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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
4562 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4562 /2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to CONTE MIRELLA , con elezione di Parte_1 domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.ALTOMARE ANTONIO e dell'avv. ALTOMARE CP_1
ANTONIO, con elezione di domicilio presso i difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
20.10.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 05/10/2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione e divorzio dal coniuge, con la quale aveva contratto matrimonio in CP_1 data 14.09.2017, in Torremaggiore (FG) (Atto n. 7 , Parte I , Serie , anno 2017, del Registro degli
Atti di Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torremaggiore (FG), precisando che dalla detta unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati. Ha chiesto, dunque, dichiararsi la separazione dei coniugi senza la previsione di alcun mantenimento e di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Con comparsa del 1.04.2025 si è costituita la resistente, chiedendo in via preliminare di essere rimessa in termini e, nel merito, non opponendosi alla domanda di separazione e scioglimento del matrimonio, chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione al marito e la previsione di un mantenimento a suo favore di euro 300,00.
All'udienza di comparizione del 7.04.2025, il Giudice ha rimesso in termini la convenuta e ha rinviato la causa, in prosieguo di prima udienza, al 20.10.2025.
Con istanza congiunta depositata il 10.10.2025, le parti hanno dato atto di voler definire bonariamente la controversia e hanno depositato patti della separazione e divorzio sottoscritti dalle stesse.
All'udienza del 20.10.2025, il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Il PM ha reso parere favorevole il 30.10.2025.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti sottoscritti il 10.10.2025 sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno chiesto pronunciarsi anche lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, alle condizioni di cui ai patti sottoscritti il 10.10.2025 .
La domanda è ammissibile ex art. 473 bis.49 c.p.c., che ha previsto la possibilità di cumulare, nell'atto introduttivo del procedimento di separazione personale, anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso in esame, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in data 14.09.2017, in Torremaggiore (FG) (Atto n. 7 , Parte I , Serie , anno 2017, del Registro degli Atti di Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Torremaggiore (FG);
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 3.11.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.ssa Maria Elena de Tura, fissando l'udienza del 25 maggio 2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione;
visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto di poter disporre che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
richiamate le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, ai sensi del novellato art. 121 c.p.c.; ritenuto opportuno, in un'ottica di leale collaborazione e per favorire il sollecito svolgimento del procedimento ai sensi degli artt. 88 e 175 c.p.c., secondo i poteri di direzione dell'udienza riconosciuti dall'art. 127 c.p.c., invitare i difensori al deposito di note scritte prima del decorso del termine perentorio assegnato, al fine di consentire alla Cancelleria di lavorare tempestivamente le note e, di conseguenza, al Giudice di provvedere in tempo utile per l'udienza prefissata;
osservato che il complessivo comportamento delle parti e comunque l'abuso, da parte loro, del modulo processuale richiamato, potrebbe essere valutato ai sensi delle norme vigenti (cfr., a titolo esemplificativo, gli artt. 88, 92, co. 1, 116, co. 2, c.p.c. e art. 4, co. 7, D.M. n. 55/2014);
DISPONE che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti e, per l'effetto,
ASSEGNA termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle suddette note;
INVITA in ogni caso, i difensori a depositare le note scritte contenenti le sole “istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti (preferibilmente un'unica nota congiunta) entro e non oltre cinque giorni prima dell'udienza già fissata, al fine di garantire l'efficiente espletamento delle attività di Cancelleria connesse alla ricezione degli atti telematici;
INVITA
i procuratori a trasmettere una dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, nella quale ognuna dichiara con atto separato di non volersi conciliare;
RICHIAMA le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali nonché del principio di leale collaborazione e di correttezza processuale;
AVVERTE
- che è facoltà delle parti di opporsi alla trattazione del procedimento secondo la modalità in questa sede indicata presentando, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, istanza di trattazione orale;
- che qualora venga presentata istanza di trattazione orale con nota congiunta si procederà in conformità;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza ex artt. 181/309
c.p.c.; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
INVITA le parti, nel caso di modifiche o di divorzio, ad attestare la definitività del provvedimento che si chiede di modificare o comunque, per il divorzio, del provvedimento di separazione, con la precisazione che nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto già intervenuta tra le parti sarà comunque sufficiente una attestazione di non avere proposto impugnazione avverso i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, essendo invece necessario, in tutti gli altri casi, la produzione del certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.;
MANDA la cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 3.11.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4562 /2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to CONTE MIRELLA , con elezione di Parte_1 domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.ALTOMARE ANTONIO e dell'avv. ALTOMARE CP_1
ANTONIO, con elezione di domicilio presso i difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
20.10.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 05/10/2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione e divorzio dal coniuge, con la quale aveva contratto matrimonio in CP_1 data 14.09.2017, in Torremaggiore (FG) (Atto n. 7 , Parte I , Serie , anno 2017, del Registro degli
Atti di Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torremaggiore (FG), precisando che dalla detta unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati. Ha chiesto, dunque, dichiararsi la separazione dei coniugi senza la previsione di alcun mantenimento e di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Con comparsa del 1.04.2025 si è costituita la resistente, chiedendo in via preliminare di essere rimessa in termini e, nel merito, non opponendosi alla domanda di separazione e scioglimento del matrimonio, chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione al marito e la previsione di un mantenimento a suo favore di euro 300,00.
All'udienza di comparizione del 7.04.2025, il Giudice ha rimesso in termini la convenuta e ha rinviato la causa, in prosieguo di prima udienza, al 20.10.2025.
Con istanza congiunta depositata il 10.10.2025, le parti hanno dato atto di voler definire bonariamente la controversia e hanno depositato patti della separazione e divorzio sottoscritti dalle stesse.
All'udienza del 20.10.2025, il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Il PM ha reso parere favorevole il 30.10.2025.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti sottoscritti il 10.10.2025 sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno chiesto pronunciarsi anche lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, alle condizioni di cui ai patti sottoscritti il 10.10.2025 .
La domanda è ammissibile ex art. 473 bis.49 c.p.c., che ha previsto la possibilità di cumulare, nell'atto introduttivo del procedimento di separazione personale, anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso in esame, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in data 14.09.2017, in Torremaggiore (FG) (Atto n. 7 , Parte I , Serie , anno 2017, del Registro degli Atti di Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Torremaggiore (FG);
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 3.11.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.ssa Maria Elena de Tura, fissando l'udienza del 25 maggio 2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione;
visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto di poter disporre che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
richiamate le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, ai sensi del novellato art. 121 c.p.c.; ritenuto opportuno, in un'ottica di leale collaborazione e per favorire il sollecito svolgimento del procedimento ai sensi degli artt. 88 e 175 c.p.c., secondo i poteri di direzione dell'udienza riconosciuti dall'art. 127 c.p.c., invitare i difensori al deposito di note scritte prima del decorso del termine perentorio assegnato, al fine di consentire alla Cancelleria di lavorare tempestivamente le note e, di conseguenza, al Giudice di provvedere in tempo utile per l'udienza prefissata;
osservato che il complessivo comportamento delle parti e comunque l'abuso, da parte loro, del modulo processuale richiamato, potrebbe essere valutato ai sensi delle norme vigenti (cfr., a titolo esemplificativo, gli artt. 88, 92, co. 1, 116, co. 2, c.p.c. e art. 4, co. 7, D.M. n. 55/2014);
DISPONE che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti e, per l'effetto,
ASSEGNA termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle suddette note;
INVITA in ogni caso, i difensori a depositare le note scritte contenenti le sole “istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti (preferibilmente un'unica nota congiunta) entro e non oltre cinque giorni prima dell'udienza già fissata, al fine di garantire l'efficiente espletamento delle attività di Cancelleria connesse alla ricezione degli atti telematici;
INVITA
i procuratori a trasmettere una dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, nella quale ognuna dichiara con atto separato di non volersi conciliare;
RICHIAMA le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali nonché del principio di leale collaborazione e di correttezza processuale;
AVVERTE
- che è facoltà delle parti di opporsi alla trattazione del procedimento secondo la modalità in questa sede indicata presentando, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, istanza di trattazione orale;
- che qualora venga presentata istanza di trattazione orale con nota congiunta si procederà in conformità;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza ex artt. 181/309
c.p.c.; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
INVITA le parti, nel caso di modifiche o di divorzio, ad attestare la definitività del provvedimento che si chiede di modificare o comunque, per il divorzio, del provvedimento di separazione, con la precisazione che nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto già intervenuta tra le parti sarà comunque sufficiente una attestazione di non avere proposto impugnazione avverso i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, essendo invece necessario, in tutti gli altri casi, la produzione del certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.;
MANDA la cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 3.11.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro