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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/09/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 3649/2023
TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione dall'avv. Parte_1
Giovanni D'Auria Pec: Email_1
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Carratù Salvatore Pec: CP_1
CONVENUTA Email_2
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Enrico Pisanu Pec: Controparte_2
TERZO-CONVENUTO Email_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
ha impugnato il pignoramento ex art. 72 bis dpr n. 602/73 notificato l'11-10-2022 per Parte_1
la somma di euro 5.201,48 sul presupposto della omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto la TARES per gli anni 2014,15,16,17 e 18 e completa omissione dell'indicazione dell'immobile oggetto del richiesto tributo. Il GE con ordinanza comunicata l'8-6-23 A) dichiara di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione per intervenuta inefficacia del pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73 B) concede termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito……
Instaurato ritualmente il giudizio di merito, si costituiva la la quale eccepiva CP_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda per essere rituale la notifica dell'ingiunzione, All'uopo depositava documentazione afferente le notifiche.
Si costituiva il Terzo citato il quale affermava di aver provveduto, come disposto Controparte_2
dalla norma, alla trasmissione della dichiarazione di quantità e di aver inviato per i mesi ottobre- dicembre 2022 la quota di retribuzione al creditore. Infine dichiarava di non aver versato null'altro poiché il aveva interrotto il rapporto di lavoro. Pt_1
All'esito dello spirare del termine concesso la causa viene ora all'esame nel merito
La domanda è fondata e va accolta
Preliminarmente, sull'eccepito difetto di giurisdizione, si rileva quanto segue: l'ingiunzione di pagamento appare notificata al al Corso Alcide De Gasperi n. 22 in Cast/re di Stabia, Parte_1
stesso discorso dicasi per l'avviso di accertamento. E' giurisprudenza consolidata che l'ingiunzione di pagamento va impugnata, e, nel caso che ci occupa innanzi alla CTP, per far valere vizi relativi alla notifica;
tuttavia appare che detta ingiunzione, come pure l'avviso di accertamento che la precede, sia stata notificata in luogo diverso da quello di residenza del;
ergo l'impossibilità di proporre Pt_1
opposizione con conseguente rigetto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione.
Accertata l'errata notifica dell'ingiunzione di pagamento anche il conseguente atto di pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73 dell'11-10-2022 per l'importo di euro 5.201,48 è nullo.
Conseguenza di detta nullità è che al va restituita la quota relativa alle tre mensilità di Parte_1
retribuzione, ottobre-dicembre 2022, versate dal al creditore . CP_3 Controparte_2 CP_1 Le spese processuali seguono la soccombenza e si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
del terzo , ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Controparte_2
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di pignoramento ex art. 72 bis dpr
602/73 dell'11-10-2022 per l'importo di euro 5.201,48;
- Condanna alla restituzione delle tre mensilità di retribuzione versate dal CP_1 CP_2
periodo ottobre-dicembre 2022, oltre interessi legali dal pagamento;
[...]
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano CP_1 Parte_1
in complessivi euro 1.200,00, oltre esborsi, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avv. D'Auria Giovanni, dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata 26 settembre 2025 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 3649/2023
TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione dall'avv. Parte_1
Giovanni D'Auria Pec: Email_1
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Carratù Salvatore Pec: CP_1
CONVENUTA Email_2
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Enrico Pisanu Pec: Controparte_2
TERZO-CONVENUTO Email_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
ha impugnato il pignoramento ex art. 72 bis dpr n. 602/73 notificato l'11-10-2022 per Parte_1
la somma di euro 5.201,48 sul presupposto della omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto la TARES per gli anni 2014,15,16,17 e 18 e completa omissione dell'indicazione dell'immobile oggetto del richiesto tributo. Il GE con ordinanza comunicata l'8-6-23 A) dichiara di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione per intervenuta inefficacia del pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73 B) concede termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito……
Instaurato ritualmente il giudizio di merito, si costituiva la la quale eccepiva CP_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda per essere rituale la notifica dell'ingiunzione, All'uopo depositava documentazione afferente le notifiche.
Si costituiva il Terzo citato il quale affermava di aver provveduto, come disposto Controparte_2
dalla norma, alla trasmissione della dichiarazione di quantità e di aver inviato per i mesi ottobre- dicembre 2022 la quota di retribuzione al creditore. Infine dichiarava di non aver versato null'altro poiché il aveva interrotto il rapporto di lavoro. Pt_1
All'esito dello spirare del termine concesso la causa viene ora all'esame nel merito
La domanda è fondata e va accolta
Preliminarmente, sull'eccepito difetto di giurisdizione, si rileva quanto segue: l'ingiunzione di pagamento appare notificata al al Corso Alcide De Gasperi n. 22 in Cast/re di Stabia, Parte_1
stesso discorso dicasi per l'avviso di accertamento. E' giurisprudenza consolidata che l'ingiunzione di pagamento va impugnata, e, nel caso che ci occupa innanzi alla CTP, per far valere vizi relativi alla notifica;
tuttavia appare che detta ingiunzione, come pure l'avviso di accertamento che la precede, sia stata notificata in luogo diverso da quello di residenza del;
ergo l'impossibilità di proporre Pt_1
opposizione con conseguente rigetto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione.
Accertata l'errata notifica dell'ingiunzione di pagamento anche il conseguente atto di pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73 dell'11-10-2022 per l'importo di euro 5.201,48 è nullo.
Conseguenza di detta nullità è che al va restituita la quota relativa alle tre mensilità di Parte_1
retribuzione, ottobre-dicembre 2022, versate dal al creditore . CP_3 Controparte_2 CP_1 Le spese processuali seguono la soccombenza e si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
del terzo , ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Controparte_2
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di pignoramento ex art. 72 bis dpr
602/73 dell'11-10-2022 per l'importo di euro 5.201,48;
- Condanna alla restituzione delle tre mensilità di retribuzione versate dal CP_1 CP_2
periodo ottobre-dicembre 2022, oltre interessi legali dal pagamento;
[...]
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano CP_1 Parte_1
in complessivi euro 1.200,00, oltre esborsi, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avv. D'Auria Giovanni, dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata 26 settembre 2025 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora