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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 126-1/ /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Beatrice Ruperto – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato in data 9/8/2024 da Parte_1
(residente a [...], C. F.
), rappresentato e difeso dal Dott. Jacopo Senzacqua (CF. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rocca di Papa C.F._2
(RM), Via delle Barozze n. 42; esaminata la documentazione allegata al ricorso;
rilevato che, essendo il ricorso stato presentato dal debitore, non si ritiene necessaria la sua audizione;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCI, atteso che il ricorrente
è residente in [...]e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Tivoli;
osservato che il ricorrente non ha richiesto di accedere a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza di cui al titolo IV CCII;
rilevato che il ricorrente rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto all'art. 65 CCI, trattandosi di persona fisica, titolare di due contratti di lavoro a tempo indeterminato per complessive 10 ore settimanali e percettore di un reddito lordo di euro 1601,36 per 14 mensilità, ovvero di un attuale reddito netto mensile di euro 400,00, come si desume dalla documentazione allegata e dalla relazione del gestore della crisi, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett c) CCI, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
considerato che
al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa , la quale ha verificato la completezza Persona_1
ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto, quanto alla determinazione dell'importo del reddito da non ricomprendere nella liquidazione, che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia, previa presentazione dell'istanza e acquisito il parere del liquidatore;
precisato come la procedura ex art. 268 ss. CCII, determini la liquidazione dell'intero patrimonio, salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett e) CCII;
osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege; rilevato che è facoltà del liquidatore, valutata la concreta convenienza per la procedura, chiedere al Giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al Giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale e, tra esse, all'art. 216 comma 10 CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 268, 269, 270 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (residente a Parte_1
IA TE (RM) in via Guido Reni n. 29, C. F. ); C.F._1
designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Pulicati;
nomina liquidatore la Dott.ssa ; Persona_1
ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso); assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Tivoli;
ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, presso gli uffici competenti;
dispone che il liquidatore:
- provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;
- depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;
stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282
CCI; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore a norma dell'art. 270 co. 4 CCI.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 27 novembre 2024
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Beatrice Ruperto – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato in data 9/8/2024 da Parte_1
(residente a [...], C. F.
), rappresentato e difeso dal Dott. Jacopo Senzacqua (CF. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rocca di Papa C.F._2
(RM), Via delle Barozze n. 42; esaminata la documentazione allegata al ricorso;
rilevato che, essendo il ricorso stato presentato dal debitore, non si ritiene necessaria la sua audizione;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCI, atteso che il ricorrente
è residente in [...]e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Tivoli;
osservato che il ricorrente non ha richiesto di accedere a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza di cui al titolo IV CCII;
rilevato che il ricorrente rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto all'art. 65 CCI, trattandosi di persona fisica, titolare di due contratti di lavoro a tempo indeterminato per complessive 10 ore settimanali e percettore di un reddito lordo di euro 1601,36 per 14 mensilità, ovvero di un attuale reddito netto mensile di euro 400,00, come si desume dalla documentazione allegata e dalla relazione del gestore della crisi, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett c) CCI, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
considerato che
al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa , la quale ha verificato la completezza Persona_1
ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto, quanto alla determinazione dell'importo del reddito da non ricomprendere nella liquidazione, che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia, previa presentazione dell'istanza e acquisito il parere del liquidatore;
precisato come la procedura ex art. 268 ss. CCII, determini la liquidazione dell'intero patrimonio, salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett e) CCII;
osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege; rilevato che è facoltà del liquidatore, valutata la concreta convenienza per la procedura, chiedere al Giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al Giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale e, tra esse, all'art. 216 comma 10 CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 268, 269, 270 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (residente a Parte_1
IA TE (RM) in via Guido Reni n. 29, C. F. ); C.F._1
designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Pulicati;
nomina liquidatore la Dott.ssa ; Persona_1
ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso); assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Tivoli;
ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, presso gli uffici competenti;
dispone che il liquidatore:
- provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;
- depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;
stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282
CCI; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore a norma dell'art. 270 co. 4 CCI.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 27 novembre 2024
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati