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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16347 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
-,N.R.G. 14658/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 14658/2022 del R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 15.07.2025, vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Parte_1 Controparte_1
, con sede in Monterotondo (RM) alla via Edmondo Riva n. 57, elettivamente domiciliata in
[...]
Roma alla via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe de Simone, dal quale è rappresentata e difesa come da procura depositata in via telematica a margine dell'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
06/ 68890453 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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ATTRICE
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con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n°3, Tower A, Controparte_2
capitale sociale pari ad € 21.133.469.082,48, C.F., P.I. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano, NZ, IA e OD , con sede in Milano alla Piazza Gae Aulenti n.
3 - Tower A, P.IVA_1
banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari CP_2
cod. 02008.1, cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'Avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 Persona_1
al n°51579 ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano, NZ, IA e OD in data
26 novembre 2018, prot. n° 474096/2018, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n°12, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caputi, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Toffoletto, dall'Avv. Marco Pesenti, dall'Avv. Christian Romeo, dall'Avv. Luciana Cipolla, dall'Avv. Flora Lettenmayer e dall'Avv. Simona
Daminelli del foro di Milano giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in Persona_2
data 09 aprile 2020 ( Rep. n° 32163, Racc. n° 14918), con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 02/87152306 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
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CONVENUTA
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._1
in Roma, Via Augusto Bevignani n° 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe de Simone, dal quale è rappresentato e difeso come da procura depositata in via telematica a margine della alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 68890453 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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INTERVENTORE
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi
MATERIA: Contratti Bancari
CODICE: 146041
OGGETTO: Contratti Bancari( deposito bancario, etc..)
RITO: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: all'udienza del 15.7.2025 precisava le conclusioni come da precedenti difese. Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. così concludeva:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere:
1) in via istruttoria ordinare alla convenuta, ex art. 210 c.p.c., di depositare CP_4
la documentazione contrattuale e contabile già richiesta da parte attrice con comunicazione a mezzo pec del 24 settembre 2021;
2) in via istruttoria disporre TU contabile;
3) nel merito accertare e dichiarare che i rapporti oggetto di causa non sono stati disciplinati per iscritto, in violazione degli artt. 1284 c.c., 117 e 117 bis TUB e 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000;
4) nel merito, accertare e dichiarare la nullità degli addebiti eseguiti dalla banca convenuta, su ciascuno dei rapporti controversi, a titolo di interessi passivi, di commissioni e di spese, come specificamente indicati nella narrativa che precede e risultanti dai documenti prodotti;
5) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca convenuta in relazione a tutti i rapporti controversi per violazione degli artt. 1283 c.c., 117 e 117 bis, 120
TUB e 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000;
6) nel merito, accertare e dichiarare, in relazione a tutti i rapporti controversi, la nullità del computo e dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra commissione, comunque denominata, perché prive di causa e/o in quanto applicate sull'utilizzato e/o per mancanza dell'oggetto e/o dell'accordo delle parti sul metodo di determinazione e di calcolo delle stesse commissioni e/o in quanto indeterminate ovvero indeterminabili ex ante, sia per l'oggetto dell'obbligazione che per il metodo di determinazione e/o di calcolo;
7) nel merito, accertare e dichiarare, in relazione a tutti i rapporti controversi, la nullità delle annotazioni a debito riguardanti tutte le spese, comunque denominate, per violazione dell'art. 117 TUB e/o comunque in quanto indeterminate ed indeterminabili;
8) nel merito, accertare e dichiarare, con riferimento a tutti i rapporti controversi, l'illegittimità delle variazioni unilateralmente operate dalla convenuta nel corso degli anni;
CP_4
9) nel merito, accertare e dichiarare il legittimo saldo dei rapporti controversi;
10) condannare la convenuta a restituire gli importi illegittimamente addebitati ed incassati nella CP_4 misura indicata nelle perizie di parte prodotte in sede di costituzione nonché nella presente memoria ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito del processo;
11) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, con distrazione in favore del difensore”.
PARTE CONVENUTA: all'udienza del 15.7.2025 precisava le conclusioni come da apposito foglio, nel quale così concludeva:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della rispetto Parte_1
alle domande di ripetizione dell'indebito formulate con riguardo ai conti correnti nn. 50004522, 500048353 e 500006578;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate per le ragioni in atti. Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto
e in diritto;
in via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie che fossero reiterate ex adverso;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
INTERVENTORE: all'udienza del 15.7.2025 precisava le conclusioni come da precedenti difese. Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. così concludeva:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere:
1) in via istruttoria, ordinare alla Banca convenuta, ex art. 210 c.p.c., di depositare la documentazione contrattuale e contabile già richiesta da parte attrice con comunicazione a mezzo pec del 24 settembre 2021;
2) in via istruttoria, disporre TU contabile;
3) nel merito, accertare e dichiarare che i rapporti oggetto di causa non sono stati disciplinati per iscritto, in violazione degli artt. 1284 c.c., 117 e 117 bis TUB e 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000;
4) nel merito, accertare e dichiarare la nullità degli addebiti eseguiti dalla banca convenuta, su ciascuno dei rapporti controversi, a titolo di interessi passivi, di commissioni e di spese, come specificamente indicati nella narrativa che precede e risultanti dai documenti prodotti;
5) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca convenuta in relazione a tutti i rapporti controversi per violazione degli artt. 1283 c.c., 117 e 117 bis, 120
TUB e 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000;
6) nel merito, accertare e dichiarare, in relazione a tutti i rapporti controversi, la nullità del computo e dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra commissione, comunque denominata, perché prive di causa e/o in quanto applicate sull'utilizzato e/o per mancanza dell'oggetto e/o dell'accordo delle parti sul metodo di determinazione e di calcolo delle stesse commissioni e/o in quanto indeterminate ovvero indeterminabili ex ante, sia per l'oggetto dell'obbligazione che per il metodo di determinazione e/o di calcolo;
7) nel merito, accertare e dichiarare, in relazione a tutti i rapporti controversi, la nullità delle annotazioni a debito riguardanti tutte le spese, comunque denominate, per violazione dell'art. 117 TUB e/o comunque in quanto indeterminate ed indeterminabili;
8) nel merito, accertare e dichiarare, con riferimento a tutti i rapporti controversi, l'illegittimità delle variazioni unilateralmente operate dalla convenuta nel corso degli anni;
CP_4
9) nel merito, accertare e dichiarare il legittimo saldo dei rapporti controversi;
10) condannare la convenuta a restituire gli importi illegittimamente addebitati ed incassati nella CP_4
misura indicata nelle perizie di parte prodotte in sede di costituzione nonché nella presente memoria ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito del processo;
11) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, con distrazione in favore del difensore”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 22.2.2022 la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che: Controparte_2
- la SO GI s.p.a. (trasformatasi in dapprima e in poi) aveva Controparte_5 Parte_1
intrattenuto con la (precedentemente Banca di Roma s.p.a.) i seguenti rapporti di conto Controparte_2
corrente: n. 4250181; n. 50004522; n. 500048353; n. 500006578; n. 30001991 e n. 20257;
- i rapporti di conto corrente erano stati tutti estinti;
- essa attrice, con pec del 24.9.2021, aveva chiesto alla convenuta, ex art. 119 TUB, CP_4
la consegna dei contratti di accensione dei citati rapporti di conto corrente, dei contratti di apertura di credito, degli estratti di conto completi di riassunti scalari sin dall'apertura dei rapporti nonché delle comunicazioni relative alle variazioni delle condizioni contrattuali operate dalla nel corso degli anni;
CP_4
- tale richiesta era rimasta priva di esito;
- essa istante, sulla base della documentazione in possesso, aveva incaricato un consulente tecnico al fine di eseguire le opportune verifiche, che avevano evidenziato la sussistenza di gravi anomalie;
- in data 24.09.2021 essa esponente aveva, quindi, inviato alla un reclamo formale, contestando le CP_4
irregolarità rilevate e chiedendo di procedere alla rideterminazione dei saldi, con conseguente restituzione di quanto indebitamente percepito;
- in data 22.10.2021 la aveva prestato riscontro al reclamo negando ogni responsabilità e CP_4
confermando la legittimità del proprio operato, salvo dichiarare di aver provveduto alla rettifica delle competenze addebitate nel primo e nel secondo trimestre 2012 sul conto corrente n. 500004522, dichiarandosi quindi disposta a restituire la somma di € 12,74;
- il procedimento di mediazione obbligatoria si era concluso con esito negativo.
Essa attrice aveva eccepito quindi:
- la insussistenza di un contratto in forma scritta;
- la illegittima l'applicazione di interessi ultra-legali non convenuti in forma scritta, in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB;
- la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB, dell'art. 25 d.lgs. n. 342/99 nonché della delibera CICR 9.2.2000;
- la illegittima variazione in peius delle condizioni contrattuali, in violazione dell'art. 118 TUB;
- la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni analoghe nonché di spese mai convenute in forma scritta e comunque applicate in difetto di esplicita previsione del metodo di calcolo, in violazione degli artt. 117, 117-bis e 118 TUB, nonché degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., o, in ogni caso, dell'art. 2-bis comma terzo della L. n. 9/2009 nonché delle L. n. 214/2011, n. 27/2012 e n.
62/2012.
Essa esponente aveva concluso, quindi, come in epigrafe riportato.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata in data 30.3.2022, si costituiva il Sig. il quale esponeva che con contratto di cessione di credito litigioso del 22.03.2022, Controparte_3
notificato in pari data, la aveva ceduto, a titolo oneroso, ad esso interventore l'intero credito Parte_1
litigioso vantato nei confronti della Controparte_2 Con comparsa depositata in data 28.6.2022 si costituiva la la quale eccepiva: Controparte_2
- la nullità della citazione per indeterminatezza;
- la intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese restitutorie di controparte;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società attrice, in quanto questa aveva omesso di produrre tanto la documentazione contabile quanto quella contrattuale, a nulla rilevando, a tal fine, la precedente richiesta ex art. 119 TUB rivolta nei confronti di essa convenuta nonché la perizia tecnica di parte;
- la genericità ed infondatezza delle censure in punto di commissioni di massimo scoperto, di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Essa convenuta concludeva quindi come in epigrafe riportato.
La parte convenuta, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c., eccepiva il difetto di legittimazione della in ordine ai rapporti di conto corrente n. 500048353 Parte_1
(in precedenza n. 30001991), n. 500006578 (in precedenza n. 32999) e n. 50004522
(in precedenza n. 20257), in quanto tali rapporti erano stati aperti e chiusi sotto la titolarità della
[...]
società estinta in data 26.08.2016, mentre la era stata costituita in data 13.5.2015. CP_5 Parte_1
La parte convenuta precisava altresì che, dietro espressa richiesta della Controparte_5
i saldi dei rapporti n. 500048353 e n. 500006578 erano confluiti nel conto corrente n. 4250181, senza soluzione di continuità.
La società attrice, su invito del Giudice, con nota depositata in data 30.1.2023, chiariva che:
- in data 20.3.2012 la SO GI s.p.a. era stata trasformata in Controparte_5
- in data 04.05.2015 la aveva formalizzato la propria scissione in favore della società Controparte_5
contestualmente costituita, la con conseguente trasferimento in capo a questa di tutti i Parte_1 rapporti facenti capo alla Controparte_5
- in data 22.03.2022 la aveva ceduto al Sig. con atto notificato alla Parte_1 Controparte_3 CP_2
in pari data, il credito litigioso oggetto del presente giudizio.
[...]
All'udienza del 20.3.2023 la società convenuta precisava che in data 11.12.2015 la aveva Controparte_5
chiesto alla Banca convenuta l'estinzione di taluni dei rapporti oggetto di causa, così dimostrando, a tale data, di esserne ancora titolare. La causa veniva quindi istruita in via documentale e mediante TU contabile, per poi essere trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.2025 con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta domanda debba trovare accoglimento per quanto di ragione sulla scorta delle valutazioni di seguito compendiate:
non merita, in primis, accoglimento l'eccezione di nullità della domanda giudiziale per carenza dei requisiti prescritti all'art. 163 comma sesto n. 3 e n. 4 c.p.c.
Segnatamente - ad argomentare della la società attrice non avrebbe determinato, né reso Controparte_2
determinabile, l'oggetto della domanda, né esposto un valido e giuridicamente plausibile titolo giustificativo della stessa.
L'eccezione non è fondata.
La giurisprudenza ha infatti ormai univocamente chiarito che “la nullità della citazione comminata dal quarto comma dell'art. 164 cod. proc. civ. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti” prescritta dal n. 3 dell'art. 163 cod. proc. civ. “costituenti le ragioni della domanda” sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda. In particolare perciò l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. Civ. Sent. n°17023 del 2003, Cass. Civ. Sent. n°27670 del 2008 e Cass. Civ. Sent n° 29241 del 2008)”( nonché cfr. Cass. civ. sez. III sentenza 15.05.2013 n. 11751).
In caso di formulazione di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163
c.p.c., comma terzo n. 3 e n. 4, è allora necessaria un'analisi specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione, sia dei documenti ad esso allegati, e ancora del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”.
Ne consegue che, in sede di disamina del grado di incertezza della domanda, si dovrà prestare specifico rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la controparte, allo scopo di verificare se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, al contrario, risulti effettivamente arduo, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa
(cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 1681 del 29.01.2015).
Nella specie le circostanze di fatto e di diritto enunciate in citazione hanno consentito alla parte convenuta di strutturare la propria linea difensiva ed al Giudice di delineare il thema decidendum e così di impostare e di svolgere l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia.
La società attrice ha, invero, delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che la medesima ha inteso proporre, specificando senza incertezze petitum e causa petendi della formulata domanda, allegando relativa documentazione e riportando altresì le valutazioni tecniche del consulente di parte.
La banca convenuta ha altresì eccepito, con specifico riferimento ai rapporti di conto corrente n. 500048353 (in precedenza n. 30001991), n. 500006578 (in precedenza n. 32999) e n. 50004522
(in precedenza n. 20257), il difetto di legittimazione in capo alla in quanto tali rapporti Parte_1
sarebbero stati accesi, per poi essere estinti, sotto la titolarità della cancellata dal registro delle imprese in data 26.08.2016 Controparte_5
(cfr. visura storica della allegata alla nota di deposito di parte attrice Controparte_5 del 30.01.2023).
La società attrice, dal canto suo, ha affermato la piena legittimità ad agire in dipendenza delle vicissitudini che hanno riguardato la e la in quanto Controparte_5 Parte_1
la seconda, in occasione dell'atto di scissione parziale del 04.05.2025, era subentrata, nella qualità di beneficiaria, in tutti i rapporti originariamente facenti capo alla prima.
Occorre innanzitutto premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. civ. S.S.U.U. Sent. n°2951 del 16.02.2016; Cass. civ. Sez. III Ord. n° 18974 del 13.06.2022 ), “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotto, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso
è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.
Operata la doverosa premessa, in ordine alla natura giuridica della scissione, dando atto di un contrasto in dottrina vieppiù a seguito dell'uso, da parte del legislatore della riforma, del concetto di “assegnazione” al posto di quello di “trasferimento” di tutto o di parte del patrimonio, come invece previsto nell'art. 2504-septies c.c., vecchio testo, si può ritenere che si sia in presenza, pur indubbiamente all'interno di una più ampia vicenda di riorganizzazione sociale ed imprenditoriale, di un fenomeno traslativo di un compendio di beni e diritti, costituenti tutto (scissione totale) o parte (scissione parziale, come nel caso in esame) del patrimonio della società scissa, con conseguente successione, rispettivamente a titolo universale ovvero a titolo particolare, delle beneficiarie o della beneficiaria nei rapporti giuridici originariamente facenti capo alla società scissa (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 5874 del
13.4.2012 , con riferimento alla vecchia disciplina, ma il principio è lo stesso: “nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies cod. civ. (applicabile “ratione temporis”), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio;
detto trasferimento non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso”.
Tale impostazione ha trovato conferma anche nella successiva giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. n°31313 del 04.12.2018).
Dunque, con la scissione - e a maggior ragione con quella parziale - non si concreta automaticamente l'estinzione di una persona giuridica ovvero la nascita di due nuovi soggetti giuridici, in quanto si ha - da un lato - la continuazione dell'esistenza della società scissa e - dall'altro - la costituzione, sempre che il trasferimento non avvenga in favore di società preesistenti, di un nuovo soggetto giuridico, che è appunto la società beneficiaria del trasferimento di beni e di diritti in seno all'operazione di scissione.
La società beneficiaria, tanto se costituita ex novo quanto se preesistente, succede nei rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio oggetto del trasferimento ed originariamente facenti capo alla società scissa. In tale quadro dogmatico è allora sostenibile che possa ritenersi applicabile, peraltro nei limiti della compatibilità, la disciplina in tema di cessione di azienda ex artt. 2558 e ss. c.c., a mente della quale “se non
è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
La fattispecie oggetto di indagine attiene a diversi contratti di conto corrente, invero sussumibili nel dettato normativo in esame, in quanto “In base all'art. 2558 c.c. - norma applicabile anche laddove l'acquisto dell'azienda derivi dal suo conferimento in società - l'acquirente della azienda, se non diversamente pattuito, subentra in tutti i contratti per l'esercizio della azienda tra i quali, normalmente, sono compresi anche i contratti bancari. In tale caso, la opposizione della banca, quale terza contraente, alla cessione dei contratti stipulati per l'attività aziendale, non impedisce all'acquirente dell'azienda di succedere nei contratti medesimi” (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 22538 del 26.10.2007).
Ciò posto nella vicenda in esame la società attrice ha dedotto di essere titolare dei rapporti di conto corrente originariamente intrattenuti dalla come affermato nell'atto notarile di Controparte_5
scissione societaria del 04.05.2015 (cfr. atto di scissione allegato alla nota di deposito di parte attrice del 30.1.2023) nel quale si legge: “in forza del presente atto di scissione, tutti i diritti e gli obblighi, ragioni ed impegni di qualsiasi natura, così come tutti i rapporti attivi e passivi della società scissa relativi al patrimonio trasferito alla beneficiaria sono desumibili dal progetto di scissione, e sino alla data di effetto del presente atto ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., passano alla beneficiaria”; nonché “la parte di patrimonio della società a responsabilità limitata oggetto della scissione CP_5
che viene trasferito alla risulta dalla descrizione contenuta nel progetto di scissione, che in Parte_1
copia, si allega sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrale e sostanziale”.
Nell'allegato A (repertorio n. 39650 - raccolta n. 27996) si legge invece:
“1) scissione parziale proporzionale della società Controparte_5
L'amministratore unico chiarisce ed evidenzia le motivazioni economiche giustificative della presente operazione di ristrutturazione societaria, attuata mediante la scissione in oggetto.
L'operazione trova ragione e finalità in una serie di argomenti che muovono dall'esigenza di aprire una strada per gestire il passaggio generazionale e al contempo mirano a superare
i dissidi tra i soci.
Proprio in relazione a tali forti contrasti tra i soci e da una parte e i Parte_2 Controparte_1
figli e dall'altra, per scongiurare il rischio di una paralisi della vita sociale, si ritiene di separare CP_3 CP_6 una parte dell'attività aziendale e precisamente quella relativa al commercio all'ingrosso per conto proprio
e di terzi in Italia e all'estero di giocattoli di ogni tipo e natura, di articoli in plastica, di articoli in gomma, articoli di cartone, legno e metallo, articoli di cartoleria, cancelleria, casalinghi, articoli pubblicitari e promozionali ed ogni altro articolo complementare o affine a quelli sopra elencati.
Tale specifico ramo d'azienda sarà attuato e sviluppato dalla società beneficiaria di nuova costituzione mentre la società scissa manterrà, oltre all'immobile di proprietà sito in Castellaneta (BA), la gestione della produzione degli stessi articoli che verranno commercializzati dalla beneficiaria.
Le ragioni di opportunità di tale operazione risiedono nella volontà di riorganizzare il settore del commercio nazionale ed estero avviando nuovi progetti e consentendo il pieno controllo decisionale ai soci e CP_3
Parte_3
Tale operazione attuata attraverso una separata gestione delle attività surriferite, vuole conseguire la razionalizzazione dei costi, delle risorse e conseguentemente dei ricavi.
A tal fine appare necessaria la costituzione di una nuova società che beneficerà degli apporti patrimoniali della scindenda per modo di essere in grado di sviluppare e condurre la propria attività anche mediante il miglioramento e la diversificazione della propria offerta. Tale ulteriore attività, rispetto a quella di produzione che rimarrà di esclusiva competenza della stessa, non potrebbe essere suscettibile di ulteriori sviluppi da parte della “ , in quanto la propria struttura organizzativa, i profondi dissidi Controparte_5
tra i soci e le continue divergenze sul futuro aziendale non consentono una ottimale gestione del duplice aspetto delle attività.
Al fine di realizzare tale progetto la società scindenda trasferirà alla beneficiaria di nuova costituzione il patrimonio relativo a tutti i beni materiali ed immateriali del ramo d'azienda coincidente con l'attività di commercio mentre rimarrà in capo alla società scissa il patrimonio relativo a tutti i beni materiali ed immateriali del ramo d'azienda coincidente con l'attività di produzione oltre alla parte immobiliare”.
Nella tabella successiva, denominata “stato patrimoniale”, si rinvengono diverse voci, tanto attive quanto passive, riferibili alla Controparte_2
Può pertanto concludersi, con ragionevole sicurezza, che anche i rapporti di conto corrente oggetto di causa facciano parte del compendio nella titolarità della società attrice, con conseguente infondatezza della relativa eccezione di difetto di legittimazione attiva.
7. Tanto premesso, venendo all'esame del merito delle domande spiegate da parte attrice, le stesse devono essere accolte nei limiti che seguono.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta all'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. cfr. Cass. Civ. Sez. VI Ord. n° 5887 del 04.03.2021; Cass. Civ. Sez. VI
Ord. n° 24948 del 23.10.2017; Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 31187 del 03.12.2018).
In particolare tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a sostegno della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ. Sez. VI Ord. n° 6480 del 09.03.2021).
Con particolare riferimento alla azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 11543 del 02.05.2019; Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 30822 del 28.11.2018).
Tale onere della prova grava sul correntista non solo ove lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 9201 del 07.05.2015 secondo cui “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] Dunque, nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”).
Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova particolarmente difficoltosa, dovendo presumersi che il primo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117 comma primo TUB, che impone alla la consegna di una copia CP_4
del contratto al cliente, e nell'art. 119 TUB, che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate) ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119 comma quarto TUB: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”).
Ciò posto, deve, in primo luogo, essere accolta l'eccezione di parte attrice in ordine alla mancata sottoscrizione dei contratti di conto corrente.
Sebbene il correntista che agisca per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito ha l'onere di produrre il contratto, in presenza di pacifica acquisizione circa la conclusione del contratto verbis tantum o per facta concludentia o in caso di contestazione della non può gravarsi il correntista della prova negativa della conclusione per iscritto dell'accordo, CP_4
incombendo semmai alla Banca convenuta di dare prova positiva circa l'esistenza del contratto in forma scritta se vuole evitarne la pronunzia di nullità ex art. 117 TUB (cfr. Cass. Civ. Sez. VI Ord. n° 6480 del
09.03.2021; Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 24051 del 26.09.2019).
Ed invero, qualora non risulti prodotta in giudizio la documentazione necessaria per la ricostruzione dell'andamento del rapporto, occorre distinguere l'ipotesi in cui il correntista abbia eccepito la nullità di alcune clausole contrattuali inserite in un documento che non sia tuttavia prodotto in giudizio, dal caso in cui il correntista assuma che alcun contratto, in forma scritta, sia stato concluso.
Nella prima ipotesi, la Banca non può ritenersi onerata della produzione del contratto neppure invocando il c.d. principio di vicinanza della prova in quanto tale principio non opera quando “ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr. Cass.
Civ. Sez. I Ord. n° 19566 dell' 08.07.2021), mentre tale principio, di carattere generale, si presta ad essere diversamente modulato nella seconda ipotesi, ovvero quando l'attore abbia allegato che alcun contratto in forma scritta è stato sottoscritto.
Pertanto, allorché il cliente della alleghi la carenza di un contratto di conto corrente, “nei rapporti di CP_4
conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto “verbis tantum”, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultra-legali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla documentare” (Cass. Civ. Sez. VI Ord. n° 6480 del 09.03.2021). CP_4 A conferma di quanto esposto si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti” (Cass. Civ. Sez. I Ord. n°3310 del 06.02.2024).
Tutto ciò premesso la parte attrice, nel caso oggetto di scrutinio, ha puntualmente allegato nel proprio atto di citazione la mancanza di una valida pattuizione per iscritto dei rapporti di conto corrente intervenuti inter partes.
Alla luce della circostanziata allegazione attorea di omessa stipulazione per iscritto dei contratti di apertura dei conti correnti oggetto di causa e della produzione dei relativi estratti conto, pertanto, non è ascrivibile alla correntista la mancata produzione in giudizio dei contratti originari, dei quali ha invocato la nullità per violazione della disciplina di cui all' art. 117 TUB, che ne prescrive l'obbligo di forma scritta ad substantiam.
È necessario evidenziare che l'onere probatorio in capo alla parte attrice è stato adeguatamente assolto, anche alla luce delle risultanze della stessa consulenza tecnica di ufficio.
Ed invero, fornita la prova, mediante gli estratti conto, dell'esistenza tra le parti dei contratti di conto corrente e delle condizioni praticate dalla e dedotta l'illegittimità degli addebiti di voci non pattuite, CP_4
non può ritenersi gravare sul correntista l'onere di documentare un contratto contenente clausole che si assumono non sottoscritte.
La convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, nonostante la ricezione a mezzo pec in data CP_4
24.9.2021 dell'istanza ex art. 119 TUB, formulata in favore dell'attrice, ha omesso la produzione in giudizio di copia del contratto di conto corrente in oggetto, né risulta altrimenti in atti la prova della redazione per iscritto del medesimo.
Deve quindi ritenersi, attesa la mancata produzione dei contratti di cui si contesta la mancata stipulazione in forma scritta, che i contratti di apertura dei conti correnti per cui siano pertanto nulli ai sensi dell'art. 117 comma terzo TUB.
Qualora, tuttavia, manchi un valido contratto scritto di apertura di credito, si pone il problema di quali siano le conseguenze, con particolare riferimento al rapporto di conto corrente.
Ci si è chiesti, infatti, se in tal caso possa trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
Orbene, non può ritenersi applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma settimo TUB, il quale si applica soltanto nelle ipotesi di nullità per violazione delle disposizioni contenute nel comma quarto (“i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”), come espressamente previsto, e non anche nell'ipotesi di nullità per radicale difetto di forma scritta comminata dal comma terzo, che ricorre nel caso di specie.
Del resto, il comma settimo dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.
Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza la non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione, che devono essere quindi espunti dal calcolo del saldo di conto corrente, da ricostruire mediante la sola applicazione degli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.
Tale computo è stato affidato al TU, che lo ha eseguito analizzando gli estratti conto prodotti da parte attrice, seppur in via parziale, nonché i riassunti scalari (cfr. Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 10293 del 18.04.2023 secondo cui “in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato”).
Quanto alla eccezione di estinzione per prescrizione sollevata dalla deve essere richiamato CP_4
l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass. Civ. S.S.U.U. Sent. n°24418 del
02.12.2010; Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 24051 del 26.09.2019).
In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto, occorre verificare, ai fini della decorrenza del corso prescrizionale, se gli stessi possano essere considerati pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Con riferimento all'onere di allegazione gravante sulla ritiene il decidente CP_4 di richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice e, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi
(Cass. Civ. Sez. III Sent. n°21075 del 19.10.2016; Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 22055 del 22.09.2017), di talché nel caso di specie - in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del TU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (anche Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 18144 del 10.07.2018), in merito alla esclusione dell'onere in capo alla di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione CP_4
della eccezione).
In particolare deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Civ. S.S.U.U. Sent. n° 15895 del 13.06.2019; Cass. Civ. Sez. III Ord. n° 7013 dell'
11.03.2020; Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 18144 del 10.07.2018).
Al riguardo si precisa che tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale, nel confermare la portata dell'onere di allegazione nell'accezione sopra richiamata, ha specificato che, una volta assolto tale onere da parte della come nel caso di specie, grava CP_4
“sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria”
(Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 26897 del 16.10.2024).
Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime.
Tale operazione non può essere operata sulla scorta delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della poiché dette evidenze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime. CP_4 Sul punto appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il “dies a quo” della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 7721 del 16.03.2023).
In particolare l'originaria contabilità della non è attendibile in quanto fondata sull'addebito di poste CP_4 illegittime, il cui computo potrebbe determinare una solo apparente situazione di extrafido proprio sulla base dell'addebito di competenze e di interessi non dovuti.
La bontà del criterio del saldo ricalcolato è stata ribadita, da ultimo, dalla Suprema Corte che ha chiarito che “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preventivamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. Civ. Sez. I
Ord. n° 27460 del 14.10.2025), ragion per cui devono essere disattese le deduzioni della convenuta in ordine alla necessità di utilizzare il saldo banca.
Infine, con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente.
Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni, come avvenuto nel caso di specie (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di
Napoli, 13/09/2022; da ultimo, Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il c.d. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass. n. 19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipulazione per facta concludentia).
Così delineate le coordinate teoriche poste a fondamento della presente decisione va osservato che il TU ha dato atto dell'assenza di documentazione contrattuale attestante la sottoscrizione di linee di credito ma, al contempo, ha riscontrato la concessione di una linea di credito suscettibile di essere apprezzata in termini di fido di fatto.
A fronte delle superiori considerazioni si ritiene, pertanto, che parte attrice abbia assolto il proprio onere di allegazione conseguente alla posizione processuale assunta, mentre si ritiene che in ragione di tale premessa (allegazione in ordine alla insussistenza delle condizioni contrattuali in forma scritta da parte del correntista) la sia onerata nel presente CP_4
giudizio della produzione del contratto nella veste di soggetto che ha percepito le predette competenze.
Preme sul punto precisare che lo scrivente non ignora l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale il correntista che agisca in giudizio è onerato di allegare a monte e di provare a valle le contestazioni sollevate (Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 7501 del 14.05.2012; Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 9201 del
07.05.2015; Cass. Civ. Sez. VI Ord. n° 28945 del 04.12.2017; Cass. Civ. Sez. I Sent. n°500 dell'11.01.2017;
Cass. Civ. Sez. I Sent. n°9201 del 07.05.2015).
Tuttavia, laddove il correntista deduca la mancata stipulazione in forma scritta delle condizioni contrattuali, come nel caso di specie, sarà onere dell'istituto bancario che alleghi la circostanza contraria dell'intervenuta stipulazione produrre il contratto completo in tutte le sue parti, poiché altrimenti operando il correntista sarebbe gravato della prova di un fatto negativo (argomento da: Tribunale di Spoleto 20.6.2017; v. anche Cass. Civ. Sent. n. 6480/2021, in motivazione per l'affermazione che, laddove la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla Banca - che, in particolare, sostenga la valida conclusione in tale forma del negozio - non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro).
Dunque nel caso in discorso, in cui la non ha provato la disciplina dei rapporti addebitati sul conto CP_4 corrente, le relative competenze non possono essere riconosciute.
Alla stregua delle superiori considerazioni e dei principi di diritto sopra richiamati, deve, pertanto, trovare accoglimento la ricostruzione operata dal TU (che applica il tasso ex art. 1284 c.c. ed elimina la capitalizzazione, le spese non pattuite, ivi compresa la commissione di massimo scoperto) secondo cui:
“- per il conto 4250181 alla data di chiusura del conto, 23 Ottobre 2017, il saldo ricalcolato è pari a Euro
75.514,76, a fronte di un saldo annotato dall'istituto di credito di Euro 0,00, con una differenza di Euro
75.514,76 a favore del correntista, oltre Euro 18,70 di maggiori interessi creditori;
- per il conto 500004522 alla data di chiusura del conto, 14 Dicembre 2015, il saldo ricalcolato è pari a Euro
8.385,25, a fronte di un saldo annotato dall'istituto di credito di Euro 0,00, con una differenza di Euro 8.385,25 a favore del correntista, oltre Euro 53,90 di maggiori interessi creditori e spese non dovute del trimestre;
- per il conto 5000048353 alla data dell'ultimo documento presente in atti (scalare del 31 Marzo 2012), 31
Gennaio 2012, il saldo ricalcolato è pari a Euro -11.111,13, a fronte di un saldo annotato dall'istituto di credito di Euro -24.572,81, con una differenza di Euro 13.461,68 a favore del correntista, oltre Euro 189,17 di interessi debitori e spese non dovute del trimestre;
- per il conto 500006578 alla data dell'ultimo documento presente in atti (scalare del 30 Settembre 2013),
29 Settembre 2013, il saldo ricalcolato è pari a Euro -20.959,11, a fronte di un saldo annotato dall'istituto di credito di Euro -32.471,98, con una differenza di Euro 11.512,87 a favore del correntista.
In riferimento ai sopra menzionati conti la somma totale da ripetersi al correntista è pari ad Euro 109.136,33” (cfr. consulenza tecnica di ufficio depositata dal dott. Persona_3
in data 01.12.2023).
L'azione di ripetizione dell'indebito va pertanto accolta, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di € 109.136,33, oltre interessi legali dalla data della domanda, quale diretta conseguenza dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, nonostante la condanna al pagamento degli interessi sia stata chiesta, per la prima volta, solamente con la comparsa conclusionale.
Infatti, in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'”accipiens”, al momento del pagamento, è presunta per principio generale, sicché grava sul “solvens”, che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la mala fede dell'”accipiens” all'atto della ricezione della somma non dovuta, onere non adempiuto nel caso di specie.
La somma di cui sopra deve essere corrisposta in favore dell'interventore Sig. in quanto Controparte_3
legittimo cessionario del credito.
In ragione della cessione del credito intervenuta in corso di causa appare opportuno dichiarare il difetto di legittimazione della con compensazione nei suoi confronti delle spese di lite. Parte_1
Con riferimento all'interventore le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c..
Anche in relazione agli oneri relativi alla TU espletata gli stessi devono essere posti definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:
- dichiara il difetto di legittimazione della compensando nei suoi confronti Parte_1
le spese di lite;
- dichiarata la ammissibilità dell'intervento del Sig. accerta la nullità Controparte_3
dei contratti di conto corrente n. 4250181, n. 500004522, n. 5000048353 e n. 500006578;
per l'effetto condanna la al pagamento in favore del Sig. della somma Controparte_2 Controparte_3 di € 109.136,33 oltre interessi legali a far data dalla costituzione in giudizio dell'interventore sino all'effettivo soddisfo.
- condanna la a rifondere in favore del Sig. e, per essa, Controparte_2 Controparte_3
nei confronti del procuratore distrattario, la spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
- dispone che le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- siano poste definitivamente a carico della CP_2
[...]
Così deciso in Roma il 21.11.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 14658/2022 del R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 15.07.2025, vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Parte_1 Controparte_1
, con sede in Monterotondo (RM) alla via Edmondo Riva n. 57, elettivamente domiciliata in
[...]
Roma alla via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe de Simone, dal quale è rappresentata e difesa come da procura depositata in via telematica a margine dell'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
06/ 68890453 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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ATTRICE
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con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n°3, Tower A, Controparte_2
capitale sociale pari ad € 21.133.469.082,48, C.F., P.I. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano, NZ, IA e OD , con sede in Milano alla Piazza Gae Aulenti n.
3 - Tower A, P.IVA_1
banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari CP_2
cod. 02008.1, cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'Avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 Persona_1
al n°51579 ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano, NZ, IA e OD in data
26 novembre 2018, prot. n° 474096/2018, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n°12, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caputi, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Toffoletto, dall'Avv. Marco Pesenti, dall'Avv. Christian Romeo, dall'Avv. Luciana Cipolla, dall'Avv. Flora Lettenmayer e dall'Avv. Simona
Daminelli del foro di Milano giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in Persona_2
data 09 aprile 2020 ( Rep. n° 32163, Racc. n° 14918), con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 02/87152306 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
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CONVENUTA
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._1
in Roma, Via Augusto Bevignani n° 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe de Simone, dal quale è rappresentato e difeso come da procura depositata in via telematica a margine della alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 68890453 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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INTERVENTORE
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi
MATERIA: Contratti Bancari
CODICE: 146041
OGGETTO: Contratti Bancari( deposito bancario, etc..)
RITO: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: all'udienza del 15.7.2025 precisava le conclusioni come da precedenti difese. Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. così concludeva:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere:
1) in via istruttoria ordinare alla convenuta, ex art. 210 c.p.c., di depositare CP_4
la documentazione contrattuale e contabile già richiesta da parte attrice con comunicazione a mezzo pec del 24 settembre 2021;
2) in via istruttoria disporre TU contabile;
3) nel merito accertare e dichiarare che i rapporti oggetto di causa non sono stati disciplinati per iscritto, in violazione degli artt. 1284 c.c., 117 e 117 bis TUB e 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000;
4) nel merito, accertare e dichiarare la nullità degli addebiti eseguiti dalla banca convenuta, su ciascuno dei rapporti controversi, a titolo di interessi passivi, di commissioni e di spese, come specificamente indicati nella narrativa che precede e risultanti dai documenti prodotti;
5) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca convenuta in relazione a tutti i rapporti controversi per violazione degli artt. 1283 c.c., 117 e 117 bis, 120
TUB e 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000;
6) nel merito, accertare e dichiarare, in relazione a tutti i rapporti controversi, la nullità del computo e dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra commissione, comunque denominata, perché prive di causa e/o in quanto applicate sull'utilizzato e/o per mancanza dell'oggetto e/o dell'accordo delle parti sul metodo di determinazione e di calcolo delle stesse commissioni e/o in quanto indeterminate ovvero indeterminabili ex ante, sia per l'oggetto dell'obbligazione che per il metodo di determinazione e/o di calcolo;
7) nel merito, accertare e dichiarare, in relazione a tutti i rapporti controversi, la nullità delle annotazioni a debito riguardanti tutte le spese, comunque denominate, per violazione dell'art. 117 TUB e/o comunque in quanto indeterminate ed indeterminabili;
8) nel merito, accertare e dichiarare, con riferimento a tutti i rapporti controversi, l'illegittimità delle variazioni unilateralmente operate dalla convenuta nel corso degli anni;
CP_4
9) nel merito, accertare e dichiarare il legittimo saldo dei rapporti controversi;
10) condannare la convenuta a restituire gli importi illegittimamente addebitati ed incassati nella CP_4 misura indicata nelle perizie di parte prodotte in sede di costituzione nonché nella presente memoria ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito del processo;
11) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, con distrazione in favore del difensore”.
PARTE CONVENUTA: all'udienza del 15.7.2025 precisava le conclusioni come da apposito foglio, nel quale così concludeva:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della rispetto Parte_1
alle domande di ripetizione dell'indebito formulate con riguardo ai conti correnti nn. 50004522, 500048353 e 500006578;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate per le ragioni in atti. Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto
e in diritto;
in via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie che fossero reiterate ex adverso;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
INTERVENTORE: all'udienza del 15.7.2025 precisava le conclusioni come da precedenti difese. Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. così concludeva:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere:
1) in via istruttoria, ordinare alla Banca convenuta, ex art. 210 c.p.c., di depositare la documentazione contrattuale e contabile già richiesta da parte attrice con comunicazione a mezzo pec del 24 settembre 2021;
2) in via istruttoria, disporre TU contabile;
3) nel merito, accertare e dichiarare che i rapporti oggetto di causa non sono stati disciplinati per iscritto, in violazione degli artt. 1284 c.c., 117 e 117 bis TUB e 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000;
4) nel merito, accertare e dichiarare la nullità degli addebiti eseguiti dalla banca convenuta, su ciascuno dei rapporti controversi, a titolo di interessi passivi, di commissioni e di spese, come specificamente indicati nella narrativa che precede e risultanti dai documenti prodotti;
5) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca convenuta in relazione a tutti i rapporti controversi per violazione degli artt. 1283 c.c., 117 e 117 bis, 120
TUB e 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000;
6) nel merito, accertare e dichiarare, in relazione a tutti i rapporti controversi, la nullità del computo e dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra commissione, comunque denominata, perché prive di causa e/o in quanto applicate sull'utilizzato e/o per mancanza dell'oggetto e/o dell'accordo delle parti sul metodo di determinazione e di calcolo delle stesse commissioni e/o in quanto indeterminate ovvero indeterminabili ex ante, sia per l'oggetto dell'obbligazione che per il metodo di determinazione e/o di calcolo;
7) nel merito, accertare e dichiarare, in relazione a tutti i rapporti controversi, la nullità delle annotazioni a debito riguardanti tutte le spese, comunque denominate, per violazione dell'art. 117 TUB e/o comunque in quanto indeterminate ed indeterminabili;
8) nel merito, accertare e dichiarare, con riferimento a tutti i rapporti controversi, l'illegittimità delle variazioni unilateralmente operate dalla convenuta nel corso degli anni;
CP_4
9) nel merito, accertare e dichiarare il legittimo saldo dei rapporti controversi;
10) condannare la convenuta a restituire gli importi illegittimamente addebitati ed incassati nella CP_4
misura indicata nelle perizie di parte prodotte in sede di costituzione nonché nella presente memoria ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito del processo;
11) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, con distrazione in favore del difensore”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 22.2.2022 la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che: Controparte_2
- la SO GI s.p.a. (trasformatasi in dapprima e in poi) aveva Controparte_5 Parte_1
intrattenuto con la (precedentemente Banca di Roma s.p.a.) i seguenti rapporti di conto Controparte_2
corrente: n. 4250181; n. 50004522; n. 500048353; n. 500006578; n. 30001991 e n. 20257;
- i rapporti di conto corrente erano stati tutti estinti;
- essa attrice, con pec del 24.9.2021, aveva chiesto alla convenuta, ex art. 119 TUB, CP_4
la consegna dei contratti di accensione dei citati rapporti di conto corrente, dei contratti di apertura di credito, degli estratti di conto completi di riassunti scalari sin dall'apertura dei rapporti nonché delle comunicazioni relative alle variazioni delle condizioni contrattuali operate dalla nel corso degli anni;
CP_4
- tale richiesta era rimasta priva di esito;
- essa istante, sulla base della documentazione in possesso, aveva incaricato un consulente tecnico al fine di eseguire le opportune verifiche, che avevano evidenziato la sussistenza di gravi anomalie;
- in data 24.09.2021 essa esponente aveva, quindi, inviato alla un reclamo formale, contestando le CP_4
irregolarità rilevate e chiedendo di procedere alla rideterminazione dei saldi, con conseguente restituzione di quanto indebitamente percepito;
- in data 22.10.2021 la aveva prestato riscontro al reclamo negando ogni responsabilità e CP_4
confermando la legittimità del proprio operato, salvo dichiarare di aver provveduto alla rettifica delle competenze addebitate nel primo e nel secondo trimestre 2012 sul conto corrente n. 500004522, dichiarandosi quindi disposta a restituire la somma di € 12,74;
- il procedimento di mediazione obbligatoria si era concluso con esito negativo.
Essa attrice aveva eccepito quindi:
- la insussistenza di un contratto in forma scritta;
- la illegittima l'applicazione di interessi ultra-legali non convenuti in forma scritta, in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB;
- la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB, dell'art. 25 d.lgs. n. 342/99 nonché della delibera CICR 9.2.2000;
- la illegittima variazione in peius delle condizioni contrattuali, in violazione dell'art. 118 TUB;
- la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni analoghe nonché di spese mai convenute in forma scritta e comunque applicate in difetto di esplicita previsione del metodo di calcolo, in violazione degli artt. 117, 117-bis e 118 TUB, nonché degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., o, in ogni caso, dell'art. 2-bis comma terzo della L. n. 9/2009 nonché delle L. n. 214/2011, n. 27/2012 e n.
62/2012.
Essa esponente aveva concluso, quindi, come in epigrafe riportato.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata in data 30.3.2022, si costituiva il Sig. il quale esponeva che con contratto di cessione di credito litigioso del 22.03.2022, Controparte_3
notificato in pari data, la aveva ceduto, a titolo oneroso, ad esso interventore l'intero credito Parte_1
litigioso vantato nei confronti della Controparte_2 Con comparsa depositata in data 28.6.2022 si costituiva la la quale eccepiva: Controparte_2
- la nullità della citazione per indeterminatezza;
- la intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese restitutorie di controparte;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società attrice, in quanto questa aveva omesso di produrre tanto la documentazione contabile quanto quella contrattuale, a nulla rilevando, a tal fine, la precedente richiesta ex art. 119 TUB rivolta nei confronti di essa convenuta nonché la perizia tecnica di parte;
- la genericità ed infondatezza delle censure in punto di commissioni di massimo scoperto, di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Essa convenuta concludeva quindi come in epigrafe riportato.
La parte convenuta, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c., eccepiva il difetto di legittimazione della in ordine ai rapporti di conto corrente n. 500048353 Parte_1
(in precedenza n. 30001991), n. 500006578 (in precedenza n. 32999) e n. 50004522
(in precedenza n. 20257), in quanto tali rapporti erano stati aperti e chiusi sotto la titolarità della
[...]
società estinta in data 26.08.2016, mentre la era stata costituita in data 13.5.2015. CP_5 Parte_1
La parte convenuta precisava altresì che, dietro espressa richiesta della Controparte_5
i saldi dei rapporti n. 500048353 e n. 500006578 erano confluiti nel conto corrente n. 4250181, senza soluzione di continuità.
La società attrice, su invito del Giudice, con nota depositata in data 30.1.2023, chiariva che:
- in data 20.3.2012 la SO GI s.p.a. era stata trasformata in Controparte_5
- in data 04.05.2015 la aveva formalizzato la propria scissione in favore della società Controparte_5
contestualmente costituita, la con conseguente trasferimento in capo a questa di tutti i Parte_1 rapporti facenti capo alla Controparte_5
- in data 22.03.2022 la aveva ceduto al Sig. con atto notificato alla Parte_1 Controparte_3 CP_2
in pari data, il credito litigioso oggetto del presente giudizio.
[...]
All'udienza del 20.3.2023 la società convenuta precisava che in data 11.12.2015 la aveva Controparte_5
chiesto alla Banca convenuta l'estinzione di taluni dei rapporti oggetto di causa, così dimostrando, a tale data, di esserne ancora titolare. La causa veniva quindi istruita in via documentale e mediante TU contabile, per poi essere trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.2025 con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta domanda debba trovare accoglimento per quanto di ragione sulla scorta delle valutazioni di seguito compendiate:
non merita, in primis, accoglimento l'eccezione di nullità della domanda giudiziale per carenza dei requisiti prescritti all'art. 163 comma sesto n. 3 e n. 4 c.p.c.
Segnatamente - ad argomentare della la società attrice non avrebbe determinato, né reso Controparte_2
determinabile, l'oggetto della domanda, né esposto un valido e giuridicamente plausibile titolo giustificativo della stessa.
L'eccezione non è fondata.
La giurisprudenza ha infatti ormai univocamente chiarito che “la nullità della citazione comminata dal quarto comma dell'art. 164 cod. proc. civ. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti” prescritta dal n. 3 dell'art. 163 cod. proc. civ. “costituenti le ragioni della domanda” sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda. In particolare perciò l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. Civ. Sent. n°17023 del 2003, Cass. Civ. Sent. n°27670 del 2008 e Cass. Civ. Sent n° 29241 del 2008)”( nonché cfr. Cass. civ. sez. III sentenza 15.05.2013 n. 11751).
In caso di formulazione di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163
c.p.c., comma terzo n. 3 e n. 4, è allora necessaria un'analisi specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione, sia dei documenti ad esso allegati, e ancora del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”.
Ne consegue che, in sede di disamina del grado di incertezza della domanda, si dovrà prestare specifico rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la controparte, allo scopo di verificare se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, al contrario, risulti effettivamente arduo, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa
(cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 1681 del 29.01.2015).
Nella specie le circostanze di fatto e di diritto enunciate in citazione hanno consentito alla parte convenuta di strutturare la propria linea difensiva ed al Giudice di delineare il thema decidendum e così di impostare e di svolgere l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia.
La società attrice ha, invero, delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che la medesima ha inteso proporre, specificando senza incertezze petitum e causa petendi della formulata domanda, allegando relativa documentazione e riportando altresì le valutazioni tecniche del consulente di parte.
La banca convenuta ha altresì eccepito, con specifico riferimento ai rapporti di conto corrente n. 500048353 (in precedenza n. 30001991), n. 500006578 (in precedenza n. 32999) e n. 50004522
(in precedenza n. 20257), il difetto di legittimazione in capo alla in quanto tali rapporti Parte_1
sarebbero stati accesi, per poi essere estinti, sotto la titolarità della cancellata dal registro delle imprese in data 26.08.2016 Controparte_5
(cfr. visura storica della allegata alla nota di deposito di parte attrice Controparte_5 del 30.01.2023).
La società attrice, dal canto suo, ha affermato la piena legittimità ad agire in dipendenza delle vicissitudini che hanno riguardato la e la in quanto Controparte_5 Parte_1
la seconda, in occasione dell'atto di scissione parziale del 04.05.2025, era subentrata, nella qualità di beneficiaria, in tutti i rapporti originariamente facenti capo alla prima.
Occorre innanzitutto premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. civ. S.S.U.U. Sent. n°2951 del 16.02.2016; Cass. civ. Sez. III Ord. n° 18974 del 13.06.2022 ), “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotto, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso
è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.
Operata la doverosa premessa, in ordine alla natura giuridica della scissione, dando atto di un contrasto in dottrina vieppiù a seguito dell'uso, da parte del legislatore della riforma, del concetto di “assegnazione” al posto di quello di “trasferimento” di tutto o di parte del patrimonio, come invece previsto nell'art. 2504-septies c.c., vecchio testo, si può ritenere che si sia in presenza, pur indubbiamente all'interno di una più ampia vicenda di riorganizzazione sociale ed imprenditoriale, di un fenomeno traslativo di un compendio di beni e diritti, costituenti tutto (scissione totale) o parte (scissione parziale, come nel caso in esame) del patrimonio della società scissa, con conseguente successione, rispettivamente a titolo universale ovvero a titolo particolare, delle beneficiarie o della beneficiaria nei rapporti giuridici originariamente facenti capo alla società scissa (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 5874 del
13.4.2012 , con riferimento alla vecchia disciplina, ma il principio è lo stesso: “nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies cod. civ. (applicabile “ratione temporis”), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio;
detto trasferimento non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso”.
Tale impostazione ha trovato conferma anche nella successiva giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. n°31313 del 04.12.2018).
Dunque, con la scissione - e a maggior ragione con quella parziale - non si concreta automaticamente l'estinzione di una persona giuridica ovvero la nascita di due nuovi soggetti giuridici, in quanto si ha - da un lato - la continuazione dell'esistenza della società scissa e - dall'altro - la costituzione, sempre che il trasferimento non avvenga in favore di società preesistenti, di un nuovo soggetto giuridico, che è appunto la società beneficiaria del trasferimento di beni e di diritti in seno all'operazione di scissione.
La società beneficiaria, tanto se costituita ex novo quanto se preesistente, succede nei rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio oggetto del trasferimento ed originariamente facenti capo alla società scissa. In tale quadro dogmatico è allora sostenibile che possa ritenersi applicabile, peraltro nei limiti della compatibilità, la disciplina in tema di cessione di azienda ex artt. 2558 e ss. c.c., a mente della quale “se non
è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
La fattispecie oggetto di indagine attiene a diversi contratti di conto corrente, invero sussumibili nel dettato normativo in esame, in quanto “In base all'art. 2558 c.c. - norma applicabile anche laddove l'acquisto dell'azienda derivi dal suo conferimento in società - l'acquirente della azienda, se non diversamente pattuito, subentra in tutti i contratti per l'esercizio della azienda tra i quali, normalmente, sono compresi anche i contratti bancari. In tale caso, la opposizione della banca, quale terza contraente, alla cessione dei contratti stipulati per l'attività aziendale, non impedisce all'acquirente dell'azienda di succedere nei contratti medesimi” (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 22538 del 26.10.2007).
Ciò posto nella vicenda in esame la società attrice ha dedotto di essere titolare dei rapporti di conto corrente originariamente intrattenuti dalla come affermato nell'atto notarile di Controparte_5
scissione societaria del 04.05.2015 (cfr. atto di scissione allegato alla nota di deposito di parte attrice del 30.1.2023) nel quale si legge: “in forza del presente atto di scissione, tutti i diritti e gli obblighi, ragioni ed impegni di qualsiasi natura, così come tutti i rapporti attivi e passivi della società scissa relativi al patrimonio trasferito alla beneficiaria sono desumibili dal progetto di scissione, e sino alla data di effetto del presente atto ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., passano alla beneficiaria”; nonché “la parte di patrimonio della società a responsabilità limitata oggetto della scissione CP_5
che viene trasferito alla risulta dalla descrizione contenuta nel progetto di scissione, che in Parte_1
copia, si allega sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrale e sostanziale”.
Nell'allegato A (repertorio n. 39650 - raccolta n. 27996) si legge invece:
“1) scissione parziale proporzionale della società Controparte_5
L'amministratore unico chiarisce ed evidenzia le motivazioni economiche giustificative della presente operazione di ristrutturazione societaria, attuata mediante la scissione in oggetto.
L'operazione trova ragione e finalità in una serie di argomenti che muovono dall'esigenza di aprire una strada per gestire il passaggio generazionale e al contempo mirano a superare
i dissidi tra i soci.
Proprio in relazione a tali forti contrasti tra i soci e da una parte e i Parte_2 Controparte_1
figli e dall'altra, per scongiurare il rischio di una paralisi della vita sociale, si ritiene di separare CP_3 CP_6 una parte dell'attività aziendale e precisamente quella relativa al commercio all'ingrosso per conto proprio
e di terzi in Italia e all'estero di giocattoli di ogni tipo e natura, di articoli in plastica, di articoli in gomma, articoli di cartone, legno e metallo, articoli di cartoleria, cancelleria, casalinghi, articoli pubblicitari e promozionali ed ogni altro articolo complementare o affine a quelli sopra elencati.
Tale specifico ramo d'azienda sarà attuato e sviluppato dalla società beneficiaria di nuova costituzione mentre la società scissa manterrà, oltre all'immobile di proprietà sito in Castellaneta (BA), la gestione della produzione degli stessi articoli che verranno commercializzati dalla beneficiaria.
Le ragioni di opportunità di tale operazione risiedono nella volontà di riorganizzare il settore del commercio nazionale ed estero avviando nuovi progetti e consentendo il pieno controllo decisionale ai soci e CP_3
Parte_3
Tale operazione attuata attraverso una separata gestione delle attività surriferite, vuole conseguire la razionalizzazione dei costi, delle risorse e conseguentemente dei ricavi.
A tal fine appare necessaria la costituzione di una nuova società che beneficerà degli apporti patrimoniali della scindenda per modo di essere in grado di sviluppare e condurre la propria attività anche mediante il miglioramento e la diversificazione della propria offerta. Tale ulteriore attività, rispetto a quella di produzione che rimarrà di esclusiva competenza della stessa, non potrebbe essere suscettibile di ulteriori sviluppi da parte della “ , in quanto la propria struttura organizzativa, i profondi dissidi Controparte_5
tra i soci e le continue divergenze sul futuro aziendale non consentono una ottimale gestione del duplice aspetto delle attività.
Al fine di realizzare tale progetto la società scindenda trasferirà alla beneficiaria di nuova costituzione il patrimonio relativo a tutti i beni materiali ed immateriali del ramo d'azienda coincidente con l'attività di commercio mentre rimarrà in capo alla società scissa il patrimonio relativo a tutti i beni materiali ed immateriali del ramo d'azienda coincidente con l'attività di produzione oltre alla parte immobiliare”.
Nella tabella successiva, denominata “stato patrimoniale”, si rinvengono diverse voci, tanto attive quanto passive, riferibili alla Controparte_2
Può pertanto concludersi, con ragionevole sicurezza, che anche i rapporti di conto corrente oggetto di causa facciano parte del compendio nella titolarità della società attrice, con conseguente infondatezza della relativa eccezione di difetto di legittimazione attiva.
7. Tanto premesso, venendo all'esame del merito delle domande spiegate da parte attrice, le stesse devono essere accolte nei limiti che seguono.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta all'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. cfr. Cass. Civ. Sez. VI Ord. n° 5887 del 04.03.2021; Cass. Civ. Sez. VI
Ord. n° 24948 del 23.10.2017; Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 31187 del 03.12.2018).
In particolare tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a sostegno della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ. Sez. VI Ord. n° 6480 del 09.03.2021).
Con particolare riferimento alla azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 11543 del 02.05.2019; Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 30822 del 28.11.2018).
Tale onere della prova grava sul correntista non solo ove lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 9201 del 07.05.2015 secondo cui “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] Dunque, nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”).
Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova particolarmente difficoltosa, dovendo presumersi che il primo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117 comma primo TUB, che impone alla la consegna di una copia CP_4
del contratto al cliente, e nell'art. 119 TUB, che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate) ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119 comma quarto TUB: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”).
Ciò posto, deve, in primo luogo, essere accolta l'eccezione di parte attrice in ordine alla mancata sottoscrizione dei contratti di conto corrente.
Sebbene il correntista che agisca per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito ha l'onere di produrre il contratto, in presenza di pacifica acquisizione circa la conclusione del contratto verbis tantum o per facta concludentia o in caso di contestazione della non può gravarsi il correntista della prova negativa della conclusione per iscritto dell'accordo, CP_4
incombendo semmai alla Banca convenuta di dare prova positiva circa l'esistenza del contratto in forma scritta se vuole evitarne la pronunzia di nullità ex art. 117 TUB (cfr. Cass. Civ. Sez. VI Ord. n° 6480 del
09.03.2021; Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 24051 del 26.09.2019).
Ed invero, qualora non risulti prodotta in giudizio la documentazione necessaria per la ricostruzione dell'andamento del rapporto, occorre distinguere l'ipotesi in cui il correntista abbia eccepito la nullità di alcune clausole contrattuali inserite in un documento che non sia tuttavia prodotto in giudizio, dal caso in cui il correntista assuma che alcun contratto, in forma scritta, sia stato concluso.
Nella prima ipotesi, la Banca non può ritenersi onerata della produzione del contratto neppure invocando il c.d. principio di vicinanza della prova in quanto tale principio non opera quando “ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr. Cass.
Civ. Sez. I Ord. n° 19566 dell' 08.07.2021), mentre tale principio, di carattere generale, si presta ad essere diversamente modulato nella seconda ipotesi, ovvero quando l'attore abbia allegato che alcun contratto in forma scritta è stato sottoscritto.
Pertanto, allorché il cliente della alleghi la carenza di un contratto di conto corrente, “nei rapporti di CP_4
conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto “verbis tantum”, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultra-legali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla documentare” (Cass. Civ. Sez. VI Ord. n° 6480 del 09.03.2021). CP_4 A conferma di quanto esposto si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti” (Cass. Civ. Sez. I Ord. n°3310 del 06.02.2024).
Tutto ciò premesso la parte attrice, nel caso oggetto di scrutinio, ha puntualmente allegato nel proprio atto di citazione la mancanza di una valida pattuizione per iscritto dei rapporti di conto corrente intervenuti inter partes.
Alla luce della circostanziata allegazione attorea di omessa stipulazione per iscritto dei contratti di apertura dei conti correnti oggetto di causa e della produzione dei relativi estratti conto, pertanto, non è ascrivibile alla correntista la mancata produzione in giudizio dei contratti originari, dei quali ha invocato la nullità per violazione della disciplina di cui all' art. 117 TUB, che ne prescrive l'obbligo di forma scritta ad substantiam.
È necessario evidenziare che l'onere probatorio in capo alla parte attrice è stato adeguatamente assolto, anche alla luce delle risultanze della stessa consulenza tecnica di ufficio.
Ed invero, fornita la prova, mediante gli estratti conto, dell'esistenza tra le parti dei contratti di conto corrente e delle condizioni praticate dalla e dedotta l'illegittimità degli addebiti di voci non pattuite, CP_4
non può ritenersi gravare sul correntista l'onere di documentare un contratto contenente clausole che si assumono non sottoscritte.
La convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, nonostante la ricezione a mezzo pec in data CP_4
24.9.2021 dell'istanza ex art. 119 TUB, formulata in favore dell'attrice, ha omesso la produzione in giudizio di copia del contratto di conto corrente in oggetto, né risulta altrimenti in atti la prova della redazione per iscritto del medesimo.
Deve quindi ritenersi, attesa la mancata produzione dei contratti di cui si contesta la mancata stipulazione in forma scritta, che i contratti di apertura dei conti correnti per cui siano pertanto nulli ai sensi dell'art. 117 comma terzo TUB.
