TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO sezione civile composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1845 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. Iacono Gabriele, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nata ad [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Salvago Rosa, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28 gennaio 2025.
DEL PM: cfr. conclusioni del 3 dicembre 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Controparte_1 sottoscritto e depositato in data 12 novembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento di entrambe le domande.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che non sono nati figli dal matrimonio, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio ad Agrigento, in data 16 settembre 2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 200, parte II, serie A, dell'anno 2017 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, l'11 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO sezione civile composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1845 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. Iacono Gabriele, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nata ad [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Salvago Rosa, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28 gennaio 2025.
DEL PM: cfr. conclusioni del 3 dicembre 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Controparte_1 sottoscritto e depositato in data 12 novembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento di entrambe le domande.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che non sono nati figli dal matrimonio, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio ad Agrigento, in data 16 settembre 2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 200, parte II, serie A, dell'anno 2017 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, l'11 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa