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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 443, del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], entrambi con Parte_2
l'avv.to SPAGNOLO ANTONIETTA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in CA
(Le), il 18.09.2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
CA (Le), al n. 47, P. II, serie A, anno 2004).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, rispettivamente, , in data Per_1
08.03.2006, e , in data 11.02.2015. Per_2
Con ricorso depositato il 30/01/2025, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso introduttivo (segnatamente: “A) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
B) la casa coniugale, sita in CA (LE), alla
Via Madonna di Magliano n. 3/A, di proprietà comune dei coniugi, viene assegnata, in tutta la sua consistenza, alla Sig.ra che continuerà ad Pt_2 occuparla, unitamente ai due figli;
il sig. potrà prelevarvi solo beni Pt_1
o oggetti di uso personale;
C) il figlio minore viene affidato Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore importanza relative Parte_2 all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del figlio saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni , mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
D) il figlio minore continuerà Per_2
a risiedere con la madre, presso la casa coniugale, mentre il sig. Pt_1 potrà vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici del figlio, quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale, comunque, anche in caso di disaccordo: il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 21,00
(nel periodo estivo dalle ore 18,00 alle 22,00); a settimane alterne, il figlio starà con il padre il sabato pomeriggio o la domenica per l'intera giornata;
nel periodo delle feste natalizie, salvo diversi accordi, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal 23 dicembre al 27 dicembre con un genitore e dal
28 dicembre al 1° gennaio con l' altro. Nelle festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il Sabato Santo e il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta e il martedì successivo con l' altro;
nel periodo estivo, il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi, la cui decorrenza dovrà essere concordata con l'altro coniuge, entro il 31 maggio di ciascun anno;
il figlio minore trascorrerà il proprio compleanno e il proprio onomastico con entrambi i genitori, i quali, nel superiore interesse del minore, cureranno di organizzare un' unica festa, ripartendo fra loro in eguale misura i relativi costi;
del pari, i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità; i figli parteciperanno, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico, festa del papà, festa della mamma, ecc.)
e dei familiari del rispettivo ramo parentale (nonni, zii e cugini), a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere. Del pari, trascorreranno con ciascun genitore e, in modo alternato tra loro, le festività del 1/11, 8/12, vacanze di Carnevale, 25/4, 1/5 e 2/6; E) il sig. Parte_1 corrisponderà, alla sig.ra , la somma mensile di € 500,00, Parte_2 entro il giorno 20 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, per il mantenimento di entrambi i figli, non essendo ancora il figlio maggiore autosufficiente economicamente, e continuando, in ogni Per_1 caso, lo stesso figlio maggiorenne a convivere con la madre –; F) il sig.
corrisponderà, alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al suo mantenimento, la somma mensile di € 100,00, entro il giorno 20 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT;
G) le spese straordinarie necessarie per il figlio minore di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché previamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
H) i coniugi sono comproprietari, in ragione del 50% ciascuno, dell'autovettura PEUGEOT, tg FT 090 GD, per l' acquisto della quale continuano a corrispondere mensilmente la rata di €
200,50; detta auto rimarrà nella disponibilità della sig.ra che si Pt_2 accollerà, in via esclusiva, il pagamento della rata mensile di € 200,50 e curerà di procedere al trasferimento, a proprio favore, della relativa proprietà, a sua cura e spese;
I) i sigg.ri e si Parte_1 Parte_2 danno reciproco consenso al rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio e/o del passaporto”).
All'udienza del 26.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano la loro comune intenzione di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
nella medesima sede, tuttavia, i ricorrenti dichiaravano, congiuntamente, di voler integrare le condizioni de quibus, nei termini ivi di seguito specificati.
Si proceda con ordine.
I ricorrenti, con riferimento al punto E) del ricorso introduttivo, precisavano che il sig. si impegnava a corrispondere, alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, la somma mensile complessiva di € 500,00, per il mantenimento dei
[...] due figli, in ragione, precisamente, di € 250,00 per ogni figlio, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi, annualmente, secondo gli indici ISTAT”.
Sempre, quindi, nel contesto delle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 26 giugno 2025, i ridetti ricorrenti precisavano, ulteriormente, ancora una volta con finalità eminentemente integrative, che, con riferimento alla condizione sub G) del ricorso congiunto, per i profili non espressamente concordati, le spese straordinarie concernenti la prole sarebbero state regolamentate, secondo il pertinente Protocollo di intesa, adottato dal Tribunale di Lecce.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà dei ricorrenti di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale consensuale, pertanto, così come congiuntamente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di odierno accoglimento la loro concorde richiesta di pronuncia della separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse sono state successivamente precisate e integrate, per il tramite delle note di trattazione scritta, afferenti all'udienza cartolare del 26 giugno 2025.
Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che le condizioni de quibus appaiono senz'altro confacenti ai superiori interessi, morali e materiali, della prole minore, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente procedimento, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto dal n. 443/2025
R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 30 gennaio
2025, da
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], così Parte_2 provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni riportate in parte motiva, id est alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, nei termini in cui le condizioni medesime sono state successivamente precisate e integrate, per il tramite delle note di trattazione scritta, afferenti all'udienza cartolare del 26 giugno 2025.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 13 novembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 443, del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], entrambi con Parte_2
l'avv.to SPAGNOLO ANTONIETTA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in CA
(Le), il 18.09.2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
CA (Le), al n. 47, P. II, serie A, anno 2004).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, rispettivamente, , in data Per_1
08.03.2006, e , in data 11.02.2015. Per_2
Con ricorso depositato il 30/01/2025, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso introduttivo (segnatamente: “A) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
B) la casa coniugale, sita in CA (LE), alla
Via Madonna di Magliano n. 3/A, di proprietà comune dei coniugi, viene assegnata, in tutta la sua consistenza, alla Sig.ra che continuerà ad Pt_2 occuparla, unitamente ai due figli;
il sig. potrà prelevarvi solo beni Pt_1
o oggetti di uso personale;
C) il figlio minore viene affidato Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore importanza relative Parte_2 all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del figlio saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni , mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
D) il figlio minore continuerà Per_2
a risiedere con la madre, presso la casa coniugale, mentre il sig. Pt_1 potrà vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici del figlio, quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale, comunque, anche in caso di disaccordo: il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 21,00
(nel periodo estivo dalle ore 18,00 alle 22,00); a settimane alterne, il figlio starà con il padre il sabato pomeriggio o la domenica per l'intera giornata;
nel periodo delle feste natalizie, salvo diversi accordi, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal 23 dicembre al 27 dicembre con un genitore e dal
28 dicembre al 1° gennaio con l' altro. Nelle festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il Sabato Santo e il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta e il martedì successivo con l' altro;
nel periodo estivo, il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi, la cui decorrenza dovrà essere concordata con l'altro coniuge, entro il 31 maggio di ciascun anno;
il figlio minore trascorrerà il proprio compleanno e il proprio onomastico con entrambi i genitori, i quali, nel superiore interesse del minore, cureranno di organizzare un' unica festa, ripartendo fra loro in eguale misura i relativi costi;
del pari, i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità; i figli parteciperanno, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico, festa del papà, festa della mamma, ecc.)
e dei familiari del rispettivo ramo parentale (nonni, zii e cugini), a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere. Del pari, trascorreranno con ciascun genitore e, in modo alternato tra loro, le festività del 1/11, 8/12, vacanze di Carnevale, 25/4, 1/5 e 2/6; E) il sig. Parte_1 corrisponderà, alla sig.ra , la somma mensile di € 500,00, Parte_2 entro il giorno 20 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, per il mantenimento di entrambi i figli, non essendo ancora il figlio maggiore autosufficiente economicamente, e continuando, in ogni Per_1 caso, lo stesso figlio maggiorenne a convivere con la madre –; F) il sig.
corrisponderà, alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al suo mantenimento, la somma mensile di € 100,00, entro il giorno 20 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT;
G) le spese straordinarie necessarie per il figlio minore di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché previamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
H) i coniugi sono comproprietari, in ragione del 50% ciascuno, dell'autovettura PEUGEOT, tg FT 090 GD, per l' acquisto della quale continuano a corrispondere mensilmente la rata di €
200,50; detta auto rimarrà nella disponibilità della sig.ra che si Pt_2 accollerà, in via esclusiva, il pagamento della rata mensile di € 200,50 e curerà di procedere al trasferimento, a proprio favore, della relativa proprietà, a sua cura e spese;
I) i sigg.ri e si Parte_1 Parte_2 danno reciproco consenso al rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio e/o del passaporto”).
All'udienza del 26.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano la loro comune intenzione di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
nella medesima sede, tuttavia, i ricorrenti dichiaravano, congiuntamente, di voler integrare le condizioni de quibus, nei termini ivi di seguito specificati.
Si proceda con ordine.
I ricorrenti, con riferimento al punto E) del ricorso introduttivo, precisavano che il sig. si impegnava a corrispondere, alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, la somma mensile complessiva di € 500,00, per il mantenimento dei
[...] due figli, in ragione, precisamente, di € 250,00 per ogni figlio, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi, annualmente, secondo gli indici ISTAT”.
Sempre, quindi, nel contesto delle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 26 giugno 2025, i ridetti ricorrenti precisavano, ulteriormente, ancora una volta con finalità eminentemente integrative, che, con riferimento alla condizione sub G) del ricorso congiunto, per i profili non espressamente concordati, le spese straordinarie concernenti la prole sarebbero state regolamentate, secondo il pertinente Protocollo di intesa, adottato dal Tribunale di Lecce.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà dei ricorrenti di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale consensuale, pertanto, così come congiuntamente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di odierno accoglimento la loro concorde richiesta di pronuncia della separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse sono state successivamente precisate e integrate, per il tramite delle note di trattazione scritta, afferenti all'udienza cartolare del 26 giugno 2025.
Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che le condizioni de quibus appaiono senz'altro confacenti ai superiori interessi, morali e materiali, della prole minore, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente procedimento, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto dal n. 443/2025
R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 30 gennaio
2025, da
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], così Parte_2 provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni riportate in parte motiva, id est alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, nei termini in cui le condizioni medesime sono state successivamente precisate e integrate, per il tramite delle note di trattazione scritta, afferenti all'udienza cartolare del 26 giugno 2025.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 13 novembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore