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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/09/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2544/2023
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
DI BATTISTA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2544 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: “altri contratti atipici”;
tra Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Fazzi, procuratore domiciliatario;
-opponente-
e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Totaro, procuratore domiciliatario;
-opposto-
Conclusioni come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 06/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Parte_1Con atto di citazione depositato in data 24/03/2023, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 264/2023 emesso dal Tribunale di Lecce con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, in favore di Controparte_1 In particolare, la Parte_1 esponeva: che, nel corso della mediazione assistita, le parti non avevano
-
sottoscritto alcun accordo, stante l'assenza del durante l'incontro del CP_1
13/01/2023, a cui prendevano parte, altresì, i rispettivi procuratori;
- che, pertanto, la causa veniva rinviata per esperire la negoziazione assistita;
- che le somme richieste nel d.i. opposto erano errate;
- che, invero, era creditrice della somma di € 3.000,00, a seguito della vendita dell'autovettura di sua proprietà e del successivo acquisto, da parte del CP_1 di و
un'altra auto per € 6.000,00; - che quest'ultimo restituiva € 3.000,00, residuando in tal modo un credito di € 3.000,00; - che era creditrice dell'ulteriore somma di € 3.000,00, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Porto Cesareo alla via Belgrado, n. 32; - che controparte aveva goduto dell'immobile in questione per un periodo di 10 mesi, senza sostenere le relative spese per le utenze;
- che, dato il valore catastale dell'immobile di € 500,00 e spese forfettarie stabilite all'importo di € 100,00 mensili per le utenze, il credito era da considerarsi congruo dell'ammontare di € 300,00 mensili (di cui € 250,00 a titolo di indennità di occupazione ed € 50,00, quale somma pari al 50% delle utenze); - che, pertanto, complessivamente vantava un credito pari ad € 6.000,00.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: - di accertare e dichiarare la necessità di esperire la negoziazione assistita;
- nel merito, di annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 264/2023 emesso in data 02/02/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/06/2023, Controparte_1 rappresentava:
- che la procedura di negoziazione, oltre a non essere obbligatoria nella presenta controversia, era stata, ad ogni modo, attivata dallo stesso, pur essendosi conclusa negativamente in quanto le parti non giungevano ad un accordo;
- che, in virtù del contratto di convivenza del
05/03/2021, risultava essere creditore, nei riguarda dell'opponente, della somma complessiva di € 67.600,00 (di cui € 42.600,00 a titolo di finanziamento dei lavori con un prestito fruttifero, alla data di sottoscrizione del predetto contratto, ed € 25.000,00 a titolo di ulteriore prestito fruttifero per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Parte_1 sito in "
Porto Cesareo, via Belgrado n. 32, eseguiti in epoca successiva alla sottoscrizione dell'accordo di convivenza); - che nel contratto del 5/03/2021 era previsto che, in caso di perdurante convivenza, la parte opposta si impegnava a restituire il suddetto importo;
- che, invece, in caso di scioglimento della convivenza, la stessa si impegnava a restituire le medesime somme, al netto di quanto già versato, nell'arco temporale di un anno e con un preavviso di almeno tre mesi;
che, al netto di quanto già versato, la Parte_1 era creditrice della somma pari ad
-
€ 3.000,00; che detta somma era già stata riconosciuta da controparte, nonché le era stata scomputata dal totale, alla luce di quanto emerso in sede di negoziazione assistita;
che
-
inizialmente le chiedeva la somma di € 53.000,00, poi ridotta ad € 50.000,00, essendo dato atto delle restituzioni concretamente effettuate;
- che l'importo di € 3.000,00, preteso da controparte a titolo di indennità di occupazione del summenzionato immobile, era stato calcolato in maniera arbitraria;
- che, oltretutto, detto importo era da considerarsi irripetibile.
Pertanto, concludeva chiedendo: - di concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
- di dichiarare inammissibile l'eccezione di improcedibilità della domanda per la presunta mancanza/incompletezza della negoziazione assistita;
- di rigettare nel merito l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del d.i. opposto;
- di condannare controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con quantificazione del danno da valutarsi equitativamente. Con vittoria di spese e di compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, sia per il giudizio monitorio, sia per il presente giudizio di opposizione.
Con ordinanza del 07/09/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (n. 264/2023 del 02/02/2023).
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale. All'udienza del 06/02/2025 la causa veniva assunta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni espresse mediante il deposito di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
************ Preliminarmente, appare opportuno affrontare e ribadire la questione relativa all'eccezione sollevata da parte opponente avente ad oggetto l'improcedibilità dell'azione a causa dell'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita. Orbene, nella presente controversia è emerso come, in concreto, detta procedura abbia avuto effettivamente inizio, sebbene non si sia conclusa con un accordo tra le parti (cfr. convenzione di negoziazione assistita del 07/12/2022); ragion per cui, la suddetta eccezione non può trovare accoglimento.
Quanto al merito, il Tribunale ritiene che l'opposizione proposta in questa sede dalla Parte_1 non meriti di essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Precisamente, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si presenta come un ordinario giudizio di cognizione “a parti invertite", nel quale detta inversione si determina dalla provocatio ad opponendum che ne costituisce proprio il nucleo tecnico essenziale. Tuttavia, è bene chiarire come tale inversione delle parti non si riverbera in alcun modo sull'ordinaria ripartizione dell'onere della prova;
di talché, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte che voglia far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, laddove colui il quale intenda infirmare un diritto fatto valere deve offrire la prova di quei fatti modificativi, impeditivi o estintivi che in tesi ne possano indebolire la pretesa.
Orbene, nel caso di specie, con particolare riferimento al presunto credito (pari ad € 3.000,00) vantato dalla parte opponente nei riguardi del CP_1 - somma che, a suo dire, andrebbe
-ulteriormente scomputata dall'importo ingiunto la pretesa creditoria della Parte_1 risulta del tutto carente sotto il profilo probatorio, stante l'assenza in atti di idonea e comprovante documentazione in grado di suffragarla, mancanza a cui fa seguito l'impossibilità di poter scomputare detto importo dalla somma ingiunta dalla parte opposta e pari ad €
50.000,00.
Ancora, nei propri scritti difensivi la Parte_1 insiste per la condanna di controparte alla restituzione della somma complessiva di € 3.000,00, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di sua proprietà sito in Porto Cesareo, via Belgrado n. 32, immesso nel godimento di parte opposta per un periodo di 10 mesi, in particolare da dicembre 2021 a settembre 2022.
A tal proposito, è bene precisare come il contratto di convivenza altro non è che un accordo scritto che consente ai conviventi di fatto di disciplinare il complesso dei rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, venendo messi nella condizione di poter compiere congiuntamente una scelta consapevole in ordine all'assetto degli interessi patrimoniali che in concreto intendono regolare.
Invero, per quanto concerne la controversia in esame, dalla lettura dell'accordo di convivenza ex 1. 76/2016 concluso dalle parti e dalle stesse sottoscritto in data 05/03/2021, non emerge alcun tipo di riferimento alla potenziale corresponsione, nell'ipotesi di scioglimento della convivenza, di un'indennità di occupazione a carico del CP_1 per aver quest'ultimo goduto dell'immobile di proprietà della Parte_1 ; pertanto, attesa la mancanza di una convenzione tra le parti sul punto appare evidente come non sussista alcun titolo idoneo a legittimare la pretesa restituzione asseritamente vantata dalla parte opponente.
Per di più, con peculiare riferimento all'aspetto legato alla sussistenza di veri e propri diritti ed obblighi dei conviventi di fatto nonché al vincolo di natura solidaristica ed assistenziale che intercorre tra i conviventi, si è espressa da ultimo la Corte di Cassazione, la quale, sottolineando il valore pregnante che le unioni di fatto hanno conquistato negli ultimi anni, ha elaborato il seguente principio di diritto: "Le unioni di fatto sono un di uso fenomeno sociale, che trova tutela nell'art. 2 Cost., e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, stante l'affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia" (cfr. Corte
Cass. ord. n. 28 dep. 02/01/2025). Difatti, la Suprema Corte, considerando l'attività di assistenza materiale e di contribuzione economica alla stregua dell'adempimento di un'obbligazione naturale, ha di fatto voluto riconoscere la spontaneità che in linea di massima caratterizza l'operato di ciascun convivente nell'ambito di una convivenza di fatto, spontaneità da cui deriva, nell'ottica strettamente giuridica, l'irripetibilità delle prestazioni eseguite dalle parti.
In ultimo deve essere rigettata la domanda di condanna formulata ex art. 96 c.p.c. attesa la mancata prova della mala fede e della colpa grave nell'agire in giudizio.
Quanto detto impone il rigetto dell'opposizione, dal quale deriva altresì la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. vigente, con applicazione dello scaglione di riferimento e dei valori minimi in considerazione della scarsa attività svolta e della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo in ordine all'opposizione proposta da
[...]
Parte_1 nei riguardi di Controparte_1 la rigetta.
Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite della procedura monitoria, nonché alle spese del presente giudizio che liquida in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Lecce, 29/08/2025
Il Giudice
Agnese DI BATTISTA
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
DI BATTISTA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2544 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: “altri contratti atipici”;
tra Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Fazzi, procuratore domiciliatario;
-opponente-
e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Totaro, procuratore domiciliatario;
-opposto-
Conclusioni come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 06/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Parte_1Con atto di citazione depositato in data 24/03/2023, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 264/2023 emesso dal Tribunale di Lecce con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, in favore di Controparte_1 In particolare, la Parte_1 esponeva: che, nel corso della mediazione assistita, le parti non avevano
-
sottoscritto alcun accordo, stante l'assenza del durante l'incontro del CP_1
13/01/2023, a cui prendevano parte, altresì, i rispettivi procuratori;
- che, pertanto, la causa veniva rinviata per esperire la negoziazione assistita;
- che le somme richieste nel d.i. opposto erano errate;
- che, invero, era creditrice della somma di € 3.000,00, a seguito della vendita dell'autovettura di sua proprietà e del successivo acquisto, da parte del CP_1 di و
un'altra auto per € 6.000,00; - che quest'ultimo restituiva € 3.000,00, residuando in tal modo un credito di € 3.000,00; - che era creditrice dell'ulteriore somma di € 3.000,00, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Porto Cesareo alla via Belgrado, n. 32; - che controparte aveva goduto dell'immobile in questione per un periodo di 10 mesi, senza sostenere le relative spese per le utenze;
- che, dato il valore catastale dell'immobile di € 500,00 e spese forfettarie stabilite all'importo di € 100,00 mensili per le utenze, il credito era da considerarsi congruo dell'ammontare di € 300,00 mensili (di cui € 250,00 a titolo di indennità di occupazione ed € 50,00, quale somma pari al 50% delle utenze); - che, pertanto, complessivamente vantava un credito pari ad € 6.000,00.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: - di accertare e dichiarare la necessità di esperire la negoziazione assistita;
- nel merito, di annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 264/2023 emesso in data 02/02/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/06/2023, Controparte_1 rappresentava:
- che la procedura di negoziazione, oltre a non essere obbligatoria nella presenta controversia, era stata, ad ogni modo, attivata dallo stesso, pur essendosi conclusa negativamente in quanto le parti non giungevano ad un accordo;
- che, in virtù del contratto di convivenza del
05/03/2021, risultava essere creditore, nei riguarda dell'opponente, della somma complessiva di € 67.600,00 (di cui € 42.600,00 a titolo di finanziamento dei lavori con un prestito fruttifero, alla data di sottoscrizione del predetto contratto, ed € 25.000,00 a titolo di ulteriore prestito fruttifero per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Parte_1 sito in "
Porto Cesareo, via Belgrado n. 32, eseguiti in epoca successiva alla sottoscrizione dell'accordo di convivenza); - che nel contratto del 5/03/2021 era previsto che, in caso di perdurante convivenza, la parte opposta si impegnava a restituire il suddetto importo;
- che, invece, in caso di scioglimento della convivenza, la stessa si impegnava a restituire le medesime somme, al netto di quanto già versato, nell'arco temporale di un anno e con un preavviso di almeno tre mesi;
che, al netto di quanto già versato, la Parte_1 era creditrice della somma pari ad
-
€ 3.000,00; che detta somma era già stata riconosciuta da controparte, nonché le era stata scomputata dal totale, alla luce di quanto emerso in sede di negoziazione assistita;
che
-
inizialmente le chiedeva la somma di € 53.000,00, poi ridotta ad € 50.000,00, essendo dato atto delle restituzioni concretamente effettuate;
- che l'importo di € 3.000,00, preteso da controparte a titolo di indennità di occupazione del summenzionato immobile, era stato calcolato in maniera arbitraria;
- che, oltretutto, detto importo era da considerarsi irripetibile.
Pertanto, concludeva chiedendo: - di concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
- di dichiarare inammissibile l'eccezione di improcedibilità della domanda per la presunta mancanza/incompletezza della negoziazione assistita;
- di rigettare nel merito l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del d.i. opposto;
- di condannare controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con quantificazione del danno da valutarsi equitativamente. Con vittoria di spese e di compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, sia per il giudizio monitorio, sia per il presente giudizio di opposizione.
Con ordinanza del 07/09/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (n. 264/2023 del 02/02/2023).
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale. All'udienza del 06/02/2025 la causa veniva assunta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni espresse mediante il deposito di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
************ Preliminarmente, appare opportuno affrontare e ribadire la questione relativa all'eccezione sollevata da parte opponente avente ad oggetto l'improcedibilità dell'azione a causa dell'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita. Orbene, nella presente controversia è emerso come, in concreto, detta procedura abbia avuto effettivamente inizio, sebbene non si sia conclusa con un accordo tra le parti (cfr. convenzione di negoziazione assistita del 07/12/2022); ragion per cui, la suddetta eccezione non può trovare accoglimento.
Quanto al merito, il Tribunale ritiene che l'opposizione proposta in questa sede dalla Parte_1 non meriti di essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Precisamente, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si presenta come un ordinario giudizio di cognizione “a parti invertite", nel quale detta inversione si determina dalla provocatio ad opponendum che ne costituisce proprio il nucleo tecnico essenziale. Tuttavia, è bene chiarire come tale inversione delle parti non si riverbera in alcun modo sull'ordinaria ripartizione dell'onere della prova;
di talché, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte che voglia far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, laddove colui il quale intenda infirmare un diritto fatto valere deve offrire la prova di quei fatti modificativi, impeditivi o estintivi che in tesi ne possano indebolire la pretesa.
Orbene, nel caso di specie, con particolare riferimento al presunto credito (pari ad € 3.000,00) vantato dalla parte opponente nei riguardi del CP_1 - somma che, a suo dire, andrebbe
-ulteriormente scomputata dall'importo ingiunto la pretesa creditoria della Parte_1 risulta del tutto carente sotto il profilo probatorio, stante l'assenza in atti di idonea e comprovante documentazione in grado di suffragarla, mancanza a cui fa seguito l'impossibilità di poter scomputare detto importo dalla somma ingiunta dalla parte opposta e pari ad €
50.000,00.
Ancora, nei propri scritti difensivi la Parte_1 insiste per la condanna di controparte alla restituzione della somma complessiva di € 3.000,00, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di sua proprietà sito in Porto Cesareo, via Belgrado n. 32, immesso nel godimento di parte opposta per un periodo di 10 mesi, in particolare da dicembre 2021 a settembre 2022.
A tal proposito, è bene precisare come il contratto di convivenza altro non è che un accordo scritto che consente ai conviventi di fatto di disciplinare il complesso dei rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, venendo messi nella condizione di poter compiere congiuntamente una scelta consapevole in ordine all'assetto degli interessi patrimoniali che in concreto intendono regolare.
Invero, per quanto concerne la controversia in esame, dalla lettura dell'accordo di convivenza ex 1. 76/2016 concluso dalle parti e dalle stesse sottoscritto in data 05/03/2021, non emerge alcun tipo di riferimento alla potenziale corresponsione, nell'ipotesi di scioglimento della convivenza, di un'indennità di occupazione a carico del CP_1 per aver quest'ultimo goduto dell'immobile di proprietà della Parte_1 ; pertanto, attesa la mancanza di una convenzione tra le parti sul punto appare evidente come non sussista alcun titolo idoneo a legittimare la pretesa restituzione asseritamente vantata dalla parte opponente.
Per di più, con peculiare riferimento all'aspetto legato alla sussistenza di veri e propri diritti ed obblighi dei conviventi di fatto nonché al vincolo di natura solidaristica ed assistenziale che intercorre tra i conviventi, si è espressa da ultimo la Corte di Cassazione, la quale, sottolineando il valore pregnante che le unioni di fatto hanno conquistato negli ultimi anni, ha elaborato il seguente principio di diritto: "Le unioni di fatto sono un di uso fenomeno sociale, che trova tutela nell'art. 2 Cost., e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, stante l'affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia" (cfr. Corte
Cass. ord. n. 28 dep. 02/01/2025). Difatti, la Suprema Corte, considerando l'attività di assistenza materiale e di contribuzione economica alla stregua dell'adempimento di un'obbligazione naturale, ha di fatto voluto riconoscere la spontaneità che in linea di massima caratterizza l'operato di ciascun convivente nell'ambito di una convivenza di fatto, spontaneità da cui deriva, nell'ottica strettamente giuridica, l'irripetibilità delle prestazioni eseguite dalle parti.
In ultimo deve essere rigettata la domanda di condanna formulata ex art. 96 c.p.c. attesa la mancata prova della mala fede e della colpa grave nell'agire in giudizio.
Quanto detto impone il rigetto dell'opposizione, dal quale deriva altresì la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. vigente, con applicazione dello scaglione di riferimento e dei valori minimi in considerazione della scarsa attività svolta e della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo in ordine all'opposizione proposta da
[...]
Parte_1 nei riguardi di Controparte_1 la rigetta.
Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite della procedura monitoria, nonché alle spese del presente giudizio che liquida in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Lecce, 29/08/2025
Il Giudice
Agnese DI BATTISTA