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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/12/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 379 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONELLA CASELLA per delega in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO GIULIANI per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CP_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio , al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinte contrarie domande, eccezioni, richieste e deduzioni, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto:
1. accertare e dichiarare la simulazione relativa e, dunque, l'inefficacia/nullità degli atti simulati Notar rep 20359 raccolta 4669 del 2.10.97 e CP_3
1
Notar rep 14283 raccolta 3262 del 24.07.1998 e per l'effetto 2. in adempimento dei contratti Per_1 dissimulati pienamente validi ed efficaci, accertare e dichiarare essere il sig. l'unico titolare Parte_1 dei diritti da essi derivanti;
3. condannare quindi la convenuta alla restituzione sia degli immobili oggetto di essi contratti sia, per accessione, di tutto quanto su di essi insiste;
4. accertare e dichiarare inoltre che
l'atto a rogito Notar del 4.12.2008 rep 26934 raccolta 14708, nella misura della quota di Per_2 proprietà pari al 50% dell'immobile intestata alla convenuta, integra una donazione indiretta da parte CP_ del ed in favore della e per l'effetto 5. pronunciare la revocazione della stessa per ingratitudine Pt_1 della donataria con condanna di quest'ultima alla restituzione della quota parte donata;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari di servizio oltre rimborso forfettario 12,50% LP, iva e cpa come per legge”.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa e respinta, per tutti i motivi in fatto ed in diritto, sopra esposti: A) RIGETTARE tutte le domande formulate dall'attore, sig. nei confronti della convenuta, sig.ra Parte_1 CP_1
, poiché inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque, nel merito, infondate, in fatto ed
[...] in diritto, e non provate per tutti i fatti, le domande, le eccezioni, le difese ed motivi sopra meglio dedotti ed esposti. B) CONDANNARE l'attore, alla refusione delle spese legali in favore della Parte_1 convenuta, , oltre al risarcimento per la lite temeraria che l'ill.mo sig. Giudice Controparte_1 ritenesse ravvisabile nelle domande ed azione esercitate dal sig. nel presente giudizio”. Parte_1
Con ordinanza del 18/01/2022, resa a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., nella sua formulazione all'epoca vigente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi contraenti, litisconsorti necessari, CP_2
e ritualmente citati dalla parte attrice e non costituiti in giudizio,
[...] CP_3 dei quali quindi è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatori formali di attore e convenuta,
e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26/09/2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali hanno usufruito dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., nella sua formulazione applicabile 'ratione temporis', per il deposito degli ultimi scritti difensivi.
L'attore ha chiesto dichiararsi la simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, degli atti notarili di compravendita del 02/10/1997 e del 24/07/1998 - con i quali la SI.ra ha acquistato i due terreni siti nel Comune di Fara Sabina, indicati nei rispettivi atti, CP_1
e precisamente il primo dalla SI.ra e il secondo dal SI. Controparte_2 CP_3
2
-, assumendo che, in forza dei contratti dissimulati, sarebbe egli stesso l'unico proprietario di detti immobili, nonché di revocarsi, per ingratitudine della donataria, la donazione indiretta che si sarebbe perfezionata con l'atto notarile del 04/12/2008, con il quale le parti hanno acquistato, ognuna per il 50%, l'immobile in Colle di Tora oggetto del suddetto atto.
La interposizione fittizia di persona si realizza con un accordo trilatero tra interposto, interponente e terzo parte del contratto apparente, in cui le parti concordano che, pur dichiarando il terzo e l'interposto nel contratto che gli effetti dello stesso si realizzano tra loro, in realtà vogliono che detti effetti si producano nei confronti dell'interponente (cfr.
Cassazione civile sez. III, 23/09/2025, n. 25980).
La prova della simulazione in una compravendita immobiliare deve essere fornita con la produzione della controdichiarazione scritta, in quanto l'art. 1417 c.c. non ammette la prova per testimoni al fine di dimostrare la simulazione tra le parti, controdichiarazione che non necessariamente deve provenire da tutte le parti dell'accordo simulatorio, ben potendo essa provenire solo dalla parte contro il cui interesse è redatta, parte che, nel caso di specie, coincide con la SI.ra (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 09/11/2022, n. CP_1
33039).
La giurisprudenza ammette la prova per testimoni, nei limiti di cui all'art. 2724 c.c., quando il contratto simulato è a forma libera (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/07/2022, n. 22978), ipotesi che evidentemente esula dalla presente, trattandosi di compravendita immobiliare per la quale è richiesta la forma scritta 'ad substantiam' dall'art. 1350 c.c.
Nel caso in esame, quindi, la prova per testimoni sarebbe ammissibile solo nell'ipotesi di cui all'art. 2725 c.c., e cioè di perdita del documento senza colpa da parte del contraente, di cui all'art. 2724 n. 3) c.c.
La parte attrice non ha depositato alcuna controdichiarazione scritta, e neanche ne ha dedotto la sussistenza, ed ha articolato una prova per testimoni inammissibile, non vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 2725 c.c.
La domanda simulatoria deve quindi essere respinta in quanto non provata.
Con la seconda domanda, l'attore ha chiesto l'accertamento della donazione indiretta che si sarebbe perfezionata con l'atto di compravendita del 04/12/2008, relativamente alla quota del 50% dell'immobile acquistata dalla parte convenuta, e la revocazione della donazione stessa per ingratitudine.
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Innanzitutto, la parte convenuta ha eccepito la decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 802
c.c., per avere l'attore proposto la domanda decorso oltre un anno dalla conoscenza della causa di revocazione, eccezione sulla quale la parte attrice nulla ha dedotto, né nelle memorie ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c. né in tutti gli altri scritti.
Sulla questione deve rilevarsi che la parte attrice ha fondato la domanda di revocazione CP_ della donazione indiretta per ingratitudine sul presupposto che “i rapporti tra i coniugi
e si sono gravemente deteriorati tanto da essere in corso una domanda di separazione giudiziale Pt_1 con addebito proposta dal SI. . L'ingratitudine viene quindi individuata nella Parte_1 causa del deterioramento del rapporto coniugale che ha portato alla separazione dei coniugi.
Pertanto, deve ritenersi che, quantomeno al momento della proposizione, da parte dell'odierno attore, della domanda di separazione giudiziale, rubricata al n. 179/2019 R.G.
(come indicato nell'atto di citazione), quest'ultimo fosse a conoscenza della dedotta causa di ingratitudine.
Essendo la domanda di separazione stata proposta nell'anno 2019 (n. 176/2019 R.G.), mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato spedito per la notifica il
03/03/2021, e la relativa istanza di mediazione è stata presentata il 17/02/2021,
l'eccezione di decadenza dall'azione deve ritenersi fondata.
La domanda è comunque infondata, in quanto non provata.
L'attore sostiene che l'acquisto della quota del 50% dell'immobile oggetto del contratto stipulato con atto notarile del 04/12/2008 da parte della convenuta, che compare appunto nell'atto di compravendita quale acquirente della quota stessa, in realtà integrerebbe una donazione indiretta che vedrebbe quale donante l'odierno attore.
La donazione indiretta, differentemente dalla donazione simulata - in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, le quali appunto vogliono stipulare un contratto a titolo gratuito -, è un contratto con causa onerosa, diretto a raggiungere una finalità ulteriore e diversa rispetto a quella comunque voluta e realizzata con il contratto stipulato, consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore rispetto alla sua controprestazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/07/2024, n. 19230).
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Ebbene, l'attore ha dedotto, a sostegno della prima parte della domanda, e cioè della domanda di accertamento della esistenza di una donazione, che il prezzo dell'immobile sarebbe stato pagato interamente da lui, ma non ha fornito la prova di tale assunto.
Nell'atto di compravendita le parti hanno dichiarato che il prezzo dell'immobile, pattuito in euro 126.000,00, è stato interamente pagato prima del rogito notarile. Nell'atto notarile del 04/12/2008 sono indicati specificamente gli assegni con i quali il prezzo dell'immobile
è stato pagato, e precisamente: - assegno bancario di euro 2.500,00 emesso il 26/10/2008, tratto sulla banca CA.RI.RI., filiale di Passo Corese, n. 1016590276; - assegno circolare di euro 30.800,00 emesso il 30/10/2008, tratto sulla banca CA.RI.RI., filiale di Passo Corese,
n. 9031038290-01; - assegno circolare di euro 80.000,00 emesso il 03/12/2008, tratto sulla banca CA.RI.RI., filiale di Monterotondo, n. 9251391696-01; - assegno circolare di euro
25.300,00 emesso il 03/12/2008, tratto sulla banca Unicredit Banca di Roma, n.
5911695267-10.
Sono stati depositati in atti un estratto del conto corrente intestato all'attore presso la banca CA.RI.RI., filiale di Monterotondo, dal quale risulta la emissione il 03/12/2008 di un assegno circolare di 80.000,00 euro, nonché un estratto del conto corrente intestato all'attore presso la Unicredit Banca di Roma, dal quale risulta la emissione il 03/12/2008 di un assegno circolare di euro 25.300,00. Sugli estratti dei conti correnti bancari non risulta il numero dei rispettivi assegni circolari, ma la coincidenza di importi e date fa ritenere che si tratti di quelli menzionati nell'atto notarile di compravendita del 2008.
Da quanto sopra emerge quindi che l'attore ha pagato il prezzo dell'immobile acquistato dalle parti con l'atto del 04/12/2008 per la somma di euro 105.300,00, mentre non vi è prova del pagamento da parte dello stesso della residua somma di euro 20.700,00, e quindi del pagamento integrale da parte dell'attore della quota del 50% dell'immobile acquistata dalla parte convenuta.
In assenza della prova di cui sopra, non può ritenersi che con il contratto del 04/12/2008, con il quale le parti hanno acquistato, ognuna per il 50%, l'immobile in Colle di Tora si sia posta in essere una donazione indiretta a favore della parte convenuta della quota dalla stessa acquistata.
Ciò in quanto, quando il presunto donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, non può configurarsi una donazione indiretta, considerato che l'attribuzione del bene per
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spirito di liberalità può ritenersi realizzata solo quando egli abbia pagato interamente detto prezzo (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n. 16329).
Appare opportuno aggiungere, peraltro, che la domanda è rimasta completamene sfornita di supporto probatorio con riferimento alla dedotta ingratitudine della presunta donataria, considerato che non è stata provata alcuna delle cause di revocazione di cui all'art. 801 c.c.
Non vi è stata alcuna confessione dei fatti oggetto dei capitoli di prova sottoposti alla parte convenuta in sede di interrogatorio formale.
L'unico testimone escusso non ha riferito alcuna circostanza rilevante ai fini del decidere, essendosi egli limitato a dichiarare - dopo avere precisato di lavorare e di avere lavorato presso l'abitazione del SI. già da prima che l'attore si sottoponesse ad intervento Pt_1 chirurgico al cuore, per un'ora al giorno, facendo lavori di giardinaggio - che aveva visto nella casa qualche volta il figlio dell'attore portare delle buste della spesa, ed a volte la moglie e di non avere mai visto nella casa la SI.ra ; il teste ha anche Per_3 CP_1 dichiarato di non essere in grado di riferire se la SI.ra si fosse disinteressata o meno CP_1 del marito dopo l'intervento al cuore al quale quest'ultimo si era sottoposto.
Le domande dell'attore devono quindi essere respinte.
Non può essere accolta la domanda della parte convenuta, diretta alla condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria, non ravvisandosene i presupposti.
Le spese di lite, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014, stante la ridotta complessità della controversia, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Nulla deve essere disposto per le spese dei terzi chiamati, stante la loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Respinge le domande dell'attore.
Condanna l'attore a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, il 09/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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