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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.822 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025,
promosso da:
nato a [...], il21/12/1974, elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. ARU STEFANIA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
LUSSU 18 MOGORO, presso lo studio dell'Avv. MADEDDU MARINELLA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ Piaccia al Tribunale Ill.mo disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione giudicare:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30.04.2006 tra Parte_1
e iscritto nell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cagliari Atto nr. 54
[...] Controparte_1
Parte II, serie A, anno 2006;
b) prendere atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e di aver definito con la separazione ogni questione economica e patrimoniale derivante dal matrimonio;
c) con compensazione di spese e competenze del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 10/02/2025, con note scritte depositate in data 17.06.2025 i Pt_1
procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 10.02.2025), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e .
[...] Controparte_1 Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cagliari il 30/04/2006 tra nata a [...], il21/12/1974 e , nato a Parte_1 CP_2
CAGLIARI (CA), il 30/03/1975, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 54 parte II, serie A, anno 2006 - Comune di
Cagliari).
Sull'accordo delle parti:
2. dà atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e hanno definito con la separazione ogni questione economica e patrimoniale derivante dal matrimonio;
3. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
16/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
.