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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/11/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1219/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1219/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Ponte Romano n. 21/4, rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Valeriani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), Corso Mazzini n. 62, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 15/10/2025, in adesione alla domanda di cui al ricorso, come segue:
“- Accertare e Dichiarare che il sig. - per i motivi di cui in premessa del presente Controparte_2 ricorso – è autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.°
924/2020 pubblicata di data 02.12.2020 - revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig.
quale contributo al mantenimento del proprio figlio;
Parte_1 -per il resto si chiede la conferma delle disposizioni stabilite in sede di divorzio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo la parziale modifica della sentenza di divorzio n. CP_1
924/2020 pubblicata in data 02.12.2020, emessa dal Tribunale di Ravenna nel procedimento n. R.G.
2021/2020, alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate in corsivo, deducendo, in particolare, quale fattore sopravvenuto rispetto a detto provvedimento, la raggiunta indipendenza economica del figlio nata a [...] in data [...], per il mantenimento del quale Controparte_2 il padre versava l'importo di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto emesso in data 05/06/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
15/10/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 14/07/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Nessuno si costituiva per la resistente . Controparte_1
All'udienza del 15/10/2025 il difensore del ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda di cui al ricorso, con decorrenza degli effetti dalla data del provvedimento, e si rimetteva a giustizia sulle spese di lite. Erano presenti altresì la resistente e il figlio Controparte_1 Controparte_2
i quali aderivano alla domanda di parte ricorrente, dando atto della sopravvenuta indipendenza economica di quest'ultimo a far data da ottobre 2024.
Il PM concludeva come in atti in data 31/10/2025.
Con ordinanza depositata in pari data il Giudice relatore delegato, dichiarata la contumacia della resistente, rimetteva la causa in decisione al Collegio sulla precisazione delle conclusioni così come sopra riportata.
Tanto premesso, il Collegio rileva la fondatezza della domanda avanzata da cui la Parte_1 resistente, comparsa personalmente, ha aderito.
Il figlio maggiorenne ha infatti dato atto in udienza di essere economicamente Controparte_2 indipendente lavorando dall'ottobre 2024 e percependo uno stipendio di € 1.300,00 mensili.
La sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne giustifica con evidenza CP_2 la revoca dell'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario da parte del padre . Parte_1
Le spese di lite, stante l'adesione di parte resistente alla domanda del devono essere Pt_1 compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1219/2025 R.G., così provvede:
- a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.° 924/2020 pubblicata di data 02.12.2020 REVOCA, con decorrenza degli effetti dalla data del presente provvedimento, il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio nato a Faenza (RA) in [...] Controparte_2
30.03.2004, da parte del ricorrente stante la sopravvenuta indipendenza Parte_1 economica dello stesso;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1219/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Ponte Romano n. 21/4, rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Valeriani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), Corso Mazzini n. 62, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 15/10/2025, in adesione alla domanda di cui al ricorso, come segue:
“- Accertare e Dichiarare che il sig. - per i motivi di cui in premessa del presente Controparte_2 ricorso – è autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.°
924/2020 pubblicata di data 02.12.2020 - revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig.
quale contributo al mantenimento del proprio figlio;
Parte_1 -per il resto si chiede la conferma delle disposizioni stabilite in sede di divorzio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo la parziale modifica della sentenza di divorzio n. CP_1
924/2020 pubblicata in data 02.12.2020, emessa dal Tribunale di Ravenna nel procedimento n. R.G.
2021/2020, alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate in corsivo, deducendo, in particolare, quale fattore sopravvenuto rispetto a detto provvedimento, la raggiunta indipendenza economica del figlio nata a [...] in data [...], per il mantenimento del quale Controparte_2 il padre versava l'importo di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto emesso in data 05/06/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
15/10/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 14/07/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Nessuno si costituiva per la resistente . Controparte_1
All'udienza del 15/10/2025 il difensore del ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda di cui al ricorso, con decorrenza degli effetti dalla data del provvedimento, e si rimetteva a giustizia sulle spese di lite. Erano presenti altresì la resistente e il figlio Controparte_1 Controparte_2
i quali aderivano alla domanda di parte ricorrente, dando atto della sopravvenuta indipendenza economica di quest'ultimo a far data da ottobre 2024.
Il PM concludeva come in atti in data 31/10/2025.
Con ordinanza depositata in pari data il Giudice relatore delegato, dichiarata la contumacia della resistente, rimetteva la causa in decisione al Collegio sulla precisazione delle conclusioni così come sopra riportata.
Tanto premesso, il Collegio rileva la fondatezza della domanda avanzata da cui la Parte_1 resistente, comparsa personalmente, ha aderito.
Il figlio maggiorenne ha infatti dato atto in udienza di essere economicamente Controparte_2 indipendente lavorando dall'ottobre 2024 e percependo uno stipendio di € 1.300,00 mensili.
La sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne giustifica con evidenza CP_2 la revoca dell'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario da parte del padre . Parte_1
Le spese di lite, stante l'adesione di parte resistente alla domanda del devono essere Pt_1 compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1219/2025 R.G., così provvede:
- a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.° 924/2020 pubblicata di data 02.12.2020 REVOCA, con decorrenza degli effetti dalla data del presente provvedimento, il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio nato a Faenza (RA) in [...] Controparte_2
30.03.2004, da parte del ricorrente stante la sopravvenuta indipendenza Parte_1 economica dello stesso;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè