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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2270/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2270/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 9.15, innanzi al dott. Giuseppe Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv. D. Galeotti e G. Campagnoli e per parte convenuta l'Avv. L. Trevisi Borsari. Ai fini della pratica forense è presente il dr. dello studio legale Trevisi Borsari. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi. L'Avv. Campagnoli insiste nelle domande svolte, richiamando in articolare la sentenza n. 25298/2020 della Cassazione civile, sull'art. 1932 C.c., che allega;
inoltre, la compagnia recede il 9/10/20, dopo richiesta risarcitoria formulata l'1/10/20. L'Avv. Trevisi Borsari si riporta alle previsioni di polizza che rispecchiano l'art. 1901 C.c. eoocntesta le deduzioni di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. Giuseppe Pagliani)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2270/2024. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. G. Campagnoli e D. Galeotti
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. M. Giacometti
All'udienza del 26/2/2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale e come di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare tenuta la convenuta – resistente in persona l. r. p. t., a manlevare e rifondere alla CP_1 ricorrente ogni somma a qualsiasi titolo e di qualsiasi importo dalla stessa versato e versando in Parte_1 occasione e/o in conseguenza del sinistro avvenuto il giorno 27.02.2020 al il sig. , nato il [...], a Controparte_2 Marsala (TP), dipendente della ricorrente, nel mentre che operava nel capannone sito in Via del Commercio, 506 in San Felice sul Panaro, nonché incluse le somme versate a titolo di sanzione all'Istituto , per ogni spesa richiesta in CP_3 risarcimento previa esibizione di giustificativo.
- con vittoria di spese e compensi di lite”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese attoree per tutte le motivazioni esposte stante l'intervenuta risoluzione del contratto di assicurazione e per l'effetto respingere le domande attoree tutte, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto, mandando assolta a ogni richiesta avversaria. Controparte_1 In via subordinata:
2) nella denegata ipotesi di accertamento di operatività della polizza si eccepisce che l'eventuale sentenza di condanna dovrà essere contenuta nel massimale indicato nella Polizza.
In ogni caso:
pagina 2 di 7 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativi verbali d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Parte attrice chiede all'assicuratore convenuto il pagamento dell'indennizzo previsto nella polizza sottoscritta, relativamente ai danni subiti da un lavoratore della società stessa, protagonista di un sinistro avvenuto nel 2020 nei locali aziendali, in forza di polizza assicurativa (numero
1/2639/159013990), sottoscritta in data 24.04.2018 con la compagnia Unipol Sai S.p.a..
3. Parte convenuta si è costituita confermando la sottoscrizione della polizza, con scadenza al
24.04.2019, e l'oggetto, vale a dire una garanzia per responsabilità civile per danni RCT RCO RCI, e ulteriori garanzie accessorie e aggiuntive, ma sostenendo la carenza di operatività di detta polizza, in ragione del mancato pagamento del premio, con conseguente risoluzione del contratto a far data dal
24.04.2019.
4. Parte attrice allega, in primo luogo, il tacito rinnovo del contratto assicurativo, sulla base di quanto previsto al punto 8 dello stesso, stante il mancato esercizio del diritto di recesso da parte della compagnia.
In secondo luogo, sostiene che il contratto era stato firmato a seguito dell'intervento di
[...]
consulente della presso l'Istituto di credito , ed attribuisce al Tes_1 Parte_1 CP_4 predetto il ruolo di broker, anche in ragione della evasione di alcune richieste, come quella relativa alla comunicazione dei dati utili al calcolo dell'aumento del premio proprio nel dicembre 2019. Sul punto cita il contenuto della e-mail del 18.12.2019, nel testo della quale lo stesso si era assunto Tes_1
l'impegno di far disporre il bonifico della regolazione del premio.
Inoltre, sostiene di aver pagato nelle mani del medesimo broker il premio assicurativo e che quest'ultimo aveva dimenticato di inoltrarlo alla resistente. Pertanto, ritiene la responsabilità della compagnia ai sensi dell'art. 2049 C.c..
5. Parte convenuta contesta la ricostruzione attorea eccependo il mancato pagamento della polizza per l'annualità 2018-2019, allegando che dalla documentazione prodotta non emergono versamenti né ad opera di né da parte di per mezzo del conto corrente , Parte_1 Testimone_1 CP_4 eccezion fatta per la corresponsione del premio di regolazione, pari ad euro 35,00 in data 19.12.2019, direttamente saldato ad opera dell'azienda, senza intermediazione alcuna.
La Compagnia convenuta sostiene di aver risolto il rapporto sia in relazione a quanto previsto su base contrattuale che normativa, ai sensi dell'art 1901 C.c., nell'Aprile del 2019 e che, una volta ricevuta la denuncia di sinistro da parte della ricorrente, la informava con lettera del 9.10.2020
pagina 3 di 7 dell'avvenuta risoluzione contrattuale, dovuta alla mancata corresponsione del premio, con le conseguenze del caso.
Infatti, non essendo stato pagato il premio base per l'annualità 2020, il sinistro avvenuto nel corso di tale anno non è coperto dalla garanzia, mentre il pagamento del premio di regolazione per il periodo precedente è cosa, diversa, non corrispondente al pagamento del premio base per l'annualità successiva.
Resiste anche alla richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 2049 C.c., sostenendo l'estraneità di alla Compagnia e che il medesimo si occupava degli interessi della ricorrente in qualità di Tes_1 consulente bancario della ed intermediario. Parte_1
Cita poi un accordo tra ER AN S.p.a. e l' (prodotti Parte_2
siglato tra intermediari iscritti a diverse sezioni del RUI, che esclude la responsabilità per CP_1 fatti illeciti compiuti nell'ambito della gestione dei contratti assicurativi intermediati (art. 7: del doc. 7) con medesimo contenuto del regolamento Ivass nr. 40/2018.
Eccepisce infine la genericità della richiesta, non provata nell'ammontare e priva di parametri nell'an e nel quantum, ricavabili soltanto attraverso il ricorso a criteri equitativi per la liquidazione.
6. Nel caso in esame va premesso che risulta soddisfatta la condizione di procedibilità, a seguito dell'esperito tentativo di mediazione (doc. n. 17 att.). Sempre preliminarmente, viene preliminarmente eccepita l'indeterminatezza dell'atto di citazione;
per quanto concerne in particolare l'oggetto della domanda (cioè, nel caso di specie, l'entità del risarcimento richiesto), nel testo vigente dell'art. 164
C.p.c. la quantificazione é espressamente prevista, come motivo di nullità dell'atto introduttivo, nel caso di omissione o assoluta incertezza.
Dall'esame concreto dell'esposizione dell'oggetto della domanda nell'atto introduttivo, ma anche nelle conclusioni, la citazione non appare affetta dal vizio di genericità preteso da parte convenuta, in quanto il petitum immediato è ben chiaro ed indiscutibilmente individuato nella richiesta indennitaria in adempimento del rapporto assicurativo, e le somme richieste, anche se non specificate, sono riferite ed interamente correlate sinistro descritto nell'atto, come infortunio sul lavoro di un dipendente, la cui quantificazione si evince in parte dalla documentazione depositata e viene comunque esplicitata con domanda di copertura per i danni occorsi e occorrendi.
Nel caso di specie, quindi, la domanda risarcitoria, inizialmente delimitata solo nei suoi contorni teorici, è destinata poi a trovare o meno fondamento, a seconda delle risultanze istruttorie, senza che occorra una completa specificazione fin dall'atto introduttivo e, soprattutto, senza alcuna lesione del diritto di difesa della controparte
7. Nel merito, risulta non provato l'avvenuto pagamento del premio assicurativo per l'annualità 2019–
2020, ovverossia il periodo nel corso del quale veniva denunciato il sinistro.
pagina 4 di 7 Il mancato pagamento del premio comporta la sospensione dell'obbligo di copertura del rischio verificatosi e, scaduto il termine, o decorso il periodo di tolleranza (convenzionale o legale) il contratto viene immediatamente risolto ipso iure.
L'inoperatività della garanzia assicurativa, dunque è esattamente invocata da parte convenuta sia ai sensi del combinato disposto dell'art. 1901 C.c. che in ragione delle clausole contrattuali.
In particolare, l'art. 6 della Nota Informativa e dell'art. 1.03, depositata da entrambe le parti non firmata, di cui si assume come dato la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c., prevede espressamente che “Il premio Parte_1 deve essere pagato, in via anticipata, per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia /o intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della società tramite gli ordinari mezzi di pagamento nel rispetto della normativa vigente”.
Analoga disposizione risulta contenuta anche nella polizza (cfr. doc. 1 bis): “Il premio annuo di ogni garanzia è anticipato in via provvisoria e soggetto a regolazione premio in base alle condizioni di assicurazione. Questo importo costituisce premio minimo comunque dovuto alla società per ogni garanzia e per ogni anno assicurativo”.
I paragrafi 1.3 e Art. 9.3, nella Nota informativa, in combinato disposto, chiariscono gli effetti sospensivi dell'efficacia, derivanti dal mancato pagamento del premio: se il contraente non salda il premio nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, dopo il periodo di sospensione il contratto è risolto di diritto.
Dunque, il pagamento del premio è condizione di efficacia del contratto che presidia l'equilibrio del sinallagma contrattuale. La sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata dall'adempimento della prestazione da parte dell'assicurato.
La corresponsione del premio di regolazione pari ad € 35,00, in data 19.12.2019, non incardina il verificarsi della condizione necessaria ad attivare la garanzia assicurativa per l'anno successivo, svolgendo diversa funzione, relativa all'annualità già compiuta.
Nel caso concreto, come comunicato all'assicurato già con la missiva del 9/10/2020 (doc. n. 4 comv.), la mancata corresponsione del premio per la polizza in oggetto decorre dal 24 aprile 2019, pertanto, alla data del sinistro denunciato -27/2/2020- il contratto era già risolto di diritto ai sensi dell'art. 1901, 3° c., C.c., per non dire delle condizioni contrattuali. A quell'epoca, infatti, era già ampiamente decorso anche il semestre previsto dalla norma, senza che l'assicuratore avesse agito per la riscossione del premio non corrisposto.
8. Parte attrice fonda la domanda anche sotto un secondo profilo, da considerare sostanzialmente subordinato alla richiesta di operatività diretta del contratto assicurativo, chiedendo di accertare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art 2049 C.c., in relazione all'operato di Testimone_1
pagina 5 di 7 senza considerare, tuttavia, come la stessa non possa operare con riferimento al ruolo di broker ed intermediario, allegato dalla stessa parte attrice.
La figura del broker, infatti, ha natura autonoma, il che lo rende responsabile direttamente verso l'assicurato per avere con la propria condotta negligente reso inefficace la copertura assicurativa, ma non può, viceversa, impegnare direttamente la compagnia, con la quale non ha rapporti (cfr.: Trib.
Roma, sez. XII, 2/3/2002, in: Redazione Giuffrè 2005). Ciò risulta dalla giurisprudenza indicata dalla stessa parte attrice, che cita una pronuncia secondo la quale: <In tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. 28 novembre 1984 n. 792 (art. 1, 4 lett. f), e g), 5 lett. e), ed f), 8), il broker assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un'attività di collaborazione intellettuale con
l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui>> (Cass. III,
27/05/2010, n. 12973); pronuncia che, appunto, ribadisce che il rapporto intercorre tra il broker e il suo cliente (“agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso”), mentre l'assicuratore vi rimane estraneo, differenziandolo così dalla figura dell'agente o subagente. Con tale pronuncia, del resto, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del broker nei confronti dell'assicurando, per essersi limitato ad individuare l'offerta assicurativa economicamente più conveniente, senza raffrontarla con quella già utilizzata dal cliente con riferimento al dato temporale della copertura assicurativa e senza fornire al cliente adeguate informazioni in proposito;
una fattispecie totalmente diversa da quella oggetto della presente controversia.
9. A parte gli aspetti teorici, comunque, nel caso concreto l'affermazione che il predetto in Tes_1 qualità di intermediario assicurativo, abbia garantito l'esistenza della copertura da parte della convenuta, non trova riscontro concreto.
Al riguardo risulta documentalmente l'erroneità di alcune allegazioni attoree contenute nell'atto introduttivo;
a pag. 7 dell'atto di citazione si afferma che “Le produzioni documentali offerte in questo giudizio, infatti, provano inequivocabilmente che il sig. stesso, intermediario per Tes_1 conto della resistente, assicurava la ricorrente di garantirle la regolarità della posizione assicurativa.
Nell'e-mail 18.12.2019 l'intermediario si era assunto l'impegno di far disporre il bonifico della regolazione del premio, oggi contestato dalla resistente come mancante per attivare la copertura, direttamente dalla AN”; in realtà, tuttavia, l'assicuratore non contesta il pagamento del premio di pagina 6 di 7 regolazione, ma il mancato pagamento del premio base;
e la mail in questione (doc. n. 7 att.) ha ad oggetto, con ogni evidenza, esclusivamente il premio di regolazione, e anche il pagamento documentato dal bonifico (doc. n.
7.1 att.) ha ad oggetto il premio di regolazione, per l'anno precedente;
mentre parte attrice non ha prodotto alcuna quietanza relativa al pagamento del premio per l'anno 2020.
Sempre a pag. 7 dell'atto di citazione si afferma che <il mancato pagamento del rinnovo della polizza, che portava secondo Unipol allo storno della stessa, è stato causato da grave omissione dello stesso intermediario della resistente che ha perfino riconosciuto la stessa Unipol (all. 16)…>>; ciò non corrisponde al vero, perché il documento in questione (doc. n. 16 att.) dice cosa diversa, e cioè che non è stata reperita comunicazione di scadenza polizza, ma al tempo stesso specifica che la compagnia non era contrattualmente tenuta a inviarla (“non sussiste a carico della Compagnia alcun obbligo di preavviso di scadenza”).
Ancora a pag. 7 dell'atto di citazione si afferma, infine, che <La che si avvaleva CP_1 del proprio intermediario con profitto nell'aumento della clientela, dovrà essere tenuta a rispondere anche nelle omissioni dello stesso>>; la tesi è giuridicamente singolare, non essendo chiaro in base a quali norme l'eventuale ricaduta commercialmente favorevole dell'attività di un intermediario o di un ausiliario, che agisce comunque in autonomia, possa condurre alla responsabilità per false informazioni o altri inadempimenti del medesimo nei confronti dei suoi clienti.
10. Nel caso di specie, dunque, la domanda attorea è risultata infondata e come tale da respingere.
L'inoperatività della polizza assicurativa rende superfluo l'esame di ogni altro profilo di fatto e di diritto della controversia;
il rigetto della domanda principale rende, infatti, superfluo l'esame delle altre eccezioni svolte da parte convenuta, anche sull'entità del danno risarcibile.
11. Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge le domande svolta da verso con atto Parte_1 Controparte_5 di citazione notificato in data 2/ dichiara tenuta e condanna la società in persona del rappresentante pro- Parte_1 tempore, a rifondere a rocessuali, che liquida nella misura Controparte_5 di complessivi € 4.380,35, di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 26/2/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2270/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 9.15, innanzi al dott. Giuseppe Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv. D. Galeotti e G. Campagnoli e per parte convenuta l'Avv. L. Trevisi Borsari. Ai fini della pratica forense è presente il dr. dello studio legale Trevisi Borsari. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi. L'Avv. Campagnoli insiste nelle domande svolte, richiamando in articolare la sentenza n. 25298/2020 della Cassazione civile, sull'art. 1932 C.c., che allega;
inoltre, la compagnia recede il 9/10/20, dopo richiesta risarcitoria formulata l'1/10/20. L'Avv. Trevisi Borsari si riporta alle previsioni di polizza che rispecchiano l'art. 1901 C.c. eoocntesta le deduzioni di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. Giuseppe Pagliani)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2270/2024. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. G. Campagnoli e D. Galeotti
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. M. Giacometti
All'udienza del 26/2/2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale e come di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare tenuta la convenuta – resistente in persona l. r. p. t., a manlevare e rifondere alla CP_1 ricorrente ogni somma a qualsiasi titolo e di qualsiasi importo dalla stessa versato e versando in Parte_1 occasione e/o in conseguenza del sinistro avvenuto il giorno 27.02.2020 al il sig. , nato il [...], a Controparte_2 Marsala (TP), dipendente della ricorrente, nel mentre che operava nel capannone sito in Via del Commercio, 506 in San Felice sul Panaro, nonché incluse le somme versate a titolo di sanzione all'Istituto , per ogni spesa richiesta in CP_3 risarcimento previa esibizione di giustificativo.
- con vittoria di spese e compensi di lite”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese attoree per tutte le motivazioni esposte stante l'intervenuta risoluzione del contratto di assicurazione e per l'effetto respingere le domande attoree tutte, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto, mandando assolta a ogni richiesta avversaria. Controparte_1 In via subordinata:
2) nella denegata ipotesi di accertamento di operatività della polizza si eccepisce che l'eventuale sentenza di condanna dovrà essere contenuta nel massimale indicato nella Polizza.
In ogni caso:
pagina 2 di 7 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativi verbali d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Parte attrice chiede all'assicuratore convenuto il pagamento dell'indennizzo previsto nella polizza sottoscritta, relativamente ai danni subiti da un lavoratore della società stessa, protagonista di un sinistro avvenuto nel 2020 nei locali aziendali, in forza di polizza assicurativa (numero
1/2639/159013990), sottoscritta in data 24.04.2018 con la compagnia Unipol Sai S.p.a..
3. Parte convenuta si è costituita confermando la sottoscrizione della polizza, con scadenza al
24.04.2019, e l'oggetto, vale a dire una garanzia per responsabilità civile per danni RCT RCO RCI, e ulteriori garanzie accessorie e aggiuntive, ma sostenendo la carenza di operatività di detta polizza, in ragione del mancato pagamento del premio, con conseguente risoluzione del contratto a far data dal
24.04.2019.
4. Parte attrice allega, in primo luogo, il tacito rinnovo del contratto assicurativo, sulla base di quanto previsto al punto 8 dello stesso, stante il mancato esercizio del diritto di recesso da parte della compagnia.
In secondo luogo, sostiene che il contratto era stato firmato a seguito dell'intervento di
[...]
consulente della presso l'Istituto di credito , ed attribuisce al Tes_1 Parte_1 CP_4 predetto il ruolo di broker, anche in ragione della evasione di alcune richieste, come quella relativa alla comunicazione dei dati utili al calcolo dell'aumento del premio proprio nel dicembre 2019. Sul punto cita il contenuto della e-mail del 18.12.2019, nel testo della quale lo stesso si era assunto Tes_1
l'impegno di far disporre il bonifico della regolazione del premio.
Inoltre, sostiene di aver pagato nelle mani del medesimo broker il premio assicurativo e che quest'ultimo aveva dimenticato di inoltrarlo alla resistente. Pertanto, ritiene la responsabilità della compagnia ai sensi dell'art. 2049 C.c..
5. Parte convenuta contesta la ricostruzione attorea eccependo il mancato pagamento della polizza per l'annualità 2018-2019, allegando che dalla documentazione prodotta non emergono versamenti né ad opera di né da parte di per mezzo del conto corrente , Parte_1 Testimone_1 CP_4 eccezion fatta per la corresponsione del premio di regolazione, pari ad euro 35,00 in data 19.12.2019, direttamente saldato ad opera dell'azienda, senza intermediazione alcuna.
La Compagnia convenuta sostiene di aver risolto il rapporto sia in relazione a quanto previsto su base contrattuale che normativa, ai sensi dell'art 1901 C.c., nell'Aprile del 2019 e che, una volta ricevuta la denuncia di sinistro da parte della ricorrente, la informava con lettera del 9.10.2020
pagina 3 di 7 dell'avvenuta risoluzione contrattuale, dovuta alla mancata corresponsione del premio, con le conseguenze del caso.
Infatti, non essendo stato pagato il premio base per l'annualità 2020, il sinistro avvenuto nel corso di tale anno non è coperto dalla garanzia, mentre il pagamento del premio di regolazione per il periodo precedente è cosa, diversa, non corrispondente al pagamento del premio base per l'annualità successiva.
Resiste anche alla richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 2049 C.c., sostenendo l'estraneità di alla Compagnia e che il medesimo si occupava degli interessi della ricorrente in qualità di Tes_1 consulente bancario della ed intermediario. Parte_1
Cita poi un accordo tra ER AN S.p.a. e l' (prodotti Parte_2
siglato tra intermediari iscritti a diverse sezioni del RUI, che esclude la responsabilità per CP_1 fatti illeciti compiuti nell'ambito della gestione dei contratti assicurativi intermediati (art. 7: del doc. 7) con medesimo contenuto del regolamento Ivass nr. 40/2018.
Eccepisce infine la genericità della richiesta, non provata nell'ammontare e priva di parametri nell'an e nel quantum, ricavabili soltanto attraverso il ricorso a criteri equitativi per la liquidazione.
6. Nel caso in esame va premesso che risulta soddisfatta la condizione di procedibilità, a seguito dell'esperito tentativo di mediazione (doc. n. 17 att.). Sempre preliminarmente, viene preliminarmente eccepita l'indeterminatezza dell'atto di citazione;
per quanto concerne in particolare l'oggetto della domanda (cioè, nel caso di specie, l'entità del risarcimento richiesto), nel testo vigente dell'art. 164
C.p.c. la quantificazione é espressamente prevista, come motivo di nullità dell'atto introduttivo, nel caso di omissione o assoluta incertezza.
Dall'esame concreto dell'esposizione dell'oggetto della domanda nell'atto introduttivo, ma anche nelle conclusioni, la citazione non appare affetta dal vizio di genericità preteso da parte convenuta, in quanto il petitum immediato è ben chiaro ed indiscutibilmente individuato nella richiesta indennitaria in adempimento del rapporto assicurativo, e le somme richieste, anche se non specificate, sono riferite ed interamente correlate sinistro descritto nell'atto, come infortunio sul lavoro di un dipendente, la cui quantificazione si evince in parte dalla documentazione depositata e viene comunque esplicitata con domanda di copertura per i danni occorsi e occorrendi.
Nel caso di specie, quindi, la domanda risarcitoria, inizialmente delimitata solo nei suoi contorni teorici, è destinata poi a trovare o meno fondamento, a seconda delle risultanze istruttorie, senza che occorra una completa specificazione fin dall'atto introduttivo e, soprattutto, senza alcuna lesione del diritto di difesa della controparte
7. Nel merito, risulta non provato l'avvenuto pagamento del premio assicurativo per l'annualità 2019–
2020, ovverossia il periodo nel corso del quale veniva denunciato il sinistro.
pagina 4 di 7 Il mancato pagamento del premio comporta la sospensione dell'obbligo di copertura del rischio verificatosi e, scaduto il termine, o decorso il periodo di tolleranza (convenzionale o legale) il contratto viene immediatamente risolto ipso iure.
L'inoperatività della garanzia assicurativa, dunque è esattamente invocata da parte convenuta sia ai sensi del combinato disposto dell'art. 1901 C.c. che in ragione delle clausole contrattuali.
In particolare, l'art. 6 della Nota Informativa e dell'art. 1.03, depositata da entrambe le parti non firmata, di cui si assume come dato la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c., prevede espressamente che “Il premio Parte_1 deve essere pagato, in via anticipata, per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia /o intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della società tramite gli ordinari mezzi di pagamento nel rispetto della normativa vigente”.
Analoga disposizione risulta contenuta anche nella polizza (cfr. doc. 1 bis): “Il premio annuo di ogni garanzia è anticipato in via provvisoria e soggetto a regolazione premio in base alle condizioni di assicurazione. Questo importo costituisce premio minimo comunque dovuto alla società per ogni garanzia e per ogni anno assicurativo”.
I paragrafi 1.3 e Art. 9.3, nella Nota informativa, in combinato disposto, chiariscono gli effetti sospensivi dell'efficacia, derivanti dal mancato pagamento del premio: se il contraente non salda il premio nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, dopo il periodo di sospensione il contratto è risolto di diritto.
Dunque, il pagamento del premio è condizione di efficacia del contratto che presidia l'equilibrio del sinallagma contrattuale. La sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata dall'adempimento della prestazione da parte dell'assicurato.
La corresponsione del premio di regolazione pari ad € 35,00, in data 19.12.2019, non incardina il verificarsi della condizione necessaria ad attivare la garanzia assicurativa per l'anno successivo, svolgendo diversa funzione, relativa all'annualità già compiuta.
Nel caso concreto, come comunicato all'assicurato già con la missiva del 9/10/2020 (doc. n. 4 comv.), la mancata corresponsione del premio per la polizza in oggetto decorre dal 24 aprile 2019, pertanto, alla data del sinistro denunciato -27/2/2020- il contratto era già risolto di diritto ai sensi dell'art. 1901, 3° c., C.c., per non dire delle condizioni contrattuali. A quell'epoca, infatti, era già ampiamente decorso anche il semestre previsto dalla norma, senza che l'assicuratore avesse agito per la riscossione del premio non corrisposto.
8. Parte attrice fonda la domanda anche sotto un secondo profilo, da considerare sostanzialmente subordinato alla richiesta di operatività diretta del contratto assicurativo, chiedendo di accertare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art 2049 C.c., in relazione all'operato di Testimone_1
pagina 5 di 7 senza considerare, tuttavia, come la stessa non possa operare con riferimento al ruolo di broker ed intermediario, allegato dalla stessa parte attrice.
La figura del broker, infatti, ha natura autonoma, il che lo rende responsabile direttamente verso l'assicurato per avere con la propria condotta negligente reso inefficace la copertura assicurativa, ma non può, viceversa, impegnare direttamente la compagnia, con la quale non ha rapporti (cfr.: Trib.
Roma, sez. XII, 2/3/2002, in: Redazione Giuffrè 2005). Ciò risulta dalla giurisprudenza indicata dalla stessa parte attrice, che cita una pronuncia secondo la quale: <In tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. 28 novembre 1984 n. 792 (art. 1, 4 lett. f), e g), 5 lett. e), ed f), 8), il broker assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un'attività di collaborazione intellettuale con
l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui>> (Cass. III,
27/05/2010, n. 12973); pronuncia che, appunto, ribadisce che il rapporto intercorre tra il broker e il suo cliente (“agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso”), mentre l'assicuratore vi rimane estraneo, differenziandolo così dalla figura dell'agente o subagente. Con tale pronuncia, del resto, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del broker nei confronti dell'assicurando, per essersi limitato ad individuare l'offerta assicurativa economicamente più conveniente, senza raffrontarla con quella già utilizzata dal cliente con riferimento al dato temporale della copertura assicurativa e senza fornire al cliente adeguate informazioni in proposito;
una fattispecie totalmente diversa da quella oggetto della presente controversia.
9. A parte gli aspetti teorici, comunque, nel caso concreto l'affermazione che il predetto in Tes_1 qualità di intermediario assicurativo, abbia garantito l'esistenza della copertura da parte della convenuta, non trova riscontro concreto.
Al riguardo risulta documentalmente l'erroneità di alcune allegazioni attoree contenute nell'atto introduttivo;
a pag. 7 dell'atto di citazione si afferma che “Le produzioni documentali offerte in questo giudizio, infatti, provano inequivocabilmente che il sig. stesso, intermediario per Tes_1 conto della resistente, assicurava la ricorrente di garantirle la regolarità della posizione assicurativa.
Nell'e-mail 18.12.2019 l'intermediario si era assunto l'impegno di far disporre il bonifico della regolazione del premio, oggi contestato dalla resistente come mancante per attivare la copertura, direttamente dalla AN”; in realtà, tuttavia, l'assicuratore non contesta il pagamento del premio di pagina 6 di 7 regolazione, ma il mancato pagamento del premio base;
e la mail in questione (doc. n. 7 att.) ha ad oggetto, con ogni evidenza, esclusivamente il premio di regolazione, e anche il pagamento documentato dal bonifico (doc. n.
7.1 att.) ha ad oggetto il premio di regolazione, per l'anno precedente;
mentre parte attrice non ha prodotto alcuna quietanza relativa al pagamento del premio per l'anno 2020.
Sempre a pag. 7 dell'atto di citazione si afferma che <il mancato pagamento del rinnovo della polizza, che portava secondo Unipol allo storno della stessa, è stato causato da grave omissione dello stesso intermediario della resistente che ha perfino riconosciuto la stessa Unipol (all. 16)…>>; ciò non corrisponde al vero, perché il documento in questione (doc. n. 16 att.) dice cosa diversa, e cioè che non è stata reperita comunicazione di scadenza polizza, ma al tempo stesso specifica che la compagnia non era contrattualmente tenuta a inviarla (“non sussiste a carico della Compagnia alcun obbligo di preavviso di scadenza”).
Ancora a pag. 7 dell'atto di citazione si afferma, infine, che <La che si avvaleva CP_1 del proprio intermediario con profitto nell'aumento della clientela, dovrà essere tenuta a rispondere anche nelle omissioni dello stesso>>; la tesi è giuridicamente singolare, non essendo chiaro in base a quali norme l'eventuale ricaduta commercialmente favorevole dell'attività di un intermediario o di un ausiliario, che agisce comunque in autonomia, possa condurre alla responsabilità per false informazioni o altri inadempimenti del medesimo nei confronti dei suoi clienti.
10. Nel caso di specie, dunque, la domanda attorea è risultata infondata e come tale da respingere.
L'inoperatività della polizza assicurativa rende superfluo l'esame di ogni altro profilo di fatto e di diritto della controversia;
il rigetto della domanda principale rende, infatti, superfluo l'esame delle altre eccezioni svolte da parte convenuta, anche sull'entità del danno risarcibile.
11. Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge le domande svolta da verso con atto Parte_1 Controparte_5 di citazione notificato in data 2/ dichiara tenuta e condanna la società in persona del rappresentante pro- Parte_1 tempore, a rifondere a rocessuali, che liquida nella misura Controparte_5 di complessivi € 4.380,35, di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 26/2/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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