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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2149/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NATALE GIGLIOLA, UD monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8664/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20133T0043470000012021008 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1416/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti processuali. Resistente: come in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.P.A., con sede legale in Milano, Indirizzo 1, in persona del Procuratore Nominativo_2 e legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ricorre avverso l' avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2013/3T/004347/000/001/2021/008 Tributo: Imposta di registro – Anno 2021 ricevuto in data
12.2.2025 avente ad oggetto la richiesta di euro 133,94 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2021 in relazione al contratto di locazione anno 2013, serie 3T, n. 004347.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'avviso di liquidazione perchè già versata in sede di rinnovo annuale del contratto di locazione nr. 26453 stipulato sullo stesso immobile in seguito alla cessazione in data antecedente alla scadenza contestata del contratto n.004347 ripreso a tassazione. Eccepisce l'infondatezza della pretesa avanzata anche in merito al quantum richiesto dovendosi applicare l'imposta di registro in misura proporzionale pari al 1 % del canone annuovo di locazione nonostante la risoluzione del contratto stesso ed il versamento seppure tardivo dell'imposta fissa. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce regolarmente la Direzione Provinciale II di Roma con memoria del 23.5.2025 con la quale, preso atto della documentazione fornita dalla ricorrente attestante l'avvenuto pagamento, conclude invocando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite dichiarando di provvedere all'annullamento dell'atto impugnato attività che non era stata possibile effettuare subito a causa dell'elevato numero di contratti in essere della società ricorrente. Conclude invocando declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto dell'intervenuta estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che l'Ufficio stesso, nel prendere atto dell'avvenuto pagamento effettuato dalla società, ne chiede la estinzione per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Deve pertanto dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio atteso il comportamento processuale della resistente che subito si è attivata, verificata la bontà delle doglianze espresse dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza disattesa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, 6 febbraio 2026
Il Presidente
UD RA Dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NATALE GIGLIOLA, UD monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8664/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20133T0043470000012021008 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1416/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti processuali. Resistente: come in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.P.A., con sede legale in Milano, Indirizzo 1, in persona del Procuratore Nominativo_2 e legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ricorre avverso l' avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2013/3T/004347/000/001/2021/008 Tributo: Imposta di registro – Anno 2021 ricevuto in data
12.2.2025 avente ad oggetto la richiesta di euro 133,94 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2021 in relazione al contratto di locazione anno 2013, serie 3T, n. 004347.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'avviso di liquidazione perchè già versata in sede di rinnovo annuale del contratto di locazione nr. 26453 stipulato sullo stesso immobile in seguito alla cessazione in data antecedente alla scadenza contestata del contratto n.004347 ripreso a tassazione. Eccepisce l'infondatezza della pretesa avanzata anche in merito al quantum richiesto dovendosi applicare l'imposta di registro in misura proporzionale pari al 1 % del canone annuovo di locazione nonostante la risoluzione del contratto stesso ed il versamento seppure tardivo dell'imposta fissa. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce regolarmente la Direzione Provinciale II di Roma con memoria del 23.5.2025 con la quale, preso atto della documentazione fornita dalla ricorrente attestante l'avvenuto pagamento, conclude invocando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite dichiarando di provvedere all'annullamento dell'atto impugnato attività che non era stata possibile effettuare subito a causa dell'elevato numero di contratti in essere della società ricorrente. Conclude invocando declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto dell'intervenuta estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che l'Ufficio stesso, nel prendere atto dell'avvenuto pagamento effettuato dalla società, ne chiede la estinzione per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Deve pertanto dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio atteso il comportamento processuale della resistente che subito si è attivata, verificata la bontà delle doglianze espresse dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza disattesa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, 6 febbraio 2026
Il Presidente
UD RA Dott.ssa Gigliola Natale