Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1661
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Errore di fatto nella notifica della cartella di pagamento del 2007

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché le eccezioni sollevate non rientrano nelle fattispecie di revocazione previste dalla legge. I documenti relativi alla notifica sono stati già esaminati e valutati nella decisione impugnata. La revocazione è un'impugnazione eccezionale esperibile solo per errori di fatto e non di diritto, non per riesame di prove già valutate o per contestare l'interpretazione della documentazione. Le doglianze attengono ad un errore di valutazione e non di percezione, e configurano profili di legittimità impugnabili in Cassazione, non in sede di revocazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1661
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1661
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo