Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4200/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Parte_1
Belpasso via IV Retta Ponente 57/A CF/PI rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1
rilasciata su foglio separato allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Letizia Moschetto
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avvocati Floro Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia
Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
Cod. Fisc. Controparte_2
in persona ex lege del Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso giusta P.IVA_3 CP_3
procura in atti, dall'avvocato Concetto Origlio,
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_4 P.IVA_4
via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Alessandra Currò
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento, cartella di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 26.04.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29320229019203677000, limitatamente alla cartella di pagamento n.29320170024845543000 e ai seguenti avvisi di addebito: n.59320160008025588000, n.59320160008188443000,
n.59320170000216407000 e n. 59320170000870437000. Ha eccepito: la prescrizione dei crediti
nonché la carenza di motivazione della intimazione impugnata. Ha concluso chiedendo: previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: dichiarare e accertare la nullità e/o annullamento ed illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29320229019203677000, della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito e dei ruoli ed in ogni caso dichiarare estinta l'obbligazione nei confronti di ed per i motivi esposti .Con vittoria di spese e compensi CP_1 CP_2
professionali con distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore.
Si è costituito l' il quale, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione ex art. CP_1
24 comma 5 del D.Lgs. n. 46/1999. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva e di carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata, ha rappresentato che spetta ad dedurre CP_5
in merito. Ha concluso chiedendo: dichiarare l'intervenuta inoppugnabilità degli avvisi di addebito;
respingere in toto il ricorso avversario. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata porre a carico di le spese legali. CP_5
Si è costituito l' che ha preliminarmente eccepito la competenza esclusiva del Concessionario CP_2
della Riscossione per tutte le questioni afferenti alla fase esecutiva del procedimento di riscossione esattoriale. Ha, altresì, eccepito la tardività dell'opposizione e la conseguente incontestabilità della pretesa contributiva. Ha concluso chiedendo: in via preliminare, ove non regolarmente convenuto, onerare l'opponente a chiamare in causa il Concessionario della riscossione;
rigettare ogni domanda ed eccezione avanzata nei confronti dell' , perché infondata e, in ulteriore subordine, CP_2 condannare il ricorrente al pagamento di quanto in ogni caso dovuto all' ; in via pregiudiziale CP_2 dichiarare la carenza di competenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la CP_2
decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs. 46/99 e 617 c.p.c.; Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art. 24 D.Lgs.46/99; in subordine e nel merito, rigettare ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché CP_2
infondata sia in fatto che in diritto e, in ulteriore subordine, condannare il ricorrente al pagamento di quanto in ogni caso dovuto all' ; ove si accerti la responsabilità del Concessionario della CP_2
Riscossione in ordine alla irregolarità e/o nullità degli atti di sua esclusiva competenza che hanno determinato l'estinzione del credito, condannare il medesimo a manlevare l' delle conseguenti CP_2
perdite economiche ed alla rifusione delle spese di lite.
Si è costituita che ha preliminarmente eccepito: l'inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione stante la regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito. Ha comunque precisato che le eccezioni afferenti alla omessa o tardiva notifica degli AVA è ascrivibile solo all' . Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha dedotto il mancato Controparte_6
perfezionarsi della stessa stante la notifica degli atti impugnati e dei successivi atti interruttivi della prescrizione e dovendosi, comunque, tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettati dalla normativa emergenziale covid 19. Ha, infine contestato l'eccezione di difetto di motivazione.
Ha concluso chiedendo: In via preliminare, ritenere e dichiarare che l'istanza di sospensione è infondata per carenza dei presupposti previsti dalla legge e, per l'effetto revocare il provvedimento di sospensione adottato;
Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'azione siccome proposta per l'avvenuta rituale notifica degli atti presupposto mai impugnati e divenuti titoli definitivi. Nel merito, ritenere e dichiarare la carenza di responsabilità di Controparte_4
CP_
per l'attività e gli atti di competenza del convenuto previdenziale e, per l'effetto,
[...]
tenerla indenne da ogni conseguenza anche in punto di spese processuali ove dovessero essere accertate in corso di causa irregolarità negli atti o nell'attività di competenza dell'Ente Creditore;
Ritenere e dichiarare non spirato nessun termine prescrizionale e conseguentemente corretto e legittimo l'operato di e pienamente valida ed efficace l'intimazione Controparte_4
di pagamento opposta, oltre che validi ed efficaci gli atti sottesi siccome notificati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
All'odierna udienza le parti costituite presenti, hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente, al fine di qualificare l'azione promossa occorre precisare che: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs.
46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama
C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica del titolo, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, in primo luogo, ha fatto valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione) proponendo cosi una opposizione all'iscrizione a ruolo.
Gli Enti resistenti hanno eccepito la tardività dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. A tal fine va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, sì come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n 4506). L'eccezione di inammissibilità formulata dagli Enti resistenti è da ritenersi fondata. ha prodotto, con riferimento alla cartella di pagamento n. Controparte_4
29320170024845543000, ricevuta di avvenuta consegna dalla quale è dato evincere la sua regolare e valida notifica, a mezzo pec, in data 4.09.2017. Quanto agli avvisi di addebito, l' Controparte_7
ha prodotto, le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna dalle quali è dato evincere la loro regolare e valida notifica, a mezo pec, nelle seguenti date: il 22.12.2016, gli avvisi di addebito n.59320160008025588000 e n.59320160008188443000; il 01.02.2017 l'avviso di addebito n.59320170000216407000 e il 29.03.2017 l'avviso di addebito n. 59320170000870437000
Ciò posto avuto riguardo alle sopra citate date di notifica degli atti opposti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 26.04.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, compresa l'eccezione di prescrizione.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Parte ricorrente ha, altresì, eccepito l'invalidità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e violazione dell'art.7 dello Statuto del contribuente. L'opposizione va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi. La stessa va dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Nella specie avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 05.05.2023
(all rel -29320229019203677000 zip fas. e alla data di deposito del ricorso 26.04.2024 il CP_5
termine di 20 giorni risulta ampiamente decorso. Parte ricorrente, infine, ha eccepito anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Detti fatti estintivi nella specie non ricorrono. ha prodotto quali validi atti interruttivi della prescrizione Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 29320229005100130000 notificata in data 13.10.2022 nonché
l'intimazione di pagamento n.29320229019203677000 notificata il 05.05.2023 oggetto di impugnazione.
Vanno rigettate le eccezioni formulate da parte ricorrente in merito alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229005100130000. Dall'esame della relata di notifica risulta,
e ciò è peraltro incontestato in fatto, che il 05.08.2022 il messo notificatore, non avendo reperito il contribuente all'indirizzo indicato nell'atto notificando, ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c, che, appunto, riguardo ai casi di momentanea irreperibilità del destinatario della notifica e delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
In ordine al momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di affermare nella ordinanza interlocutoria a S.U. n. 458 del 13/01/2005 che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione (cfr, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, sentenza 15 maggio 2009, n. 11331).
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo (140 c.p.c.), nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario della stessa, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Nella fattispecie, come già rilevato, l'intimazione di pagamento in oggetto è stata notificata al destinatario ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civile. Dà indicazioni contenute nella relazione di notifica risultano curati, il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito e la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, prevista dall'ultima parte del citato art. 140 (risulta depositato in atti sia la busta che l'avviso di ricevimento si veda fascicolo
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In caso di irreperibilità relativa laddove sia comunque inviata, come nel caso in esame, la raccomandata informativa e il plico è tornato al mittente per compiuta giacenza, come attestato sulla busta, l'intimazione di pagamento va ritenuta notificata decorsi dieci giorni dalla spedizione, nella specie in data 13.10.2022. La Suprema Corte, nella sentenza n. 31724/2019, su fattispecie identica, ha accolto il motivo di ricorso per cassazione secondo cui la cartella era stata regolarmente notificata con il decorso dei dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa, a nulla rilevando il fatto che il destinatario non avesse curato il ritiro presso l'ufficio postale dell'atto notificato, trattandosi di fatto ascrivibile alla sua inerzia che non incideva sulla conoscenza legale dell'atto non ritirato.
Da quanto sopra consegue che la documentazione prodotta è idonea a provare la regolare notifica dell'intimazione di pagamento in oggetto, risultando osservate tutte le formalità richieste per la validità della notifica.
Ciò posto, avuto riguardo alle date di notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito, così come sopra indicate, si osserva che il termine naturale di scadenza della prescrizione è il
4.09.2022 per la cartella di pagamento n. 29320170024845543000, il 22.12.2021 per gli avvisi di addebito n.59320160008025588000 e n.59320160008188443000, il 01.02.2022 per l'avviso di addebito n.59320170000216407000 e il 29.03.2022 per l'avviso di addebito n.
59320170000870437000. Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n.
18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229005100130000 (13.10.2022) i crediti portati dai sopracitati atti non erano prescritti. Da detta data è quindi cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(05.05.2023) non si era ancora perfezionato. Ne consegue che nessuna prescrizione risulta maturata.
Per completezza si osserva che, per effetto della sopracitata sospensione, anche in assenza dell'intimazione di pagamento n.29320229005100130000, la prescrizione non si sarebbe, comunque, perfezionata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229019203677000 oggetto di impugnazione, avvenuta il 05.05.2023.
Per quanto sopra il ricorso non può essere accolto.
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in persona del suo legale rapp.te p.t.,, Parte_1
avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna l'opponente a rifondere agli enti opposti le spese di lite, che vengono liquidate in favore di ognuno nella somma di euro 884,50, ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al
15% se dovute.
Catania, 9 gennaio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi