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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previ- denza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 300 R.G.A. 2024, promossa in grado di ap- pello
D A
, difesa dall'Avv. Guido Marone Parte_1
- Appellante -
C O N T R O
Controparte_1
- Appellato contumace - All'udienza del 30/01/2025 il procuratore degli appellanti ha concluso co- me atto di appello.
FATTO E DIRITTO 1) Con la sentenza n. 5/2024 del 10 gennaio 2024 il Tribunale G.L. di Marsala ha accolto la domanda proposta da Parte_2
[...
, con ricorso depositato il 25 ottobre 2023, e condannato il
[...]
a corrispondere alla stessa il bonus di cui Controparte_1 all'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (c.d. carta docente), pari a € 500,00 per ogni anno di servizio svolto in virtù di successivi contratti a tempo determinato, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Il Tribunale ha argomentato la decisione sulla base dei principi espressi in argomento dalla giurisprudenza amministrativa (CdS n. 1842 del
16.03.2022) ed eurounitaria (CGEU ord. 18.05.2022) e dalla sentenza delle SU della Corte di Cass. n. 29961 del 27.10.2023.
1 Proprio in relazione a tale ultimo “recente intervento nomofilattico della Corte di Cassazione a Sezioni Unite”, il primo giudice ha compensato in- tegralmente le spese di lite. Per la riforma del regolamento delle spese ha proposto appello Parte_1 dolendosi della disposta compensazione. Denuncia al riguardo, l'appellante, che la sentenza impugnata è “apoditti- ca” perché la esclusione dei docenti precari dalla fruizione del bonus di che trattasi era stata già riconosciuta come discriminatoria dalla Corte di Giu- stizia UE;
aggiunge che il ricorso era stato depositato il 25 ottobre 2023
“allorquando erano ormai intervenute sia la decisione del Consiglio di Stato (n. 1842 del 16.03.2022) che della Corte di Giustizia UE (sentenza del 18.05.2022 in causa C-450/21), oltre a svariate sentenze del Giudice ordinario”. L'Amministrazione appellata, alla quale il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione sono stati ritualmente notificati, non si è costi- tuita in giudizio e ne va, quindi, dichiarata la contumacia. 2)L'appello è infondato. E' senz'altro vero che la problematica riguardante i risvolti discriminatori, in danno dei docenti precari, dell'art. 1 comma 121° Legge 107/2015 nella sua originaria formulazione, ha conosciuto l'intervento del Consiglio di Stato ( sent. n. 1842/2022), della Corte UE del 18/5/2022 e di quello con- formativo di plurime decisioni di merito.
Tuttavia, la Corte di Cassazione SU è intervenuta in tale materia con la sen- tenza n. 29661/2023 e lo ha fatto in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc. Tale circostanza non è insignificante perché la decisione è passata attraver- so la preventiva valutazione che le questioni rimesse al vaglio delle SU < fossero non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi>, tali, infatti, sono i presupposti di ammissibilità dell'istituto. I profili relativamente ai quali il giudice remittente aveva chiesto l'intervento della Corte erano i seguenti: < se si possa giustificare una dif- ferenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o ripa- ratorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecu- niaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e mo- dalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del do- cente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescri- zione quinquennale ovvero decennale>.
2 Si tratta , come è evidente, di nodi interpretativi delle fonti regolatorie non certo secondari perché attengono: alla stessa declinazione del principio di non discriminazione (in relazione anche alla ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto al lavoro a tempo indetermina- to); alla permanenza del docente nel circuito scolastico e alla sua rilevanza per l'attribuzione del bonus; alla natura dell'obbligazione; ai rapporti tra il diritto al bonus riconosciuto ex post e le regole anche temporali del suo utilizzo;
al regime della prescrizione. Tutte questioni relative agli elementi costitutivi del diritto che, dunque, erano astrattamente rilevanti nella fattispecie (tranne la prescrizione che dalla lettura della sentenza non risulta essere stata eccepita) e che, afferen- do alla interpretazione della legge da applicare, il giudice avrebbe dovuto conosce d'ufficio per affermare o negare il diritto. Pertanto, prima della sentenza sopra indicata (che è stata pubblicata il 27/10/2023 dopo qualche giorno della data del deposito del ricorso) vi era- no “gravi questioni interpretative” sulle quali la giurisprudenza di legitti- mità non era mai intervenuta, e che, dunque, erano “nuove” e, in quanto ta- li, giustificavano la compensazione delle spese. Per tali ragioni, l'appello va respinto. Analogamente le spese di questo grado restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia del appellato, CP_1 conferma la sentenza n. 5/2024 del Tribunale di Marsala. Nulla sulle spese processuali di questo grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
Palermo 30 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco
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