Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 27.03.2025, nella causa iscritta al n. 4211 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA
(c.f. e p.i. , in persona del legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Airola (BN), alla Via Sorlati snc, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale
[...] Matera, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bucciano (BN), alla Via Roma n. 53;
OPPONENTE
E
(c.f. ), nato il [...] a [...], residente Controparte_1 C.F._1 in Tocco Caudio (BN), Via Della Pace 2, elettivamente domiciliato in Montesarchio (BN), Via San Giuseppe n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Cavallaro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti, in atti;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 12.10.2022, la proponeva opposizione al DI n. 320/22 Parte_1
(R.G. n. 3562/22) emesso dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro –dal G.L. dott.ssa Claudia Chiariotti, depositato in data 29.08.2022 e munito di formula esecutiva in pari data, notificato in data 02.09.2022, con il quale veniva ingiunto alla di pagare immediatamente e Parte_1 senza dilazione, in favore dell'Ing. , la somma lorda di € 15.135,45, a titolo di compenso CP_1 per ferie e permessi non goduti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi € 540,00 alla luce delle nuove tariffe, oltre rimborso forfettario 15%, rimborso C.U. per € 118,50, Iva e Cassa. A sostegno dell'opposizione esponeva:
- che, il DI opposto era stato emesso ingiungendo il pagamento dell'intera somma al lordo e non al netto delle ritenute di legge;
- che, non vi erano i presupposti per l'emissione di un decreto ingiuntivo, non risultando immediatamente evincibile l'esatta quantificazione dell'importo dovuto per il titolo azionato, contenendo la busta paga solo l'indicazione delle ore di permessi e ferie non godute, e non evincendosi il metodo utilizzato e la base del calcolo operato dal ricorrente per la determinazione dell'ammontare del preteso credito;
- che, in ogni caso, le somme azionate non erano dovute poiché vi era un accordo preso con il legale rappresentante dell'azienda, in base al quale i “permessi e ferie” risultanti dall'ultima busta paga, andavano compensati con poste debitorie dell'ing. ; CP_1
- che, nell'anno 2018, l'ing. aveva richiesto ed ottenuto dall'azienda dei lavori CP_1 presso la propria abitazione, per un totale di € 5.360,69, segnatamente la realizzazione ed installazione di ringhiere ed inferriate con accessori e carpenteria metallica, la zincatura a caldo, la fornitura e messa in opera di un gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione Cont con accessori;
- che, l'ing. aveva lo specifico compito, in azienda, di redigere i costruttivi di CP_1
- che, tale modo di operare aveva determinato, nel corso del tempo, dei danni all'azienda che, ancora oggi, aveva in giacenza “pezzi” non utilizzabili altrimenti, stante la specificità degli elementi realizzati e da ultimo lo stesso aveva determinato un danno all'azienda pari ad
€ 2.848,00 per un quantitativo di piastre e tubolari fatto realizzare in eccedenza (kg 712 x 4,00 euro al kilo) per una struttura di adeguamento sismico sull'edificio comunale di LL AT (BS), realizzato nell'anno 2019;
- che, la società era risultata aggiudicataria, nell'anno 2018, dell'appalto indetto dalla
[...] per la “Realizzazione Parte_3 di opere di urbanizzazione nell'ambito del Contratto di Quartiere III, ricostruzione torre campanaria e sistemazione piazza Vittorio Emanuele in Nole”, ma l'appalto veniva revocato dalla stazione appaltante per un grave inadempimento imputato all'azienda;
- che, la risoluzione del contratto era stata oggetto di giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, conclusosi con esito sfavorevole per la società e dalla lettura della sentenza si evinceva che l'inadempimento più grave era rappresentato dalla mancata trasmissione del progetto costruttivo d'officina;
- che, poiché era il a dover redigere il costruttivo d'officina, l'omessa trasmissione CP_1 contestata dalla stazione appaltante era a lui imputabile. Per i motivi esposti, l'opponente chiedeva “1) Preliminarmente, ove non revocata e/o sospesa inaudita altera parte, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 649 c.p.c., revocare e/o sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 320/22 opposto, concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge;
2) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 320/22 opposto, annullarlo, dichiararlo nullo, inefficace e privo di qualsiasi effetto per le causali esposte nei motivi innanzi indicati, anche per la erroneità del suo ammontare;
3) In via subordinata anche in via riconvenzionale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della richiesta monitoria, accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dall'opponente nei confronti dell'opposto per la somma di € 13.221,89 o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa e, conseguentemente, dichiarare come dovuta all'opposto l'eventuale differenza;
4) Comunque, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della richiesta monitoria, accertare e dichiarare nonché condannare l'opposto, per gli inadempimenti e le responsabilità dedotte, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'opponente, quantificati in € 140.232,98 ovvero in quella somma diversa, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa o che il Giudice dovesse ritenere giusta ed equa”; con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge, con attribuzione. Co Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'opposizione a e Controparte_1 della domanda riconvenzionale proposta dalla società e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria. Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti la causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Preliminarmente, del tutto infondata è l'eccezione relativa all'illegittimità del DI opposto, per aver il Giudice della fase monitoria condannato la società al pagamento delle somme dovute al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, “le somme cui è condannato il datore di lavoro in favore del lavoratore debbono essere liquidate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (ex aliis, Cass. N. 10942 del 18/08/2020, Cass. n. 2544 del 21/02/2021, Cass. n. 11121 del 26/07/2002)” (Cass. Civ. Sez. L. n. 16668/2020; cfr. Cass. Civ. Sez. L. n. 18333/2020). Del tutto ininfluente è, anche, l'eccezione relativa all'inidoneità della busta paga a provare la quantificazione esatta del credito vantato da . Controparte_1 Com'è noto, “il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si istaura soltanto nella fase dell'opposizione ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte” (Cass. Civ. n. 14473/2019). 3.
È incontestato tra le parti e risulta documentalmente che ha lavorato alle Controparte_1 dipendenze della dal 26.06.2014 al 30.04.2022, inquadrato nel livello 6 del CCNL Parte_1 Metalmeccanica e che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie del lavoratore, rese in data 14.03.2022 (cfr. buste paga e lettera di dimissioni). Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al DI 320/22 (R.G. n. 3562/22), con il quale veniva ingiunto alla di pagare immediatamente e senza dilazione, in favore dell'Ing. Parte_1
, la somma lorda di € 15.135,45, a titolo di compenso per ferie e permessi non goduti, CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché la domanda in via riconvenzionale proposta dalla società che ha chiesto di accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dall'opponente nei confronti dell'opposto per la somma di € 13.221,89 e di accertare e condannare l'opposto, per gli inadempimenti e le responsabilità dedotte, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'opponente, quantificati in € 140.232,98.
4. In ordine alla richiesta di pagamento dell'indennità per ferie e permessi non goduti dal lavoratore, occorre premettere in diritto che, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (Cassazione civile sez. lav.,
26/05/2020, n.9791).
La ratio decidendi in tema di ferie è costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Ordinanza n.
7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004,
Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Nel caso di specie, la richiesta di pagamento è stata attivata in sede monitoria sulla base della busta paga relativa al mese di giugno 2022, rilasciata dal datore di lavoro ed è incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che la società ha corrisposto al lavoratore la somma netta di €
12.667,88, con bonifico del 22.07.2022, per il pagamento delle spettanze di fine rapporto e del TFR.
Dalla busta paga del mese di giugno 2022, risulta che sono state liquidate solo 3 giornate di ferie non godute, nonostante nel prospetto inserito nella medesima busta paga, relativo ai giorni di ferie e permessi non goduti, risultino 65,06 giorni di ferie residue e 784,78 ore di permessi non goduti.
In ordine alla opponibilità al datore di lavoro delle risultanze dei cedolini, la giurisprudenza ha chiarito che “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803)” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 30 gennaio 2017, n. 2239). La società non ha contestato le risultanze della busta paga, ma ha riferito che per un accordo tra le parti, il legale rappresentante della acconsentiva ad un periodo di preavviso inferiore a Pt_1 quello contrattualmente dovuto, compensando i giorni di preavviso mancanti con parte dei permessi e ferie ancora risultanti alla data delle dimissioni.
Solo in sede di articolazione delle domande istruttorie ha dedotto che per un errore dell'ufficio personale dell'azienda non erano state eleminate le giornate di ferie e le ore di permesso compensate con i giorni di mancato preavviso e che il lavoratore aveva goduto di 79 ore di ferie e permessi nel periodo dal dicembre 2016 al dicembre 2021.
In primo luogo, nella lettera in atti, con cui il lavoratore dava le dimissioni con un preavviso di 48 giorni, firmata dal legale rappresentante della per accettazione, si legge Parte_1 espressamente “anche se per la tipologia di contratto CCNL metalmeccanico, VI livello e con anzianità di servizio tra 5 e 10 anni, il periodo di preavviso è stabilito dal codice in 3 mesi, le parti concordano consensualmente come congruo un periodo pari a 48 gg.” e non è prevista alcuna compensazione dei giorni di preavviso non dati con quanto dovuto al dipendente a titolo di ferie e permessi non goduti. Privo di rilievo è il prospetto depositato all'allegato 4 della produzione di parte opponente, trattandosi di un semplice elenco dattiloscritto di presunti permessi di cui il dipendente avrebbe goduto nel periodo dal 7.12.2016 al 27.12.2021, che non trovano alcun riscontro nei cedolini in atti depositati- almeno per l'anno 2021- dal . CP_1
Non può essere valutata, invece, la documentazione depositata dall'opponente con le note di trattazione scritta del 01.03.2023.
Si tratta di documentazione a supporto della domanda riconvenzionale formulata dalla Pt_1 nel ricorso introduttivo e di cui la società era già in possesso prima del deposito del ricorso stesso e come costantemente chiarito dalla giurisprudenza “nel rito lavoro, l'omessa indicazione di un documento, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e l'omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione (e ciò non solo per il convenuto ma anche per l'attore, in virtù del principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/1977), salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o, come nella fattispecie, dall'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad es., a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo)” (Cass. Civ. Sez. L. n. 25346/2019). Dalla prova orale è emerso quanto segue. Il teste ha dichiarato “: io non sono dipendente della e non ho rapporti Testimone_1 Parte_1 con l'opposto, eravamo colleghi. Io lavoro adesso per la siamo stati Parte_4 colleghi alle dipendenze della dal 2005 fino al 2021. Preciso che i primi Controparte_4 anni, dal 2005 fino al 2007-2008 sono stato assunto dalla poi sono passato alla Pt_1
Un periodo ho lavorato unitamente all'opposto. ADR: io non ho cause in Controparte_4 corso né nei confronti di e nei confronti di ho già proposto un Parte_1 Controparte_4 ricorso che ho vinto e sono in attesa del pagamento di una parte di quanto dovutomi, in base alla sentenza. ADR: Preciso che le società e Innovazione Caudina srl erano di proprietà Parte_1 Part della stessa famiglia. Il legale rapp.te e amministratore della è e Parte_2 all'epoca era anche socio di maggioranza, mentre di era il socio di maggioranza e per CP_4 un periodo è stato anche amministratore. Poi l'amministratore della è Controparte_4 diventata la moglie di la signora ADR: preciso che anche Parte_2 Persona_1 quando sono passato alle dipendenze della dovevo svolgere mansioni anche Controparte_4 in favore della e tanto posso dire anche per l'Ing. e tanto posso dire perché Pt_1 CP_1 stavamo nello stesso ufficio. ADR: io so che l'ingegnere ha fatto dei lavori a casa sua CP_1 ma non mi risulta che se ne sia occupata la ADR: che io sappia all'Ing. non Pt_1 CP_1 sono stati contestati lavori fatti male. ADR: sull'appalto indetto dalla ATC Torino posso dire che non sono state imputate responsabilità a , ma ci sono stati dei ritardi nell'inizio CP_1 dell'esecuzione da parte di che era il titolare della ADR: per quanto Parte_2 Pt_1 riguarda l'appalto ATC io mi sono occupato di tutta la parte amministrativa e contrattuale, dalla fase di gara fino alla sottoscrizione del contratto, mentre il sig. ha iniziato la fase di CP_1 analisi del progetto, nel senso che ha iniziato a preparare i disegni di officina per l'esecuzione, Part successivamente alla sottoscrizione del contratto. Io non ho preparato il contratto dell'appalto , perché ci viene fornito dall'appaltante. Della parte tecnica si è occupato un tecnico esterno, che si è occupato dell'offerta tecnica e del cronoprogramma, mentre la parte economica, anche relativa all'offerta al ribasso l'ho fatta io ovviamente sentito il titolare. ADR: posso confermare che era il titolare a decidere di volta in volta quali mansioni dovevano essere svolte e con quale Parte_2 priorità. ADR: che io sappia quando veniva informato da di una commessa, CP_1 Parte_2 non veniva messo a conoscenza delle condizioni contrattuali e dei tempi di esecuzione da rispettare. ADR: confermo che era il titolare a revisionare i disegni di officina, che preparava
, prima che fossero passati alla produzione ed era lui che prendeva i disegni in consegna CP_1 per poi impartire le direttive sulle mansioni che dovevano essere svolte. Penso che disegni di officina e disegni costruttivi siano la stessa cosa. ADR: preciso che non aveva anche il CP_1 compito di seguire la successiva fase di esecuzione dei lavori, ma era , il suo Parte_2 rappresentante in cantiere e il Direttore Tecnico, che era il figlio , a Controparte_5 controllare l'esecuzione dei lavori e il rispetto dei tempi. ADR: sul capo 10 confermo che ero io a porre quesiti alle appaltanti per conto della prima di procedere a partecipare alle gare di Pt_1 appalto. ADR: sul capo 11 posso confermare che prima di partecipare alla gara indetta dalla ATC, la non aveva la certificazione UNI EN 1090, classe di esecuzione EXC3 e tanto posso Pt_1 dire perché proprio io chiesi se fosse indispensabile per partecipare. Io non so di chi fosse la competenza a reperire la documentazione, in quanto noi le certificazioni le avevamo già, quando partecipavamo alle gare. Normalmente non eravamo io e a doverle reperire. L'Avv. CP_1Part Cavallaro chiede al Giudice di chiedere al teste che cosa rispose la al suo quesito in ordine al possesso del certificato. Controparte si oppone in quanto si tratta di domanda non capitolata e irrilevante ai fini della decisione. L'Avv. Cavallaro evidenzia che l'attinenza della domanda emerge da quanto riportato al primo capoverso e seguenti della pag. 11 della memoria difensiva, ove si fa espresso riferimento al quesito in oggetto e alla relativa risposta della stazione appaltante.
Il Giudice ammette la domanda e chiede al teste se la stazione abbia richiesto tale certificazione.
ADR: la stazione appaltante rispose che la certificazione era necessaria nella fase di esecuzione dei lavori”. Il teste ha riferito “io sono direttore tecnico della non sono Controparte_5 Parte_1 socio della società. Conosco perché è stato dipendente della fino al Controparte_1 Pt_1
2022 e per circa otto anni, mi sembra dal 2015. ADR: io sono figlio del socio e legale rappresentante della Mio padre è socio di maggioranza della ed anche Parte_1 Pt_1 della società Innovazione Caudina srl. Il Giudice non ammette i capi 2, 3 e 4 del ricorso perché documentali. ADR: sul capo 5 posso dire che in alcune occasioni mandava dei messaggi CP_1 a me, come figlio del legale rappresentante per comunicare che non poteva venire a lavoro per motivi personali, come ad esempio matrimoni, neve, controlli. Io non autorizzavo le ferie, ma lo Part faceva il legale rappresentante. ADR: posso dire che nel 2018 la ha fatto dei lavori a casa dell'ing. e in particolare si trattava di fornitura e montaggio di circa 16-17 metri di CP_1 ringhiere in ferro per la perimetrazione del giardino. Poi c'è stata anche la fornitura della caldaia e di materiali di carpenteria metallica zincata, ovvero, dei profilati angolari che servivano per fare rinforzi strutturali in occasione della ristrutturazione che ha fatto nel 2021. ADR: CP_1 Part dipendente della ha lavorato a casa del , in occasione dei lavori del Testimone_2 CP_1 Part 2018 per la ringhiera. Io non ricordo se c'erano anche altri dipendenti della in quell'occasione. ADR: confermo che aveva il compito di dividere il progetto unitario mediante disegni CP_1 costruttivi delle singole parti, che poi venivano consegnati a chi in officina aveva il compito di produrli materialmente. Poi queste parti venivano assemblate in cantiere. Il era unico CP_1 responsabile della redazione del costruttivo di officina, quindi non era soggetto a controllo di nessuno, il passaggio dei disegni era fatto direttamente da lui a chi si occupava della costruzione del pezzo. ADR: nel fare il disegno, indicava anche il numero di pezzi, il CP_1 dimensionamento dei fori, lo spessore da usare, il numero di saldature da effettuare agli operai e se ne doveva per forza occupare lui, perché era lui a sezionare il progetto iniziale. ADR: è capitato che in alcune occasioni chiedeva un numero di pezzi superiore a quello necessario o sbagliato rispetto alle dimensioni e trattandosi di pezzi specifici con caratteristiche tecniche legate al lavoro da svolgere, non sono pezzi utilizzabili in altre lavorazioni. Non so quale fosse la motivazione di tali richieste. ADR: sul capo 12 confermo che per i lavori all'edifico comunale di CP_1
LL ha fatto realizzare un numero di pezzi di piastre circolari di diametro da 40 cm e spessore di 4 cm e dei pezzi tubolari in misura eccedente quelli necessari e sono rimasti in azienda. ADR: confermo che non ha presentato il progetto costruttivo per l'appalto
CP_1 [...] e poiché non lo ha presentato abbiamo accumulato un ritardo che ha portato l'appaltante Pt_3 a rescindere il contratto per grave inadempimento. Preciso che il aveva il compito di
CP_1 presentare il progetto costruttivo”. Il teste ha dichiarato “indifferente ADR: Lavoro per mec 2000 dal 1997 e tutt'ora , Testimone_3 mi occupo della fatturazione dei preventivi , delle offerte. ADR: Conosco parte opposta poiché ha Part lavorato anche lui per la ma non ricordo quando. ADR: faceva disegni nell'ufficio
CP_1 tecnico dell'officina. ADR: So che il lavorava tutti i giorni ma non ricordo bene gli
CP_1 orari, capitava che si è preso ferie e permessi. ADR: Noi abbiamo fornito una caldaia al
CP_1 ma non ricordo l'anno né so di lavori presso l'abitazione del da parte della società
CP_1 CP_6
faceva il costruttivo di officina ovvero prende il progetto e lo rende realizzabile in
[...] CP_1 officina dicendo i materiali occorrenti e i pezzi per realizzare il lavoro. ADR. Ho visto i costruttivi di officina del . ADR: Può capitare di sbagliare nel fare i costruttivi ma di preciso nulla CP_1 so. ADR: Nulla so sul capo 12, mentre sul capo 13 so che c'era stata una corrispondenza tra e la stazione appaltante , ho visto le mail ma non ne ricordo il contenuto”.
CP_1 Il teste ha dichiarato “Ho lavorato dal 2017 al 2019 per come Testimone_4 Pt_1 impiegato. ADR: Conosco , lui lavorava in un'altra stanza come ingegnere che si
CP_1 occupava delle parti strutturali. ADR: A me non risultano problemi tra il e l'azienda .
CP_1 ADR: Nulla so su lavori della mec presso l'abitazione del , non so nulla. ADR: Il
CP_1
verificava i progetti come ingegnere. ADR: Il era persona attenta e CP_1 CP_1 scrupolosa nell'eseguire i lavori non mi risulta alcun problema . ADR: Il si occupava CP_1 della parte strutturale dell'impresa che erra in acciaio ma si erano opere edili si occupava anche di queste. ADR: I costruttivi di officina realizzati dal venivano verificati in officina dove CP_1 c'era la lavorazione e si facevano le verifiche, ma non so da chi io non ero in officina . ADR: In officina c'erano gli impiegati che si occupavano della lavorazione del ferro ADR: So che il lavoro di LL AT è stato eseguito egregiamente secondo quanto riferito dall'ufficio comunale.
Ho sentito ciò quando sono andato sul cantiere un paio di volte per il montaggio di tali strutture che era molto complesso. ADR: per il cantiere di che è stato fatto l'allestimento e opere di Pt_5 demolizione di opere murarie, piccoli interventi e basta. ADR: Non so il motivo per cui i lavori sono stati interrotti. ADR: Che io sappia in ciò non c'entra , non so se fu lui a presentare CP_1 il progetto”. Il teste ha riferito “io sono saldatore e montatore di carpenteria metallica, alle Testimone_5 dipendenze della dal 1995. Conosco l'opposto perché faceva l'ingegnere in azienda. Pt_1 ADR: sul capo 5 del capitolato di prova di parte opponente posso dire che ricordo che CP_1 ogni tanto si prendeva qualche giorno di ferie, ma non saprei dire il numero. ADR: sul capo 6 posso dire che so che è stata fatta la ringhiera a casa dell'ingegnere e se non ricordo male l'ha fatta in officina ADR: sul capo 7 io mi ricordo la ringhiera che è stata fatta da e poi Testimone_2 Tes_2 da lui montata di sabato, credo, perché è stata fatta in via amichevole. Suppongo che qualcuno abbia aiutato ma non so dire chi. ADR: non ricordo in che anno ciò è avvenuto, comunque Tes_2 prima del covid. ADR: il sig. era dipendente della all'epoca. A questo Testimone_2 Pt_1 punto, l'Avv. Ferraro chiede al Giudice di esibire al teste le foto allegate alle note di trattazione scritta di parte opponente, depositate per l'udienza del 2.03.2023. Il Giudice non autorizza, in quanto i documenti allegati alle note scritte sono tardivi e quindi non utilizzabili. ADR: su eventuali altri lavori non so dire. ADR: la ringhiera era alta 1,20/1,30 metri ma non so dire l'estensione. Io ho visto i pezzi in officina e penso avesse un'estensione di 20/25 metri, era di ferro non zincato. La ringhiera era dritta, come le tipiche ringhiere con una base di ferro e le ulteriori intersecate in perpendicolare, senza fregi o altro. ADR: confermo i capi 8 e 9 del capitolato di prova di cui mi viene data lettura. Lui indicava il numero di pezzi che stavano sul disegno e a volte, non sempre, erano indicati dei pezzi in più rispetto al necessario. ADR: l'ingegnere era autonomo, veniva in officina ci dava i disegni e ci diceva quali pezzi fare e come li dovevamo fare. Il titolare non era presente sempre quando lui veniva a darci i disegni, ci diceva chi doveva eseguire i lavori e per il resto non sapeva. ADR: io ero sia in officina che sui cantieri, è capitato che il CP_1 desse anche a me i disegni. Io il 70% del mio tempo di lavoro sono sui cantieri per il 30% sono in officina per eseguire i miei lavori. ADR: confermo che in azienda ci sono dei pezzi in giacenza perché sono stati prodotti in più e non sono più riutilizzabili, perché sono stati fatti a misura per quel determinato lavoro. ADR: confermo il capo 12 perché io sono stato sul cantiere di LL AT e anche l'ingegnere è venuto sul cantiere e confermo che c'erano piastre e tubolari di rinforzo che erano stati fatti in eccedenza. Non ho pesato i pezzi, ma saranno stati 6-7 quintali ad occhio. Riferisco il preso in base alla mia esperienza e al tipo di materiale. Era tubolare in ferro con piastre saldate ai lati. Erano 4/5 pezzi di lunghezza di circa 2,30/2,40 metri. Avevano delle piastre ai lati saldate da fisherare al muro. Poi c'erano delle piastre di spessore da 2/3 cm. Sono oggetti pesanti. ADR: Verbalmente fu contestato al da che aveva fatto CP_1 Parte_2 questi pezzi in più. Fui io a parlare con il che mi chiede perché c'erano dei pezzi non Parte_2 montati. Io riferì che in base al disegno che avevo io in cantiere quelli erano pezzi in più in quanto i pezzi io li avevo montati tutti. ADR preciso che il macchinario plasma computerizzato esegue i disegni forniti dall'ingegnere . i disegni li faceva solo lui. Il macchinario utilizzavano in esterna e non in azienda. Non mi sono occupato io di poggiare la lamiera sul plasma. Se ne occupavano altre ditte. ADR: sul capo 13 io ho iniziato a lavorare presso il cantiere di Nole facendo la recinzione, sono iniziate anche le opere di consolidamento che non sono state completate;
preciso che il restauro della struttura è stato iniziato;
so che poi quell'appalto è stato revocato ma non conosco le ragioni. ADR io non conosco i giorni di ferie dell'ingegnere”. La teste ha dichiarato “sono la compagna di dal 2017. ADR Testimone_6 CP_1 non ho mai lavorato per la MEC ADR: io convivo con il dal 2017. ADR: nell'abitazione CP_1 di Via Della Pace l'impianto già era fatto e successivamente è stata posta la caldaia, noi inizialmente vivevamo col gas senza caldaia. La caldaia è stata istallata dall'idraulico di mio suocero. La manutenzione la fa la :presso l'abitazione non si è mai recato alcun CP_7 Part operaio della per eseguire lavori . Non so cosa sia un'opera di acciaio zincato. C'è una ringhiera esterna, già esistente da parecchio. da quanto io consoco l'opposto non c'è mai stata un sostituzione della ringhiera. on so chi l'abbia montata. Noi ci occupiamo personalmente della pitturazione. L'abitazione di via della pace è di mio suocero. Io vivo dal settembre 2017 anche se solo a febbraio 2018 ho mutato la residenza”. Infine, l'opposto ha dichiarato “confermo la memoria redatta dal mio Controparte_1 difensore. Io all'epoca non ero iscritto al'Albo degli Ingeneri e pertanto non avrei mai potuto firmare i documenti, i disegni ed i progetti. Io facevo i disegni materialmente ma c'era il Direttore tecnico di Officina che li prendeva, controllava e firmava. Il figlio del titolare Ingegnere
ha dichiarato che era direttore tecnico. La mia attività era supervisionata dal direttore Parte_2 tecnico che deve essere iscritto nell'albo professionale. Una ditta non può avere una certificazione a partecipare alla gara di appalto se non ha un tecnico iscritto all'albo. Voglio precisare che nel cantiere di Nole, il campanile che era crollato ed era sottoposto ai vincoli della Sovraintendenza. L'azienda doveva iniziare opere propedeutiche quali opere di consolidamento strutturale, realizzazione di pali a sostegno della struttura, gettare la platea, montare un ponteggio;
tutte queste opere non sono state fatto nonostante il figlio fosse direttore del cantiere. Per queste circostanze l'appalto è stato revocato. Io ho una caldaia beretta e non ariston. Non ho mai avuto una caldaia Ariston. Nel 2021 mio padre ha fatto una ristrutturazione utilizzando bonus edilizio . Non ho installato ringhiere nel 2018. Quanto alle piastre, venivano fatte all'esterno, io mandavo disegni all'operatore e indicavo il numero dei pezzi. Era l'operatore e non io ad inserire i pezzi nel programma”. Ebbene, nessuno dei testi escussi ha confermato che avesse goduto delle 79 ore di ferie CP_1
e permessi come dedotto dalla società e, in assenza di prova del presunto accordo compensativo Part richiamato dalla viste le annotazioni riportate nella busta paga del mese di giugno 2022 dalla datrice di lavoro, si ritiene che l'opposto abbia assolto all'onere sullo stesso incombente di dimostrare la mancata fruizione delle 65,06 giorni di ferie residue e 784,78 ore di permessi non goduti, riportati nel cedolino, con conseguente diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
In merito al quantum dovuto, tenuto conto della retribuzione giornaliera (€ 91) e oraria (€ 12,09) indicate dalla stessa opponente nel cedolino di giugno 2022, l'opponente è tenuta al pagamento della complessiva somma lorda di € 15.135,45 a titolo di compenso per ferie e permessi non goduti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, come ingiunto nel DI opposto. Si precisa che non può tenersi conto del fatto che, come evidenziato dall'opposto, la reale retribuzione giornaliera sarebbe pari a € 96,72, poiché non ha proposto domande in CP_1 merito, limitandosi a chiedere la conferma del DI opposto.
In ordine alla eccepita compensazione delle somme in tesi dovute per i lavori eseguiti nel 2018 a casa del lavoratore - realizzazione ed installazione di ringhiere ed inferriate con accessori e carpenteria metallica, la zincatura a caldo, la fornitura e messa in opera di un gruppo termico a gas Cont per riscaldamento e produzione con accessori-, non si ritiene che la società abbia assolto all'onere sulla stessa incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare né l'esecuzione dei lavori, né il quantum richiesto a titolo di compenso. Nessuna valenza probatoria ha il computo metrico depositato all'allegato 5 della produzione della società che altro non è se non un calcolo elaborato dalla stessa, tra l'altro datato luglio 2022. Del pari, alcun rilievo ha la fattura n. 9906 del 13.04.2018 che dovrebbe provare l'acquisto della caldaia e del materiale necessario per il relativo montaggio. La fattura è stata rilasciata dalla RAS. in favore della e attesta esclusivamente l'acquisto della merce ivi indicata, ma CP_8 Parte_1 non anche che la caldaia ed il restante materiale di montaggio siano stati utilizzati per effettuare i lavori a casa di . CP_1 Il lavoratore ha depositato in giudizio il preventivo rilasciato dalla società Termocrisci s.u.r.l. del 6.03.2017 per l'acquisto di una caldaia a marchio e la documentazione attestante CP_7 l'istallazione, in data 26.02.2019, di una caldaia del medesimo marchio e le ricevute di avvenuta manutenzione della stessa, per gli anni 2021 e 2022.
In ordine ai presunti lavori effettuati a casa del , il teste ha riferito di CP_1 Testimone_1 sapere che aveva fatto dei lavori, ma non gli risultava che se ne fosse occupata la CP_1 Pt_1
, ha dichiarato di non sapere nulla in merito a presunti lavori e la teste
[...] NT [...]
, compagna del , ha dichiarato “io convivo con il dal Testimone_7 CP_1 CP_1 2017. ADR: nell'abitazione di Via Della Pace l'impianto già era fatto e successivamente è stata posta la caldaia, noi inizialmente vivevamo col gas senza caldaia. La caldaia è stata istallata dall'idraulico di mio suocero. La manutenzione la fa la :presso l'abitazione non si è CP_7 Part mai recato alcun operaio della per eseguire lavori . Non so cosa sia un' opera di acciaio zincato. C'è una ringhiera esterna, già esistente da parecchio . da quanto io consoco l'opposto non c'è mai stata un sostituzione della ringhiera . on so chi l'abbia montata. Noi ci occupiamo personalmente della pitturazione. L'abitazione di via della pace è di mio suocero. Io vivo dal settembre 2017 anche se solo a febbraio 2018 ho mutato la residenza”. Part Il teste ha dichiarato “posso dire che nel 2018 la ha fatto dei lavori a Controparte_5 casa dell'ing. e in particolare si trattava di fornitura e montaggio di circa 16-17 metri CP_1 di ringhiere in ferro per la perimetrazione del giardino. Poi c'è stata anche la fornitura della caldaia e di materiali di carpenteria metallica zincata, ovvero, dei profilati angolari che servivano per fare rinforzi strutturali in occasione della ristrutturazione che ha fatto nel 2021. CP_1 Part ADR: dipendente della ha lavorato a casa del , in occasione dei Testimone_2 CP_1 Part lavori del 2018 per la ringhiera. Io non ricordo se c'erano anche altri dipendenti della in quell'occasione”. Il teste ha riferito “Noi abbiamo fornito una caldaia al ma non ricordo Testimone_3 CP_1 Part l'anno né so di lavori presso l'abitazione del da parte della società . CP_1 Il teste ha riferito “sul capo 6 posso dire che so che è stata fatta la ringhiera a Testimone_5 casa dell'ingegnere e se non ricordo male l'ha fatta in officina ADR: sul capo 7 io Testimone_2 mi ricordo la ringhiera che è stata fatta da e poi da lui montata di sabato, credo, perché è Tes_2 stata fatta in via amichevole. Suppongo che qualcuno abbia aiutato ma non so dire chi. ADR: Tes_2 non ricordo in che anno ciò è avvenuto, comunque prima del covid. ADR: il sig. era Testimone_2 dipendente della all'epoca. … ADR: su eventuali altri lavori non so dire. ADR: la Pt_1 ringhiera era alta 1,20/1,30 metri ma non so dire l'estensione. Io ho visto i pezzi in officina e penso avesse un'estensione di 20/25 metri, era di ferro non zincato. La ringhiera era dritta, come le tipiche ringhiere con una base di ferro e le ulteriori intersecate in perpendicolare, senza fregi o altro”. Ebbene, a parere della scrivente, le dichiarazioni rese dai testi , figlio del Controparte_5 legale rappresentante della e direttore dei lavori della società e dei testi Pt_1 Testimone_3 e , dipendenti della società, non sono idonee a dimostrare l'effettivo svolgimento Testimone_5 dei lavori dedotti dalla società. Non solo le dichiarazioni rese sono da valutare con particolare rigore atteso che si tratta del figlio del legale rappresentante e socio di maggioranza della società e di dipendenti soggetti ancora al metus del datore di lavoro, ma sono anche dichiarazioni rese de relato e non per fatti di cui i testi hanno avuto conoscenza diretta, poiché nessuno dei testi ha partecipato ai lavori relativi al montaggio della caldaia e della ringhiera. Infatti, il teste che ha riferito con precisione CP_1 anche di lavori fatti nel 2021 e mai dedotti dalla società- ha dichiarato che ai lavori ha partecipato e di non ricordare di altri dipendenti. Testimone_2
ha riferito solo genericamente in merito alla fornitura di una caldaia, ma di non Testimone_3 ricordare in che anno ciò fosse avvenuto e non è chiaro neanche come il teste ne fosse a conoscenza.
ha dichiarato di aver visto la ringhiera in officina e che la stessa era stata fatta e Testimone_5 montata da ma non ha partecipato ai lavori di montaggio, né sapeva chi lo aveva Testimone_2 aiutato. In definitiva, nessuno dei tre testi ha avuto contezza diretta di quanto riferito, tra l'altro anche in maniera alquanto generica visto che non è dato sapere quando sarebbero avvenuti questi lavori a cui nessuno di loro ha partecipato e nessuno ha confermato che per i lavori in tesi effettuati a casa del fosse stato pattuito il compenso richiesto dalla società. CP_1 La non ha neanche provato di aver subito un danno di € 2.848,00 per un quantitativo di Pt_1 piastre e tubolari fatto realizzare in eccedenza (kg 712 x 4,00 euro al kilo) per una struttura di adeguamento sismico sull'edificio comunale di LL AT (BS), realizzato nell'anno 2019 imputabili all'operato del . CP_1
La società ha dedotto che il lavoratore aveva lo specifico compito di redigere i costruttivi di officina, sulla base dei quali lui stesso indicava agli operai i lavori di carpenteria metallica da effettuare ed il numero dei “pezzi” da realizzare e che era solito indicare un numero di pezzi superiore a quello necessario. Ciò sarebbe avvenuto anche riguardo al quantitativo di piastre e tubolari fatti realizzare per la struttura di adeguamento sismico sull'edificio comunale di LL AT (BS), realizzato nell'anno 2019. In atti risulta depositata solo una foto ritraente delle piastre circolari che di per sé nulla prova, non essendo possibile desumere che le stesse siano quelle fatte realizzare per i suddetti lavori.
Sul punto, i testi , e nulla hanno riferito, Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 il teste ha, invece, dichiarato che era il titolare a revisionare i disegni di officina Testimone_1 elaborati da , prima che fossero passati alla produzione ed era lui che prendeva i disegni CP_1 in consegna per poi impartire le direttive sulle mansioni che dovevano essere svolte. Il teste ha dichiarato che per i lavori all'edifico comunale di Controparte_5 CP_1
LL aveva fatto realizzare un numero di pezzi di piastre circolari di diametro da 40 cm e spessore di 4 cm e dei pezzi tubolari in misura eccedente quelli necessari e che sono rimasti in azienda. Il teste ha riferito di essere stato sul cantiere di LL AT, che c'erano Testimone_5 piastre e tubolari di rinforzo che erano stati fatti in eccedenza, di non aver pesato i pezzi, ma di ritenere che fossero 6-7 quintali “ad occhio” e di riferire il peso basandosi sulla sua esperienza e sul tipo di materiale, in quanto si trattava di 4/5 pezzi di lunghezza di circa 2,30/2,40 metri, con piastre ai lati saldate da fisherare al muro e delle piastre di spessore da 2/3 cm.
Ebbene, considerato che in atti non sono depositati né i disegni costruttivi che sarebbero stati elaborati dal , con l'indicazione dei numeri di pezzi necessari, né documentazione CP_1 attestante il numero di pezzi effettivamente utilizzati nella lavorazione, non può ritenersi che le dichiarazioni dei testi e siano sufficienti per provare il danno Parte_2 Testimone_5 lamentato dalla società, pari a € 2.848,00, considerato che tali elementi non sono emersi dalle dichiarazioni rese dai testi e che quanto dagli stessi riferito si basa su un'idea personale e non su dati certi, visto che nessuno dei due ha materialmente pesato i pezzi che sarebbero avanzati.
Oltretutto, la società ha effettuato il calcolo del danno tenendo conto di un prezzo (4€ al kg) che non è dato sapere come sia stato calcolato, visto che non vi è in atti documentazione attestante il prezzo pagato per l'acquisto del materiale usato nella produzione. Per quanto esposto, non vi è prova che la società sia titolare di un credito per indennità di mancato preavviso e risarcimento del danno per la produzione di pezzi inutilizzabili, da opporre in compensazione al credito vantato dal lavoratore.
5. Va, infine, analizzata la domanda di risarcimento del danno in tesi provocato dal ricorrente per la revoca dell'appalto subita dalla opponente nell'anno 2018 (appalto indetto dalla
[...]
) per la “Realizzazione di Parte_3 opere di urbanizzazione nell'ambito del contratto Quartiere III, ricostruzione torre campanaria e sistemazione piazza Vittorio Emanuele”. Come chiarito dalla giurisprudenza, “Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento” (Cass. Civ. Sez. L, n. 18375 del 23/08/2006; cfr. Cass. Civ. 31 maggio 2022, n. 17711).
Parte opponente ha depositato, a sostegno della domanda, la sentenza emessa dal Tribunale di Torino- nel giudizio RG 9227/2019, tra la e la Parte_1 [...]
, che ha respinto la domanda della di Parte_3 Pt_1 risoluzione del contratto di appalto per inadempimento imputabile all'amministrazione- dalla quale Part si evince che il contratto di appalto è stato correttamente risolto dalla per il ritardo nell'esecuzione dei lavori pari a 132 giorni, addebitabile alla Pt_1 Dalla motivazione della sentenza si evince che “La CTU ha provveduto a quantificare il periodo di ritardo imputabile all'impresa in 132 giorni laddove l'art. 21 del contratto prevede la possibilità di risoluzione dello stesso con un ritardo di 100 giorni naturali e consecutivi. In particolare, è emerso come l'impresa non abbia mai trasmesso il progetto costruttivo d'officina che avrebbe potuto essere svolto in tempi brevi. Priva di fondamento poi è l'eccezione della parte attrice relativa ai tempi necessari per l'autorizzazione all'utilizzo del tipo di acciaio richiesto in quanto il progetto consentiva già all'appaltatore l'utilizzo di qualsiasi acciaio di classe S355 per cui nessun chiarimento era sul punto necessario. Per tale incombente si è accumulato un ritardo di 36 giorni, cui vanno aggiunti i 51 giorni durante i quali l'impresa avrebbe potuto procedere al progetto costruttivo preparatorio senza necessità di demandare alla DL l'esplicitazione dei dettagli costruttivi. Inoltre, dalla data di trasmissione degli elaborati sui dettagli menzionati da parte della DL sono trascorsi 127 giorni senza che sia stato neppure prodotto il progetto costruttivo delle strutture in acciaio per un totale di 214 giorni trascorsi cui sono detratti i 30 giorni di lavorazioni effettive riconosciuti, 1 giorno di sospensione. Per cui, anche a volere detrarre i 51 giorni per la trasmissione dalla DL dei dettagli costruttivi, il risultato è di 132 giorni di ritardo”.
La ha dedotto che tale ritardo sarebbe imputabile al che aveva il compito di Pt_1 CP_1 elaborare e trasmettere il progetto costruttivo e non lo avrebbe fatto, ma tale responsabilità non è emersa nel corso dell'istruttoria. Dei testi escussi, solo il teste ha riferito che il aveva il compito di Parte_2 CP_1 Part presentare il progetto costruttivo e poiché non lo aveva presentato, la aveva risolto il contratto.
Il teste ha, invece, dichiarato che aveva iniziato a preparare i disegni di Testimone_1 CP_1 officina per l'esecuzione, che , quando veniva informato da di una CP_1 Parte_2 commessa, non veniva messo a conoscenza delle condizioni contrattuali e dei tempi di esecuzione da rispettare e che l'opposto non aveva anche il compito di seguire la successiva fase di esecuzione dei lavori, ma era , il suo rappresentante in cantiere e il Direttore Tecnico, che era il Parte_2 figlio , a controllare l'esecuzione dei lavori e il rispetto dei tempi. Gli altri Controparte_5 testi non hanno saputo riferire sul punto. Dalla consulenza tecnica di parte elaborata per la dall'Ing. nel Parte_1 Persona_2 giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torino (doc. 25 produzione ), risulta che i CP_1 progetti costruttivi erano stati elaborati, in quanto l'elaborazione degli stessi rappresentava la fase prodromica all'acquisto del materiale e alla lavorazione della carpenteria in officina e nella consulenza si legge chiaramente che “la Direzione Lavori è stata invitata a prendere visione delle lavorazioni in corso presso lo stabilimento dell'impresa e ampia dimostrazione degli acquisti effettuati per la realizzazione delle commesse venne fornita alla committenza” (cfr. pag. 14 della consulenza).
Ritenuto provato, quindi, che aveva elaborato il progetto costruttivo, non risulta da CP_1 alcun documento che fosse compito suo occuparsi della trasmissione dello stesso all'appaltante, né risulta da qualche documento che il rivestisse una particolare carica nell'ambito CP_1 dell'appalto, o che fosse delegato a trasmettere documenti ufficiali in nome e per conto della Part società alla e si ritiene che a tal fine non sia sufficiente la dichiarazione del teste - Parte_2 che, come già evidenziato, è il figlio del legale rappresentante e socio di maggioranza della
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nonché Direttore dei Lavori della società- che trova aperta smentita nelle dichiarazioni del Pt_1 teste , indifferente alle parti. Testimone_1
La società, quindi, non ha fornito la prova che il ritardo accumulato sia da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore, pertanto, anche la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno per €140.232,98 va rigettata. In definitiva, il ricorso in opposizione e le domande proposte in via riconvenzionale vanno rigettate e va confermato il DI opposto.
8. Non può però trovare applicazione, come richiesto dall'opposto, la disciplina della condanna al risarcimento dei danni di cui all'art. 96, c.p.c., entrato in vigore il 4.7.2009, ai sensi del quale “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Si tratta di una disposizione che ha introdotto una sorta di sanzione pecuniaria a carico delle parti che siano responsabili dell'intasamento degli uffici giudiziari con controversie palesemente prive di fondamento, o con argomentazioni difensive chiaramente dilatorie. La sanzione di cui all'art. 96 comma 3 può prescindere dall'istanza di parte e va riconosciuta anche quando non sia fornita la prova del danno subito dalla parte vittoriosa per il comportamento illecito della controparte, dal momento che si parla espressamente, ed evidentemente con intenzione innovativa rispetto alla precedente regolamentazione dell'istituto di “somma equitativamente determinata” (nel medesimo senso, Cass, Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010). Ovviamente, con il chiaro intento di evitare che il potere del Giudice possa sconfinare nell'arbitrio, ai fini dell'applicazione della disciplina de qua sono necessari i requisiti della soccombenza e del dolo o della colpa grave, servendo l'espressione “in ogni caso” a creare un collegamento coi presupposti applicativi dei due commi precedenti (in tal senso, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del
11/02/2014). Nella specie, non vi è prova che l'opponente abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave, non potendosene desumere automaticamente la sussistenza dalla soccombenza in giudizio.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
[...]
, in data 12.10.2022, così provvede: Pt_1
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il DI n. 320/2022;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla;
Parte_1
3) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 6.699,00, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa, come per legge. Così deciso in Benevento, il 28.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.