Art. 2.
L'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , e' sostituito dal seguente: "I posti disponibili al 1 gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino del personale di esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIV dell' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , fatte salve le riserve menzionate nell'ultimo comma del presente articolo, sono conferiti con decorrenza dal 1 luglio di ciascun anno mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli elenchi provinciali previsti dall'articolo 125 del presente testo unico che abbiano prestato senza demerito servizio effettivo, anche non continuativo, per almeno sei mesi.
A partire dal 1 luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualita' di reggente saranno valutati per meta' ai fini della attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.
Sono salve le riserve dei posti previste dagli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259 , dall' articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , a favore degli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e dagli articoli 4, ultimo comma, e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 ".
L'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , e' sostituito dal seguente: "I posti disponibili al 1 gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino del personale di esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIV dell' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , fatte salve le riserve menzionate nell'ultimo comma del presente articolo, sono conferiti con decorrenza dal 1 luglio di ciascun anno mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli elenchi provinciali previsti dall'articolo 125 del presente testo unico che abbiano prestato senza demerito servizio effettivo, anche non continuativo, per almeno sei mesi.
A partire dal 1 luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualita' di reggente saranno valutati per meta' ai fini della attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.
Sono salve le riserve dei posti previste dagli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259 , dall' articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , a favore degli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e dagli articoli 4, ultimo comma, e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 ".