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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3978/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municicpio, N. 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_2 - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Società_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 090-2547-2025 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 3/10/2025 Ricorrente_1 impugnava il sollecito pre- esecuzione n. 090/2547/2025 emesso da Concessioni e Società_1 S.r.l. e notificato il 10.07.2025, con richiesta di pagamento di euro 321,00 e all'avviso di accertamento n. 2748, ad esso sotteso e relativo alla
TARI dovuta al comune di Aversa per l'anno 2017, asseritamente emesso il 4.07.2022 e notificato il
10.08.2022.
La ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva il comune di Aversa che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che il prodromico accertamento n. 2748 era stato notificato in data 10.08.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto all'omessa notifica degli atti presupposti, si rileva che dalla documentazione prodotta dal comune di Aversa risulta che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato in data 10.08.2022.
Quanto all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, il giudice rileva che l'avvenuta rituale notifica del predetto prodromico atto rende infondato il secondo motivo di ricorso in quanto – tenuto conto della data della notifica dell'atto prodromico (10.08.2022) e del sollecito (10.07.2025) - non è decorso il termine quinquennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3978/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municicpio, N. 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_2 - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Società_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 090-2547-2025 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 3/10/2025 Ricorrente_1 impugnava il sollecito pre- esecuzione n. 090/2547/2025 emesso da Concessioni e Società_1 S.r.l. e notificato il 10.07.2025, con richiesta di pagamento di euro 321,00 e all'avviso di accertamento n. 2748, ad esso sotteso e relativo alla
TARI dovuta al comune di Aversa per l'anno 2017, asseritamente emesso il 4.07.2022 e notificato il
10.08.2022.
La ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva il comune di Aversa che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che il prodromico accertamento n. 2748 era stato notificato in data 10.08.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto all'omessa notifica degli atti presupposti, si rileva che dalla documentazione prodotta dal comune di Aversa risulta che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato in data 10.08.2022.
Quanto all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, il giudice rileva che l'avvenuta rituale notifica del predetto prodromico atto rende infondato il secondo motivo di ricorso in quanto – tenuto conto della data della notifica dell'atto prodromico (10.08.2022) e del sollecito (10.07.2025) - non è decorso il termine quinquennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.