Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Ramacciotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Zamboni 8;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio ;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso in data 11 maggio 2022 e comunicato in data 17 maggio 2022 dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Bologna, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di emersione del lavoro irregolare presentata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 103, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77;
- della comunicazione dei motivi ostativi del 29 marzo 2022 e di ogni altro atto comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa LE GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto di impugnazione è il provvedimento della Prefettura di Bologna, datato 11 maggio 2022, che ha respinto l’istanza di emersione del lavoro irregolare prot. n. -OMISSIS- presentata dal datore di lavoro in favore del ricorrente, cittadino pakistano, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il diniego è stato assunto previo parere negativo della Questura di Bologna ed è motivato dal fatto che l’istante risulta condannato dal Tribunale di Bologna per reati inerenti agli stupefacenti con sentenza del 12 gennaio 2013 (divenuta irrevocabile in data 26 settembre 2013) ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis del d.P.R. 309/1990.
Il provvedimento dà conto dell’invio all’interessato del preavviso di rigetto, rimasto senza riscontro.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. Illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 117 comma 1 Cost., dell’art. 103, comma 10, lett. c) del D.L. 34/2020 nella parte in cui impedisce l’indagine sulla pericolosità sociale concreta e attuale del condannato per reati in materia di stupefacenti prevedendo una presunzione iuris et de iure contraria ai principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza, nonché agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo .
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, co. 10, lett. c) del D.L. 34/3030. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 1, L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria ed assenza o insufficienza della motivazione in relazione al giudizio di pericolosità sociale, nonché in relazione all’automatismo procedimentale che ha comportato il rigetto della domanda di emersione .
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza della Sezione 8 settembre 2022, n. -OMISSIS-.
Le parti non hanno prodotto successive difese.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 marzo 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente lamenta che l’impugnato diniego dell’emersione da lavoro irregolare è stato assunto sulla base di un illegittimo automatismo ostativo in ragione di un unico precedente penale a suo carico per un reato in materia di stupefacenti.
Il ricorso va accolto.
Con sentenza n. 43 del 19 marzo 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, nel prevedere, quali automaticamente ostativi alla procedura di emersione, i "reati inerenti agli stupefacenti", non esclude il reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Il citato comma 5 dell’art. 73, nel testo vigente alla data della menzionata condanna, recitava: “ Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000 ”.
La Corte ha evidenziato che il reato delineato dall’art. 73, comma 5 costituisce una fattispecie delittuosa di ridotta offensività, che segna la sua marcata distanza dalle altre fattispecie di reato inerenti agli stupefacenti; ha rilevato quindi che la sua inclusione tra i reati automaticamente ostativi alle procedure di emersione e di conclusione di contratti di lavoro vìoli in maniera manifesta i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La condanna per tale reato non risulta quindi più automaticamente ostativa, ma richiede una valutazione in concreto, da parte dell’amministrazione procedente, della gravità del fatto commesso e della personalità del soggetto. La Corte conclude al riguardo: “ In sostanza, al reato di piccolo spaccio si applica proprio quella disciplina dell'art. 381 cod. proc. pen., di cui si avvale l'art. 103, comma 10, lettera d), per attrarre i reati rispetto ai quali l'avvenuta condanna può essere adottata solo come indice di pericolosità da accertare in concreto, e non da presumere in astratto .”
Il diniego avversato è stato assunto in ragione di una condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 1 bis, divenuta irrevocabile, come testualmente riportato nel provvedimento.
La sentenza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica, II sezione n. -OMISSIS-, citata quale causa ostativa e depositata in giudizio dal ricorrente, ha in realtà riqualificato l’originaria imputazione nella fattispecie meno grave di cui all’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, in ragione della quantità di stupefacente sequestrato e del ruolo di semplice corriere del ricorrente, e, in considerazione del patteggiamento, ha applicato al reo la pena di un anno e 10 mesi di reclusione e 6.000 euro di multa.
Si tratta quindi della fattispecie delittuosa direttamente incisa dalla pronuncia di incostituzionalità menzionata e che non può quindi ritenersi automaticamente ostativa alla procedura di emersione, dovendo per contro essere valutata dall’amministrazione nell’ambito di un giudizio in concreto della effettiva pericolosità sociale dell’interessato.
Il provvedimento è quindi illegittimo e va annullato.
La peculiarità del caso controverso e la considerazione che la menzionata pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuta in pendenza di giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AR AG, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
LE GA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE GA | AR AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.