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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1661/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
NE FI, TO
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1665/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4117/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 22 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229015634446000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 1995 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5456/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-RI per la revocazione della sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di II° Grado della Campania n. 4117/2024 Sez. 18 depositata il 26 giugno 2024.
Va premesso che il contribuente sosteneva di aver proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione relativo alla richiesta di riscossione della somma complessiva di euro 29.679,78 per IVA 1995 e che il ricorso veniva accolto dalla Corte adita che riconosceva la irregolare e omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa;
che l'iscrizione a ruolo del tributo IVA originava dalla sentenza passata in giudicato della CTP di Napoli n. 564/17/2004 sfavorevole al contribuente e non impugnata che rendeva definitivo il credito erariale;
che il contribuente nonostante la sentenza a lui favorevole della
Corte di Primo grado di Napoli n. 7768/2023 presentava, in data 27 settembre 2023, domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti di cui alla legge 197/2022 diretta a definire il contenzioso in atto;
che in relazione alla definizione agevolata per un disguido informatico o per mero errore il contribuente non effettuava il pagamento delle rate iniziali alle scadenze stabilite ed il versamento delle prime quattro rate veniva eseguito il 9 febbraio 2024 previa consultazione e presentazione all'Agenzia delle Entrate di istanza di perfezionamento della definizione stessa;
che l'Ufficio, nonostante l'istanza, notificava a mezzo pec in data 16 febbraio 2024 il diniego della definizione agevolata con la principale motivazione che il contribuente non aveva ottemperato all'obbligo di versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023; che avverso il diniego veniva proposto tempestivo ricorso che veniva abbinato all'appello 7237/2023 deciso con la sentenza n, 4117/2024
(oggetto del presente ricorso per revocazione) che non si pronunciava sul predetto diniego alla definizione agevolata.
Tanto premesso il ricorrente rilevava, in via pleminare e pregiudiziale che la notifica della cartella di pagamento del 18 aprile 2007 richiamata nella opposta intimazione era stata ritenuta regolare per
"l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e/o documenti di causa" riconducibile ai casi di revocazione di cui all'art. 395 co. 1 n. 4 cpc.
Infatti, come emerge dai documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate, la distinta delle raccomandate presentate dall'agenzia Società_1 all'ufficio postale per la spedizione, datata 30 aprile 2007, veniva erroneamente considerata come avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito laddove l'unica prova valida è rappresentata dall'avviso di ricevimento che non risulta agli atti del fascicolo di causa. Da ciò deriverebbe la illegittimità della sentenza da revocare.
In realtà la data del 30 aprile 2007 faceva riferimento alla distinta delle raccomandate presentate all'ufficio postale dalla Società_1 e non alla raccomandata di avvenuta consegna, la cosiddetta raccomandata informativa, mancando agli atti l'avviso di ricevimento e la persona che materialmente ha ricevuto la comunicazione.
Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguenteb revocazione della sentenza impugnata con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che con apposite controdeduzioni sosteneva la inammissibilità del proposto ricorso in quanto l'eccezione proposta non rientrava nelle fattispecie della revocazione venendo richiesto il riesame di documenti già valutati sia in primo che in secondo grado per cui non vi era alcun elemento di novità oggetto di diversa valutazione dell'intera vicenza.
All'odierna udienza la controversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, valutate le risultanze di causa, ritiene che il ricorso per revocazione debba essere dichiarato inammissibile.
In primo luogo, come correttamente sostenuto dalla parte resistente, l'eccezione del contribuente non rientra nelle fattispecie affrontabili con richiesta di revocazione: infatti risultano esaminati e valutati nella decisione impugnata tutti i documenti inerenti la notifica ed inoltre, in secondo luogo, va tenuto conto che la revocazione riveste il carattere di impugnazione "eccezionale" diretta a rettificare una sentenza emessa sulla base di elementi falsi, erronei o addirittura in loro mancanza e pertento trattasi di rimedio esperibile soltanto per errori che, oltre ad essere sopraggiunti, siano anche errori di fatto e non di diritto.
Il vizio revocatorio non deve riguardare nè la violazione nè la falsa applicazione di norme giuridiche , ma deve essere di semplice e concreta rilevabilità sulla base del confronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa senza alcuna necessità di un procedimento di tipo argomentativo. La documentazione prodotta in giudizio è stata esaminata, valutata e trovata legittima mentre le ipotesi di revocazione riguardano casiin cui siano rilevabili nella sentenza vizi occulti conoscibili solo in un momento successivo alla emanazione della stessa: nel caso di specie nessun vizio caratterizza la procedura di notifica del provvedimento originario e cioè la notifica della cartella del 2007 della quale si chiede la nullità.
La notifica impygnata, infatti, è avvenuta mediante consegna della raccomandata, inviata a mezzo posta, nelle mani di persdona di famiglia: trattandosi di notifica postale diretta alla spedizione dell'atto vanno applicate le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982 che implicano che la notifica si perfezioni al momento della consegna dell'atto al domicilio del destinatario e qualora venga consegnato a familiare , non risulta prescritto, quale ulteriore adempimento, l'inoltro di una raccomandata informativa ma solo di una comunicazione rinvenibile agli atti a mezzo della distinta di invio.
Nerl caso in esame resta evidente che le doglianze poste in sede revocatoria non attengono ad un errore di percezionemma ad un errore di valutazionemrendendo perciò inammissibile il ricorso per revocazionenmproposto ai sensi dell'art. 395 n, 4) cpc.
Il ricorrente censura unicamente profili di legittimità della sentenza, ricorribili soltanto in cassazione e non attraverso la revocazione: infatti le censure mosse con la presente impugnazione attengono ad una non corretta lettura ed interpretazione della documentazione probatoria agli atti del giudizio ma non a vizi della sentenza fondati su errori di fatto tali da renderla revocabile rispetto ai quali l'impugnazione adeguata sarebbe stato il ricorso per cassazione.
Per le suindicate argomentazioni il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di giudizio, esse devono seguire la soccombenza e tenuto conto del valore della controversia nonchè della natura e rilevanza delle questioni affrontate e trattate appare adeguato determinarle in complessivi mille euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio relative alla parte resistente costituita e liquidate in complessivi € 1.000,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
NE FI, TO
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1665/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4117/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 22 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229015634446000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 1995 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5456/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-RI per la revocazione della sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di II° Grado della Campania n. 4117/2024 Sez. 18 depositata il 26 giugno 2024.
Va premesso che il contribuente sosteneva di aver proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione relativo alla richiesta di riscossione della somma complessiva di euro 29.679,78 per IVA 1995 e che il ricorso veniva accolto dalla Corte adita che riconosceva la irregolare e omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa;
che l'iscrizione a ruolo del tributo IVA originava dalla sentenza passata in giudicato della CTP di Napoli n. 564/17/2004 sfavorevole al contribuente e non impugnata che rendeva definitivo il credito erariale;
che il contribuente nonostante la sentenza a lui favorevole della
Corte di Primo grado di Napoli n. 7768/2023 presentava, in data 27 settembre 2023, domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti di cui alla legge 197/2022 diretta a definire il contenzioso in atto;
che in relazione alla definizione agevolata per un disguido informatico o per mero errore il contribuente non effettuava il pagamento delle rate iniziali alle scadenze stabilite ed il versamento delle prime quattro rate veniva eseguito il 9 febbraio 2024 previa consultazione e presentazione all'Agenzia delle Entrate di istanza di perfezionamento della definizione stessa;
che l'Ufficio, nonostante l'istanza, notificava a mezzo pec in data 16 febbraio 2024 il diniego della definizione agevolata con la principale motivazione che il contribuente non aveva ottemperato all'obbligo di versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023; che avverso il diniego veniva proposto tempestivo ricorso che veniva abbinato all'appello 7237/2023 deciso con la sentenza n, 4117/2024
(oggetto del presente ricorso per revocazione) che non si pronunciava sul predetto diniego alla definizione agevolata.
Tanto premesso il ricorrente rilevava, in via pleminare e pregiudiziale che la notifica della cartella di pagamento del 18 aprile 2007 richiamata nella opposta intimazione era stata ritenuta regolare per
"l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e/o documenti di causa" riconducibile ai casi di revocazione di cui all'art. 395 co. 1 n. 4 cpc.
Infatti, come emerge dai documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate, la distinta delle raccomandate presentate dall'agenzia Società_1 all'ufficio postale per la spedizione, datata 30 aprile 2007, veniva erroneamente considerata come avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito laddove l'unica prova valida è rappresentata dall'avviso di ricevimento che non risulta agli atti del fascicolo di causa. Da ciò deriverebbe la illegittimità della sentenza da revocare.
In realtà la data del 30 aprile 2007 faceva riferimento alla distinta delle raccomandate presentate all'ufficio postale dalla Società_1 e non alla raccomandata di avvenuta consegna, la cosiddetta raccomandata informativa, mancando agli atti l'avviso di ricevimento e la persona che materialmente ha ricevuto la comunicazione.
Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguenteb revocazione della sentenza impugnata con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che con apposite controdeduzioni sosteneva la inammissibilità del proposto ricorso in quanto l'eccezione proposta non rientrava nelle fattispecie della revocazione venendo richiesto il riesame di documenti già valutati sia in primo che in secondo grado per cui non vi era alcun elemento di novità oggetto di diversa valutazione dell'intera vicenza.
All'odierna udienza la controversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, valutate le risultanze di causa, ritiene che il ricorso per revocazione debba essere dichiarato inammissibile.
In primo luogo, come correttamente sostenuto dalla parte resistente, l'eccezione del contribuente non rientra nelle fattispecie affrontabili con richiesta di revocazione: infatti risultano esaminati e valutati nella decisione impugnata tutti i documenti inerenti la notifica ed inoltre, in secondo luogo, va tenuto conto che la revocazione riveste il carattere di impugnazione "eccezionale" diretta a rettificare una sentenza emessa sulla base di elementi falsi, erronei o addirittura in loro mancanza e pertento trattasi di rimedio esperibile soltanto per errori che, oltre ad essere sopraggiunti, siano anche errori di fatto e non di diritto.
Il vizio revocatorio non deve riguardare nè la violazione nè la falsa applicazione di norme giuridiche , ma deve essere di semplice e concreta rilevabilità sulla base del confronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa senza alcuna necessità di un procedimento di tipo argomentativo. La documentazione prodotta in giudizio è stata esaminata, valutata e trovata legittima mentre le ipotesi di revocazione riguardano casiin cui siano rilevabili nella sentenza vizi occulti conoscibili solo in un momento successivo alla emanazione della stessa: nel caso di specie nessun vizio caratterizza la procedura di notifica del provvedimento originario e cioè la notifica della cartella del 2007 della quale si chiede la nullità.
La notifica impygnata, infatti, è avvenuta mediante consegna della raccomandata, inviata a mezzo posta, nelle mani di persdona di famiglia: trattandosi di notifica postale diretta alla spedizione dell'atto vanno applicate le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982 che implicano che la notifica si perfezioni al momento della consegna dell'atto al domicilio del destinatario e qualora venga consegnato a familiare , non risulta prescritto, quale ulteriore adempimento, l'inoltro di una raccomandata informativa ma solo di una comunicazione rinvenibile agli atti a mezzo della distinta di invio.
Nerl caso in esame resta evidente che le doglianze poste in sede revocatoria non attengono ad un errore di percezionemma ad un errore di valutazionemrendendo perciò inammissibile il ricorso per revocazionenmproposto ai sensi dell'art. 395 n, 4) cpc.
Il ricorrente censura unicamente profili di legittimità della sentenza, ricorribili soltanto in cassazione e non attraverso la revocazione: infatti le censure mosse con la presente impugnazione attengono ad una non corretta lettura ed interpretazione della documentazione probatoria agli atti del giudizio ma non a vizi della sentenza fondati su errori di fatto tali da renderla revocabile rispetto ai quali l'impugnazione adeguata sarebbe stato il ricorso per cassazione.
Per le suindicate argomentazioni il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di giudizio, esse devono seguire la soccombenza e tenuto conto del valore della controversia nonchè della natura e rilevanza delle questioni affrontate e trattate appare adeguato determinarle in complessivi mille euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio relative alla parte resistente costituita e liquidate in complessivi € 1.000,00.