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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr. Massimo Sensale - Presidente
dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4526/2021/CC, avverso la sentenza n. 7988/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata e notificata il 4 ottobre 2021;
TRA
(C.F.: ), nato il [...] ad [...], ove risiede in Via Nino Bixio Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Parisi (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su Email_1
documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata il [...] ad [...], ove risiede in Via Nino Controparte_1 CodiceFiscale_3
Bixio n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cosomati (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 16 febbraio 2018, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, , proponendo formale opposizione, ex artt. 615 e 617 Controparte_1
c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificatogli su istanza di quest'ultima il 2 febbraio 2018, per il pagamento della complessiva somma di € 84.360,47, pretesa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6546/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 21 luglio 2017, notificato il 28 luglio 2017, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
dichiarare il precetto inammissibile, improponibile ed infondato per i motivi su esposti;
accertare che la somma precettata non è dovuta per i motivi su esposti e/o in quanto inefficace e nullo il titolo di credito ed inesistente il credito sottostante;
condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”
A sostegno di tali domande e del suo assunto difensivo, l'attore-opponente eccepiva il difetto di procura ad litem in capo al difensore della parte intimante, oltre che l'irritualità della notificazione dell'atto di precetto, essendo stato richiesto di essere notificato da persona diversa rispetto all'effettivo soggetto legittimato in ordine a tale richiesta;
allegando, nel merito: a) che la somma precettata non era dovuta, perché pretesa in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, già tempestivamente opposto;
b) l'incongruità per eccesso degli importi precettati, erroneamente quantificati.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 7 settembre 2018, si costituiva in giudizio _1
, contestando i motivi d'opposizione perché destituiti di fondamento, chiedendone il rigetto,
[...]
formulando l'istanza di condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggrava, ex art. 96
c.p.c., oltre che alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
1.3. - Respinta mediante l'ordinanza del 24 febbraio 2019 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
disattesa la richiesta dell'attore-opponente d'ammissione dei mezzi istruttori richiesti (interrogatorio formale e prova testimoniale), oltre che d'autorizzazione alla produzione in giudizio di un audio registrato, ovvero della sua trascrizione, ritenuto utile ai fini decisori;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 7988/2021, pubblicata il 4 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, con attribuzione in favore del difensore di quest'ultima, dichiaratosi anticipatario.
2 In particolare, il primo giudice, dopo avere qualificato la domanda attrice, in parte, come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., ed in parte, quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., statuiva nei termini di cui innanzi, avendo ritenuto che:
a) nella fase oppositiva all'esecuzione è possibile verificare solo la legittimità del titolo esecutivo e/o eventuali circostanze sopravvenute, per cui qualsivoglia doglianza a proposito del merito della pretesa azionata in via esecutiva va fatta valere nell'ambito del procedimento di formazione del titolo esecutivo, tant'è che - nella fattispecie in esame - era stata proposta da anche l'opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo, poi, dichiarato provvisoriamente esecutivo, avendo il Tribunale precisato sul punto: “che nelle Co more, in merito alle questioni sollevate dall'opponente si è espresso il giudice dell'opposizione a con la sentenza di rigetto n. 1359/2021, depositata in atti dall'opposto”;
b) indimostrata la censura, così come formulata in ordine alla pretesa errata quantificazione della somma precettata, in quanto non supportata da documentazione idonea e comprovante l'assunto difensivo di parte opponente;
c) sforniti di pregio gli ulteriori rilievi critici concernenti il preteso difetto di procura, presente in atti,
e la pretesa erronea individuazione del ritenuto debitore, la cui errata indicazione della data di nascita nel ricorso monitorio e nel consequenziale decreto opposto costituisce mero errore materiale ininfluente ai fini del thema decidendum;
d) insussistenti i presupposti legali per l'accoglimento della domanda formulata dalla convenuta, finalizzata alla condanna dell'attore al risarcimento dei danni, in favore della prima, per la pretesa responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., a carico del secondo.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, notificata il 4 ottobre 2021 ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con l'atto di citazione notificato telematicamente il 29 ottobre 2021, Parte_1
proponeva appello, sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) riformare la sentenza n. 7988/2021 dal Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio recante RG 5121/2018, Giudice Dott.ssa STANZIONE, XIV Sezione
Civile, decisa in data 01.10.2021 e resa pubblica in data 04.10.2021 e notificata a mezzo PEC allo scrivente procuratore in data 04.10.2021, per i motivi tutti su espressi: 3) dichiarare il precetto inammissibile, improponibile ed infondato per i motivi su esposti;
4) accertare che la somma precettata non è dovuta, per i motivi su esposti e/o in quanto inefficace e nullo il titolo di credito ed inesistente il credito sottostante;
5) con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre rimborso delle spese
3 generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario. Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati e richiesti nelle note ex art. 183 c.p.c relative al primo giudizio.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 giugno 2022, si costituiva in giudizio _1
, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., contestandone la fondatezza, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“1) Rigettare l'appello così come proposto dal sig. in quanto inammissibile ex art. 342 Parte_1
cpc oltre che infondato in fatto e in diritto ed improcedibile;
2) Confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli 3) Condannare l'appellante al pagamento del doppio grado di giudizio. 4) Condannare
l'appellante per lite temeraria ex art 96 cpc.”
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
dichiarata mediante l'ordinanza pubblicata il 21 giugno 2022 l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 7 maggio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 3 giugno 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 6 giugno 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito della comparsa conclusionale a cura della sola parte appellante.
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342
c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
4 In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
4. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
4.1. - Con l'unico ma articolato motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la sentenza gravata, per essere caratterizzata, a suo dire, dal preteso vizio d'omessa, errata e contraddittoria motivazione, oltre che d'erronea valutazione degli invocati mezzi istruttori, che non sarebbero stati ammessi in maniera immotivata, sebbene fossero stati ritualmente richiesti con la memoria istruttoria depositata dalla parte attrice il 14 maggio 2019, in quanto tesi all'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta, dell'articolata prova testimoniale, oltre che al conseguimento dell'autorizzazione alla produzione in giudizio di un audio registrato, ovvero della sua trascrizione, ritenuto rilevante ai fini probatori e decisori.
4.2. - Tale motivo è infondato, per cui va respinto.
Infatti, nella fattispecie in esame il giudice di prime cure non incorreva affatto nel vizio di motivazione e nella lesione del diritto di difesa della parte attrice e del principio del contraddittorio, avendo già correttamente rilevato, in corso di causa, mediante l'ordinanza pubblicata il 17 ottobre 2019,
l'inammissibilità dei capitoli di prova orale articolati dalla parte istante, per essere stati formulati su circostanze tutte documentabili, la cui inammissibilità veniva implicitamente ribadita nella decisione gravata.
5 Del resto, la Corte, concordemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritiene che le prove orali de quibus, la cui istanza d'ammissione veniva formalmente reiterata in questa fase del giudizio, siano effettivamente inammissibili ed irrilevanti ai fini del presente thema decidendum, proprio perché vertono su circostanze che l'intimato al pagamento avrebbe dovuto provare mediante la produzione documentale da effettuare nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, peraltro definito con la sentenza n.
1359/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il giorno 11 febbraio 2021, di reiezione della proposta opposizione, essendo le stesse finalizzate a provare l'intervenuto pagamento delle somme precettate in epoca antecedente all'adozione del provvedimento monitorio in questione, risultando i capitoli de quibus del seguente tenore letterale:
“a) “vero è che, nulla è dovuto alla da parte del , in quanto la Controparte_1 Parte_1
stessa ha già percepito la somma per la quale la stessa ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo, opposto”;
b) “vero è che, , madre del ha ricevuto l'intera somma”; Controparte_1 Parte_1
c) “vero è che, la nulla deve avere come da precetto notificato ed opposto, tant'è Controparte_1
che prima del ricorso per decreto ingiuntivo non ha mai inviato una missiva interruttiva dei termini di prescrizione al ”; Parte_1
d) “vero è che, ad avere un credito nei confronti della è proprio il , Controparte_1 Parte_1 il quale non ha mai ricevuto nulla dalla stessa, a titolo di indennità per la occupazione sine titulo dell'immobile ceduto volontariamente e mai lasciato nella disponibilità dello stesso”;
e) “vero è che, a non onorare gli accordi presi risulta essere la , la quale non ha Controparte_1
rispettato l'accordo di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, stipulato per la cessione, a carico di
”; Parte_1
f) “vero è che, nell'atto di cessione si precisa chiaramente che la avrebbe Controparte_1
percepito i soldi dalla banca erogante il mutuo.””
Senza considerare che:
a) nella richiamata sentenza n. 1359/2021, con la quale veniva rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, fondante l'atto di precetto, oggetto del presente giudizio oppositivo, il Tribunale di Napoli chiariva che il credito vantato da deriva dal mancato pagamento del quantum stabilito Controparte_1
all'art. 3 dell'atto per Notar del 2 aprile 2012 da parte di , le cui “deduzioni sollevate Per_1 Parte_1
dall'opponente sono prive del benché minimo supporto probatorio, mentre in base al contratto in atti era previsto un pagamento da parte dell'opponente stesso che non è stato eseguito.”;
6 b) nel presente giudizio oppositivo all'atto di precetto de quo l'opponente non allegava né provava di avere estinto il credito vantato da , così come consacrato in tale provvedimento monitorio, Controparte_1 successivamente alla notificazione di quest'ultimo, unica circostanza che avrebbe potuto paralizzarne la pretesa della creditrice in questa sede.
In riferimento, poi, all'ulteriore istanza istruttoria, tesa a conseguire in questa fase “l'autorizzazione ad allegare la registrazione audio e/o trascritta, che potrebbe essere utile ai fini della Giustizia”, la stessa è senz'altro inammissibile sia perché la parte avrebbe potuto produrla in giudizio entro i termini di cristallizzazione del thema probandum, di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, senza necessità alcuna d'autorizzazione del giudice di primo grado, essendo sottoposta alla disciplina di cui agli artt.
2712 c.c. e 214 e 215 c.p.c., sia perché nel presente grado opera la preclusione di cui al comma 3 dell'art. 345
c.p.c., per la quale non sono ammessi in appello nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti.
5. - DOMANDA RISARCITORIA PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA
Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla medesima impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45
L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio
2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96
c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass.
Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 27623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
7 6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche dell'appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di , in favore di , in applicazione del principio della soccombenza, nella Parte_1 Controparte_1 misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), che in materia d'opposizione all'esecuzione si determina in base al credito per cui si procede, ex art. 17 c.p.c., delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
7.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 7988/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata e notificata il 4 ottobre Parte_1
2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali del Parte_1 Controparte_1 secondo grado, che liquida in complessivi € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
26 agosto 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr. Massimo Sensale - Presidente
dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4526/2021/CC, avverso la sentenza n. 7988/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata e notificata il 4 ottobre 2021;
TRA
(C.F.: ), nato il [...] ad [...], ove risiede in Via Nino Bixio Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Parisi (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su Email_1
documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata il [...] ad [...], ove risiede in Via Nino Controparte_1 CodiceFiscale_3
Bixio n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cosomati (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 16 febbraio 2018, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, , proponendo formale opposizione, ex artt. 615 e 617 Controparte_1
c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificatogli su istanza di quest'ultima il 2 febbraio 2018, per il pagamento della complessiva somma di € 84.360,47, pretesa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6546/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 21 luglio 2017, notificato il 28 luglio 2017, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
dichiarare il precetto inammissibile, improponibile ed infondato per i motivi su esposti;
accertare che la somma precettata non è dovuta per i motivi su esposti e/o in quanto inefficace e nullo il titolo di credito ed inesistente il credito sottostante;
condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”
A sostegno di tali domande e del suo assunto difensivo, l'attore-opponente eccepiva il difetto di procura ad litem in capo al difensore della parte intimante, oltre che l'irritualità della notificazione dell'atto di precetto, essendo stato richiesto di essere notificato da persona diversa rispetto all'effettivo soggetto legittimato in ordine a tale richiesta;
allegando, nel merito: a) che la somma precettata non era dovuta, perché pretesa in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, già tempestivamente opposto;
b) l'incongruità per eccesso degli importi precettati, erroneamente quantificati.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 7 settembre 2018, si costituiva in giudizio _1
, contestando i motivi d'opposizione perché destituiti di fondamento, chiedendone il rigetto,
[...]
formulando l'istanza di condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggrava, ex art. 96
c.p.c., oltre che alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
1.3. - Respinta mediante l'ordinanza del 24 febbraio 2019 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
disattesa la richiesta dell'attore-opponente d'ammissione dei mezzi istruttori richiesti (interrogatorio formale e prova testimoniale), oltre che d'autorizzazione alla produzione in giudizio di un audio registrato, ovvero della sua trascrizione, ritenuto utile ai fini decisori;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 7988/2021, pubblicata il 4 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, con attribuzione in favore del difensore di quest'ultima, dichiaratosi anticipatario.
2 In particolare, il primo giudice, dopo avere qualificato la domanda attrice, in parte, come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., ed in parte, quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., statuiva nei termini di cui innanzi, avendo ritenuto che:
a) nella fase oppositiva all'esecuzione è possibile verificare solo la legittimità del titolo esecutivo e/o eventuali circostanze sopravvenute, per cui qualsivoglia doglianza a proposito del merito della pretesa azionata in via esecutiva va fatta valere nell'ambito del procedimento di formazione del titolo esecutivo, tant'è che - nella fattispecie in esame - era stata proposta da anche l'opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo, poi, dichiarato provvisoriamente esecutivo, avendo il Tribunale precisato sul punto: “che nelle Co more, in merito alle questioni sollevate dall'opponente si è espresso il giudice dell'opposizione a con la sentenza di rigetto n. 1359/2021, depositata in atti dall'opposto”;
b) indimostrata la censura, così come formulata in ordine alla pretesa errata quantificazione della somma precettata, in quanto non supportata da documentazione idonea e comprovante l'assunto difensivo di parte opponente;
c) sforniti di pregio gli ulteriori rilievi critici concernenti il preteso difetto di procura, presente in atti,
e la pretesa erronea individuazione del ritenuto debitore, la cui errata indicazione della data di nascita nel ricorso monitorio e nel consequenziale decreto opposto costituisce mero errore materiale ininfluente ai fini del thema decidendum;
d) insussistenti i presupposti legali per l'accoglimento della domanda formulata dalla convenuta, finalizzata alla condanna dell'attore al risarcimento dei danni, in favore della prima, per la pretesa responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., a carico del secondo.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, notificata il 4 ottobre 2021 ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con l'atto di citazione notificato telematicamente il 29 ottobre 2021, Parte_1
proponeva appello, sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) riformare la sentenza n. 7988/2021 dal Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio recante RG 5121/2018, Giudice Dott.ssa STANZIONE, XIV Sezione
Civile, decisa in data 01.10.2021 e resa pubblica in data 04.10.2021 e notificata a mezzo PEC allo scrivente procuratore in data 04.10.2021, per i motivi tutti su espressi: 3) dichiarare il precetto inammissibile, improponibile ed infondato per i motivi su esposti;
4) accertare che la somma precettata non è dovuta, per i motivi su esposti e/o in quanto inefficace e nullo il titolo di credito ed inesistente il credito sottostante;
5) con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre rimborso delle spese
3 generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario. Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati e richiesti nelle note ex art. 183 c.p.c relative al primo giudizio.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 giugno 2022, si costituiva in giudizio _1
, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., contestandone la fondatezza, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“1) Rigettare l'appello così come proposto dal sig. in quanto inammissibile ex art. 342 Parte_1
cpc oltre che infondato in fatto e in diritto ed improcedibile;
2) Confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli 3) Condannare l'appellante al pagamento del doppio grado di giudizio. 4) Condannare
l'appellante per lite temeraria ex art 96 cpc.”
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
dichiarata mediante l'ordinanza pubblicata il 21 giugno 2022 l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 7 maggio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 3 giugno 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 6 giugno 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito della comparsa conclusionale a cura della sola parte appellante.
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342
c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
4 In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
4. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
4.1. - Con l'unico ma articolato motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la sentenza gravata, per essere caratterizzata, a suo dire, dal preteso vizio d'omessa, errata e contraddittoria motivazione, oltre che d'erronea valutazione degli invocati mezzi istruttori, che non sarebbero stati ammessi in maniera immotivata, sebbene fossero stati ritualmente richiesti con la memoria istruttoria depositata dalla parte attrice il 14 maggio 2019, in quanto tesi all'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta, dell'articolata prova testimoniale, oltre che al conseguimento dell'autorizzazione alla produzione in giudizio di un audio registrato, ovvero della sua trascrizione, ritenuto rilevante ai fini probatori e decisori.
4.2. - Tale motivo è infondato, per cui va respinto.
Infatti, nella fattispecie in esame il giudice di prime cure non incorreva affatto nel vizio di motivazione e nella lesione del diritto di difesa della parte attrice e del principio del contraddittorio, avendo già correttamente rilevato, in corso di causa, mediante l'ordinanza pubblicata il 17 ottobre 2019,
l'inammissibilità dei capitoli di prova orale articolati dalla parte istante, per essere stati formulati su circostanze tutte documentabili, la cui inammissibilità veniva implicitamente ribadita nella decisione gravata.
5 Del resto, la Corte, concordemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritiene che le prove orali de quibus, la cui istanza d'ammissione veniva formalmente reiterata in questa fase del giudizio, siano effettivamente inammissibili ed irrilevanti ai fini del presente thema decidendum, proprio perché vertono su circostanze che l'intimato al pagamento avrebbe dovuto provare mediante la produzione documentale da effettuare nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, peraltro definito con la sentenza n.
1359/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il giorno 11 febbraio 2021, di reiezione della proposta opposizione, essendo le stesse finalizzate a provare l'intervenuto pagamento delle somme precettate in epoca antecedente all'adozione del provvedimento monitorio in questione, risultando i capitoli de quibus del seguente tenore letterale:
“a) “vero è che, nulla è dovuto alla da parte del , in quanto la Controparte_1 Parte_1
stessa ha già percepito la somma per la quale la stessa ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo, opposto”;
b) “vero è che, , madre del ha ricevuto l'intera somma”; Controparte_1 Parte_1
c) “vero è che, la nulla deve avere come da precetto notificato ed opposto, tant'è Controparte_1
che prima del ricorso per decreto ingiuntivo non ha mai inviato una missiva interruttiva dei termini di prescrizione al ”; Parte_1
d) “vero è che, ad avere un credito nei confronti della è proprio il , Controparte_1 Parte_1 il quale non ha mai ricevuto nulla dalla stessa, a titolo di indennità per la occupazione sine titulo dell'immobile ceduto volontariamente e mai lasciato nella disponibilità dello stesso”;
e) “vero è che, a non onorare gli accordi presi risulta essere la , la quale non ha Controparte_1
rispettato l'accordo di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, stipulato per la cessione, a carico di
”; Parte_1
f) “vero è che, nell'atto di cessione si precisa chiaramente che la avrebbe Controparte_1
percepito i soldi dalla banca erogante il mutuo.””
Senza considerare che:
a) nella richiamata sentenza n. 1359/2021, con la quale veniva rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, fondante l'atto di precetto, oggetto del presente giudizio oppositivo, il Tribunale di Napoli chiariva che il credito vantato da deriva dal mancato pagamento del quantum stabilito Controparte_1
all'art. 3 dell'atto per Notar del 2 aprile 2012 da parte di , le cui “deduzioni sollevate Per_1 Parte_1
dall'opponente sono prive del benché minimo supporto probatorio, mentre in base al contratto in atti era previsto un pagamento da parte dell'opponente stesso che non è stato eseguito.”;
6 b) nel presente giudizio oppositivo all'atto di precetto de quo l'opponente non allegava né provava di avere estinto il credito vantato da , così come consacrato in tale provvedimento monitorio, Controparte_1 successivamente alla notificazione di quest'ultimo, unica circostanza che avrebbe potuto paralizzarne la pretesa della creditrice in questa sede.
In riferimento, poi, all'ulteriore istanza istruttoria, tesa a conseguire in questa fase “l'autorizzazione ad allegare la registrazione audio e/o trascritta, che potrebbe essere utile ai fini della Giustizia”, la stessa è senz'altro inammissibile sia perché la parte avrebbe potuto produrla in giudizio entro i termini di cristallizzazione del thema probandum, di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, senza necessità alcuna d'autorizzazione del giudice di primo grado, essendo sottoposta alla disciplina di cui agli artt.
2712 c.c. e 214 e 215 c.p.c., sia perché nel presente grado opera la preclusione di cui al comma 3 dell'art. 345
c.p.c., per la quale non sono ammessi in appello nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti.
5. - DOMANDA RISARCITORIA PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA
Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla medesima impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45
L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio
2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96
c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass.
Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 27623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
7 6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche dell'appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di , in favore di , in applicazione del principio della soccombenza, nella Parte_1 Controparte_1 misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), che in materia d'opposizione all'esecuzione si determina in base al credito per cui si procede, ex art. 17 c.p.c., delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
7.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 7988/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata e notificata il 4 ottobre Parte_1
2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali del Parte_1 Controparte_1 secondo grado, che liquida in complessivi € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
26 agosto 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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