Ordinanza cautelare 9 febbraio 2012
Decreto decisorio 11 agosto 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, ordinanza cautelare 09/02/2012, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00075/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2012, proposto da:
ER IG IP, NA RR, rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Scire', con domicilio eletto presso MI AN in Firenze, via Vittorio Alfieri, 28;
contro
Comune di Prato in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Elena Bartalesi, Paola Tognini, Stefania Logli, con domicilio eletto presso MO CI in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41; Comune di Prato Servizio Edilizia e Attivita' Economiche;
nei confronti di
IA CO;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 2665/2011 Rif. AB-51-2011 del 12.10.2011 Ingiunzione di demolizione di opere ripristinabili eseguite in assenza di SCIA per interventi di ristrutturazione edilizia notificato in data 20.10.2011 e di seguito riportato in fedele riproduzione xerografica; nonché ogni altro atto prodromico, preparatorio, causale, connesso, conseguente ed effettuale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Prato in persona del Sindaco p.t.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori U. Scirè e E. Bartalesi;
Considerato che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non abbia motivi di legittimità suscettibili di favorevole valutazione, risultando esente il provvedimento impugnato dai vizi dedotti e ciò a prescindere dall’ammissibilità del primo motivo che appare introdurre un sindacato tardivo sul diniego di variante di cui al provvedimento del 27.7.1995, peraltro non impugnato;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)
Respinge l’istanza di cui in narrativa.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore
Eleonora Di Santo, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO