TAR Bologna, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 555
TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lett. c) del D.L. 34/2020

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, nel prevedere, quali automaticamente ostativi alla procedura di emersione, i "reati inerenti agli stupefacenti", non esclude il reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La condanna per tale reato non risulta quindi più automaticamente ostativa, ma richiede una valutazione in concreto, da parte dell’amministrazione procedente, della gravità del fatto commesso e della personalità del soggetto.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 103, co. 10, lett. c) del D.L. 34/3030 e dell'art. 6, co. 1, L. 241/1990

    Il diniego avversato è stato assunto in ragione di una condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 1 bis, divenuta irrevocabile. La sentenza del Tribunale di Bologna ha riqualificato l’originaria imputazione nella fattispecie meno grave di cui all’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990. Si tratta quindi della fattispecie delittuosa direttamente incisa dalla pronuncia di incostituzionalità menzionata e che non può quindi ritenersi automaticamente ostativa alla procedura di emersione, dovendo per contro essere valutata dall’amministrazione nell’ambito di un giudizio in concreto della effettiva pericolosità sociale dell’interessato.

  • Accolto
    Conseguenza dell'illegittimità del rigetto

    L'annullamento del provvedimento di rigetto comporta l'annullamento anche degli atti connessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 555
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 555
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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