Qualora, tuttavia, manchi un valido contratto scritto di apertura di credito, si pone il problema di quali siano le conseguenze, con particolare riferimento al rapporto di conto corrente.
Ci si è chiesti, infatti, se in tal caso possa trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
Orbene, non può ritenersi applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma settimo TUB, il quale si applica soltanto nelle ipotesi di nullità per violazione delle disposizioni contenute nel comma quarto (“i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”), come espressamente previsto, e non anche nell'ipotesi di nullità per radicale difetto di forma scritta comminata dal comma terzo, che ricorre nel caso di specie.
Del resto, il comma settimo dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.
Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza la non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione, che devono essere quindi espunti dal calcolo del saldo di conto corrente, da ricostruire mediante la sola applicazione degli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.
Tale computo è stato affidato al TU, che lo ha eseguito analizzando gli estratti conto prodotti da parte attrice, seppur in via parziale, nonché i riassunti scalari (cfr. Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 10293 del 18.04.2023 secondo cui “in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato”).
Quanto alla eccezione di estinzione per prescrizione sollevata dalla deve essere richiamato CP_4
l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass. Civ. S.S.U.U. Sent. n°24418 del
02.12.2010; Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 24051 del 26.09.2019).
In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto, occorre verificare, ai fini della decorrenza del corso prescrizionale, se gli stessi possano essere considerati pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Con riferimento all'onere di allegazione gravante sulla ritiene il decidente CP_4 di richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice e, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi
(Cass. Civ. Sez. III Sent. n°21075 del 19.10.2016; Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 22055 del 22.09.2017), di talché nel caso di specie - in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del TU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (anche Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 18144 del 10.07.2018), in merito alla esclusione dell'onere in capo alla di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione CP_4
della eccezione).
In particolare deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Civ. S.S.U.U. Sent. n° 15895 del 13.06.2019; Cass. Civ. Sez. III Ord. n° 7013 dell'
11.03.2020; Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 18144 del 10.07.2018).
Al riguardo si precisa che tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale, nel confermare la portata dell'onere di allegazione nell'accezione sopra richiamata, ha specificato che, una volta assolto tale onere da parte della come nel caso di specie, grava CP_4
“sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria”
(Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 26897 del 16.10.2024).
Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime.
Tale operazione non può essere operata sulla scorta delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della poiché dette evidenze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime. CP_4 Sul punto appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il “dies a quo” della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 7721 del 16.03.2023).
In particolare l'originaria contabilità della non è attendibile in quanto fondata sull'addebito di poste CP_4 illegittime, il cui computo potrebbe determinare una solo apparente situazione di extrafido proprio sulla base dell'addebito di competenze e di interessi non dovuti.
La bontà del criterio del saldo ricalcolato è stata ribadita, da ultimo, dalla Suprema Corte che ha chiarito che “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preventivamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. Civ. Sez. I
Ord. n° 27460 del 14.10.2025), ragion per cui devono essere disattese le deduzioni della convenuta in ordine alla necessità di utilizzare il saldo banca.
Infine, con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente.
Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni, come avvenuto nel caso di specie (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di
Napoli, 13/09/2022; da ultimo, Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il c.d. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass. n. 19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipulazione per facta concludentia).
Così delineate le coordinate teoriche poste a fondamento della presente decisione va osservato che il TU ha dato atto dell'assenza di documentazione contrattuale attestante la sottoscrizione di linee di credito ma, al contempo, ha riscontrato la concessione di una linea di credito suscettibile di essere apprezzata in termini di fido di fatto.
A fronte delle superiori considerazioni si ritiene, pertanto, che parte attrice abbia assolto il proprio onere di allegazione conseguente alla posizione processuale assunta, mentre si ritiene che in ragione di tale premessa (allegazione in ordine alla insussistenza delle condizioni contrattuali in forma scritta da parte del correntista) la sia onerata nel presente CP_4
giudizio della produzione del contratto nella veste di soggetto che ha percepito le predette competenze.
Preme sul punto precisare che lo scrivente non ignora l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale il correntista che agisca in giudizio è onerato di allegare a monte e di provare a valle le contestazioni sollevate (Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 7501 del 14.05.2012; Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 9201 del
07.05.2015; Cass. Civ. Sez. VI Ord. n° 28945 del 04.12.2017; Cass. Civ. Sez. I Sent. n°500 dell'11.01.2017;
Cass. Civ. Sez. I Sent. n°9201 del 07.05.2015).
Tuttavia, laddove il correntista deduca la mancata stipulazione in forma scritta delle condizioni contrattuali, come nel caso di specie, sarà onere dell'istituto bancario che alleghi la circostanza contraria dell'intervenuta stipulazione produrre il contratto completo in tutte le sue parti, poiché altrimenti operando il correntista sarebbe gravato della prova di un fatto negativo (argomento da: Tribunale di Spoleto 20.6.2017; v. anche Cass. Civ. Sent. n. 6480/2021, in motivazione per l'affermazione che, laddove la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla Banca - che, in particolare, sostenga la valida conclusione in tale forma del negozio - non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro).
Dunque nel caso in discorso, in cui la non ha provato la disciplina dei rapporti addebitati sul conto CP_4 corrente, le relative competenze non possono essere riconosciute.
Alla stregua delle superiori considerazioni e dei principi di diritto sopra richiamati, deve, pertanto, trovare accoglimento la ricostruzione operata dal TU (che applica il tasso ex art. 1284 c.c. ed elimina la capitalizzazione, le spese non pattuite, ivi compresa la commissione di massimo scoperto) secondo cui:
“- per il conto 4250181 alla data di chiusura del conto, 23 Ottobre 2017, il saldo ricalcolato è pari a Euro
75.514,76, a fronte di un saldo annotato dall'istituto di credito di Euro 0,00, con una differenza di Euro
75.514,76 a favore del correntista, oltre Euro 18,70 di maggiori interessi creditori;
- per il conto 500004522 alla data di chiusura del conto, 14 Dicembre 2015, il saldo ricalcolato è pari a Euro
8.385,25, a fronte di un saldo annotato dall'istituto di credito di Euro 0,00, con una differenza di Euro 8.385,25 a favore del correntista, oltre Euro 53,90 di maggiori interessi creditori e spese non dovute del trimestre;
- per il conto 5000048353 alla data dell'ultimo documento presente in atti (scalare del 31 Marzo 2012), 31
Gennaio 2012, il saldo ricalcolato è pari a Euro -11.111,13, a fronte di un saldo annotato dall'istituto di credito di Euro -24.572,81, con una differenza di Euro 13.461,68 a favore del correntista, oltre Euro 189,17 di interessi debitori e spese non dovute del trimestre;
- per il conto 500006578 alla data dell'ultimo documento presente in atti (scalare del 30 Settembre 2013),
29 Settembre 2013, il saldo ricalcolato è pari a Euro -20.959,11, a fronte di un saldo annotato dall'istituto di credito di Euro -32.471,98, con una differenza di Euro 11.512,87 a favore del correntista.
In riferimento ai sopra menzionati conti la somma totale da ripetersi al correntista è pari ad Euro 109.136,33” (cfr. consulenza tecnica di ufficio depositata dal dott. Persona_3
in data 01.12.2023).
L'azione di ripetizione dell'indebito va pertanto accolta, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di € 109.136,33, oltre interessi legali dalla data della domanda, quale diretta conseguenza dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, nonostante la condanna al pagamento degli interessi sia stata chiesta, per la prima volta, solamente con la comparsa conclusionale.
Infatti, in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'”accipiens”, al momento del pagamento, è presunta per principio generale, sicché grava sul “solvens”, che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la mala fede dell'”accipiens” all'atto della ricezione della somma non dovuta, onere non adempiuto nel caso di specie.
La somma di cui sopra deve essere corrisposta in favore dell'interventore Sig. in quanto Controparte_3
legittimo cessionario del credito.
In ragione della cessione del credito intervenuta in corso di causa appare opportuno dichiarare il difetto di legittimazione della con compensazione nei suoi confronti delle spese di lite. Parte_1
Con riferimento all'interventore le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c..
Anche in relazione agli oneri relativi alla TU espletata gli stessi devono essere posti definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:
- dichiara il difetto di legittimazione della compensando nei suoi confronti Parte_1
le spese di lite;
- dichiarata la ammissibilità dell'intervento del Sig. accerta la nullità Controparte_3
dei contratti di conto corrente n. 4250181, n. 500004522, n. 5000048353 e n. 500006578;
per l'effetto condanna la al pagamento in favore del Sig. della somma Controparte_2 Controparte_3 di € 109.136,33 oltre interessi legali a far data dalla costituzione in giudizio dell'interventore sino all'effettivo soddisfo.
- condanna la a rifondere in favore del Sig. e, per essa, Controparte_2 Controparte_3
nei confronti del procuratore distrattario, la spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
- dispone che le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- siano poste definitivamente a carico della CP_2
[...]
Così deciso in Roma il 21.11.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzi