Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 647 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avvocato BENAZZI CRISTINA opponente contro
Controparte_1
opposto-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza in data 21-11-2024
FA T T O E DI R I T T O
Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso
[...]
dal Tribunale di Ferrara in data 08/01/2024, n. 15/2024, con il quale veniva intimato il pagamento di € 26.602,00, oltre ad interessi legali dalla messa in mora al saldo, ed oltre le spese di ingiunzione di pagamento in favore del ricorrente di (P.I. . CP_1 CP_1 P.IVA_1
L'impresa individuale opposta non si è costituita nel presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione la ha dedotto e Parte_1
documentato quanto segue:
pagina 1 di 5
- l'opponente disconosce l'autenticità dei documenti oggetto del ricorso per ingiunzione (DDT n.981/2021 e fattura n.113/2022) e la falsità di tali documenti è comprovata dalle seguenti circostanze: 1) nel Registro Imprese di Brescia, la
[...]
risulta iscritta, con attribuzione del N. REA “BS 618909”, dalla Parte_2
data del 27/07/2023 (Doc. 3), mentre sia il DDT n. 981 del 17/12/2021 che la fattura n.113 del 12/01/2022, di € 26.602,00 (Doc. 2), nonostante emessi circa un anno e mezzo prima dell'anzidetta iscrizione nel Registro Imprese, riportano già nell'intestazione dell'emittente la sede in Brescia, con lo stesso N. REA: BS-
618909, attribuito un anno e mezzo dopo. Pertanto, sia il DDT che la fattura (Doc.
2) sono in evidente contraddizione con i dati riportati nella visura Camerale (Doc.
3);
- la fattura ed il DDT, emessi da di n formato CP_1 CP_1
cartaceo e non elettronico, sono stati trasmessi per la prima volta alla società opponente in data 05/12/2023 (Doc. 4), a cui poi sono seguiti il secondo sollecito del 18/12/2023 (Doc. 5), il terzo sollecito del 23/01/2024 (Doc. 6) e poi il Decreto
Ingiuntivo (Doc. 1) oggetto della presente opposizione;
.- la firma della dipendente della Dott.ssa e il timbro Pt_1 Persona_1 della società “ , riportati nel DDT n.981 del 17/12/2021, Parte_1
emesso dalla , sono stati fotocopiati probabilmente da Parte_2
altro DDT di altro fornitore della Pt_1
-a riprova dei fatti oggetto della presente opposizione e che confermano la circostanza che la Farmacia sia stata oggetto di una truffa di ampia Parte_1
portata che si è consumata nel tempo (2022 e 2023) evidenzia quanto segue: 1) nel corso del 2022, la società “ ” ha ricevuto anche da altre due Parte_1
ditte e in particolare dalla Ditta MA ER AL di Milano
(Doc. 7) e dalla società di Milano (Doc. 8) altri DDT e Parte_3
fatture di acquisto di prodotti per la pandemia, mai ordinati e comunque mai ricevuti, che hanno in comune con il fatto che nei DDT via sia CP_1
pagina 2 di 5 la stessa firma fotocopiata della dipendente della Dott.ssa Pt_1 Per_1
[...]
- aggrava ancor di più la truffa subita dall'odierna opponente, il fatto che uno dei
DDT emessi dalla società di Milano - DDT n.291/2022 Parte_3 del 20/04/2022, che accompagna la fattura n.291/22 del 20/04/2022, di € 5.342,00
(Doc. 8) - presenti una firma non fotocopiata da altro DDT ma addirittura falsificata;
- i DDT emessi dalle tre ditte quindi, se apparentemente appaiono sottoscritti dalla dipendente dott.ssa addetta come gli altri dipendenti anche alla Persona_1
ricezione delle forniture in in realtà, non sono mai stati dalla stessa Pt_1 sottoscritti. Dall'esame dei documenti di trasporto emessi dalle Ditte sopra indicate, compresa, si evince infatti che la dottoressa CP_1 Per_1
è stata vittima di un furto di identità;
[...]
- per il furto di identità, la Dott.ssa in data 08/03/2024, ha Persona_1 presentato denuncia alla Guardia di Finanza di Ferrara (Doc. 9). 2) L'evidenza delle suddette firme clonate da un unico documento e utilizzate dalle ditte / società sopra indicate ( per prima e MA ER CP_1
AL di Milano e di Milano di conseguenza), Parte_3
è la prova che le stesse Ditte / Società (che commerciano tutte prodotti per la pandemia) siano tra loro legate. La Ditta MA ER AL di
Milano, nel DDT e nella fattura emessa alla società “ ” (Doc. Parte_1
7) risulta tra l'altro avere la stessa partita iva indicata nelle fatture emesse dalla società di Milano (Doc. 8). Società, quest'ultima, che Parte_3 nel 2022 ha emesso alla società ” fatture cartacee e non Parte_1 elettroniche, come d'obbligo per le società;
- inoltre , nell'anno 2022, risultava essere in regime fiscale CP_1
forfettario, come indicato nella fattura n.113 del 12/01/2022. Per poter rientrare in tale regime fiscale, che avrebbe allora consentito l'emissione delle fatture cartacee e non elettroniche, senza quindi la trasmissione tramite lo S.D.I., il limite dei ricavi, sia nel 2021 che nel 2022, doveva essere di € 50.000,00;
pagina 3 di 5 - risulta, quindi, inverosimile che la potesse rientrare in CP_1
tale regime, tenuto conto che il DDT del 17/12/2021 ripotava il numero
981 e tenuto conto che la fattura emessa alla società “ Parte_1
”, in data 12/01/2022, per € 26.602,00, era la n.113. 4) Il DDT n.981
[...]
del 17/12/2021 (Doc. 2), emesso dalla alla società Parte_2
”, è inoltre privo delle generalità del trasportatore. Parte_1
Generalità che rappresentano, ai sensi dell'articolo 1 del DPR n.472/96, un requisito obbligatorio quando del trasporto è incaricato un terzo, come in questo caso;
solo la firma è presente, senza quindi possibilità di poter rintracciare il trasportatore per un confronto
- il numero di confezioni di tamponi, indicato nel DDT e nella fattura emessi dalla ditta alla società ” CP_1 Parte_1
(doc. 2) è di 7.000, un quantitativo inverosimile di merce che non si sarebbe neanche potuta posizionare nel magazzino laddove fosse stata realmente ricevuta;
- non ha depositato l'estratto riassunto delle scritture CP_1
contabili relative alla registrazione della fattura. Pertanto, la
[...]
è stata oggetto di una importante truffa con l'emissione di Parte_1
documentazioni false in un arco temporale dilatato nel tempo per rendere difficoltosa la ricostruzione degli eventi, in particolare dal 2021 data del
DDT alla richiesta di pagamento del dicembre 2023 e quindi due anni dopo.
La parte opposta, asserita creditrice, a fronte dell'espresso disconoscimento della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione (ossia dell'ordine di acquisto - contratto - fattura e DDT) e della puntuale contestazione del credito, avrebbe dovuto fornire prova del titolo posto a fondamento della domanda monitoria, e della esatta esecuzione della fornitura.
Non costituendosi in giudizio la parte opposta non ha inteso fornire prova del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo, che pertanto deve essere revocato.
pagina 4 di 5 Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte opposta.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 647/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta a rifondere alla opponente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3809,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ferrara in data 07/1/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Marta Cristoni
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