Art. 17. ((Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al 5°))
Le funzioni del Consiglio di amministrazione saranno esercitate da una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta del funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio di cui all'art. 6, nonche' di tre funzionari di grado 5° del personale di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, da designarsi con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per le materie riguardanti il personale dei singoli corpi tecnici, la Commissione e' integrata con la partecipazione del funzionario di gruppo A piu' elevato in grado del rispettivo corpo.
La Commissione di disciplina e' costituita di tre unzionari dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui uno avente grado non inferiore al 5°, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti al grado 6°.
Per le materie riguardanti il personale a contratto tipo di cui al decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni, quello a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816 , e quello degli enti dipendenti dai cessati Governi coloniali, continueranno a funzionare presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana le Commissioni istituite, rispettivamente, con i decreti Ministeriali 15 gennaio 1945, n. 16 , e 20 dicembre 1949, n. 10219 .
((Alla Commissione di cui al citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, sono riconosciuti, con effetto dalla data della sua costituzione, poteri deliberanti))
Le funzioni del Consiglio di amministrazione saranno esercitate da una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta del funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio di cui all'art. 6, nonche' di tre funzionari di grado 5° del personale di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, da designarsi con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per le materie riguardanti il personale dei singoli corpi tecnici, la Commissione e' integrata con la partecipazione del funzionario di gruppo A piu' elevato in grado del rispettivo corpo.
La Commissione di disciplina e' costituita di tre unzionari dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui uno avente grado non inferiore al 5°, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti al grado 6°.
Per le materie riguardanti il personale a contratto tipo di cui al decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni, quello a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816 , e quello degli enti dipendenti dai cessati Governi coloniali, continueranno a funzionare presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana le Commissioni istituite, rispettivamente, con i decreti Ministeriali 15 gennaio 1945, n. 16 , e 20 dicembre 1949, n. 10219 .
((Alla Commissione di cui al citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, sono riconosciuti, con effetto dalla data della sua costituzione, poteri deliberanti))