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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 4 MARZO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero
379/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2020 cui è stato riunito procedimento numero 733/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno
2020, avente ad oggetto “azione di accertamento della violazione dell'art. 889 c.c., azione negatoria
e azione di riduzione in pristino”, e promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ed elettivamente domiciliati C.F._2 Parte_1
presso il suo studio sito in BO VA, alla Via Paparo n.14;
-attori in entrambi i procedimenti riuniti–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Masè Alessia ed CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in BO Marina, alla Via Longobardi;
-convenuto in riconvenzionale nel procedimento recante r.g. 379/2020-
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Durante Parte_3 C.F._4
Olga e Cantafio Vincenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in BO VA, al
Viale Feudotto;
-convenuto nel procedimento recante r.g. 733/2020-
E CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Crudo Antonino Controparte_2 C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in BO VA, alla Via Dante Alighieri;
-convenuto in riconvenzionale nel procedimento recante r.g. 733/2020-
-
pagina 1 di 13
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note autorizzate, con cui le parti si sono riportate alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza del 4 Marzo 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 379/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2020 (cui è riunito procedimento recante R.G.A.C. n. 733/2020) e promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ed elettivamente domiciliati C.F._2 Parte_1
presso il suo studio sito in BO VA, alla Via Paparo n.14;
-attori in entrambi i procedimenti riuniti–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Masè Alessia ed CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in BO Marina, alla Via Longobardi;
-convenuto in riconvenzionale nel procedimento recante r.g. 379/2020- pagina 2 di 13 NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Durante Parte_3 C.F._4
Olga e Cantafio Vincenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in BO VA, al
Viale Feudotto;
-convenuto nel procedimento recante r.g. 733/2020-
E CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Crudo Antonino Controparte_2 C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in BO VA, alla Via Dante Alighieri;
-convenuto in riconvenzionale nel procedimento recante r.g. 733/2020-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico
Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Nel procedimento recante r.g. n. 379/2020
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 4 marzo 2020, i sigg.ri e Parte_1
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di BO VA, il sig. , Parte_2 CP_1 proponendo azione di accertamento della violazione dell'art. 889 c.c., azione negatoria e azione di riduzione in pristino e chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la conduttura fognaria realizzata dal convenuto è stata eseguita in violazione di quanto disposto dall'art. 889 c.c. ed è stata causa d'intralcio nella esecuzione dei lavori eseguiti dagli attori, per la fruibilità del terreno nonché è stata fonte dell'abbattimento del muro ricadente nel terreno identificato al catasto del Comune di BO VA al foglio 2 particella 692 di comproprietà degli attori e per i lavori che, ancora, si dovranno espletare;
accertare e dichiarare che nella comproprietà degli attori non esiste alcuna servitù in favore del convenuto o avente causa e per l'effetto condannare
pagina 3 di 13 il convenuto al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito con eliminazione della sua conduttura nonché con obbligo di corrispondere a titolo risarcitorio in favore degli attori al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, subiti e subendi, materiali, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, o a qualsiasi titolo dovuti, per come indicati in modo analitico in narrativa, che si quantificano, qui per brevità, nella misura complessiva di € 17.500 (diciasettemilacinquecento), o
l'altra diversa somma d'accertare in corso di causa, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata”.
A fondamento delle domande proposte gli attori esponevano:
- che gli istanti sono comproprietari per due terzi del terreno identificato al catasto del Comune di
BO VA al foglio 2 particella 692, acquisito per successione dal sig. ; Persona_1
- che nella suddetta proprietà insisteva un muro pericolante e, in occasione di lavori atti a mettere in sicurezza il piazzale sottostante, gli stessi rinvenivano la presenza di una conduttura interrata proveniente dal terreno soprastante di proprietà del sig. , adibita per l'allaccio alla CP_1 rete fognaria comunale e per l'allaccio alla rete idrica;
- che, avvedendosi di tale situazione, i sigg.ri chiedevano al sig. di provvedere alla Pt_1 CP_1 eliminazione di dette condutture, in quanto fonte di danni e d'interruzione dei lavori che si stavano eseguendo nel piazzale di proprietà Pt_1
- che il sig. a mezzo pec, comunicava agli odierni attori di aver constatato che sulla CP_1
condotta fognaria di sua pertinenza era stata allacciata abusivamente la conduttura proveniente dal fabbricato diffidandoli alla rimozione di detto convogliamento e al ripristino dello Pt_1
stato dei luoghi;
- che a causa della conduttura del gli odierni attori si erano dovuti collegare in altro punto CP_1
della rete comunale per scongiurare perdita di liquame dalla fogna;
- che non esiste alcuna servitù in favore del e che la conduttura è stata eseguita in modo CP_1
abusivo nella proprietà degli con violazione delle distanze previste dalla legge. Pt_1
Alla luce di quanto esposto in fatto ed in diritto, gli attori chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare che nella loro comproprietà non esiste alcuna servitù in favore del convenuto e che comunque le opere realizzate violano il disposto dell'art. 889 c.c.; per l'effetto chiedevano, altresì, di condannare il convenuto al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito con eliminazione della sua conduttura, nonché chiedevano condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 29 ottobre pagina 4 di 13 2020, si costituiva in giudizio il sig. chiedendo “in via preliminare di autorizzare il CP_1 convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) i signori (…); in via principale – nel merito rigettare la domande attoree perché inammissibili e/o improponibili e comunque infondate in fatto e diritto;
in via riconvenzionale (…) accertare e dichiarare che il Sig. , meglio in epigrafe qualificato, ha acquistato, per maturata usucapione, la CP_1
servitù di mantenimento della condotta fognaria, cui è collegata la propria abitazione, lungo la stradella poderale identificata in narrativa, posta ad una distanza inferiore ad un metro dal muro di confine che delimita la proprietà accertare e dichiarare che la tubazione fognaria di proprietà Pt_1
è stata illegittimamente ed abusivamente innestata alla conduttura realizzata dal Sig. Pt_1 [...]
e pertanto accertare e dichiarare che quest'ultimo ha diritto ad ottenere un risarcimento per il CP_1 danno patito da valutarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma di €. 5.000,00 od in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia”.
A sostegno delle proprie eccezioni e domande il deduceva: CP_1
- che il terreno ove è stata installata la tubazione fognaria non appartiene alla proprietà degli attori e sarebbe stato illegittimamente accatastato dagli stessi nell'anno 2002 come subalterno di loro proprietà, cui è stato assegnato il sub 11, in tal senso eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori;
- che la realizzazione della condotta fognaria era stata autorizzata dai legittimi proprietari;
- che, ad ogni modo, la tubazione fognaria era stata allocata nell'unico punto possibile e che la stessa era presente in loco dall'anno 1994, dunque da 26 anni, determinando un acquisto ad usucapionem della servitù di mantenimento della tubazione.
Nel procedimento recante r.g. n. 733/2020
Con distinto atto di citazione i medesimi attori convenivano in giudizio innanzi al Pt_1
Tribunale di BO VA (giudizio iscritto al ruolo recante r.g. n. 733/2020, pendente sempre innanzi alla Scrivente), e , al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_3 Controparte_2 conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la conduttura della rete idrica realizzata o utilizzata dai convenuti è stata eseguita in violazione di quanto disposto dall'art. 889 c.c. ed è stata causa d'intralcio nella esecuzione dei lavori eseguiti dagli attori ,per la fruibilità del terreno nonchè è stata concausa dell'abbattimento del muro ricadente nel terreno identificato al catasto del Comune di BO VA al foglio 2 particella 692 di comproprietà degli attori e per i lavori che ,ancora, si dovranno espletare e per l'effetto disporre la sua eliminazione;
b) accertare e dichiarare che nella comproprietà degli attori non esiste alcuna servitù in favore dei convenuti o aventi causa e per l'effetto condannare i convenuti , in solido o uno di Essi al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito con pagina 5 di 13 eliminazione della loro conduttura nonché con obbligo di corrispondere a titolo risarcitorio in favore degli attori al risarcimento di tutti i danni , nessuno escluso, subiti e subendi, materiali , patrimoniali e non, diretti ed indiretti, o a qualsiasi titolo dovuti, per come indicati in modo analitico in narrativa, che si quantificano, qui per brevità, nella misura complessiva di € 5.000 (cinquemila ) , o l'altra diversa somma d'accertare in corso di causa , o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ed anche in misura equitativa per come richiesto in via preliminare, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali,con la medesima decorrenza , sulla somma annualmente rivalutata
. In ogni caso si dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro cinquemiladuecento c) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21 ottobre 2020, si costituiva in giudizio il sig. , che eccepiva in via preliminare l'incompetenza per materia del Tribunale adito per Controparte_2
essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
parte convenuta proponeva inoltre domanda riconvenzionale per sentire accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di acquedotto corrispondente particella 692 del foglio 2 subalterno 11.
A sostegno delle proprie eccezioni e domande il deduceva: CP_2
- che la tubatura oggetto di disputa collega una serie di abitazioni alla condotta comunale per l'approvvigionamento idrico;
- che la stessa veniva realizzata negli anni 70 dal Comune di BO VA attraversando una parte di terreno frapposta tra l'abitazione degli attori, delimitato dal muro di recinzione oggi abbattuto, e una vecchia struttura di proprietà di terzi;
- che la tubatura è sempre stata visibile e apparente sebbene, nel corso del tempo, la scarsa manutenzione e la crescita di vegetazione ne abbiano occultato la visibilità;
- che intorno alla fine degli anni 80 la tubatura veniva affiancata da una condotta fognaria parimenti visibile e apparente;
- che, in ogni caso, i danni lamentati dai sigg.ri non potrebbero più essere provati dal Pt_1
momento che il muro che si assume danneggiato è stato quasi interamente abbattuto e, conseguentemente, non è possibile accertare se il suo cedimento sia dovuto alla condotta in questione o alla stato di deterioramento dello stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16 novembre 2020, si costituiva in giudizio il sig. eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione Parte_3
passiva in ordine ad entrambe le domande spiegate dagli istanti e in ogni caso l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta.
A sostegno delle proprie difese il convenuto deduceva: pagina 6 di 13 - che il padre del tempo addietro, aveva chiesto l'allacciamento alla rete idrica del Pt_3
fabbricato in cui viveva con la propria famiglia, corrispondendo al comune il canone di somministrazione;
- che attualmente vive in un appartamento del suddetto fabbricato e non sa a quale Pt_3
condotta idrica lo stesso sia stato allacciato;
- che la tubatura, allacciando il fabbricato alla condotta idrica comunale, è verosimile che appartenga al a prescindere dalla circostanza di trovarsi in suolo pubblico o privato, e CP_3
che di conseguenza alcuna legittimazione passiva è da rinvenire in capo allo stesso;
- che la tubatura non viola i limiti imposti dall'art. 889 c.c. essendo a distanza maggiore di un metro dal confine e che, ad ogni modo, i limiti legali previsti dagli artt. 873 ss. c.c. riguardano fondi confinanti e quindi non applicabili al caso in esame, essendo le due proprietà separate da una strada pubblica;
- che, presupposto dell'azione negatoria, è rappresentato dall'affermazione, da parte di terzi, di un diritto altrui sulla cosa e che, poiché nella specie manca il suddetto presupposto, la pretesa di parte attrice non ha ragione di esistere.
Con ordinanza del 29.1.2021, la Scrivente, dopo aver rilevato la pendenza sul proprio ruolo di entrambe le controversie recanti r.g. 379 e 733 del 2020, e ritenuto che tra i giudizi indicati fosse configurabile una ipotesi di connessione parzialmente oggettiva e parzialmente soggettiva idonea a giustificare la riunione ex art. 274 c.p.c., disponeva la riunione degli stessi e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. in entrambi i procedimenti riuniti. Con successiva ordinanza del 6.6.2022 la Scrivente sottoponeva al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c. la questione – astrattamente idonea a definire il giudizio – relativa alla carenza di legittimazione attiva parte attrice.
Dopo una serie di rinvii dovuti all'assegnazione della Scrivente alla Sezione penale del tribunale di
BO VA, con provvedimento del 12 settembre 2024, ritenuta non necessaria alcuna attività istruttoria e la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 marzo 2025, con termine per note difensive conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza così fissata.
In via preliminare, deve vagliarsi l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta (procedimento recante r.g. 733/2020). Controparte_2
L'eccezione è infondata, considerato il petitum della controversia e atteso che la materia del contendere non investe né la legittimità di un provvedimento della pubblica amministrazione volto a salvaguardare l'interesse pubblico, né un comportamento commissivo od omissivo della stessa implicante un apprezzamento tecnico relativo alla deliberazione, progettazione, attuazione di opere idrauliche che pagina 7 di 13 vanno a tutela e regolamentazione del regime delle acque pubbliche (cfr. in una fattispecie similare
Cass. Civ. Sez. Ordinanza n. 2656 del 22/02/2012: “Ai fini della discriminazione tra la competenza dell'autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, occorre aver riguardo all'oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato solo quando involga questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell'amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Rientrano, invece, nella competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati che - pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica - non investano la legittimità o la portata di quest'ultima e non tocchino, quindi, l'interesse della P.A., ma riflettano esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia o meno l'attitudine ad incidere, modificandoli, su rapporti preesistenti tra le parti. Con particolare riferimento, poi, alle azioni risarcitorie, la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche si profila solo quando i danni dipendano da qualunque opera eseguita dalla P.A., e cioè quando la pretesa risarcitoria si fondi su di un comportamento commissivo od omissivo che coinvolga apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche e comunque esprimano scelte dell'amministrazione per la tutela degli interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Ne consegue che deve escludersi la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche in ordine ad una controversia tra privati avente ad oggetto una azione "negatoria servitutis" di acquedotto, oltre alla richiesta risarcitoria per i danni arrecati dal preteso titolare della servitù al proprietario dell'asserito fondo servente”).
Tanto premesso, osserva il Tribunale e ciò a prescindere da ogni altra considerazione ed in base al principio sulla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018), che sia fondata l'eccezione sollevata dai convenuti in ordine al difetto di titolarità attiva degli istanti in entrambi i giudizi riuniti. Pt_1
La domanda, infatti, va qualificata – qualificazione, peraltro, su cui convengono entrambe le parti - come “negatoria servitutis”, che è l'azione che tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo;
è, in buona sostanza,
pagina 8 di 13 un'azione di accertamento negativo e, in quanto tale, l'interesse ad esperirla sorge allorché un soggetto
(convenuto), con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno della servitù che ritiene sussistere a vantaggio del proprio fondo. L'interesse ad agire in questa azione sussiste anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprietà dell'attore, questi, a fronte di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, intenda far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese (cfr. ex multis Cass. 26321/2023; Cass. 27405/2014; Cass. 16495/2005).
È noto che chi agisce in giudizio a fini di legittimazione attiva rispetto alla negatoria servitutis non ha l'onere di fornire prova rigorosa della proprietà, come è per la rivendica. Poiché, infatti, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. 26321/2023 cit.; Cass. 472/2017). Deve trattarsi, tuttavia, sempre di titolo di proprietà (o corrispondente a diverso diritto reale), data la pacifica natura reale dell'azione. Non è sufficiente, in altri termini, il solo possesso non titolato, pur essendo ammessa, come detto, una prova non rigorosa e anche presuntiva di un corrispondente diritto reale.
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie deriva che, ponendosi la titolarità del bene quale requisito di legittimazione attiva, a fronte della specifica ed articolata contestazione di tale presupposto operata dal convenuto (che in tal senso ha prodotto documentazione che smentisce apertamente la prospettazione fornita dagli attori, cfr. all. n. 1 e 2 della comparsa di costituzione di ), era Persona_2
onere degli attori dimostrare, anche avvalendosi della prova presuntiva, di possedere i beni in questione sulla base di un valido titolo di acquisto (Cass. Civ. 24048/04; Cass. Civ. 10149/04; Cass. Civ.
12166/02; Cass. Civ. 4120/01).
Ed infatti, nella fattispecie in esame la documentazione versata da parte attrice a sostegno della propria legittimazione attiva è consistita nell'allegare la dichiarazione di successione del sig. Per_1
risalente al 30.5.1983 e un atto di divisione del 25.8.1980. Dall'esame di tali documenti,
[...]
tuttavia, non emerge che il fondo interessato dalle condutture fognarie sia di proprietà degli attori
Peraltro, va sottolineato che la Scrivente ha sottoposto al contraddittorio delle parti ex art. 101 Pt_1
c.p.c. la questione preliminare relativa al difetto di legittimazione attiva di parte attrice, assegnando termine per il deposito di memorie difensive sul punto.
Parte attrice si è limitata affermare che “la ratio dell'actio negatoria servitutis mira a conseguire il riconoscimento della libertà del bene dalle pretese che altri vantino ed è dunque un mero accertamento
pagina 9 di 13 volto ad appurare l'inesistenza di altri diritti reali o servitù che nel caso in questione è il mantenimento della conduttura o della fogna”.
Né è sostenibile quanto prospettato da parte attrice, secondo cui: “la natura della domanda attorea può ritenersi mutata per il fatto che il convenuto abbia contestato il diritto di proprietà degli CP_1
attori sulla parte di terreno a ridosso del muro dove insistono le condutture - assumendo di essere esso proprietario di tale striscia di terreno - poiché l'oggetto della domanda è pur sempre costituito dall'accertamento della libertà da servitù, essendoci comunque la violazione delle distanze dal muro de quo e, dunque, ogni accertamento della proprietà del terreno adiacente al muro è irrilevante e , comunque, può assumere solo valore strumentale, non essendo stato chiesto il riconoscimento giudiziale del diritto di proprietà di detta striscia di terreno, tanto meno la restituzione della res.”
Proprio la pronuncia citata dall'attore conduce alla declaratoria di carenza di legittimazione attiva in quanto la pronuncia citata, da una parte, esclude la necessità della probatio diabolica tipica della rivendica, ma dall'altra, ribadisce la necessità della ricorrenza della titolarità del bene in capo all'attore che agisca con l'actio negatoria servitutis e ad analoga conclusione non può che pervenirsi in merito alle doglianze relative alla violazione delle distanze legali, ed infatti, unico legittimato a proporre domanda di riduzione in pristino a seguito della violazione delle distanze legali è il proprietario dell'immobile rispetto al quale la distanza dalla costruzione eseguita sul fondo finitimo sia inferiore a quella legale. Pertanto, l'eccezione dei convenuti è fondata e tutte le domande attoree vanno respinte.
Venendo, infine, alle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti nel procedimento CP_1
recante r.g. 379/2020 e nel procedimento recante r.g. n. 733/2020, le stesse non trovano CP_2
accoglimento per le seguenti ragioni.
Giova, sotto tale profilo, ribadire che requisito dell'apparenza, richiesto ai fini dell'acquisto delle servitù per usucapione (art. 1061 cod. civ.), deve risultare in modo chiaro e certo, senza necessità di particolari ricerche o indagini da parte di colui che subisce la servitù stessa, e si configura come presenza di segni visibili, indicativi del collegamento tra l'esercizio della servitù e le opere permanenti che ne sono mezzo necessario e ne rivelano univocamente la sussistenza.
Sulla base di tale principio il Supremo Collegio, applicando un granitico orientamento, ha, in numerose occasioni, escluso che tubi esterni ed un pozzetto di raccolta posto nel preteso fondo dominante integrassero il requisito dell'apparenza, in quanto privi di qualsiasi valore sintomatico circa la collocazione della tubazione sotterranea nel fondo che si assumeva asservito;
in termini Cass. sez. 2,
Sentenza n.1028 del 10/02/1984V 2953/83, mass n 427865; V 3479/81, mass n 414067; V 6403/80, mass n 410158). Il requisito dell'“apparenza” delle servitù, richiesto ai fini dell'acquisto delle servitù
pagina 10 di 13 per usucapione (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili, di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. La “visibilità” delle opere integra, pertanto, un elemento obiettivo, che non può essere sostituito dal dato puramente soggettivo della conoscenza delle opere né da segni esteriori che, pur lasciando supporre l'esistenza di opere, non siano idonee a rivelare la concreta situazione dei luoghi e lo stato di asservimento tra i due fondi (così Cass. sez. 2, Sentenza n.
9038 del 05/12/1987).
Orbene nel caso in esame parte attrice ha contestato l'esistenza della servitù, dichiarando nell'atto introduttivo del presente giudizio di avere scoperto l'esistenza di condutture in occasione dei lavori di riparazione del muro pericolante iniziati nell'anno 2019. Le acquisizioni istruttorie non hanno offerto la prova della esistenza di segni visibili tali da indurre a ritenere integrato il requisito dell'“apparenza” delle servitù nei termini di cui ai precedenti giurisprudenziali richiamati.
Invero stando alla documentazione fotografica prodotta da entrambi i convenuti risulta confermata la non visibilità della conduttura che, per come risulta dalle fotografie in atti, appare quasi del tutto interrata e ricoperta da vegetazione. Il Tribunale non disconosce l'orientamento secondo cui nel caso in cui le opere siano in parte interrate la visibilità può anche riguardare solo una porzione di tali opere, ma ciò non esclude la necessità che la parte non occulta delle opere sia tale da rivelare l'esistenza del peso in modo inequivoco. Sotto tale profilo le allegazioni svolte da entrambi i convenuti in riconvenzionale sono rimaste del tutto generiche. Sia il che il non hanno indicato quali sarebbero state le Per_2 CP_2 opere visibili e funzionali all'esercizio della servitù.
Stando alla prospettazione della stessa parte convenuta l'esercizio della servitù è divenuta Per_2
visibile solo a seguito di accadimenti straordinari (l'esecuzione di scavi in profondità per la trasformazione del fondo) che nulla hanno a che vedere con operazioni che attengono all'uso ordinario
(ancorché non continuativo del bene).
Un'interpretazione così estesa del requisito della visibilità delle opere, come quella proposta dai convenuti, finirebbe per tradire la ratio della norma di cui all'art. 1061 c.c., volta ad evitare che possa maturare il presupposto per l'acquisto di una servitù a favore di altri fondi senza che abbia in concreto la possibilità di avvedersi dell'esistenza dell'asservimento e di attivarsi prima che decorra il tempo necessario all'usucapione. Si ritrova, infatti, in più decisioni della S.C. il principio per cui la servitù esercitata attraverso opere interrate, come i condotti fognari, possa essere apparente solo in relazione all'esistenza di manufatti esterni che rivelino la presenza e la destinazione dell'opera (Cass. n. 1028/84, rv. 433200; n. 3695/89, rv. 463629; n. 22829/05, rv. 584678), oppure al fatto che operazioni necessariamente eseguite con cadenze periodiche e continuative (come l'espurgo dei canali di scarico pagina 11 di 13 del proprio impianto) rendessero percettibile al proprietario del fondo servente l'esistenza di opere interrate inequivocabilmente destinate al servizio del fondo altrui (Cass. n. 3441/90, rv. 466827). Deve pertanto essere concludersi che la pretesa servitù non si è potuta costituire per usucapione, ostandovi la previsione di cui all'art. 1061 c.c.. Per dette ragioni anche le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti e nei due giudizi riuniti non possono che essere respinte. CP_1 CP_2
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra gli attori e i due convenuti in riconvenzionale (nel procedimento recante r.g. 379/2020) e (nel CP_1 CP_2
procedimento recante r.g. 733/2020. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti di convenuto nel giudizio recante r.g. 733/2020 e si liquidano come da dispositivo in Parte_3
applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018 e successivi aggiornamenti. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria e decisoria che vengono liquidate al minimo tenuto conto dell'istruttoria prettamente documentale, del tenore dalla presente decisione e delle difese concretamente espletate.
P.Q.M
Il Tribunale di BO VA, in composizione monocratica, nei due giudizi riuniti recanti così provvede:
PROCEDIMENTO RECANTE r.g. 379/2020
- RIGETTA le domande di parte attrice nel procedimento recante r.g. 379/2020;
- RIGETTA la domanda di parte convenuta in riconvenzionale nel Persona_2
procedimento recante r.g. 379/2020;
- COMPENSA le spese di lite tra parte attrice il convenuto in riconvenzionale;
Persona_2
PROCEDIMENTO RECANTE r.g. 733/2020
- RIGETTA le domande di parte attrice nel procedimento recante r.g. 733/2020;
- RIGETTA la domanda di parte convenuta in riconvenzionale;
Controparte_2
- COMPENSA le spese di lite tra parte attrice il convenuto in riconvenzionale;
Persona_3
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di parte convenuta
, che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre Parte_3
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- DISPONE la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di che ne hanno fatto richiesta. Parte_3
Così deciso in BO VA, 14.4.2025
pagina 12 di 13 IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21
e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1,
D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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