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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/07/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2172/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 04.06.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]; con l'Avv. Simone Mancini del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Umbria n. 98, RA (FM)
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.; C.F._2 residente in [...]; con l'Avv. Simone Mancini del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Umbria n. 98, RA (FM)
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RA (FM) il 17.10.1992 (anno 1992, atto n. 49, parte II, serie A, Ufficio 1)
□ separati consensualmente con verbale in data 21.10.2021 omologato con decreto del 17.01.2022 pagina 1 di 4 con i seguenti figli: 1) , nato il [...] a [...], cittadinanza italiana Parte_3
2) nata il [...] a [...], cittadinanza italiana;
Parte_4
3) nata il [...] a [...], cittadinanza italiana Parte_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: I coniugi vivranno separati ed ognuno potrà porre la propria residenza nell'ambito del territorio italiano, previa comunicazione di eventuali variazioni. Per l'effetto il Sig. rimarrà nell'abitazione coniugale di sua proprietà, posta in Parte_2
RA (FM) alla Via degli Aceri n. 21, nel mentre la Sig.ra si è già trasferita da tempo Pt_1 presso altra residenza.
- I figli e sono maggiorenni, mentre la figlia minore di anni 14, in regime di Pt_3 Pt_4 Pt_5 affidamento condiviso, conviverà stabilmente con la madre presso la casa in cui è stata portata la residenza.
- Il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di questa e previo accordo, anche solo telefonico, con la madre. Il padre potrà tenerla con sé anche nel mezzo della settimana ed a settimane alternate, il sabato dall'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della minore.
- Qualora la figlia sia ammalata, il padre avrà facoltà di farle visita, al fine di esercitare il proprio diritto-dovere di visita e di monitorare le condizioni di salute della minore. Per i periodi di affidamento della minore durante le ferie estive, natalizie e pasquali, si concorda che:
-la figlia trascorrerà durante l'estate (da concordare annualmente in riferimento ai mesi di luglio ed agosto) un periodo anche continuativo massimo di 15 giorni con un genitore e un periodo massimo di 15 giorni con l'altro, periodo che verrà definito entro il 20.06 di ogni anno. Trascorrerà inoltre le vacanze di Natale, per un periodo continuativo di 7 giorni, dal 24.12 al 30.12 di ogni anno con la madre e 7 giorni consecutivi dal 31.12 al 6.01 con il padre, invertendo poi i suddetti periodi di anno in anno. La stessa cosa avverrà per le vacanze di Pasqua, da trascorrere con la madre per un periodo continuativo massimo di cinque giorni, con inversione a favore del padre per l'anno successivo. Comunque, tali condizioni di visita, anche relative ai periodi di vacanze, potranno essere modificate, sempre su accordo di entrambi i coniugi, in relazione agli impegni lavorativi degli stessi ed alle esigenze e volontà della minore. Nei periodi di cui al punto precedente, ciascun genitore potrà permanere fuori casa con la minore per un periodo consecutivo massimo di una settimana, che diventano due in caso di ferie estive. Il genitore, ogni qual volta si recherà fuori casa per una settimana o per un week-end assieme alla figlia, dovrà rendersi reperibile e lasciare all'altro coniuge il nome, l'indirizzo e il recapito telefonico dell'hotel o del luogo in cui alloggia. I coniugi si accorderanno di anno in anno, con preavviso di almeno una settimana, per quanto concerne l'affidamento della minore in ordine alle altre festività, ossia il 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto e 1° novembre. pagina 2 di 4 In caso di disaccordo, comunque, resta inteso che ognuna delle già menzionate festività vanno trascorse alternativamente con un genitore e quella successiva con l'altro, con inversione per l'anno successivo;
Ciascun genitore potrà recarsi all'estero assieme alla figlia con il consenso dell'altro coniuge, anche per ciò che concerne il visto sul passaporto, che viene espressamente autorizzato sin da ora. Entrambi i genitori si impegnano a contribuire economicamente al mantenimento della figlia e, a Pt_5 tal fine, il Sig. verserà alla moglie, come contributo per il mantenimento indiretto, Parte_2
l'importo complessivo mensile di € 200,00 (duecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico sul Conto Corrente della Sig.ra all'IBAN che verrà indicato dalla stessa, a Parte_1 far data dal momento in cui verrà depositato il presente ricorso. Successivamente al primo anno tali somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT. Il Sig. attualmente Parte_2 disoccupato alla ricerca di un impiego lavorativo, verserà comunque il mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia minorenne. I genitori contribuiranno ciascuno per il 50% alle spese straordinarie sanitarie non coperte dal S.S.N., alle spese scolastiche e a tutte le altre che si rivelassero indispensabili allo sviluppo fisico e psicologico della minore, ivi compresa palestra, piscina e tutto ciò che riguarda sport ed hobby.
- Nessun mantenimento sarà dovuto per i due figli maggiorenni di anni 28 e di anni Pt_3 Pt_4
23, in quanto entrambi hanno raggiunto un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
- I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi autosufficienti economicamente e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento degli stessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA (FM) il 17/10/1992 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 04.06.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]; con l'Avv. Simone Mancini del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Umbria n. 98, RA (FM)
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.; C.F._2 residente in [...]; con l'Avv. Simone Mancini del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Umbria n. 98, RA (FM)
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RA (FM) il 17.10.1992 (anno 1992, atto n. 49, parte II, serie A, Ufficio 1)
□ separati consensualmente con verbale in data 21.10.2021 omologato con decreto del 17.01.2022 pagina 1 di 4 con i seguenti figli: 1) , nato il [...] a [...], cittadinanza italiana Parte_3
2) nata il [...] a [...], cittadinanza italiana;
Parte_4
3) nata il [...] a [...], cittadinanza italiana Parte_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: I coniugi vivranno separati ed ognuno potrà porre la propria residenza nell'ambito del territorio italiano, previa comunicazione di eventuali variazioni. Per l'effetto il Sig. rimarrà nell'abitazione coniugale di sua proprietà, posta in Parte_2
RA (FM) alla Via degli Aceri n. 21, nel mentre la Sig.ra si è già trasferita da tempo Pt_1 presso altra residenza.
- I figli e sono maggiorenni, mentre la figlia minore di anni 14, in regime di Pt_3 Pt_4 Pt_5 affidamento condiviso, conviverà stabilmente con la madre presso la casa in cui è stata portata la residenza.
- Il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di questa e previo accordo, anche solo telefonico, con la madre. Il padre potrà tenerla con sé anche nel mezzo della settimana ed a settimane alternate, il sabato dall'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della minore.
- Qualora la figlia sia ammalata, il padre avrà facoltà di farle visita, al fine di esercitare il proprio diritto-dovere di visita e di monitorare le condizioni di salute della minore. Per i periodi di affidamento della minore durante le ferie estive, natalizie e pasquali, si concorda che:
-la figlia trascorrerà durante l'estate (da concordare annualmente in riferimento ai mesi di luglio ed agosto) un periodo anche continuativo massimo di 15 giorni con un genitore e un periodo massimo di 15 giorni con l'altro, periodo che verrà definito entro il 20.06 di ogni anno. Trascorrerà inoltre le vacanze di Natale, per un periodo continuativo di 7 giorni, dal 24.12 al 30.12 di ogni anno con la madre e 7 giorni consecutivi dal 31.12 al 6.01 con il padre, invertendo poi i suddetti periodi di anno in anno. La stessa cosa avverrà per le vacanze di Pasqua, da trascorrere con la madre per un periodo continuativo massimo di cinque giorni, con inversione a favore del padre per l'anno successivo. Comunque, tali condizioni di visita, anche relative ai periodi di vacanze, potranno essere modificate, sempre su accordo di entrambi i coniugi, in relazione agli impegni lavorativi degli stessi ed alle esigenze e volontà della minore. Nei periodi di cui al punto precedente, ciascun genitore potrà permanere fuori casa con la minore per un periodo consecutivo massimo di una settimana, che diventano due in caso di ferie estive. Il genitore, ogni qual volta si recherà fuori casa per una settimana o per un week-end assieme alla figlia, dovrà rendersi reperibile e lasciare all'altro coniuge il nome, l'indirizzo e il recapito telefonico dell'hotel o del luogo in cui alloggia. I coniugi si accorderanno di anno in anno, con preavviso di almeno una settimana, per quanto concerne l'affidamento della minore in ordine alle altre festività, ossia il 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto e 1° novembre. pagina 2 di 4 In caso di disaccordo, comunque, resta inteso che ognuna delle già menzionate festività vanno trascorse alternativamente con un genitore e quella successiva con l'altro, con inversione per l'anno successivo;
Ciascun genitore potrà recarsi all'estero assieme alla figlia con il consenso dell'altro coniuge, anche per ciò che concerne il visto sul passaporto, che viene espressamente autorizzato sin da ora. Entrambi i genitori si impegnano a contribuire economicamente al mantenimento della figlia e, a Pt_5 tal fine, il Sig. verserà alla moglie, come contributo per il mantenimento indiretto, Parte_2
l'importo complessivo mensile di € 200,00 (duecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico sul Conto Corrente della Sig.ra all'IBAN che verrà indicato dalla stessa, a Parte_1 far data dal momento in cui verrà depositato il presente ricorso. Successivamente al primo anno tali somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT. Il Sig. attualmente Parte_2 disoccupato alla ricerca di un impiego lavorativo, verserà comunque il mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia minorenne. I genitori contribuiranno ciascuno per il 50% alle spese straordinarie sanitarie non coperte dal S.S.N., alle spese scolastiche e a tutte le altre che si rivelassero indispensabili allo sviluppo fisico e psicologico della minore, ivi compresa palestra, piscina e tutto ciò che riguarda sport ed hobby.
- Nessun mantenimento sarà dovuto per i due figli maggiorenni di anni 28 e di anni Pt_3 Pt_4
23, in quanto entrambi hanno raggiunto un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
- I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi autosufficienti economicamente e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento degli stessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA (FM) il 17/10/1992 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4