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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito della trattazione scritta del 14.7.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3888/2025 R.G. lavoro vertente
T R A
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Angelo Parte_1
Seccia e Mario Coppola che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pt Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: tfr Fondo di Garanzia
Sulle seguenti conclusioni: come in atti di causa.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.3.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro chiedendo che il Fondo di Garanzia istituito presso l' venisse condannato al pagamento CP_1
in suo favore della somma di euro 1.340,21 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Esponeva di aver lavorato alle dipendenze della e che, alla cessazione del CP_2 rapporto di lavoro, non aveva ricevuto il TFR.
Allegava che in data 4.01.2023, la era cancellata dal Registro Imprese a CP_3
seguito di procedura di liquidazione conclusasi con il bilancio di liquidazione in perdita e nessun riparto in favore dei soci.
Il pagamento del TFR veniva quindi richiesto senza esito al Fondo di Garanzia, sicché parte ricorrente chiedeva condannarsi l'istituto convenuto al pagamento del suddetto importo.
L' ritualmente evocato in giudizio, si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
sulla base delle argomentazioni di cui alla memoria di costituzione.
Alla odierna udienza cartolare, sulle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa. La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, secondo quanto espressamente prevede la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, è stato istituito presso l con lo scopo di CP_1
sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento deltrattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (comma 1).
E come hanno rilevato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 3 ottobre
2002 n. 14220, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, l'istituzione del
Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale.
Pure Cass. 21 dicembre 2001 n. 16155 rileva come a proposito del Fondo di garanzia, istituito in ottemperanza, fra l'altro, ad alcuni pronunciati della Corte Costituzionale e alla necessità di maggiori garanzie sottolineate dalla Direttiva CEE n. 987 del 20 ottobre 1980, si sia fatto riferimento all'esigenza di "socializzazione del rischio dell'insolvenza".
Nel senso della natura tipicamente previdenziale della prestazione di cui è causa si è espressa la Suprema Corte di Cassazione in una importante pronuncia laddove si è sostenuto testualmente che “ Il diritto positivo non consente di dubitare della natura previdenziale dell'obbligazione posta a carico del L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), al comma primo, comprende espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti";
l'art. 46 dello stesso testo normativo, al primo comma, demanda al comitato provinciale dell di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell concernenti, CP_1 CP_1
tra l'altro, "le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto". La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell'istituto, dettata dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il Fondo di garanzia è istituito presso l' CP_1
con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata”(Cassazione civile , sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183).
Sul punto si è, ancora, sostenuto che ”Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso CP_1
d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del CP_1 diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia…Il complesso delle considerazioni svolte e il richiamo dei più recenti arresti della giurisprudenza della Corte, giustificano l'abbandono degli orientamenti in precedenza espressi sulla questione, secondo i quali,
l'accollo ex lege comporterebbe l'aggiunta del Fondo al datore di lavoro per l'adempimento della medesima obbligazione, con applicazione di tutte le regole delle obbligazioni solidali”
(Cass. 9 giugno 1994, n. 5606; 1 settembre 1995, n. 9233; 21 ottobre 1995, n. 10968; 26 settembre 1996, n. 8515; 8 ottobre 1997, n. 9766; 13 novembre 2001, n. 14091”.
Nello stesso senso si è pronunciata la Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2014, n. 12971.
Tanto chiarito, come già sopra evidenziato, il ricorrente non ha ricevuto il TFR maturato per l'intercorso rapporto di lavoro e documentalmente provato dal cud versato in atti.
L'intervenuta cancellazione della società ha, poi, comportato l'impossibilità di agire nei suoi confronti per il recupero del TFR ma ha generato, comunque, un fenomeno successorio con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali.
Ed, infatti, in ipotesi di tal fatta i soci diventano i legittimi contraddittori nei giudizi volti all'accertamento dei debiti sociali essendo tenuti a rispondere delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'interpretare il novellato art. 2495 C.C., hanno ricondotto al fenomeno successorio il trasferimento in capo ai soci dei rapporti giuridici non definiti facenti capo alla società cancellata e, quanto ai limiti della responsabilità patrimoniale, hanno evidenziato che il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso, con la conseguenza che il socio è sempre legittimato passivamente rispetto alle azioni intentate nei confronti della società cancellata, ferma restando la possibilità di opporre al creditore che lo abbia evocato in giudizio il limite previsto dal secondo comma della norma sopra richiamata.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno precisato che “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo” (Cass. Sez. UU. n. 6070 e 6072 del 2013; conforme Cass. n. 14775/2017).
La Cassazione ha, poi, precisato che, sebbene il socio convenuto in giudizio non abbia percepito alcuna quota di liquidazione dell'attivo, il creditore ha comunque interesse ad agire nei suoi confronti e ciò avviene, ad esempio, quando il debito della società estinta sia garantito da un terzo (come nel caso del Fondo di Garanzia dell' . CP_1
Pertanto, nell'ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, poiché i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.), se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l'intervento del deve aver tentato l'esecuzione nei confronti dei soci stessi.
Tuttavia, se il bilancio finale di liquidazione evidenzia chiaramente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione (Cass. n.9108/2007) ha ritenuto che si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva l'insufficienza delle garanzie patrimoniali e, conseguenzialmente, le domande di intervento del Fondo di Garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di liquidazione e del bilancio finale della società cancellata è risultato che non vi sia stata ripartizione di quote e/o attivi e/o crediti a favore dei soci.
Dunque, appare in maniera oggettiva ed evidente una insufficienza delle garanzie patrimoniali tali da chiedere la liquidazione del TFR direttamente al Fondo di Garanzia senza tentare alcuna esecuzione forzata.
Ed, infatti, a sostegno della legittimità della domanda diretta al Fondo di Garanzia da parte del ricorrente soccorre la mancata ripartizione degli utili e la conseguente impossibilità di esperire l'esecuzione nei confronti dei soci firmatari del bilancio di liquidazione, proprio come chiarito dallo stesso convenuto col messaggio n. 3854 del 24.10.2019, al punto CP_1
2, ultimo capoverso: “Qualora dal bilancio finale di liquidazione si evidenzi chiaramente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, in ottemperanza all'orientamento della Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9108/2017) che ritiene si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva, da altri elementi di fatto, l'insufficienza delle garanzie patrimoniale, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata”.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda va, pertanto, accolta con la conseguente condanna dell' di Garanzia al pagamento, in favore di parte CP_4 ricorrente, della somma pari ad € 1.340,21 a titolo di TFR oltre accessori di legge, somma da considerarsi al lordo delle ritenute di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.340,21 CP_1
oltre interessi e rivalutazione dalla domanda amministrativa;
b. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886, oltre CP_1
Cpa ed Iva secondo legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 15.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito della trattazione scritta del 14.7.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3888/2025 R.G. lavoro vertente
T R A
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Angelo Parte_1
Seccia e Mario Coppola che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pt Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: tfr Fondo di Garanzia
Sulle seguenti conclusioni: come in atti di causa.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.3.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro chiedendo che il Fondo di Garanzia istituito presso l' venisse condannato al pagamento CP_1
in suo favore della somma di euro 1.340,21 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Esponeva di aver lavorato alle dipendenze della e che, alla cessazione del CP_2 rapporto di lavoro, non aveva ricevuto il TFR.
Allegava che in data 4.01.2023, la era cancellata dal Registro Imprese a CP_3
seguito di procedura di liquidazione conclusasi con il bilancio di liquidazione in perdita e nessun riparto in favore dei soci.
Il pagamento del TFR veniva quindi richiesto senza esito al Fondo di Garanzia, sicché parte ricorrente chiedeva condannarsi l'istituto convenuto al pagamento del suddetto importo.
L' ritualmente evocato in giudizio, si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
sulla base delle argomentazioni di cui alla memoria di costituzione.
Alla odierna udienza cartolare, sulle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa. La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, secondo quanto espressamente prevede la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, è stato istituito presso l con lo scopo di CP_1
sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento deltrattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (comma 1).
E come hanno rilevato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 3 ottobre
2002 n. 14220, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, l'istituzione del
Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale.
Pure Cass. 21 dicembre 2001 n. 16155 rileva come a proposito del Fondo di garanzia, istituito in ottemperanza, fra l'altro, ad alcuni pronunciati della Corte Costituzionale e alla necessità di maggiori garanzie sottolineate dalla Direttiva CEE n. 987 del 20 ottobre 1980, si sia fatto riferimento all'esigenza di "socializzazione del rischio dell'insolvenza".
Nel senso della natura tipicamente previdenziale della prestazione di cui è causa si è espressa la Suprema Corte di Cassazione in una importante pronuncia laddove si è sostenuto testualmente che “ Il diritto positivo non consente di dubitare della natura previdenziale dell'obbligazione posta a carico del L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), al comma primo, comprende espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti";
l'art. 46 dello stesso testo normativo, al primo comma, demanda al comitato provinciale dell di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell concernenti, CP_1 CP_1
tra l'altro, "le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto". La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell'istituto, dettata dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il Fondo di garanzia è istituito presso l' CP_1
con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata”(Cassazione civile , sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183).
Sul punto si è, ancora, sostenuto che ”Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso CP_1
d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del CP_1 diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia…Il complesso delle considerazioni svolte e il richiamo dei più recenti arresti della giurisprudenza della Corte, giustificano l'abbandono degli orientamenti in precedenza espressi sulla questione, secondo i quali,
l'accollo ex lege comporterebbe l'aggiunta del Fondo al datore di lavoro per l'adempimento della medesima obbligazione, con applicazione di tutte le regole delle obbligazioni solidali”
(Cass. 9 giugno 1994, n. 5606; 1 settembre 1995, n. 9233; 21 ottobre 1995, n. 10968; 26 settembre 1996, n. 8515; 8 ottobre 1997, n. 9766; 13 novembre 2001, n. 14091”.
Nello stesso senso si è pronunciata la Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2014, n. 12971.
Tanto chiarito, come già sopra evidenziato, il ricorrente non ha ricevuto il TFR maturato per l'intercorso rapporto di lavoro e documentalmente provato dal cud versato in atti.
L'intervenuta cancellazione della società ha, poi, comportato l'impossibilità di agire nei suoi confronti per il recupero del TFR ma ha generato, comunque, un fenomeno successorio con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali.
Ed, infatti, in ipotesi di tal fatta i soci diventano i legittimi contraddittori nei giudizi volti all'accertamento dei debiti sociali essendo tenuti a rispondere delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'interpretare il novellato art. 2495 C.C., hanno ricondotto al fenomeno successorio il trasferimento in capo ai soci dei rapporti giuridici non definiti facenti capo alla società cancellata e, quanto ai limiti della responsabilità patrimoniale, hanno evidenziato che il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso, con la conseguenza che il socio è sempre legittimato passivamente rispetto alle azioni intentate nei confronti della società cancellata, ferma restando la possibilità di opporre al creditore che lo abbia evocato in giudizio il limite previsto dal secondo comma della norma sopra richiamata.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno precisato che “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo” (Cass. Sez. UU. n. 6070 e 6072 del 2013; conforme Cass. n. 14775/2017).
La Cassazione ha, poi, precisato che, sebbene il socio convenuto in giudizio non abbia percepito alcuna quota di liquidazione dell'attivo, il creditore ha comunque interesse ad agire nei suoi confronti e ciò avviene, ad esempio, quando il debito della società estinta sia garantito da un terzo (come nel caso del Fondo di Garanzia dell' . CP_1
Pertanto, nell'ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, poiché i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.), se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l'intervento del deve aver tentato l'esecuzione nei confronti dei soci stessi.
Tuttavia, se il bilancio finale di liquidazione evidenzia chiaramente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione (Cass. n.9108/2007) ha ritenuto che si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva l'insufficienza delle garanzie patrimoniali e, conseguenzialmente, le domande di intervento del Fondo di Garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di liquidazione e del bilancio finale della società cancellata è risultato che non vi sia stata ripartizione di quote e/o attivi e/o crediti a favore dei soci.
Dunque, appare in maniera oggettiva ed evidente una insufficienza delle garanzie patrimoniali tali da chiedere la liquidazione del TFR direttamente al Fondo di Garanzia senza tentare alcuna esecuzione forzata.
Ed, infatti, a sostegno della legittimità della domanda diretta al Fondo di Garanzia da parte del ricorrente soccorre la mancata ripartizione degli utili e la conseguente impossibilità di esperire l'esecuzione nei confronti dei soci firmatari del bilancio di liquidazione, proprio come chiarito dallo stesso convenuto col messaggio n. 3854 del 24.10.2019, al punto CP_1
2, ultimo capoverso: “Qualora dal bilancio finale di liquidazione si evidenzi chiaramente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, in ottemperanza all'orientamento della Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9108/2017) che ritiene si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva, da altri elementi di fatto, l'insufficienza delle garanzie patrimoniale, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata”.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda va, pertanto, accolta con la conseguente condanna dell' di Garanzia al pagamento, in favore di parte CP_4 ricorrente, della somma pari ad € 1.340,21 a titolo di TFR oltre accessori di legge, somma da considerarsi al lordo delle ritenute di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.340,21 CP_1
oltre interessi e rivalutazione dalla domanda amministrativa;
b. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886, oltre CP_1
Cpa ed Iva secondo legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 15.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ida Ponticelli