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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1788/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
ROMAN
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. MASSIMO DAL Controparte_1 C.F._2
MONTE
Parte convenuta
Oggetto: Altri contratti atipici. Appello avverso la sentenza n. 414/23, pubblicata il
25.10.2023, del Giudice di Pace di Vicenza.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 In via principale: riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Vicenza n.414/2023, pronunciata il 09/10/2023 e depositata in cancelleria in data 25.10.2023, mai notificata;
e per l'effetto confermarsi la piena validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo opposto n.1282/2021 del Giudice di Pace di Vicenza.
In via subordinata: in denegata ipotesi che il decreto ingiuntivo opposto per qualunque ragione fosse revocato, in ogni caso, condannare per le ragioni esposte in atti di causa il Sig.
a pagare a favore dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2 la somma complessiva di €.1.888,53; oltre agli interessi convenzionali maturandi
[...]
fino al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
Spese di lite, del primo e del secondo grado, rifuse secondo soccombenza.
In via istruttoria: autorizzare la produzione / esibizione (retro) della cartolina A.R.
n.61134469657-1 del 24.6.2013.
Per parte convenuta
Rigettare l'impugnazione proposta da in quanto infondata Controparte_2 per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 414/2023 pubblicata il 25 ottobre 2023 resa dal Giudice di Pace di Vicenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto
In data 12.2.2000 ha sottoscritto un “contratto d'abbonamento” di durata Controparte_1
trimestrale con Eurocom International s.r.l. per la fruizione, mediante decodifica, di
“programmi e/o servizi televisivi”.
A partire dal 2012 , dichiarando di essere subentrata nei Controparte_2
diritti di Eurocom International s.r.l., ha sollecitato a pagare le somme Controparte_1
2 dovute. Prima di allora, analoghi solleciti erano stati inviati dalla stessa Eurocom International
s.r.l.
Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 1659/21 depositato il 25.8.2021, il Giudice di Pace di Vicenza ha intimato a il pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 1.888,53, oltre ad interessi e spese, dovuta per l'abbonamento alla pay-tv di cui al contratto 12.2.2000, relativamente agli anni compresi tra il 2000 ed il 2006.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione chiedendo la Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo.
si è costituito in giudizio con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo Controparte_2
opposto.
Con la sentenza qui appellata il Giudice di Pace di Vicenza ha revocato l'opposizione e condannato parte convenuta opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite.
Giudizio d'appello
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello , insistendo Controparte_2
per la condanna dell'appellato al pagamento delle somme contrattualmente dovute.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
All'udienza del 15.5.2025, tenutasi con le forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e il Tribunale si è riservato di depositare la sentenza nei termini di cui al terzo comma della detta norma.
Motivi d'appello
3 1) Con il primo motivo d'appello contesta l'affermazione del giudice di Controparte_2
prime cure secondo la quale l'appellato non avrebbe avuto modo di conoscere il prezzo del servizio cui si è abbonato. Ciò sarebbe smentito dalla considerazione per cui il servizio in questione sarebbe stato pubblicizzato mediante la diffusione del periodico sul quale erano pubblicati i listini dei prezzi cui il contratto di abbonamento fa rinvio. Se ne dovrebbe dedurre che fosse ben a conoscenza del prezzo del servizio e della modalità Controparte_1
richiesta per la determinazione di tale prezzo.
2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere vessatorie alcune clausole del contratto del 12.2.2000. Ciò in quanto l'aderente al contratto avrebbe apposto la sottoscrizione specifica richiesta dall'art. 1341 c.c. e perché, considerata la natura di Eurocom International s.r.l., non vi sarebbe stato tra le parti lo squilibrio di cui all'art. 33 comma 1 del Codice del Consumo. Inoltre, afferma l'appellante, nei contratti a distanza come quello in esame, non sarebbe richiesta la trattativa personale sulle singole clausole che il giudice del primo grado ha ritenuto necessaria.
3) Con il terzo motivo di doglianza l'appellante sostiene che la clausola n. 3 del contratto, recante la previsione del rinnovo tacito del rapporto in mancanza di disdetta da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza, non potrebbe qualificarsi come vessatoria, non risultando pertinente il richiamo, fatto dal giudice di prime cure, alla disposizione che qualifica come tale la clausola che abbia l'effetto di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”
(art. 1469 bis comma 3 n. 6 c.c., applicabile ratione temporis).
4 4) Con il quarto motivo viene sollecitata una diversa regolazione delle spese di lite in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione.
Questioni riproposte dall'appellato ex art. 346 c.p.c.
Il Giudice di Pace ha accolto l'eccezione di vessatorietà del contratto sollevata dall'attore opponente in relazione alla conoscibilità del prezzo del servizio e alla previsione pattizia del rinnovo tacito del contratto. L'eccezione di prescrizione, pure sollevata dall'attore, non è stata esaminata in quanto assorbita.
In questa sede ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale Controparte_1
dell'azione proposta dalla controparte.
Ragioni della decisione
Il contratto in esame costituisce un contratto tra professionista e consumatore e, per tale ragione, è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 1469 bis e seguenti del codice civile, applicabili ratione temporis.
Ai sensi dell'art. 1469 ter comma 2 c.c. la vessatorietà delle clausole che definiscono l'oggetto del contratto e l'adeguatezza del corrispettivo può essere rilevata ove tali elementi non siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Il successivo articolo 1469 quater c.c. dispone(va) che, quando le clausole siano proposte al consumatore per iscritto, esse devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
Nel contratto stipulato dalle parti, all'art. 3, è previsto, quanto alla determinazione del prezzo dell'abbonamento, un rinvio ai “listini ufficiali delle emittenti televisive, al momento della sua sottoscrizione”. Non è indicato ove siano reperibili tali listini. L'appellante ha dimesso, sub doc. 3, un estratto del periodico “Satellite Eurosat” dal quale si dovrebbe rilevare il prezzo di lire 49.000 al mese. Anche ove si ritenesse che il consumatore fosse a conoscenza di tale
5 pubblicazione – ma tale prova non è in atti, né può essere desunta dal fatto che i contratti di
Eurocom International fossero, secondo la prospettazione dell'appellante, pubblicizzati da questo periodico – non è neppure chiaro quale sia il riferimento del contratto (ove si indica
Cont come “emittente” la che dovrebbe consentire di individuare, nel “listino” di Eurosat, il Cont prezzo applicato al contratto in esame. Secondo l'appellante sarebbe l'acronimo di
“Satisfaction Club TV” (una delle voci indicate nel listino) ma ciò, evidentemente, è tutt'altro che chiaro e trasparente per il consumatore, che avrebbe dovuto potere reperire in modo univoco e agevole l'informazione relativa al prezzo del servizio, individuandola tra le molteplici opzioni possibili.
E' quindi fondata la considerazione espressa nella sentenza appellata, secondo la quale il consumatore sarebbe stato nella condizione di non conoscere neppure il prezzo del servizio fornito: sia per l'indeterminatezza della fonte esterna cui il contratto fa rinvio in tema di prezzo, sia per la difficoltà di lettura del preteso collegamento tra il testo del contratto e detta fonte.
A tale assoluta mancanza di chiarezza del contratto consegue la sua vessatorietà ed inefficacia ex art. 1469 ter c.c. E irrilevante il fatto che il consumatore abbia apposto la sottoscrizione specifica relativa alla clausola in discorso ai sensi dell'art. 1341 c.c., posto che la vessatorietà di cui si è detto non deriva dalla violazione di tale norma.
In presenza di una clausola vessatoria era onere del professionista, anche nel caso di contratti conclusi a distanza o per corrispondenza, dimostrare di avere svolto una trattativa personale con il consumatore, potendo solo in tale ipotesi fare in modo che la clausola conservi efficacia. Lo stesso appellante conferma che tale trattativa, nel caso in esame, non vi è stata.
Le osservazioni dell'appellante circa le ridotte dimensioni dell'azienda che ha proposto il contratto sono del tutto irrilevanti giacché, indubitabilmente, Eurocom International s.r.l. ha agito come professionista e ha proposto la stipula del contratto mediante un modulo predisposto per iscritto al consumatore Ciò rende applicabili le norme sopra CP_1
richiamate.
6 Per quanto detto, risulta superfluo l'esame delle questioni relative al rinnovo del contratto e alla prescrizione.
Conclusioni e spese
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna alla rifusione delle spese, che vengono liquidate in considerazione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 414/23, pubblicata il 25.10.2023, del Giudice di Pace di Vicenza:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_2 Controparte_1 presente grado, liquidate in € 2.415,00, di cui € 2.100,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante.
Vicenza, 16 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
ROMAN
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. MASSIMO DAL Controparte_1 C.F._2
MONTE
Parte convenuta
Oggetto: Altri contratti atipici. Appello avverso la sentenza n. 414/23, pubblicata il
25.10.2023, del Giudice di Pace di Vicenza.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 In via principale: riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Vicenza n.414/2023, pronunciata il 09/10/2023 e depositata in cancelleria in data 25.10.2023, mai notificata;
e per l'effetto confermarsi la piena validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo opposto n.1282/2021 del Giudice di Pace di Vicenza.
In via subordinata: in denegata ipotesi che il decreto ingiuntivo opposto per qualunque ragione fosse revocato, in ogni caso, condannare per le ragioni esposte in atti di causa il Sig.
a pagare a favore dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2 la somma complessiva di €.1.888,53; oltre agli interessi convenzionali maturandi
[...]
fino al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
Spese di lite, del primo e del secondo grado, rifuse secondo soccombenza.
In via istruttoria: autorizzare la produzione / esibizione (retro) della cartolina A.R.
n.61134469657-1 del 24.6.2013.
Per parte convenuta
Rigettare l'impugnazione proposta da in quanto infondata Controparte_2 per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 414/2023 pubblicata il 25 ottobre 2023 resa dal Giudice di Pace di Vicenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto
In data 12.2.2000 ha sottoscritto un “contratto d'abbonamento” di durata Controparte_1
trimestrale con Eurocom International s.r.l. per la fruizione, mediante decodifica, di
“programmi e/o servizi televisivi”.
A partire dal 2012 , dichiarando di essere subentrata nei Controparte_2
diritti di Eurocom International s.r.l., ha sollecitato a pagare le somme Controparte_1
2 dovute. Prima di allora, analoghi solleciti erano stati inviati dalla stessa Eurocom International
s.r.l.
Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 1659/21 depositato il 25.8.2021, il Giudice di Pace di Vicenza ha intimato a il pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 1.888,53, oltre ad interessi e spese, dovuta per l'abbonamento alla pay-tv di cui al contratto 12.2.2000, relativamente agli anni compresi tra il 2000 ed il 2006.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione chiedendo la Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo.
si è costituito in giudizio con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo Controparte_2
opposto.
Con la sentenza qui appellata il Giudice di Pace di Vicenza ha revocato l'opposizione e condannato parte convenuta opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite.
Giudizio d'appello
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello , insistendo Controparte_2
per la condanna dell'appellato al pagamento delle somme contrattualmente dovute.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
All'udienza del 15.5.2025, tenutasi con le forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e il Tribunale si è riservato di depositare la sentenza nei termini di cui al terzo comma della detta norma.
Motivi d'appello
3 1) Con il primo motivo d'appello contesta l'affermazione del giudice di Controparte_2
prime cure secondo la quale l'appellato non avrebbe avuto modo di conoscere il prezzo del servizio cui si è abbonato. Ciò sarebbe smentito dalla considerazione per cui il servizio in questione sarebbe stato pubblicizzato mediante la diffusione del periodico sul quale erano pubblicati i listini dei prezzi cui il contratto di abbonamento fa rinvio. Se ne dovrebbe dedurre che fosse ben a conoscenza del prezzo del servizio e della modalità Controparte_1
richiesta per la determinazione di tale prezzo.
2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere vessatorie alcune clausole del contratto del 12.2.2000. Ciò in quanto l'aderente al contratto avrebbe apposto la sottoscrizione specifica richiesta dall'art. 1341 c.c. e perché, considerata la natura di Eurocom International s.r.l., non vi sarebbe stato tra le parti lo squilibrio di cui all'art. 33 comma 1 del Codice del Consumo. Inoltre, afferma l'appellante, nei contratti a distanza come quello in esame, non sarebbe richiesta la trattativa personale sulle singole clausole che il giudice del primo grado ha ritenuto necessaria.
3) Con il terzo motivo di doglianza l'appellante sostiene che la clausola n. 3 del contratto, recante la previsione del rinnovo tacito del rapporto in mancanza di disdetta da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza, non potrebbe qualificarsi come vessatoria, non risultando pertinente il richiamo, fatto dal giudice di prime cure, alla disposizione che qualifica come tale la clausola che abbia l'effetto di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”
(art. 1469 bis comma 3 n. 6 c.c., applicabile ratione temporis).
4 4) Con il quarto motivo viene sollecitata una diversa regolazione delle spese di lite in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione.
Questioni riproposte dall'appellato ex art. 346 c.p.c.
Il Giudice di Pace ha accolto l'eccezione di vessatorietà del contratto sollevata dall'attore opponente in relazione alla conoscibilità del prezzo del servizio e alla previsione pattizia del rinnovo tacito del contratto. L'eccezione di prescrizione, pure sollevata dall'attore, non è stata esaminata in quanto assorbita.
In questa sede ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale Controparte_1
dell'azione proposta dalla controparte.
Ragioni della decisione
Il contratto in esame costituisce un contratto tra professionista e consumatore e, per tale ragione, è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 1469 bis e seguenti del codice civile, applicabili ratione temporis.
Ai sensi dell'art. 1469 ter comma 2 c.c. la vessatorietà delle clausole che definiscono l'oggetto del contratto e l'adeguatezza del corrispettivo può essere rilevata ove tali elementi non siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Il successivo articolo 1469 quater c.c. dispone(va) che, quando le clausole siano proposte al consumatore per iscritto, esse devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
Nel contratto stipulato dalle parti, all'art. 3, è previsto, quanto alla determinazione del prezzo dell'abbonamento, un rinvio ai “listini ufficiali delle emittenti televisive, al momento della sua sottoscrizione”. Non è indicato ove siano reperibili tali listini. L'appellante ha dimesso, sub doc. 3, un estratto del periodico “Satellite Eurosat” dal quale si dovrebbe rilevare il prezzo di lire 49.000 al mese. Anche ove si ritenesse che il consumatore fosse a conoscenza di tale
5 pubblicazione – ma tale prova non è in atti, né può essere desunta dal fatto che i contratti di
Eurocom International fossero, secondo la prospettazione dell'appellante, pubblicizzati da questo periodico – non è neppure chiaro quale sia il riferimento del contratto (ove si indica
Cont come “emittente” la che dovrebbe consentire di individuare, nel “listino” di Eurosat, il Cont prezzo applicato al contratto in esame. Secondo l'appellante sarebbe l'acronimo di
“Satisfaction Club TV” (una delle voci indicate nel listino) ma ciò, evidentemente, è tutt'altro che chiaro e trasparente per il consumatore, che avrebbe dovuto potere reperire in modo univoco e agevole l'informazione relativa al prezzo del servizio, individuandola tra le molteplici opzioni possibili.
E' quindi fondata la considerazione espressa nella sentenza appellata, secondo la quale il consumatore sarebbe stato nella condizione di non conoscere neppure il prezzo del servizio fornito: sia per l'indeterminatezza della fonte esterna cui il contratto fa rinvio in tema di prezzo, sia per la difficoltà di lettura del preteso collegamento tra il testo del contratto e detta fonte.
A tale assoluta mancanza di chiarezza del contratto consegue la sua vessatorietà ed inefficacia ex art. 1469 ter c.c. E irrilevante il fatto che il consumatore abbia apposto la sottoscrizione specifica relativa alla clausola in discorso ai sensi dell'art. 1341 c.c., posto che la vessatorietà di cui si è detto non deriva dalla violazione di tale norma.
In presenza di una clausola vessatoria era onere del professionista, anche nel caso di contratti conclusi a distanza o per corrispondenza, dimostrare di avere svolto una trattativa personale con il consumatore, potendo solo in tale ipotesi fare in modo che la clausola conservi efficacia. Lo stesso appellante conferma che tale trattativa, nel caso in esame, non vi è stata.
Le osservazioni dell'appellante circa le ridotte dimensioni dell'azienda che ha proposto il contratto sono del tutto irrilevanti giacché, indubitabilmente, Eurocom International s.r.l. ha agito come professionista e ha proposto la stipula del contratto mediante un modulo predisposto per iscritto al consumatore Ciò rende applicabili le norme sopra CP_1
richiamate.
6 Per quanto detto, risulta superfluo l'esame delle questioni relative al rinnovo del contratto e alla prescrizione.
Conclusioni e spese
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna alla rifusione delle spese, che vengono liquidate in considerazione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 414/23, pubblicata il 25.10.2023, del Giudice di Pace di Vicenza:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_2 Controparte_1 presente grado, liquidate in € 2.415,00, di cui € 2.100,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante.
Vicenza, 16 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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