b.f. indicato nel contratto di conto corrente del 4.3.2011 n.
213 supererebbe la soglia usura essendo il TAE previsto pari a. 5,93% mentre la soglia usura è pari a 5,805%.
Il rilievo è privo di pregio in quanto il tasso annuo effettivo indicato in contratto è
un “dato sintetico” che viene indicato ai soli fini della trasparenza , esso è per l'appunto richiesto dall'art. 6 della Delibera CICR sotto il profilo della trasparenza e secondo la giurisprudenza ormai pressochè granitica (Cfr. da ultimo la recente
Cass. 14.02.2023 n. 4597) non ha alcuna incidenza sulla validità del contratto.
Sotto altro profilo deve evidenziarsi che il decreto ministeriale di riferimento del
23.12.2010 prevedeva un tasso soglia usura per le operazioni anticipi e sconti
28 commerciali per le operazioni sino ad Euro 5.000,00 pari al 9,07% superiore,
pertanto, a quello riportato nel contratto di conto corrente del 4.3.2011.
Inoltre, solo con l' apertura di credito dell'8.3.2011 (cfr.doc. 9 fasc. primo grado)
la ha concesso alla un fido anticipi SBF di Euro 350.000,00 CP_1 Parte_4
mentre prima di tale data, come risulta dalla documentazione dimessa in sede monitoria dalla e non contestata, il conto corrente non era affidato. CP_1
14.4 I motivi di appello (6,7,9) afferenti la nullità per indeterminatezza della commissione onnicomprensiva e della commissione di servizio per operazioni valuta in valuta estera nonché per mancata pattuizione delle commissioni sbf/assegni insoluti”, “ commissioni proroga eff/fatture”, e alle voci “estero spese/commissioni” vanno respinti.
Quanto alla commissione sull'accordato contenuta nel contratto di apertura di credito dell'08.03.2011 (doc. 8 fasc. primo grado) deve osservarsi che nel contratto sono chiaramente determinate le modalità di calcolo (“ha durata pari a quella dell'affidamento e la misura percentuale della commissione di accordato è
calcolata secondo criteri di proporzionalità, espresse con valori percentuali decrescenti rispetto all'importo degli affidamenti concessi e allo loro durata. I
valori della commissione di accordato sono espressi su base annua e trovano
29 applicazione pro quota ad ogni liquidazione trimestrale delle competenze”) ; segue l'elenco delle percentuali rapportate agli scaglioni di affidamento.
Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione alla commissione sbf assegni insoluti che risulta pattuita nel contratto di conto corrente e alle commissioni sulle operazioni estero che risultano contrattualmente determinate (docc. 19 e 20 fasc.
primo grado).
Va altresì evidenziato che la ha dimesso in causa anche i documenti di CP_1
sintesi e le modifiche unilaterali via via inviate alla debitrice principale durante il rapporto (cfr. docc. 25 e 26); né rileva che i fideiussori lamentino la mancata ricezione di tali documenti, essendo gli stessi incontestatamente trasmessi al soggetto intestatario dei rapporti contrattuali.
Quanto ai conteggi operati dall'appellante in merito all'incidenza economica delle predette commissioni è appena il caso di osservare che essi (vedasi tabella 4 p. 29
atto di citazione) sono privi di riferimenti temporali e soprattutto non sono esplicitati i criteri di calcolo seguiti, impedendo così ogni forma di controllo.
14.5 L'ottavo motivo di appello svolto dall'appellante è infondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere tardiva l'eccezione secondo cui i docc. 9,11,12,13,14 e 16 prodotti dalla banca si riferirebbero a preesistenti rapporti di . Parte_7
30 Tale deduzione è priva di pregio, in primo luogo perché generica non avendo essa concretamente indicato l'incidenza di tale documentazione sull'ammontare degli indebiti e sull'andamento dei rapporti , in secondo luogo in quanto l'appellante non ha mai dedotto di avere altri rapporti con la diversi da quelli oggetto CP_1
del presente contenzioso.
15. Sostiene infine l'appellante che la sentenza di primo grado è errata in quanto la stessa ha dichiarato confessoriamente nei propri ricorsi per Controparte_1
intervento in due procedure esecutive immobiliari di aver escusso la garanzia ex
L. 662/96 e percepito dal Fondo di Garanzia gestito dalla
[...]
la somma complessiva di € 62.295,91 e che Parte_6 Pt_1
sta provvedendo al pagamento del capitale ingiunto mediante due
[...]
conversioni di pignoramento immobiliare.
La doglianza è infondata essendo pacifico che eventuali pagamenti intervenuti successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo saranno valutati nell'ambito delle procedure esecutive e si pongono su un piano diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio vertente sull'accertamento della legittimità del titolo esecutivo e del credito vantato dall'appellata all'atto della domanda monitoria.
Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza del Tribunale di Treviso va confermata.
31 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM 147/22
, applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
svolta (fase di studio, introduttiva e decisionale)
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio , che liquida nella somma complessiva di euro 9.991,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, nonché I.V.A e C.P.A come per legge;
3. dà atto infine che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai
32 sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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