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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/09/2024, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1066 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020;
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
qualità di fideiussori della “BRAY PANTALEO S.r.l.” (p. iva: ), entrambi P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Martano (Le), alla P.tta Rohlfs n.10, presso lo studio degli avv.ti
Francesco Medina e Vito De Matteis, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di opposizione al d.i.;
- APPELLANTI -
E
codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano Controparte_1
n. , e per essa quale procuratore (già già P.IVA_2 CP_2 CP_3 [...]
(p. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Fusaro (c.f. ) in virtù di procura C.F._3
generale alle liti per notar da Verona del 26.07.2010 rep.67370 e racc.18540, ed Persona_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Lecce, alla Via L. Prato n.17;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 25/5/2023, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23/1/2018, e in qualità di fideiussori della Bray Parte_1 Parte_2
Pantaleo S.r.l., proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3363/2017, emesso dal
Tribunale di Lecce in data 7/12/2017, con il quale veniva loro intimato, in qualità di fideiussori della
Bray Pantaleo S.r.l., il pagamento della somma di euro 302.309,45 oltre interessi e spese, in favore della di cui euro 230.152,24 a titolo di saldo al 31/7/2017 del c/c ordinario Controparte_1
n.30029230 ed euro 72.157,21, a titolo di saldo al 31/7/2017 del c/c anticipi n.500089750,
rispettivamente accesi dalla società da loro garantita presso la Controparte_5
Eccepivano, preliminarmente, l'invalidità del contratto di fideiussione per induzione in errore, atteso che lo stesso era denominato fideiussione omnibus limitata, mentre in realtà era un cd. contratto
autonomo di garanzia; eccepivano, inoltre, che ai sensi dell'art.1956 c.c. erano stati liberati per le obbligazioni derivanti dai crediti concessi dalla banca alla società, nonostante la consapevolezza del deterioramento delle sue condizioni economiche e contestavano l'inefficacia del contratto di garanzia da considerarsi come convenzione accessoria dei contratti di c/c garantiti di carattere vessatorio ai sensi del d.lgs n.206/2005.
Concludevano chiedendo la revoca del d.i. opposto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la impugnando e contestando Controparte_1
le avverse deduzioni, in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed instando acchè il Tribunale adito volesse confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Segnatamente, la convenuta evidenziava come gli opponenti avessero rivestito la qualità di soci,
ciascuno per una quota del 40% della società di cui erano fideiussori e, in particolare, Parte_1
avesse ricoperto anche la veste di amministratore unico sino al 18/1/2012 e, dunque, fossero stati sempre ben consapevoli dell'esposizione debitoria della società stessa. Deduceva, inoltre, come le obbligazioni dei fideiussori fossero connesse con quelle della società
obbligata principale e, dunque, non fosse applicabile la disciplina di tutela del consumatore.
La causa, previa concessione dell'efficacia esecutiva del decreto monitorio opposto, veniva decisa con sentenza n. 2505/2020, con la quale il Tribunale di Lecce, 1) rigettava l'opposizione, e dichiarava
la definitiva esecutorietà del d.i. n.3363/2017, emesso il 7/12/2017 dal Tribunale di Lecce;
2)
condannava gli opponenti al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto ritualmente notificato, e Parte_1
nella qualità in atti, cui si opponeva la e per essa quale Parte_2 Controparte_1
procuratore (già già , CP_2 CP_3 Controparte_4
chiedendone il rigetto;
il tutto con vittoria delle spese del presente gravame.
Con ordinanza in data 20/5/2021, la Corte rigettava l'istanza, avanzata da parte appellante, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 25/5/2023, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante eccepisce “erronea e/o falsa interpretazione del
disposto normativo ex art.75 c.p.c., difetto di legittimazione attiva rispetto alla titolarità del rapporto
in merito alla intervenuta cessione”.
Richiama all'uopo il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.2951/16, in materia di rilevabilità del difetto di legittimazione attiva e del difetto di titolarità della posizione soggettiva,
instando acchè la Corte voglia “accertare e dichiarare la mancanza di titolarità del diritto posto alla
base dell'ingiunzione”.
2. Detta doglianza è infondata. Con riferimento alla invocata rilevabilità d'ufficio dell'eccezione, è noto che la stessa Suprema Corte
ne fissa rigidamente i presupposti, affermando che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del
rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.” (Cass.
SS.UU. N.2951/2016)
Occorre quindi che dagli atti di causa o dal materiale probatorio acquisito emerga con evidenza l'assenza dell'affermata titolarità del diritto azionato.
Ed invero, nel corso del giudizio di opposizione non è emerso alcun elemento che induca a ritenere
CP_ insussistente la titolarità del credito in capo a 1.
Vieppiù emerge ex actis che è divenuta titolare, con efficacia a decorrere Controparte_1
dal giorno 14 luglio 2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza”, trasferiti da come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Controparte_4
parte seconda, N.93 del 08.08.2017 (all.
8.10 fasc. primo grado).
Con riferimento alla cessione dei crediti, l'art.58 T.U.B. prevede che: “La banca cessionaria dà
notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di
pubblicità ... Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2
producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.”
3. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante reitera l'eccezione, già formulata in primo grado, di nullità/annullabilità della garanzia prestata, contestando che la denominazione di
“fideiussione omnibus limitata” non corrisponda alla reale tipologia di garanzia prestata, che deve,
invece, essere qualificata come contratto di garanzia “a prima richiesta”.
4. Detta censura non è degna di pregio.
Giova premettere che la rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è
caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima,
come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle
circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, quoad effectum, la concreta ed effettiva
conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la ratio della norma di cui all'art. 1431
cod. civ., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione
negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva (cfr. Cass. Sez. U.
01/07/1997, n. 5900).
La valutazione del giudice del merito circa la riconoscibilità dell'errore — secondo il criterio della comune diligenza — da parte dell'altro contraente, o circa l'effettiva conoscenza (che assorbe e supera la mera riconoscibilità) dell'errore stesso da parte del medesimo soggetto, si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 29/06/1985, n. 3892).
Nel caso di specie, all'esito dell'esame del testo contrattuale, caratterizzato da particolare chiarezza,
deve escludersi che l'adesione degli appellanti alla garanzia sottoscritta possa essere avvenuta in ragione di ipotetici artifizi o raggiri attuati dall'istituto di credito contraente o a causa di un errore —
di fatto o di diritto — essenziale e riconoscibile.
Infatti, le clausole contenenti le obbligazioni assunte dagli appellanti, non solo risultano di evidente comprensibilità, ma si deve ritenere che siano frutto di una specifica valutazione di entrambi i contraenti, avendo i – alla sottoscrizione della garanzia – dichiarato espressamente di “volersi Pt_2
avvalere del diritto all'informazione contrattuale”.
6. Gli appellanti censurano, da ultimo, il rigetto -da parte del giudice di prime cure- dell'eccezione di estinzione della fideiussione per violazione dell'art.1956 c.c., attribuendo alla banca una condotta contraria ai doveri di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del contratto, per avere contribuito all'aggravarsi dell'esposizione debitoria della Bray Pantaleo S.r.l., mediante concessione di credito,
pur in presenza di una condizione economica già deficitaria.
7. Detta doglianza è infondata.
Ed invero, l'art. 1956 c.c. costituisce applicazione della clausola generale di obbligo di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e sanziona quindi, con la liberazione del fideiussore, il comportamento del creditore nel caso in cui, anche successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito,
a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, ed il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, conceda nuovo credito, o mantenga quello già in essere, senza una specifica autorizzazione del fideiussore.
Al fine dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. deve sussistere quindi, tanto l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto rispetto all'epoca della prestazione della garanzia, quanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle predette condizioni, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 10870/2005).
Afferma il Tribunale “come gli opponenti non abbiano provato né in realtà neppure allegato alcuno
specifico elemento che in un determinato momento potesse consentire di desumere che la Bray
Pantaleo S.r.l. non sarebbe stata in grado di far fronte in futuro alle obbligazioni assunte”.
Emerge, infatti, ex actis (cfr. estratti conto allegati) come i rapporti in essere con la Bray Pantaleo
S.r.l. abbiano avuto un andamento regolare fino al 2009, e che l'esposizione debitoria sia cresciuta repentinamente solo nel 2010, allorquando è stato raggiunto il limite dell'affidamento, poi superato,
tant'è che l'istituto di credito, con raccomandata 26 aprile 2011, revocava l'apertura di credito.
L'eccezione di controparte, secondo cui l'esposizione debitoria della Bray Pantaleo S.r.l. sarebbe stata aggravata dalla condotta dell' in danno dei fideiussori, confidando sulla garanzia dagli CP_6
stessi prestata, è del resto smentita dalla circostanza – già evidenziata in prime cure – per cui gli stessi risultano soci nella misura del 40% ciascuno della società garantita e amministratore Parte_1
unico della stessa.
8. All'esito del presente giudizio, gli appellanti vanno condannati alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis. Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in qualità di fideiussori della Bray Pantaleo S.r.l., con atto Parte_1 Parte_2
ritualmente notificato, nei confronti della e per essa quale procuratore Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Sentenza n.2505/2020, emessa CP_2
dal Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore della società appellata, delle le spese del presente gravame, liquidate in euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del
15%.
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 4 luglio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1066 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020;
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
qualità di fideiussori della “BRAY PANTALEO S.r.l.” (p. iva: ), entrambi P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Martano (Le), alla P.tta Rohlfs n.10, presso lo studio degli avv.ti
Francesco Medina e Vito De Matteis, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di opposizione al d.i.;
- APPELLANTI -
E
codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano Controparte_1
n. , e per essa quale procuratore (già già P.IVA_2 CP_2 CP_3 [...]
(p. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Fusaro (c.f. ) in virtù di procura C.F._3
generale alle liti per notar da Verona del 26.07.2010 rep.67370 e racc.18540, ed Persona_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Lecce, alla Via L. Prato n.17;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 25/5/2023, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23/1/2018, e in qualità di fideiussori della Bray Parte_1 Parte_2
Pantaleo S.r.l., proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3363/2017, emesso dal
Tribunale di Lecce in data 7/12/2017, con il quale veniva loro intimato, in qualità di fideiussori della
Bray Pantaleo S.r.l., il pagamento della somma di euro 302.309,45 oltre interessi e spese, in favore della di cui euro 230.152,24 a titolo di saldo al 31/7/2017 del c/c ordinario Controparte_1
n.30029230 ed euro 72.157,21, a titolo di saldo al 31/7/2017 del c/c anticipi n.500089750,
rispettivamente accesi dalla società da loro garantita presso la Controparte_5
Eccepivano, preliminarmente, l'invalidità del contratto di fideiussione per induzione in errore, atteso che lo stesso era denominato fideiussione omnibus limitata, mentre in realtà era un cd. contratto
autonomo di garanzia; eccepivano, inoltre, che ai sensi dell'art.1956 c.c. erano stati liberati per le obbligazioni derivanti dai crediti concessi dalla banca alla società, nonostante la consapevolezza del deterioramento delle sue condizioni economiche e contestavano l'inefficacia del contratto di garanzia da considerarsi come convenzione accessoria dei contratti di c/c garantiti di carattere vessatorio ai sensi del d.lgs n.206/2005.
Concludevano chiedendo la revoca del d.i. opposto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la impugnando e contestando Controparte_1
le avverse deduzioni, in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed instando acchè il Tribunale adito volesse confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Segnatamente, la convenuta evidenziava come gli opponenti avessero rivestito la qualità di soci,
ciascuno per una quota del 40% della società di cui erano fideiussori e, in particolare, Parte_1
avesse ricoperto anche la veste di amministratore unico sino al 18/1/2012 e, dunque, fossero stati sempre ben consapevoli dell'esposizione debitoria della società stessa. Deduceva, inoltre, come le obbligazioni dei fideiussori fossero connesse con quelle della società
obbligata principale e, dunque, non fosse applicabile la disciplina di tutela del consumatore.
La causa, previa concessione dell'efficacia esecutiva del decreto monitorio opposto, veniva decisa con sentenza n. 2505/2020, con la quale il Tribunale di Lecce, 1) rigettava l'opposizione, e dichiarava
la definitiva esecutorietà del d.i. n.3363/2017, emesso il 7/12/2017 dal Tribunale di Lecce;
2)
condannava gli opponenti al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto ritualmente notificato, e Parte_1
nella qualità in atti, cui si opponeva la e per essa quale Parte_2 Controparte_1
procuratore (già già , CP_2 CP_3 Controparte_4
chiedendone il rigetto;
il tutto con vittoria delle spese del presente gravame.
Con ordinanza in data 20/5/2021, la Corte rigettava l'istanza, avanzata da parte appellante, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 25/5/2023, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante eccepisce “erronea e/o falsa interpretazione del
disposto normativo ex art.75 c.p.c., difetto di legittimazione attiva rispetto alla titolarità del rapporto
in merito alla intervenuta cessione”.
Richiama all'uopo il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.2951/16, in materia di rilevabilità del difetto di legittimazione attiva e del difetto di titolarità della posizione soggettiva,
instando acchè la Corte voglia “accertare e dichiarare la mancanza di titolarità del diritto posto alla
base dell'ingiunzione”.
2. Detta doglianza è infondata. Con riferimento alla invocata rilevabilità d'ufficio dell'eccezione, è noto che la stessa Suprema Corte
ne fissa rigidamente i presupposti, affermando che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del
rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.” (Cass.
SS.UU. N.2951/2016)
Occorre quindi che dagli atti di causa o dal materiale probatorio acquisito emerga con evidenza l'assenza dell'affermata titolarità del diritto azionato.
Ed invero, nel corso del giudizio di opposizione non è emerso alcun elemento che induca a ritenere
CP_ insussistente la titolarità del credito in capo a 1.
Vieppiù emerge ex actis che è divenuta titolare, con efficacia a decorrere Controparte_1
dal giorno 14 luglio 2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza”, trasferiti da come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Controparte_4
parte seconda, N.93 del 08.08.2017 (all.
8.10 fasc. primo grado).
Con riferimento alla cessione dei crediti, l'art.58 T.U.B. prevede che: “La banca cessionaria dà
notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di
pubblicità ... Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2
producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.”
3. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante reitera l'eccezione, già formulata in primo grado, di nullità/annullabilità della garanzia prestata, contestando che la denominazione di
“fideiussione omnibus limitata” non corrisponda alla reale tipologia di garanzia prestata, che deve,
invece, essere qualificata come contratto di garanzia “a prima richiesta”.
4. Detta censura non è degna di pregio.
Giova premettere che la rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è
caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima,
come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle
circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, quoad effectum, la concreta ed effettiva
conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la ratio della norma di cui all'art. 1431
cod. civ., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione
negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva (cfr. Cass. Sez. U.
01/07/1997, n. 5900).
La valutazione del giudice del merito circa la riconoscibilità dell'errore — secondo il criterio della comune diligenza — da parte dell'altro contraente, o circa l'effettiva conoscenza (che assorbe e supera la mera riconoscibilità) dell'errore stesso da parte del medesimo soggetto, si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 29/06/1985, n. 3892).
Nel caso di specie, all'esito dell'esame del testo contrattuale, caratterizzato da particolare chiarezza,
deve escludersi che l'adesione degli appellanti alla garanzia sottoscritta possa essere avvenuta in ragione di ipotetici artifizi o raggiri attuati dall'istituto di credito contraente o a causa di un errore —
di fatto o di diritto — essenziale e riconoscibile.
Infatti, le clausole contenenti le obbligazioni assunte dagli appellanti, non solo risultano di evidente comprensibilità, ma si deve ritenere che siano frutto di una specifica valutazione di entrambi i contraenti, avendo i – alla sottoscrizione della garanzia – dichiarato espressamente di “volersi Pt_2
avvalere del diritto all'informazione contrattuale”.
6. Gli appellanti censurano, da ultimo, il rigetto -da parte del giudice di prime cure- dell'eccezione di estinzione della fideiussione per violazione dell'art.1956 c.c., attribuendo alla banca una condotta contraria ai doveri di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del contratto, per avere contribuito all'aggravarsi dell'esposizione debitoria della Bray Pantaleo S.r.l., mediante concessione di credito,
pur in presenza di una condizione economica già deficitaria.
7. Detta doglianza è infondata.
Ed invero, l'art. 1956 c.c. costituisce applicazione della clausola generale di obbligo di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e sanziona quindi, con la liberazione del fideiussore, il comportamento del creditore nel caso in cui, anche successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito,
a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, ed il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, conceda nuovo credito, o mantenga quello già in essere, senza una specifica autorizzazione del fideiussore.
Al fine dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. deve sussistere quindi, tanto l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto rispetto all'epoca della prestazione della garanzia, quanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle predette condizioni, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 10870/2005).
Afferma il Tribunale “come gli opponenti non abbiano provato né in realtà neppure allegato alcuno
specifico elemento che in un determinato momento potesse consentire di desumere che la Bray
Pantaleo S.r.l. non sarebbe stata in grado di far fronte in futuro alle obbligazioni assunte”.
Emerge, infatti, ex actis (cfr. estratti conto allegati) come i rapporti in essere con la Bray Pantaleo
S.r.l. abbiano avuto un andamento regolare fino al 2009, e che l'esposizione debitoria sia cresciuta repentinamente solo nel 2010, allorquando è stato raggiunto il limite dell'affidamento, poi superato,
tant'è che l'istituto di credito, con raccomandata 26 aprile 2011, revocava l'apertura di credito.
L'eccezione di controparte, secondo cui l'esposizione debitoria della Bray Pantaleo S.r.l. sarebbe stata aggravata dalla condotta dell' in danno dei fideiussori, confidando sulla garanzia dagli CP_6
stessi prestata, è del resto smentita dalla circostanza – già evidenziata in prime cure – per cui gli stessi risultano soci nella misura del 40% ciascuno della società garantita e amministratore Parte_1
unico della stessa.
8. All'esito del presente giudizio, gli appellanti vanno condannati alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis. Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in qualità di fideiussori della Bray Pantaleo S.r.l., con atto Parte_1 Parte_2
ritualmente notificato, nei confronti della e per essa quale procuratore Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Sentenza n.2505/2020, emessa CP_2
dal Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore della società appellata, delle le spese del presente gravame, liquidate in euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del
15%.
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 4 luglio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele