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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 368/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 15/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, emessa e pubblicata il 10 gennaio 2024, resa all'esito del giudizio rubricato con R.G. n. 1877/2022, non notificata;
avente ad oggetto: accertamento negativo obbligo contributivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/11/2025; promossa da: C.F. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Paolo Amato e Calogero Caleca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Nomentana n. 60; appellante/appellata in via incidentale;
contro
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore e Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in alla via Alfredo Testoni n. 6 sono legalmente CP_2 CP_2 domiciliati;
appellati/appellanti in via incidentale;
, (C.F.: Controparte_3
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Riccardo Salvo e Renato Vestini, con elezione di domicilio presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
1 di Via Milazzo n. 4/2, CP_3 CP_2 CP_2 appellato;
Controparte_4
(C.F. , in persona del Direttore Regionale
[...] P.IVA_4 pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'Avv. Torquato Pirani, con domicilio eletto presso l'Avvocatura INAIL di posta in via Amendola n. 3; CP_2 appellato;
e con l'intervento di (C.F. Controparte_5
in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche P.IVA_5 disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Paolo Amato e Calogero Caleca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Nomentana n. 60; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza: “(…) Con Con ricorso depositato in data 4.10.2022, conveniva in giudizio e Parte_1
La ditta ricorrente impugnava il Verbale di Accertamento dell'Ispettorato CP_3
Territoriale del Lavoro di BO00001/2021-779-01 del 6.7.2022 con cui era stato CP_2 Con accertato dagli Ispettori dell di che la società ricorrente applicava a parte CP_2 dei lavoratori dipendenti, il C.C.N.L. ANASTE del 03-07-2017, non sottoscritto dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative, bensì da altre sigle, alcune delle quali neppure rappresentative dei lavoratori del settore socio assistenziale, che comportava rilevanti differenze di retribuzioni imponibili ai lavoratori, con conseguente rideterminazione dell'imponibile contributivo e previdenziale. La ricorrente deduceva l'infondatezza delle conclusioni cui erano pervenuti gli Ispettori Con del di – in base al quale si era provveduto a determinare l'imponibile CP_2 previdenziale dovuto dalla società ai sensi dell'art. 1, co. 1, D.L. Parte_1
338/89 convertito in Legge n. 389/1989 - per le articolate ragioni esposte nel ricorso. Chiedeva altresì che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che il suddetto C.C.N.L. ANASTE del 3.7.2017 non determinava alcuna lesione dei livelli di retribuzioni imponibili ai lavoratori interessati, con conseguente illegittimità della rideterminazione dell'imponibile contributivo e previdenziale;
con vittoria delle spese di giudizio. Con Si costituiva in giudizio l di , eccependo in primo luogo la propria carenza CP_2 di legittimazione passiva, posto che nel Verbale di Accertamento in questione era stata accertata una violazione contributiva e previdenziale, non la violazione di prescrizioni amministrative in materia di lavoro. Nel merito affermava l'infondatezza
2 dell'opposizione, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Si costituiva in giudizio l deducendo la fondatezza e legittimità del verbale di CP_3
Accertamento opposto, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande di parte attrice, per le ragioni esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio. Con ordinanza emessa il 20.2.2023 veniva disposta la chiamata in giudizio dell' . CP_4
Si costituiva in giudizio l affermando la fondatezza e legittimità del verbale di CP_4
Accertamento opposto, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. La causa, istruita con l'esame dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 10.1.2024, veniva discussa e decisa con sentenza contestuale. (…)”. Con sentenza n. 15 pubblicata il 10 gennaio 2024 e comunicata alle parti con PEC dell'11 gennaio 2024, resa all'esito del giudizio rubricato con R.G. n. 1877/2022, il Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, ha rigettato le domande di così statuendo: “…Il Parte_1
Giudice unico del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, - respinge le domande proposte da - condanna alla rifusione Parte_1 Parte_1 delle spese processuali a favor dell , Controparte_7 dell' e dell liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali a favore di CP_3 CP_4 ciascuno degli Enti convenuti e del chiamato ”. CP_8
Il Giudice a quo, nella predetta sentenza, con sintetica motivazione, aderendo alle argomentazioni sviluppate dagli Enti resistenti, ha ritenuto fondato l'accertamento ispettivo operato nei confronti di sia sotto il profilo dell'an Parte_1 debeatur, che sotto il profilo del quantum. Con ricorso del 18 giugno 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie respinte dal Giudice a quo (qui riproposte), le domande dalla stessa formulate in prime cure (all'uopo ritrascritte), il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. In particolare, nell'ambito del presente giudizio di appello, ha Parte_1 richiesto la totale riforma della sentenza di primo grado, sulla base dei seguenti quattro motivi: “
1. omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito a punti in diritto i, ii, iii, iv, v, vi, vii del ricorso introduttivo e, quindi, violazione dell'art. 112 c.p.c.”; “
2. difetto e/o assoluta carenza di motivazione e/o motivazione apparente della sentenza impugnata e, quindi, violazione dell'art. 132 c.p.c.”; “
3. erroneità e/o illogicità e/o inconferenza delle motivazioni in fatto ed in diritto della sentenza impugnata rispetto alle risultanze processuali emerse nel corso del primo grado”; “
4. devoluzione di tutte le domande formulate da in primo grado”. Parte_1
In sostanza, con il predetto atto di impugnazione, ha richiesto un Parte_1
3 riesame da parte di questa Corte d'Appello rispetto al verbale unico di accertamento per obbligazione contributiva – prot. BO00000/2021 – 779 – 01 del 6 luglio 2022, con il quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di e la Direzione Provinciale di CP_2 CP_3 CP_2 hanno ritenuto di contestare la disciplina collettiva applicata da al Parte_1 proprio personale dipendente, ritenendo non legittima, valida l'applicazione del CCNL ANASTE e, quindi, non accertandone la sua natura di contratto leader, hanno sostenuto invece che “… i Ccnl da assumere come comparativamente più rappresentativi sono quelli sottoscritti in data 07/05/2018 da con le OO.SS. , CP_9 CP_10 CP_11
, ed in data 27/12/2021 da con le OO. ,
[...] CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
, ”. CP_16 CP_17
Il personale ispettivo, ritenendo che il CCNL ANASTE del 12 aprile 2017 e s.m.i., non avrebbe natura di contratto leader (ossia sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale), ha determinato l'imponibile previdenziale corrisposto dalla società in conformità alle remunerazioni previste per i diversi livelli di inquadramento dal CCNL prendendo a riferimento i tabellari CP_5 statuiti dai CCNL poi secondo le predette date di riferimento che ha CP_9 CP_14 quindi quantificato in complessivi euro 288.959,76 (di cui euro 191.690.26 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo 1/2017 al 1/2022 ed euro 97.269,50 a titolo di somme aggiuntive previste dalle legge vigente in materia per il periodo dal 1/2017 al 1/2022). Cont L' e l' , Controparte_2 ritualmente costituitisi in giudizio, hanno reiterato la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva (nelle forme dell'appello incidentale condizionato) ed hanno altresì argomentato sull'inammissibilità delle domande ex adverso formulate nei loro confronti, in sintesi, essendo il verbale di accertamento impugnato mero atto endoprocedimentale privo di efficacia esecutiva quanto ad eventuali illeciti amministrativi contestati, per di più assenti nel caso di specie (con conseguente carenza d'interesse ad agire nei loro confronti), così concludendo: “Nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse la fondatezza dell'appello si chiede la riforma del capo che ha ritenuto l'ammissibilità dell'azione contro l'Ispettorato del Lavoro e la sua legittimazione passiva e, previo suo annullamento, la declaratoria di carenza di interesse ad agire nei confronti delle amm.ni statali e del difetto di legittimazione passiva e titolarità passiva del rapporto in capo all'
[...]
e dell' con Controparte_1 Controparte_2 conseguente estromissione dal giudizio. Vinte le spese”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avverso CP_4 gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure ed ha chiesto che questa Corte voglia: “rigettare l'appello, confermando la sentenza impugnata ed in ogni caso rigettare tutte le domande avversarie;
con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge (oneri riflessi come da sentenza Corte Cass. S.U. n.
4 3592/2023).”, reiterando in via istruttoria le istanze già formulate nel giudizio a quo. Con atto del 23/01/2025, risulta essere intervenuto nel presente giudizio di appello, anche l' Controparte_19 argomentando a sostegno delle ragioni della società appellante (sua
[...] associata) e chiedendo che questa Corte voglia: “
1. valutare, anche d'ufficio, ed eventualmente accertare e dichiarare il difetto di mancata integrazione del contraddittorio necessaria nei confronti di già nel primo grado, con ogni CP_5 provvedimento presupposto e/o conseguente;
2. In ogni caso, accertare e dichiarare la natura leader del CCNL ANASTE del 12 aprile 2017 e s.m.i., in quanto sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, se del caso anche in via incidentale e, per l'effetto, accogliere le domande formulate da con il proprio ricorso in appello. Con vittoria di spese, Parte_1 onorarie competenze di causa ex D.M. 55/2014 del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la fondatezza CP_3 dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto ed ha comunque reiterato tutte le istanze (anche istruttorie), difese ed eccezioni svolte nel giudizio a quo e rimaste assorbite dalla decisione gravata. All'udienza del 03/07/2025, rilevata la tardività della notifica dell'appello incidentale Cont condizionato proposto dall' e dall Controparte_2
di , la causa è stata rinviata all'odierna udienza,
[...] CP_2 assegnando alla difesa erariale termine sino al 30/07/2025 per rinnovare tale notifica. Validamente ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure, ritenendosi superfluo ogni altro incombente istruttorio. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello principale proposto da risulta meritevole di accoglimento nei limiti e per le Parte_1 ragioni appresso indicate. Al riguardo, deve osservarsi che di recente il Tribunale felsineo si è occupato di un caso identico a quello oggetto di gravame avente ad oggetto analoga azione di accertamento Con negativo del credito rispetto al contenuto di un verbale ispettivo dell' proposta da altra società di Villa Serena s.r.l. CP_2
All'esito di tale contezioso il Tribunale di Bologna ha emesso sentenza n. 600/2025 del 13/27 maggio 2025, ove per quanto d'interesse in questa sede è stato affermato che: << (…) Nel merito le domande della società ricorrente sono fondate e meritano accoglimento, nei limiti di seguito precisati. Ex art. 1, comma 1, D.L. n. 338/89 la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
5 organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Ed ex art. 2, comma 25, L. n. 549/95 l'art. 1 citato si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 D.L. n. 338-1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, L. n. 549-1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, a un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione)” (Cass. civ., n. 19759/24). Dunque, la retribuzione minima da assumere a base per il calcolo dell'imponibile ai fini contributivi è quella prevista da un CCNL sottoscritto da associazioni aventi natura comparativamente più rappresentativa, un contratto cosiddetto “leader”. Solo nel caso in cui il datore di lavoro, in un determinato settore, applichi un contratto che non lo è occorre procedere a un ricalcolo della base imponibile sulla base di un contratto che lo sia. La ratio della norma è quella di scongiurare che in un settore possa trovare applicazione un contratto “pirata” perché sottoscritto da organizzazioni compiacenti o di comodo, nell'ottica di prevenire sottrazioni indebite di contributi all'Istituto previdenziale. Ciò però non si traduce necessariamente in una verifica comparativa dei livelli retributivi fra più contratti nel medesimo settore, potendoci essere un temporaneo disallineamento dei livelli retributivi in ragione dei diversi tempi di rinnovo di triennio in triennio. Del resto il solo fatto che un contratto collettivo si rinnovi prima di un altro non comporta l'automatica qualificazione dello stesso come leader, con conseguente e automatica negazione della stessa qualifica al secondo. Ciò che la norma vuole è che il datore di lavoro applichi un contratto sottoscritto da organizzazioni comparativamente più rappresentative. Nel caso in esame dall'esame del verbale ispettivo emerge che “… secondo l'interpretazione curiale, l'avverbio “comparativamente” implica un confronto tra i riportati parametri, derivandone la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali in ragione della valutazione comparativa dei predetti indici. Calando i riportati
6 orientamenti di prassi e giurisprudenziale al caso di specie, la maggiore rappresentatività va riconosciuta al contratto (da gennaio 2017 a dicembre 2019) e al contratto CP_9
(da gennaio 2020 a febbraio 2024), considerati i soggetti sindacali sottoscrittori CP_14 degli accordi. … In considerazione della palese differente capacità rappresentativa, e quindi negoziale, dell'attore sindacale dei lavoratori stipulante i rispettivi Ccnl - afferendo i contratti e ai sindacati di settore affiliati ai confederali - CP_9 CP_14
l'indagine comparativa sul sindacato maggiormente più rappresentativo consente di tralasciare la verifica della consistenza rappresentativa e quindi negoziale dal lato datoriale, essendo in ogni caso pacifica la capacità inclusiva e diffusiva delle organizzazioni sindacali confederali. Proprio queste ultime, infatti, in ragione della loro elevata attitudine ad interpretare le esigenze dei lavoratori, hanno potuto stipulare un considerevole numero di accordi negoziali, non soltanto a livello nazionale, bensì anche su scala territoriale, denotando una capacità diffusiva idonea a negoziare proficuamente nell'interesse dei lavoratori”. Da tali considerazioni gli ispettori hanno fatto discendere la maggiore rappresentatività dei CCNL applicati per ricalcolare i contributi. Ma la conclusione non merita di essere condivisa. La rilevanza del CCNL ANASTE emerge - come affermato dalla società ricorrente - nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 273 del 29.2.2016 che, nella determinazione del costo dei servizi socio-sanitari accreditati, ha preso come riferimento proprio il costo del lavoro previsto all'interno di tale contratto (documento n. 24 di parte ricorrente). La stessa Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 10 del 13.11.2018 lo indica tra “… i contratti di lavoro maggiormente diffusi tra i soggetti gestori di servizi accreditati …” (documento n. 23 di parte ricorrente). Con la successiva delibera di Giunta Regionale n. 1637 dell'8.7.2024 la ha poi Pt_2 riconosciuto, in relazione ai servizi erogati in accreditamento, una maggiore remunerazione economica per gli enti gestori che applicano il contratto ANASTE, in ragione natura comparativamente più rappresentativa dei firmatari del suddetto CCNL (documento n. 25 di parte ricorrente). Essa emerge inoltre dai Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.7.2014 e del 30.11.2015 e da quello del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.9.2014, oltre che dai censimenti ARAN sulla rappresentatività nel settore sanitario per i trienni 2017/19, 2019/21 e 2022/24 (documenti n. 13 di parte ricorrente). Inoltre, la CP_20 ha aderito al sistema contrattuale in esame nel 2017 (documento n. 9 di parte
[...] ricorrente). A fronte di tali specifiche circostanze, gli Istituti resistenti non hanno dato prova che il CCNL ANASTE non fosse sottoscritto da soggetti maggiormente rappresentativi, assumendo viceversa che non lo era solo perché non era stato sottoscritto dai sindacati confederali, notoriamente maggiormente rappresentativi a livello nazionale, il che però non è sufficiente poiché, se non può dubitarsi della rappresentatività di tali sindacati, gli
7 Istituti resistenti – con riferimento allo specifico settore socio-assistenziale in cui la società ricorrente opera – non hanno provato né che le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ANASTE non fossero maggiormente rappresentative né che, viceversa, lo fossero quelle che hanno sottoscritto i CCNL AGESPI e . CP_14
A tal proposito, si sono limitate a invocare la circolare del Ministero del lavoro del 24.5.2021 che però – in generale – fa riferimento alla rappresentatività dei diversi sindacati, senza riferimento a settori specifici e un parere del 15.12.2017 dello stesso Ispettorato di , parte del giudizio (documenti nn. 3 e 4 di parte resistente CP_2 CP_3 che non valgono a contestare le specifiche deduzioni contrarie. Per tale ragione le domande della società ricorrente devono essere accolte, in ciò restando assorbite tutte le altre questioni svolte. Peraltro, poiché oggetto del giudizio è l'accertamento dell'esistenza/inesistenza del maggior obbligo contributivo della società opponente e non anche la legittimità formale degli atti compiuti dagli Ispettori, in tal senso devono essere qualificate le domande svolte. Per tale ragione, in accoglimento dell'opposizione svolta, deve essere accertata l'inesistenza dell'obbligo contributivo della società ricorrente di cui al verbale di accertamento n. 2023007236/DDL del 18.6.2024 dell'Ispettorato d'Area Metropolitano di . (…) >>. CP_2
Queste esaustive e convincenti considerazioni, suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta nella materia controversa e frutto di un attento e meditato esame della documentazione versata in atti (coincidente con quella prodotta in questa sede), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a conforto della fondatezza delle pretese della società appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). In virtù di quanto sopra esposto, l'appello principale proposto da va Parte_1 accolto, accertando e dichiarando l'inesistenza dell'obbligo contributivo della società, allora ricorrente, di cui al verbale di accertamento dell'ITL – prot. BO00000/2021 – 779
– 01 del 6 luglio 2022. L'accoglimento dell'appello principale impone di trattare l'appello incidentale Cont condizionato proposto dall' e dall Controparte_2
, da ritenersi anch'esso fondato per le ragioni
[...] appresso indicate. Ed invero, il verbale oggetto di contestazione in questo giudizio ha riscontrato ed addebitato all'odierna appellante principale esclusivamente violazioni di natura previdenziale e contributiva1. Dunque, nel caso concreto il verbale impugnato non contiene nessuna contestazione di competenza dell'Ispettorato nel lavoro così come non preannuncia la comminatoria di sanzioni amministrative di competenza del medesimo. Vi è anche da osservare che, in via generale , rispetto al verbale unico di accertamento ed alle violazioni in materia di normativa sul lavoro sanzionabili dall'Ispettorato del Lavoro, la contestazione/notificazione contenuta in tale verbale, al pari di ogni atto di carattere procedimentale, non esprime – per lo meno non ancora – una volontà sanzionatoria dell'amministrazione, bensì costituisce uno strumento di comunicazione che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti. Ne discende che, sempre in relazione alle contestazioni che competerebbero all'Ispettorato del Lavoro, il verbale non è un provvedimento amministrativo, del quale non possiede alcun carattere: non la costitutività, perché atto dichiarativo che si limita a registrare fatti ed a comunicarli;
non l'esecutorietà, perché insuscettibile di essere eseguito coattivamente;
non la discrezionalità, perché atto interamente vincolato nel contenuto, nella forma, nei tempi e nelle modalità; non la autoritatività e la lesività, perché inidoneo ad incidere negativamente nella sfera giuridica del destinatario, posto che il verbale non impone obblighi, ma concede facoltà di conciliazione amministrativa ed estinzione anticipata del procedimento. E stante la sua natura endoprocedimentale il verbale unico, anche se notificato assieme al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi, come detto, di atto endoprocedimentale inidoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria2.
Questo per quel che riguarda l'Ispettorato del Lavoro, con l'ulteriore precisazione che i verbali di accertamento, non costituendo titolo esecutivo, non possono essere iscritti ruolo
provvede a quantificare l'imponibile contributivo dovuto, quale differenza tra la retribuzione “dovuta”, calcolata con riferimento al CCNL AGESPI/AGIDAE che la società avrebbe dovuto applicare e la retribuzione effettivamente erogata ai singoli lavoratori...Su questa
differenza verranno calcolati e addebitati per l'azienda i contributi previdenziali e assistenziali dovuti al CP_ Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell' ..”. 2 Si vedano, in tal senso, ex multis Cass. Sez lav n. 16319/2010; Cass. Sez lav. n. 7211/24 e Cass. Sez. lav. n. 32886/18, ove si afferma che:” "In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria" 9 a differenza dell'ordinanza ingiunzione che ove non opposta o “ confermata” diventa titolo esecutivo3. Diverso è il discorso per gli enti previdenziali, in quanto l''art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 consente di iscrivere a ruolo direttamente il verbale di accertamento4. I verbali di accertamento di sanzioni amministrative adottati ai sensi degli artt. 14 e 16 della l. n. 689/1981, e dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, contemplano modalità agevolate di pagamento delle sanzioni, con il beneficio dell'immediata estinzione del procedimento, e sono, come detto, atti endoprocedimentali. Invece il verbale di accertamento che riscontra omissioni o evasioni contributive nei confronti di enti previdenziali è atto conclusivo e già direttamente lesivo, poiché l'unica attività che ad esso consegue è l'emissione della cartella esattoriale, che rappresenta però atto non già del procedimento accertativo, bensì della diversa procedura di esecuzione coattiva. Mentre il verbale unico non determina le sanzioni amministrative per violazione delle normativa sul lavoro , che vengono comminate in un momento successivo, il debito contributivo dell'istituto previdenziale è predeterminato essendo conseguenza della violazione accertata. Ferme queste considerazioni di carattere generale, per di più, nel caso di specie, come detto, il verbale contestato da contiene solo violazioni di natura Parte_1 previdenziale e contributiva, per cui a maggior ragione doveva ritenersi inammissibile Cont l'azione proposta contro l e l Controparte_2 Con
, già di nonché la carenza di
[...] CP_2 legittimazione passiva e titolarità passiva del rapporto in capo a quest'ultimo. Alla luce delle suesposte assorbenti considerazioni, anche l'appello incidentale condizionato va accolto con statuizioni come da dispositivo. Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, “avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018” (così come deciso da Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: - in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, riformando sul punto la sentenza gravata, dichiara inammissibili, per le ragioni indicate in parte motiva, le domande Cont proposte da nei confronti dell' e dell Parte_1
[...] Con
, già di Controparte_2 CP_2
- in accoglimento dell'appello principale proposto da riformando Parte_1 negli altri capi la sentenza gravata, accerta e dichiara l'inesistenza dell'obbligo contributivo della società, allora ricorrente, di cui al verbale di accertamento dell'ITL – prot. BO00000/2021 – 779 – 01 del 6 luglio 2022;
- compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13.11.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. verbale pag. 5 “(…) Per quanto la società possa ritenersi libera di applicare ai Parte_1 propri dipendenti il CCNL ANASTE ,che prevede trattamenti economici significatamene inferiori a quelli contemplati dal CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative ....gli stessi non possono costituire la base imponibile da considerarsi ai fini previdenziali.....Con il presente verbale si
8 3 cfr. art. 21 D lgs n. 46/99, ai sensi del quale: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall' art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall' articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.) 4 cfr. comma 1 “ I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore “. Il successivo comma 5 dispone “ Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore“. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 368/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 15/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, emessa e pubblicata il 10 gennaio 2024, resa all'esito del giudizio rubricato con R.G. n. 1877/2022, non notificata;
avente ad oggetto: accertamento negativo obbligo contributivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/11/2025; promossa da: C.F. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Paolo Amato e Calogero Caleca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Nomentana n. 60; appellante/appellata in via incidentale;
contro
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore e Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in alla via Alfredo Testoni n. 6 sono legalmente CP_2 CP_2 domiciliati;
appellati/appellanti in via incidentale;
, (C.F.: Controparte_3
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Riccardo Salvo e Renato Vestini, con elezione di domicilio presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
1 di Via Milazzo n. 4/2, CP_3 CP_2 CP_2 appellato;
Controparte_4
(C.F. , in persona del Direttore Regionale
[...] P.IVA_4 pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'Avv. Torquato Pirani, con domicilio eletto presso l'Avvocatura INAIL di posta in via Amendola n. 3; CP_2 appellato;
e con l'intervento di (C.F. Controparte_5
in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche P.IVA_5 disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Paolo Amato e Calogero Caleca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Nomentana n. 60; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza: “(…) Con Con ricorso depositato in data 4.10.2022, conveniva in giudizio e Parte_1
La ditta ricorrente impugnava il Verbale di Accertamento dell'Ispettorato CP_3
Territoriale del Lavoro di BO00001/2021-779-01 del 6.7.2022 con cui era stato CP_2 Con accertato dagli Ispettori dell di che la società ricorrente applicava a parte CP_2 dei lavoratori dipendenti, il C.C.N.L. ANASTE del 03-07-2017, non sottoscritto dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative, bensì da altre sigle, alcune delle quali neppure rappresentative dei lavoratori del settore socio assistenziale, che comportava rilevanti differenze di retribuzioni imponibili ai lavoratori, con conseguente rideterminazione dell'imponibile contributivo e previdenziale. La ricorrente deduceva l'infondatezza delle conclusioni cui erano pervenuti gli Ispettori Con del di – in base al quale si era provveduto a determinare l'imponibile CP_2 previdenziale dovuto dalla società ai sensi dell'art. 1, co. 1, D.L. Parte_1
338/89 convertito in Legge n. 389/1989 - per le articolate ragioni esposte nel ricorso. Chiedeva altresì che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che il suddetto C.C.N.L. ANASTE del 3.7.2017 non determinava alcuna lesione dei livelli di retribuzioni imponibili ai lavoratori interessati, con conseguente illegittimità della rideterminazione dell'imponibile contributivo e previdenziale;
con vittoria delle spese di giudizio. Con Si costituiva in giudizio l di , eccependo in primo luogo la propria carenza CP_2 di legittimazione passiva, posto che nel Verbale di Accertamento in questione era stata accertata una violazione contributiva e previdenziale, non la violazione di prescrizioni amministrative in materia di lavoro. Nel merito affermava l'infondatezza
2 dell'opposizione, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Si costituiva in giudizio l deducendo la fondatezza e legittimità del verbale di CP_3
Accertamento opposto, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande di parte attrice, per le ragioni esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio. Con ordinanza emessa il 20.2.2023 veniva disposta la chiamata in giudizio dell' . CP_4
Si costituiva in giudizio l affermando la fondatezza e legittimità del verbale di CP_4
Accertamento opposto, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. La causa, istruita con l'esame dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 10.1.2024, veniva discussa e decisa con sentenza contestuale. (…)”. Con sentenza n. 15 pubblicata il 10 gennaio 2024 e comunicata alle parti con PEC dell'11 gennaio 2024, resa all'esito del giudizio rubricato con R.G. n. 1877/2022, il Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, ha rigettato le domande di così statuendo: “…Il Parte_1
Giudice unico del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, - respinge le domande proposte da - condanna alla rifusione Parte_1 Parte_1 delle spese processuali a favor dell , Controparte_7 dell' e dell liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali a favore di CP_3 CP_4 ciascuno degli Enti convenuti e del chiamato ”. CP_8
Il Giudice a quo, nella predetta sentenza, con sintetica motivazione, aderendo alle argomentazioni sviluppate dagli Enti resistenti, ha ritenuto fondato l'accertamento ispettivo operato nei confronti di sia sotto il profilo dell'an Parte_1 debeatur, che sotto il profilo del quantum. Con ricorso del 18 giugno 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie respinte dal Giudice a quo (qui riproposte), le domande dalla stessa formulate in prime cure (all'uopo ritrascritte), il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. In particolare, nell'ambito del presente giudizio di appello, ha Parte_1 richiesto la totale riforma della sentenza di primo grado, sulla base dei seguenti quattro motivi: “
1. omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito a punti in diritto i, ii, iii, iv, v, vi, vii del ricorso introduttivo e, quindi, violazione dell'art. 112 c.p.c.”; “
2. difetto e/o assoluta carenza di motivazione e/o motivazione apparente della sentenza impugnata e, quindi, violazione dell'art. 132 c.p.c.”; “
3. erroneità e/o illogicità e/o inconferenza delle motivazioni in fatto ed in diritto della sentenza impugnata rispetto alle risultanze processuali emerse nel corso del primo grado”; “
4. devoluzione di tutte le domande formulate da in primo grado”. Parte_1
In sostanza, con il predetto atto di impugnazione, ha richiesto un Parte_1
3 riesame da parte di questa Corte d'Appello rispetto al verbale unico di accertamento per obbligazione contributiva – prot. BO00000/2021 – 779 – 01 del 6 luglio 2022, con il quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di e la Direzione Provinciale di CP_2 CP_3 CP_2 hanno ritenuto di contestare la disciplina collettiva applicata da al Parte_1 proprio personale dipendente, ritenendo non legittima, valida l'applicazione del CCNL ANASTE e, quindi, non accertandone la sua natura di contratto leader, hanno sostenuto invece che “… i Ccnl da assumere come comparativamente più rappresentativi sono quelli sottoscritti in data 07/05/2018 da con le OO.SS. , CP_9 CP_10 CP_11
, ed in data 27/12/2021 da con le OO. ,
[...] CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
, ”. CP_16 CP_17
Il personale ispettivo, ritenendo che il CCNL ANASTE del 12 aprile 2017 e s.m.i., non avrebbe natura di contratto leader (ossia sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale), ha determinato l'imponibile previdenziale corrisposto dalla società in conformità alle remunerazioni previste per i diversi livelli di inquadramento dal CCNL prendendo a riferimento i tabellari CP_5 statuiti dai CCNL poi secondo le predette date di riferimento che ha CP_9 CP_14 quindi quantificato in complessivi euro 288.959,76 (di cui euro 191.690.26 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo 1/2017 al 1/2022 ed euro 97.269,50 a titolo di somme aggiuntive previste dalle legge vigente in materia per il periodo dal 1/2017 al 1/2022). Cont L' e l' , Controparte_2 ritualmente costituitisi in giudizio, hanno reiterato la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva (nelle forme dell'appello incidentale condizionato) ed hanno altresì argomentato sull'inammissibilità delle domande ex adverso formulate nei loro confronti, in sintesi, essendo il verbale di accertamento impugnato mero atto endoprocedimentale privo di efficacia esecutiva quanto ad eventuali illeciti amministrativi contestati, per di più assenti nel caso di specie (con conseguente carenza d'interesse ad agire nei loro confronti), così concludendo: “Nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse la fondatezza dell'appello si chiede la riforma del capo che ha ritenuto l'ammissibilità dell'azione contro l'Ispettorato del Lavoro e la sua legittimazione passiva e, previo suo annullamento, la declaratoria di carenza di interesse ad agire nei confronti delle amm.ni statali e del difetto di legittimazione passiva e titolarità passiva del rapporto in capo all'
[...]
e dell' con Controparte_1 Controparte_2 conseguente estromissione dal giudizio. Vinte le spese”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avverso CP_4 gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure ed ha chiesto che questa Corte voglia: “rigettare l'appello, confermando la sentenza impugnata ed in ogni caso rigettare tutte le domande avversarie;
con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge (oneri riflessi come da sentenza Corte Cass. S.U. n.
4 3592/2023).”, reiterando in via istruttoria le istanze già formulate nel giudizio a quo. Con atto del 23/01/2025, risulta essere intervenuto nel presente giudizio di appello, anche l' Controparte_19 argomentando a sostegno delle ragioni della società appellante (sua
[...] associata) e chiedendo che questa Corte voglia: “
1. valutare, anche d'ufficio, ed eventualmente accertare e dichiarare il difetto di mancata integrazione del contraddittorio necessaria nei confronti di già nel primo grado, con ogni CP_5 provvedimento presupposto e/o conseguente;
2. In ogni caso, accertare e dichiarare la natura leader del CCNL ANASTE del 12 aprile 2017 e s.m.i., in quanto sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, se del caso anche in via incidentale e, per l'effetto, accogliere le domande formulate da con il proprio ricorso in appello. Con vittoria di spese, Parte_1 onorarie competenze di causa ex D.M. 55/2014 del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la fondatezza CP_3 dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto ed ha comunque reiterato tutte le istanze (anche istruttorie), difese ed eccezioni svolte nel giudizio a quo e rimaste assorbite dalla decisione gravata. All'udienza del 03/07/2025, rilevata la tardività della notifica dell'appello incidentale Cont condizionato proposto dall' e dall Controparte_2
di , la causa è stata rinviata all'odierna udienza,
[...] CP_2 assegnando alla difesa erariale termine sino al 30/07/2025 per rinnovare tale notifica. Validamente ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure, ritenendosi superfluo ogni altro incombente istruttorio. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello principale proposto da risulta meritevole di accoglimento nei limiti e per le Parte_1 ragioni appresso indicate. Al riguardo, deve osservarsi che di recente il Tribunale felsineo si è occupato di un caso identico a quello oggetto di gravame avente ad oggetto analoga azione di accertamento Con negativo del credito rispetto al contenuto di un verbale ispettivo dell' proposta da altra società di Villa Serena s.r.l. CP_2
All'esito di tale contezioso il Tribunale di Bologna ha emesso sentenza n. 600/2025 del 13/27 maggio 2025, ove per quanto d'interesse in questa sede è stato affermato che: << (…) Nel merito le domande della società ricorrente sono fondate e meritano accoglimento, nei limiti di seguito precisati. Ex art. 1, comma 1, D.L. n. 338/89 la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
5 organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Ed ex art. 2, comma 25, L. n. 549/95 l'art. 1 citato si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 D.L. n. 338-1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, L. n. 549-1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, a un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione)” (Cass. civ., n. 19759/24). Dunque, la retribuzione minima da assumere a base per il calcolo dell'imponibile ai fini contributivi è quella prevista da un CCNL sottoscritto da associazioni aventi natura comparativamente più rappresentativa, un contratto cosiddetto “leader”. Solo nel caso in cui il datore di lavoro, in un determinato settore, applichi un contratto che non lo è occorre procedere a un ricalcolo della base imponibile sulla base di un contratto che lo sia. La ratio della norma è quella di scongiurare che in un settore possa trovare applicazione un contratto “pirata” perché sottoscritto da organizzazioni compiacenti o di comodo, nell'ottica di prevenire sottrazioni indebite di contributi all'Istituto previdenziale. Ciò però non si traduce necessariamente in una verifica comparativa dei livelli retributivi fra più contratti nel medesimo settore, potendoci essere un temporaneo disallineamento dei livelli retributivi in ragione dei diversi tempi di rinnovo di triennio in triennio. Del resto il solo fatto che un contratto collettivo si rinnovi prima di un altro non comporta l'automatica qualificazione dello stesso come leader, con conseguente e automatica negazione della stessa qualifica al secondo. Ciò che la norma vuole è che il datore di lavoro applichi un contratto sottoscritto da organizzazioni comparativamente più rappresentative. Nel caso in esame dall'esame del verbale ispettivo emerge che “… secondo l'interpretazione curiale, l'avverbio “comparativamente” implica un confronto tra i riportati parametri, derivandone la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali in ragione della valutazione comparativa dei predetti indici. Calando i riportati
6 orientamenti di prassi e giurisprudenziale al caso di specie, la maggiore rappresentatività va riconosciuta al contratto (da gennaio 2017 a dicembre 2019) e al contratto CP_9
(da gennaio 2020 a febbraio 2024), considerati i soggetti sindacali sottoscrittori CP_14 degli accordi. … In considerazione della palese differente capacità rappresentativa, e quindi negoziale, dell'attore sindacale dei lavoratori stipulante i rispettivi Ccnl - afferendo i contratti e ai sindacati di settore affiliati ai confederali - CP_9 CP_14
l'indagine comparativa sul sindacato maggiormente più rappresentativo consente di tralasciare la verifica della consistenza rappresentativa e quindi negoziale dal lato datoriale, essendo in ogni caso pacifica la capacità inclusiva e diffusiva delle organizzazioni sindacali confederali. Proprio queste ultime, infatti, in ragione della loro elevata attitudine ad interpretare le esigenze dei lavoratori, hanno potuto stipulare un considerevole numero di accordi negoziali, non soltanto a livello nazionale, bensì anche su scala territoriale, denotando una capacità diffusiva idonea a negoziare proficuamente nell'interesse dei lavoratori”. Da tali considerazioni gli ispettori hanno fatto discendere la maggiore rappresentatività dei CCNL applicati per ricalcolare i contributi. Ma la conclusione non merita di essere condivisa. La rilevanza del CCNL ANASTE emerge - come affermato dalla società ricorrente - nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 273 del 29.2.2016 che, nella determinazione del costo dei servizi socio-sanitari accreditati, ha preso come riferimento proprio il costo del lavoro previsto all'interno di tale contratto (documento n. 24 di parte ricorrente). La stessa Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 10 del 13.11.2018 lo indica tra “… i contratti di lavoro maggiormente diffusi tra i soggetti gestori di servizi accreditati …” (documento n. 23 di parte ricorrente). Con la successiva delibera di Giunta Regionale n. 1637 dell'8.7.2024 la ha poi Pt_2 riconosciuto, in relazione ai servizi erogati in accreditamento, una maggiore remunerazione economica per gli enti gestori che applicano il contratto ANASTE, in ragione natura comparativamente più rappresentativa dei firmatari del suddetto CCNL (documento n. 25 di parte ricorrente). Essa emerge inoltre dai Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.7.2014 e del 30.11.2015 e da quello del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.9.2014, oltre che dai censimenti ARAN sulla rappresentatività nel settore sanitario per i trienni 2017/19, 2019/21 e 2022/24 (documenti n. 13 di parte ricorrente). Inoltre, la CP_20 ha aderito al sistema contrattuale in esame nel 2017 (documento n. 9 di parte
[...] ricorrente). A fronte di tali specifiche circostanze, gli Istituti resistenti non hanno dato prova che il CCNL ANASTE non fosse sottoscritto da soggetti maggiormente rappresentativi, assumendo viceversa che non lo era solo perché non era stato sottoscritto dai sindacati confederali, notoriamente maggiormente rappresentativi a livello nazionale, il che però non è sufficiente poiché, se non può dubitarsi della rappresentatività di tali sindacati, gli
7 Istituti resistenti – con riferimento allo specifico settore socio-assistenziale in cui la società ricorrente opera – non hanno provato né che le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ANASTE non fossero maggiormente rappresentative né che, viceversa, lo fossero quelle che hanno sottoscritto i CCNL AGESPI e . CP_14
A tal proposito, si sono limitate a invocare la circolare del Ministero del lavoro del 24.5.2021 che però – in generale – fa riferimento alla rappresentatività dei diversi sindacati, senza riferimento a settori specifici e un parere del 15.12.2017 dello stesso Ispettorato di , parte del giudizio (documenti nn. 3 e 4 di parte resistente CP_2 CP_3 che non valgono a contestare le specifiche deduzioni contrarie. Per tale ragione le domande della società ricorrente devono essere accolte, in ciò restando assorbite tutte le altre questioni svolte. Peraltro, poiché oggetto del giudizio è l'accertamento dell'esistenza/inesistenza del maggior obbligo contributivo della società opponente e non anche la legittimità formale degli atti compiuti dagli Ispettori, in tal senso devono essere qualificate le domande svolte. Per tale ragione, in accoglimento dell'opposizione svolta, deve essere accertata l'inesistenza dell'obbligo contributivo della società ricorrente di cui al verbale di accertamento n. 2023007236/DDL del 18.6.2024 dell'Ispettorato d'Area Metropolitano di . (…) >>. CP_2
Queste esaustive e convincenti considerazioni, suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta nella materia controversa e frutto di un attento e meditato esame della documentazione versata in atti (coincidente con quella prodotta in questa sede), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a conforto della fondatezza delle pretese della società appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). In virtù di quanto sopra esposto, l'appello principale proposto da va Parte_1 accolto, accertando e dichiarando l'inesistenza dell'obbligo contributivo della società, allora ricorrente, di cui al verbale di accertamento dell'ITL – prot. BO00000/2021 – 779
– 01 del 6 luglio 2022. L'accoglimento dell'appello principale impone di trattare l'appello incidentale Cont condizionato proposto dall' e dall Controparte_2
, da ritenersi anch'esso fondato per le ragioni
[...] appresso indicate. Ed invero, il verbale oggetto di contestazione in questo giudizio ha riscontrato ed addebitato all'odierna appellante principale esclusivamente violazioni di natura previdenziale e contributiva1. Dunque, nel caso concreto il verbale impugnato non contiene nessuna contestazione di competenza dell'Ispettorato nel lavoro così come non preannuncia la comminatoria di sanzioni amministrative di competenza del medesimo. Vi è anche da osservare che, in via generale , rispetto al verbale unico di accertamento ed alle violazioni in materia di normativa sul lavoro sanzionabili dall'Ispettorato del Lavoro, la contestazione/notificazione contenuta in tale verbale, al pari di ogni atto di carattere procedimentale, non esprime – per lo meno non ancora – una volontà sanzionatoria dell'amministrazione, bensì costituisce uno strumento di comunicazione che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti. Ne discende che, sempre in relazione alle contestazioni che competerebbero all'Ispettorato del Lavoro, il verbale non è un provvedimento amministrativo, del quale non possiede alcun carattere: non la costitutività, perché atto dichiarativo che si limita a registrare fatti ed a comunicarli;
non l'esecutorietà, perché insuscettibile di essere eseguito coattivamente;
non la discrezionalità, perché atto interamente vincolato nel contenuto, nella forma, nei tempi e nelle modalità; non la autoritatività e la lesività, perché inidoneo ad incidere negativamente nella sfera giuridica del destinatario, posto che il verbale non impone obblighi, ma concede facoltà di conciliazione amministrativa ed estinzione anticipata del procedimento. E stante la sua natura endoprocedimentale il verbale unico, anche se notificato assieme al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi, come detto, di atto endoprocedimentale inidoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria2.
Questo per quel che riguarda l'Ispettorato del Lavoro, con l'ulteriore precisazione che i verbali di accertamento, non costituendo titolo esecutivo, non possono essere iscritti ruolo
provvede a quantificare l'imponibile contributivo dovuto, quale differenza tra la retribuzione “dovuta”, calcolata con riferimento al CCNL AGESPI/AGIDAE che la società avrebbe dovuto applicare e la retribuzione effettivamente erogata ai singoli lavoratori...Su questa
differenza verranno calcolati e addebitati per l'azienda i contributi previdenziali e assistenziali dovuti al CP_ Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell' ..”. 2 Si vedano, in tal senso, ex multis Cass. Sez lav n. 16319/2010; Cass. Sez lav. n. 7211/24 e Cass. Sez. lav. n. 32886/18, ove si afferma che:” "In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria" 9 a differenza dell'ordinanza ingiunzione che ove non opposta o “ confermata” diventa titolo esecutivo3. Diverso è il discorso per gli enti previdenziali, in quanto l''art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 consente di iscrivere a ruolo direttamente il verbale di accertamento4. I verbali di accertamento di sanzioni amministrative adottati ai sensi degli artt. 14 e 16 della l. n. 689/1981, e dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, contemplano modalità agevolate di pagamento delle sanzioni, con il beneficio dell'immediata estinzione del procedimento, e sono, come detto, atti endoprocedimentali. Invece il verbale di accertamento che riscontra omissioni o evasioni contributive nei confronti di enti previdenziali è atto conclusivo e già direttamente lesivo, poiché l'unica attività che ad esso consegue è l'emissione della cartella esattoriale, che rappresenta però atto non già del procedimento accertativo, bensì della diversa procedura di esecuzione coattiva. Mentre il verbale unico non determina le sanzioni amministrative per violazione delle normativa sul lavoro , che vengono comminate in un momento successivo, il debito contributivo dell'istituto previdenziale è predeterminato essendo conseguenza della violazione accertata. Ferme queste considerazioni di carattere generale, per di più, nel caso di specie, come detto, il verbale contestato da contiene solo violazioni di natura Parte_1 previdenziale e contributiva, per cui a maggior ragione doveva ritenersi inammissibile Cont l'azione proposta contro l e l Controparte_2 Con
, già di nonché la carenza di
[...] CP_2 legittimazione passiva e titolarità passiva del rapporto in capo a quest'ultimo. Alla luce delle suesposte assorbenti considerazioni, anche l'appello incidentale condizionato va accolto con statuizioni come da dispositivo. Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, “avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018” (così come deciso da Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: - in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, riformando sul punto la sentenza gravata, dichiara inammissibili, per le ragioni indicate in parte motiva, le domande Cont proposte da nei confronti dell' e dell Parte_1
[...] Con
, già di Controparte_2 CP_2
- in accoglimento dell'appello principale proposto da riformando Parte_1 negli altri capi la sentenza gravata, accerta e dichiara l'inesistenza dell'obbligo contributivo della società, allora ricorrente, di cui al verbale di accertamento dell'ITL – prot. BO00000/2021 – 779 – 01 del 6 luglio 2022;
- compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13.11.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. verbale pag. 5 “(…) Per quanto la società possa ritenersi libera di applicare ai Parte_1 propri dipendenti il CCNL ANASTE ,che prevede trattamenti economici significatamene inferiori a quelli contemplati dal CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative ....gli stessi non possono costituire la base imponibile da considerarsi ai fini previdenziali.....Con il presente verbale si
8 3 cfr. art. 21 D lgs n. 46/99, ai sensi del quale: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall' art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall' articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.) 4 cfr. comma 1 “ I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore “. Il successivo comma 5 dispone “ Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore“. 10