Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MIlia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2024, proposto da
MI OA, IA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Moschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per L’MIlia Romagna, Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza della n. 2 del 16.1.2024 emessa dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 27/05/2024, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni,, ai fini della esecuzione, al Ministero .
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’MIlia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente responsabile dell’Ufficio VI – Formazione del personale Scolastico – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Dipartimento del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (Ministero dell'Istruzione e del Merito), con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore dei difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MIlia Romagna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO