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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalla parte ricorrente;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 06/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenza obbligatoria iscritta al 156/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
T R A
, (c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. CAPACCIO FRANCESCO
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_1 P.IVA_1
SA FU
in persona del l.r. pro tempore Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: … 1) in via preliminare, con decreto inaudita altera parte, o, in subordine, con ordinanza previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, sospendere la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito n° n.ro 371 2019 00161732 88 000.
2) Dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito n° 371 2019 00161732 88 000 per i motivi di cui al punto A) della presente memoria.
3) Nel merito dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'avviso di addebito n° n.ro 371 2019
00161732 88 000 opposto – ed ogni altro provvedimento ad esso inerente, connesso o conseguenziale – e, comunque, accertare e dichiarare che le pretese ivi contenute sono infondate per i motivi esposti nel presente atto.
4) In subordine condannare l' al risarcimento della somma di € 25.737,08 (o alla diversa CP_1 somma ritenuta di Giustizia) per i motivi esposti al punto C) della presente memoria.
5) In via ulteriormente subordinata condannare la ricorrente alla restituzione delle agevolazioni contributive di cui all'avviso di addebito esclusivamente dalla data del DURC negativo o da diversa data ritenuta di Giustizia per i motivi esposti al punto D) della memoria.
6) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione all'avvocato costituito antistatario.
PER PARTE RESISTENTE: 1) respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'avviso
d'addebito opposto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.1.2020, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ad avviso di addebito n.ro 371 2019 00161732 88 000 dell'importo complessivo di € 25.737,08 formato CP_ dall' di Nola il 9.11.2019 e notificato alla società ricorrente in data 05.12.2019 avente per oggetto contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti da gennaio 2016 a dicembre 2018. CP_ Deduceva l'illegittimità dell'avviso per aver l' omesso di notificare al ricorrente sia il preavviso di irregolarità di cui all'art. 4 comma 1 del DM 30.1.2015, sia il DURC negativo ai sensi del comma
4 della medesima disposizione e, nel merito, dopo aver illustrato la disciplina in tema di sgravi contributivi di cui alla predetta legge, sosteneva la sussistenza dei presupposti normativi per beneficiare delle agevolazioni contributive ivi previste con riferimento ai due lavoratori assunti il
31.12.2015, e Persona_1 Persona_2
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l e la per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1 Controparte_2
L' , il 10 giugno 2021, si costituiva tardivamente in giudizio in proprio e quale mandatario CP_1 della società osservando che l'avviso di addebito opposto aveva ad oggetto le Controparte_2 inadempienze 3000, e da 3002 a 3028, tutte note di rettifica che, a seguito dell'esito negativo di più verifiche di regolarità contributiva, recuperavano agevolazioni fruite dal 2016 al 2018.
L' precisava che la prima nota di rettifica aveva protocollo , dunque, la verifica di CP_1 CP_3 regolarità contributiva era stata istruita dall' e che, non essendovi inadempienze da CP_3 regolarizzare, non veniva notificato alcun invito all'azienda, sussistendo, quindi, per l' , CP_1 regolarità contributiva. Ciò a differenza delle successive verifiche di regolarità contributiva per le CP_ quali, sussistendo invece inadempienze, l' aveva provveduto regolarmente a notificare al ricorrente gli inviti a regolarizzare (che venivano allegati alla memoria di costituzione).
Tuttavia, il sig. , pur ricevendo invito a regolarizzare, non si era preoccupato di sanare le Pt_1 proprie esposizioni debitorie, che confluivano, quindi, nell'avviso di addebito opposto.
CP_ Pertanto, l' chiedeva il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
L'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto il recupero delle agevolazioni contributive di cui ha beneficiato parte ricorrente in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori
[...]
e per il periodo dal gennaio 2016 a dicembre 2018. Persona_1 Persona_2
Tanto è dedotto dal ricorrente, il quale allega anche l' relativo ai predetti lavoratori. CP_4
Tuttavia, si rileva che dall'avviso di addebito prodotto dal sig. non emerge la ragione per Pt_1 la quale l' ha ritenuto insussistente il diritto della società a godere dell'agevolazione CP_1 contributiva.
Né l' convenuto, nel proprio atto difensivo, chiarisce le motivazioni sottostanti CP_5 all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in capo al ricorrente del diritto allo sgravio contributivo invocato.
Sul punto, “Costituisce principio consolidato che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo
l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 5137/2006, Cass. Sez. U. n. 6489/2012; Cass. n. 13011/2017)”
(così in motivazione Cass. civ., sez. lav., 10/03/2020, n. 6762 e Cass. civ., sez. lav., 22/07/2020, n.
15639; cfr. più recentemente Cass. civ., sez. lav., 23/02/2024, n. 4934 che richiama Cass. civ., sez. lav., 18/01/2018, n. 1157).
Se è vero, dunque, che al fine di ottenere l'applicazione degli sgravi contributivi, è onere dell'impresa datore di lavoro fornire la dimostrazione dei necessari requisiti che ne giustifichino la fruizione, trattandosi di ipotesi eccettuativa dell'obbligo del pagamento integrale, è anche vero che, in caso di contestazione, debba essere chiaramente indicata la ragione per cui l'ente neghi la sussistenza di tali requisiti.
In proposito si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, sia pure nella diversa fattispecie dell'indebito, secondo cui è necessario che l' convenuto, “nel provvedimento CP_5 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, risultano del tutto incomprensibili le ragioni della pretesa creditoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado il ricorrente prima e il CP_1 giudice poi di verificare se le agevolazioni contributive di cui ha beneficiato il sig. per i Pt_1 predetti lavoratori non erano dovute perché nei sei mesi precedenti l'assunzione i lavoratori erano stati già occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di un qualsiasi datore di lavoro, oppure perché nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, i lavoratori in questione avevano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo o con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o, ancora, facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo datore di lavoro (cfr. art. 1 comma 118 L. n. 190/2014).
Né tali chiarimenti sono stati forniti dall' nel corso del giudizio, non avendo l'ente, né con CP_5
l'atto di costituzione in giudizio, né successivamente con note (che non risultano invero depositate) precisato alcunchè sul punto.
In mancanza della chiara indicazione delle ragioni ostative al godimento delle agevolazioni contributive fruite dal ricorrente per il periodo e i lavoratori suddetti, deve concludersi per l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria dell'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Quanto al governo delle spese, deve rilevarsi come la società ricorrente non abbia offerto idonea documentazione tesa a comprovare i propri assunti (es. estratti contributivi dei lavoratori coinvolti); pertanto, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunziando, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2019 00161732 88 000 e non dovuti i contributi ivi intimati;
• Compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 6.11.2025. Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalla parte ricorrente;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 06/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenza obbligatoria iscritta al 156/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
T R A
, (c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. CAPACCIO FRANCESCO
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_1 P.IVA_1
SA FU
in persona del l.r. pro tempore Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: … 1) in via preliminare, con decreto inaudita altera parte, o, in subordine, con ordinanza previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, sospendere la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito n° n.ro 371 2019 00161732 88 000.
2) Dichiarare l'illegittimità/nullità dell'avviso di addebito n° 371 2019 00161732 88 000 per i motivi di cui al punto A) della presente memoria.
3) Nel merito dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'avviso di addebito n° n.ro 371 2019
00161732 88 000 opposto – ed ogni altro provvedimento ad esso inerente, connesso o conseguenziale – e, comunque, accertare e dichiarare che le pretese ivi contenute sono infondate per i motivi esposti nel presente atto.
4) In subordine condannare l' al risarcimento della somma di € 25.737,08 (o alla diversa CP_1 somma ritenuta di Giustizia) per i motivi esposti al punto C) della presente memoria.
5) In via ulteriormente subordinata condannare la ricorrente alla restituzione delle agevolazioni contributive di cui all'avviso di addebito esclusivamente dalla data del DURC negativo o da diversa data ritenuta di Giustizia per i motivi esposti al punto D) della memoria.
6) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione all'avvocato costituito antistatario.
PER PARTE RESISTENTE: 1) respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'avviso
d'addebito opposto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.1.2020, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ad avviso di addebito n.ro 371 2019 00161732 88 000 dell'importo complessivo di € 25.737,08 formato CP_ dall' di Nola il 9.11.2019 e notificato alla società ricorrente in data 05.12.2019 avente per oggetto contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti da gennaio 2016 a dicembre 2018. CP_ Deduceva l'illegittimità dell'avviso per aver l' omesso di notificare al ricorrente sia il preavviso di irregolarità di cui all'art. 4 comma 1 del DM 30.1.2015, sia il DURC negativo ai sensi del comma
4 della medesima disposizione e, nel merito, dopo aver illustrato la disciplina in tema di sgravi contributivi di cui alla predetta legge, sosteneva la sussistenza dei presupposti normativi per beneficiare delle agevolazioni contributive ivi previste con riferimento ai due lavoratori assunti il
31.12.2015, e Persona_1 Persona_2
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l e la per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1 Controparte_2
L' , il 10 giugno 2021, si costituiva tardivamente in giudizio in proprio e quale mandatario CP_1 della società osservando che l'avviso di addebito opposto aveva ad oggetto le Controparte_2 inadempienze 3000, e da 3002 a 3028, tutte note di rettifica che, a seguito dell'esito negativo di più verifiche di regolarità contributiva, recuperavano agevolazioni fruite dal 2016 al 2018.
