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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2074/2020 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nuovo difensore del 21/9/2021, dall'avv. Luigi Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Vincenzo la Costa, alla via Campanella, n. 22;
-attrice- CONTRO (c.f.: ), rappresento e difeso, in Controparte_1 CodiceFiscale_2 virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Ernesto Giardino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla Piazza Teresa, n. 6. -convenuto-
Oggetto: merito possessorio.
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. depositata il 21/5/2021) “In via preliminare, revocare sia l'ordinanza n. 2723/2019 emessa il 20.04.2019 e pubblicata in data 22.04.2019 resa dal Tribunale di Cosenza nel procedimento di cui al n.r.g. 3354/2018 che il provvedimento emesso dal Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, in data 29.01.2020 e pubblicato in data 03.03.2020 di cui al procedimento con n. 1893/2019 r.g.a.c.; - ancora in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'assenza in capo al convenuto dei requisiti soggettivi ed oggettivi validi ai fini della servitù di passaggio sulla proprietà in ditta alla sig.ra , con conseguente rigetto dell'avversa domanda e con Parte_1 conseguenziale disconoscimento della servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del convenuto nel terreno di proprietà esclusiva dell'attrice, tutto come Controparte_1 argomentato e documentato in atti, in fatto ed in diritto;
- rigettare l'avversa domanda sulla rimozione di ogni impedimento posto sulla via di accesso sita nella particella 164 con ripristino dello stato dei luoghi, alla luce delle risultanze probatorie accertate a mezzo Ufficiale Giudiziario con verbale del 05.03.2021; - per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni ed i disagi subìti dalla sig.ra , da determinarsi Parte_1 in corso di trattazione e/o in via equitativa, oltre inter aturandi fino al soddisfo;
- riformare in ogni caso le spese processuali alle quali è stata condannata la Pt_1 applicando lo scaglione di riferimento per valore di causa;
- condannare controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data 17/10/2024): “nel merito confermare i precedenti provvedimenti emessi dal Tribunale di Cosenza che ordinano alla sig.ra di reintegrare il ricorrente nel pieno e Pt_1 pacifico possesso del bene di cui è stato spogliato e nello specifico del possesso della servitù di passaggio per accedere al suo fondo in catasto al foglio 7 del Comune di Marchesato p.lla 219, rimuovendo ogni impedimento posto sulla via di accesso sita nella particella 164 e viciniore e ripristinando lo stato dei luoghi quo ante, dando ogni provvedimento ritenuto opportuno. In via riconvenzionale ed in subordine, ove superata la improcedibilità, dichiarare l'esistenza di servitù di passaggio in favore dell'attore sulla particella 164 del foglio 7 del Comune di Marchesato p.lla 219. Con Vittoria di spese e competenze del giudizio ed applicazione dell'art 96 cpc.” Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha premesso Parte_1 di essere stata convenuta in un giudizio possessorio promosso da CP_1
(n. 3354/2018 R.G.) diretto ad ottenere la reintegra, in suo favore, nel
[...]
della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sulla strada che attraversa il fondo di proprietà sito in Marano Marchesato, riportato Pt_1 in catasto al foglio 7, p.lla 164 e che conduce al fondo di cui il è CP_1 comproprietario, catastalmente identificato al foglio 7, p.lla 219, per avere la resistente ostruito il passaggio ivi esistente depositando cumuli di materiale sulla strada a seguito di alcune opere di sbancamento realizzate sulle particelle di sua proprietà. Ha dedotto di aver resistito nel predetto giudizio sostenendo di non aver spogliato il ricorrente di alcun diritto, dal momento che il CP_1 si serviva di percorsi alternativi per raggiungere il proprio fondo ed i la stradella su cui pretendeva di vantare il preteso diritto di servitù non era stata ostruita ma solo deviata all'esito di alcuni lavori di sbancamento che aveva eseguito nella sua esclusiva proprietà. Ha riferito che il giudizio possessorio si è concluso con ordinanza di accoglimento n. 2723/2019 del 22/4/2019 con cui le era stato ordinato di reintegrare il ricorrente nel possesso della servitù di passaggio mediante rimozione degli ostacoli frapposti e che, avverso detto provvedimento, proponeva reclamo (n. 1893/2019 R.G.) definito, però, con ordinanza collegiale di rigetto del 3/3/2020. Sulla scorta di tale esito, ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 sentire dichiarare, attraverso un accertamento espressamente definito in citazione di tipo “petitorio” e previa sospensione dei provvedimenti resi nella fase cautelare, l'inesistenza, in favore del convenuto, di qualsiasi servitù di passaggio, pedonale e carrabile, insistente sulla stradella che attraversa il fondo di sua proprietà, con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa e/o in via equitativa, oltre ad interessi maturati e
Pagina 2 di 7 maturandi, nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. A sostegno del proprio assunto, l'attrice ha chiesto dichiararsi, preliminarmente, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di reintegra nel possesso per come promossa dal giacché alcuno spoglio si sarebbe mai verificato ai suoi danni, in CP_1 ragione dell'uso sporadico, da parte del convenuto, della strada che attraversa il fondo attoreo;
ha aggiunto, peraltro, che il convenuto, per raggiungere il proprio terreno, era solito servirsi dal 2016 di due percorsi per mezzo della strada vicinale pubblica che, sia da est che da ovest, conducono agevolmente al proprio fondo. Nel merito, ha chiesto di accertare l'inesistenza della chiesta servitù dal momento che, nella fase possessoria e di reclamo, i giudici hanno omesso di valutare la rilevanza di alcuni documenti dalla stessa prodotti, tra cui gli atti autorizzativi per l'esecuzione dei lavori di sbancamento e di creazione di tre piattaforme in calcestruzzo nella proprietà attorea e per aver fondato, erroneamente, il proprio convincimento, sulle dichiarazioni rese principalmente dall'informatore da ritenersi, al contrario, Parte_2 inattendibile, per aver ricoperto il ruolo di controparte dell'istante in seno ad un procedimento civile ancora in corso (n. 856/2018 R.G.) e per essere imputato per il reato di minaccia ex art. 612 c.p., ai danni della , Pt_1 dinanzi al giudice di pace di Cosenza (n. 131/2018 R.G.N.R.). Ha , infine, la riforma, anche in punto di spese processuali alle quali è stata condannata, con richiesta di applicazione dello scaglione di riferimento per valore di causa. Si è costituito in giudizio per eccepire, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, in quanto l'istanza per il prosieguo della fase di merito andava proposta al giudice della fase cautelare e non con autonomo atto di citazione;
ha osservato, altresì, che pur volendo qualificarla come azione petitoria, essa andava dichiarata improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché inammissibile, in quanto i provvedimenti possessori erano in corso di esecuzione, cosi come tale andava dichiarata la domanda di risarcimento danni per non essere stata avanzata anche nella precedente fase sommaria. Nel merito, ha chiesto la conferma delle statuizioni rese all'esito della fase cautelare, quale la reintegra nel pieno e pacifico possesso della servitù di passaggio per accedere al proprio fondo (p.lla 219), ordinando all'attrice di provvedere alla rimozione di ogni impedimento posto sulla via di accesso sita nella p.lla 164 e conseguente ripristino dello stato dei luoghi. In via riconvenzionale ed in subordine, in caso di superamento della eccepita improcedibilità, ha chiesto volersi dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio in suo favore sulla p.lla 164 di proprietà attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio e con applicazione dell'art. 96 c.p.c. Con ordinanza del 7/12/2020, il precedente giudice titolare del procedimento, ha assegnato i termini per l'esperimento del tentativo obbligatorio di
Pagina 3 di 7 mediazione ex art. 5, D. lgs n. 29/2010, che si è concluso con verbale negativo. Successivamente, essendo il fascicolo transitato sul ruolo della scrivente quale nuovo giudice titolare, con ordinanza del 23/4/2021, è stata dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'interdetto possessorio, dal momento che il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. costituisce l'unico mezzo di tutela a tal fine, non potendo provvedervi il giudice del merito possessorio in mancanza di una espressa disposizione di legge che a tanto lo autorizzi e poiché l'attrice aveva già proposto il predetto espediente, rigettato dal tribunale in composizione collegiale con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 29/1/2020. All'esito, sono stati assegnanti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, con la prima memoria, l'attrice ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo, altresì, il rigetto dell'avversa domanda di rimozione degli ostacoli frapposti e di ripristino dello stato dei luoghi, alla luce delle risultanze probatorie accertate a mezzo Ufficiale Giudiziario con verbale del 5/3/2021, con cui si è dato atto che la strada è libera e sgombra da cumuli di terra e manufatti in cemento. Il convenuto, dal suo canto, con la prima memoria, ha reiterato l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, poiché alla stessa non era presente la parte attrice personalmente né aveva conferito procura sostanziale. La causa è stata istruita mediante prova per testi e c.t.u. eseguita dall' ing. e, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle Persona_1 conclusioni all'udienza del 25/10/2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte autorizzate con decreto dell' 8/10/2024, ritualmente comunicato ai difensori delle parti e, con ordinanza del 4/11/2024, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Con ordinanza del 31/5/2025, ritenuta la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento possessorio iscritto al n. 3354/2018 R.G.A.C. fra le parti del presente giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/7/2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte autorizzate con decreto del 24/6/2025, ritualmente comunicato ai difensori delle parti e, con provvedimento del 21/7/2025, è stata trattenuta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per avervi le parti espressamente rinunciato.
2. In primo luogo, va rimarcato che il presente giudizio è stato preceduto dall'instaurazione da parte dell'odierno convenuto di una Controparte_1 fase interdittale possessoria nelle forme previste dal combinato disposto degli
Pagina 4 di 7 articoli 1168 c.c. e 703 c.p.c., ai fini della reintegra nel possesso della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sulla strada che attraversa il fondo di proprietà
sito in Marano Marchesato, riportato in catasto al foglio 7, p.lla 164 e Pt_1 che conduce al fondo di cui il è comproprietario, catastalmente CP_1 identificato al foglio 7, p.lla 219. Alla luce dell'eccezione formulata dal convenuto di inammissibilità della domanda se qualificata come istanza di prosecuzione del giudizio possessorio, è necessario stabilire se l'ordinario giudizio di merito in questa sede instaurato abbia natura petitoria o possessoria. Tale verifica può essere condotta soltanto mediante l'esame della prospettazione assunta dall'attrice nell'atto introduttivo, a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni addotte a fondamento di essa (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum), risulti volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso (cfr. cass. n. 1519/2006; in senso sostanzialmente conforme cfr. cass. n. 11027/2003). Nel libello introduttivo, si è limitata esclusivamente ad Parte_1 esaminare, sottoponendole a critica, le determinazioni che il tribunale ha adottato in fase interdittale e in sede di reclamo avverso l'ordinanza di accoglimento della domanda di reintegra formulata dal senza mai CP_1 affermarsi proprietaria e senza, pertanto, mai affrontare la questione sotto il profilo petitorio. Anche nelle conclusioni la ha domandato, in via Pt_1 preliminare, la sospensione dei provvedimenti resi nella fase interdittale del giudizio possessorio e, nel merito, l'accertamento del difetto dell'elemento oggettivo (corpus) e soggettivo (animus) del possesso, limitandosi ad aggiungere, rispetto alla fase interdittale, la sola richiesta di risarcimento danni. Emerge, quindi, ex actiis che l'attrice, non avendo mai invocato, nella prospettazione introduttiva, la propria qualità di proprietaria dell'immobile descritto in citazione, abbia inteso introdurre un giudizio di merito possessorio in prosecuzione della fase interdittale definita con ordinanza del 22/4/2019 confermata dal tribunale in composizione collegiale con ordinanza del
29/1/2020. Così qualificata la domanda, deve dichiararsene l'improcedibilità non solo perché proposta con atto di citazione piuttosto che con istanza di prosecuzione nel merito davanti allo stesso giudice della fase interdittale, ma anche e soprattutto perché depositata in data 1/7/2020 (coincidente con l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione notificato alla controparte in data
30/6/2020) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 703 c.p.c. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo avvenuta, per come espressamente ammesso dall'attrice nell'atto di citazione, in data 3/3/2020. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'art 703 c.p.c. per l'instaurazione della fase, meramente eventuale, di merito possessorio, preclude al tribunale la
Pagina 5 di 7 possibilità di procedere allo scrutinio del merito della controversia, con conseguente declaratoria di improcedibilità sul punto del giudizio per la mancata prosecuzione dello stesso ai sensi dell'art. 703, quarto comma, c.p.c. e inevitabile stabilizzazione e definitività del provvedimento emesso in sede interdittale, per come confermato in sede di reclamo cautelare.
3. Resta, tuttavia, da esaminare la domanda di risarcimento danni che deve ritenersi ritualmente proposta dall'attrice nel presente giudizio. E invero, secondo la corte di cassazione, il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall'art. 703, quarto comma, c.p.c., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena (cfr., ex multis, cass. n. 19990/2021). La domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, sebbene astrattamente ammissibile, è tuttavia infondata, giacché dalla compiuta istruttoria non sono emersi i danni che la ha allegato aver subito dalla condotta del Pt_1 convenuto. E invero, a prescindere dal fatto che con l'ordinanza emessa all'esito della fase interdittale e confermata in sede di reclamo, il tribunale ha riconosciuto il possesso del ad immagine del diritto di servitù di CP_1 passaggio sulla strada per cui è causa mediante la rimozione degli ostacoli frapposti dalla , resta il fatto, confermato dal c.t.u. nominato nel Pt_1 presente giudizio nella relazione depositata in data 16/4/2024, che il fondo del non ha altre vie di accesso se non la strada vicinale Vuglia, stante CP_1 nza di strade pubbliche ed equivalenti a questa passanti per gli immobili per cui è causa, e che la menzionata strada vicinale è comunque inaccessibile per la presenza, al momento del sopralluogo, di inerti e da fitta vegetazione che ne ostruivano la viabilità. Nessun danno può dunque configurarsi in capo alla con conseguente rigetto della domanda da lei Pt_3 proposta.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore di causa (pari ad € 5.200,00 per come dichiarato dall'attrice in citazione e confermato dal convenuto in comparsa di risposta), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attrice soccombente.
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P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara improcedibile il giudizio di merito possessorio;
- rigetta la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese relative al presente giudizio che liquida nella somma di € 2.552,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 28 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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