L' precisava che la prima nota di rettifica aveva protocollo , dunque, la verifica di CP_1 CP_3 regolarità contributiva era stata istruita dall' e che, non essendovi inadempienze da CP_3 regolarizzare, non veniva notificato alcun invito all'azienda, sussistendo, quindi, per l' , CP_1 regolarità contributiva. Ciò a differenza delle successive verifiche di regolarità contributiva per le CP_ quali, sussistendo invece inadempienze, l' aveva provveduto regolarmente a notificare al ricorrente gli inviti a regolarizzare (che venivano allegati alla memoria di costituzione).
Tuttavia, il sig. , pur ricevendo invito a regolarizzare, non si era preoccupato di sanare le Pt_1 proprie esposizioni debitorie, che confluivano, quindi, nell'avviso di addebito opposto.
CP_ Pertanto, l' chiedeva il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
L'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto il recupero delle agevolazioni contributive di cui ha beneficiato parte ricorrente in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori
[...]
e per il periodo dal gennaio 2016 a dicembre 2018. Persona_1 Persona_2
Tanto è dedotto dal ricorrente, il quale allega anche l' relativo ai predetti lavoratori. CP_4
Tuttavia, si rileva che dall'avviso di addebito prodotto dal sig. non emerge la ragione per Pt_1 la quale l' ha ritenuto insussistente il diritto della società a godere dell'agevolazione CP_1 contributiva.
Né l' convenuto, nel proprio atto difensivo, chiarisce le motivazioni sottostanti CP_5 all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in capo al ricorrente del diritto allo sgravio contributivo invocato.
Sul punto, “Costituisce principio consolidato che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo
l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 5137/2006, Cass. Sez. U. n. 6489/2012; Cass. n. 13011/2017)”
(così in motivazione Cass. civ., sez. lav., 10/03/2020, n. 6762 e Cass. civ., sez. lav., 22/07/2020, n.
15639; cfr. più recentemente Cass. civ., sez. lav., 23/02/2024, n. 4934 che richiama Cass. civ., sez. lav., 18/01/2018, n. 1157).
Se è vero, dunque, che al fine di ottenere l'applicazione degli sgravi contributivi, è onere dell'impresa datore di lavoro fornire la dimostrazione dei necessari requisiti che ne giustifichino la fruizione, trattandosi di ipotesi eccettuativa dell'obbligo del pagamento integrale, è anche vero che, in caso di contestazione, debba essere chiaramente indicata la ragione per cui l'ente neghi la sussistenza di tali requisiti.
In proposito si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, sia pure nella diversa fattispecie dell'indebito, secondo cui è necessario che l' convenuto, “nel provvedimento CP_5 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, risultano del tutto incomprensibili le ragioni della pretesa creditoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado il ricorrente prima e il CP_1 giudice poi di verificare se le agevolazioni contributive di cui ha beneficiato il sig. per i Pt_1 predetti lavoratori non erano dovute perché nei sei mesi precedenti l'assunzione i lavoratori erano stati già occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di un qualsiasi datore di lavoro, oppure perché nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, i lavoratori in questione avevano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo o con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o, ancora, facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo datore di lavoro (cfr. art. 1 comma 118 L. n. 190/2014).
Né tali chiarimenti sono stati forniti dall' nel corso del giudizio, non avendo l'ente, né con CP_5
l'atto di costituzione in giudizio, né successivamente con note (che non risultano invero depositate) precisato alcunchè sul punto.
In mancanza della chiara indicazione delle ragioni ostative al godimento delle agevolazioni contributive fruite dal ricorrente per il periodo e i lavoratori suddetti, deve concludersi per l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria dell'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Quanto al governo delle spese, deve rilevarsi come la società ricorrente non abbia offerto idonea documentazione tesa a comprovare i propri assunti (es. estratti contributivi dei lavoratori coinvolti); pertanto, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunziando, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2019 00161732 88 000 e non dovuti i contributi ivi intimati;
• Compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 6.11.2025. Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano