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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 996/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. FONTANA MARCO, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. FONTANA MARCO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 01/02/2017, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 4 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“I figli e ad oggi entrambi maggiorenni, resteranno a vivere con la Persona_1 Persona_2
madre RA in San Possidonio (MO), Via Calzolari, 5. Controparte_1
Tenuto conto che la figlia , di anni 23, è parzialmente autosufficiente sotto il profilo Per_1
economico, il padre verserà alla madre, RA quale contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia stessa la somma di euro 200,00 sino al 01/02/2026.
Dopo tale ultima data, il contributo al mantenimento cesserà in quanto la figlia acquisirà Per_1
l'autonomia economica.
Per quanto attiene al figlio , di anni 20, ad oggi non ancora, economicamente Persona_2
autosufficiente, poichè frequenta un corso Universitario, il padre verserà un Parte_1
contributo al mantenimento mensile di euro 500,00 sino a quando non avrà raggiunto
l'autosufficienza.
Il signor si impegna inoltre a corrispondere alla RA un Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli, annualmente una tantum , ed ulteriore di euro 2.000,00 al 31/12
di ogni annuo e subordinato alla percezione sul Lavoro da parte di di un premio di Parte_1
produzione come è avvenuto negli ultimi anni.
Entrambi gli assegni di mantenimento per i due figli dovranno essere versati alla madre CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione Istat a decorrere dal febbraio 2026, oltre al
[...]
50% delle spese straordinarie secondo la qualificazione specificata nell'apposito protocollo del
Tribunale di Modena che le parti dichiarano di conoscere.
Gli assegni familiari, eventualmente spettanti in ragioni dei figli, saranno, interamente, di competenza
della madre . Controparte_1
pagina 2 di 4 Gli assegni di mantenimento per i due figli, in ragione della separazione, omologata dal Tribunale di
Modena in data 06/02/2017, sino ad oggi, sono stati, regolarmente, pagati dal signor Parte_1
alla RA . Controparte_1
Per quanto attiene ai diritti di visita del padre con entrambi i figli, essendo gli stessi ampiamente
maggiorenni, verranno gestiti, direttamente tra il padre ed i figli stessi.
La casa coniugale posta in San Possidonio (MO), Via Calzolari, 5 e di proprietà per un mezzo
ciascuno dei signori e , resterà assegnata in godimento con i relativi Parte_1 Controparte_1
arredi alla RA sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti Controparte_1
e ciò in quanto collocataria dei figli stessi.
Il mutuo attualmente in corso e contratto dai ricorrenti per l'acquisto della casa posta in San
Possidonio (MO), Via Calzolari, 5 resterà in carico agli stessi sino a pagamento integrale raggiunto
nella misura del 50%.
I signori e , quando saranno divenuti autosufficienti ecomicamente i Parte_1 Controparte_1
figli e pertanto cesserà l'assegnazione della casa coniugale alla RA , sin da ora, si Controparte_1
impegnano a vendere, congiuntamente, la casa stessa, ad estinguere il mutuo ipotecario ancora,
eventualmente, in corso ed a dividere in parti uguali il prezzo ricavato residuo.
Il signor si accolla per intero le spese ed il compenso legale dell'Avv. Marco Fontana Parte_1
per la presente procedura.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 28/12/2001 e in data Per_1 Per_2
10/05/2004;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 3 di 4 Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MO il 23/05/1998 fra nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Controparte_1
a MO (MO) il 19/02/1972 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1998 Atto n. 107 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 996/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. FONTANA MARCO, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. FONTANA MARCO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 01/02/2017, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 4 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“I figli e ad oggi entrambi maggiorenni, resteranno a vivere con la Persona_1 Persona_2
madre RA in San Possidonio (MO), Via Calzolari, 5. Controparte_1
Tenuto conto che la figlia , di anni 23, è parzialmente autosufficiente sotto il profilo Per_1
economico, il padre verserà alla madre, RA quale contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia stessa la somma di euro 200,00 sino al 01/02/2026.
Dopo tale ultima data, il contributo al mantenimento cesserà in quanto la figlia acquisirà Per_1
l'autonomia economica.
Per quanto attiene al figlio , di anni 20, ad oggi non ancora, economicamente Persona_2
autosufficiente, poichè frequenta un corso Universitario, il padre verserà un Parte_1
contributo al mantenimento mensile di euro 500,00 sino a quando non avrà raggiunto
l'autosufficienza.
Il signor si impegna inoltre a corrispondere alla RA un Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli, annualmente una tantum , ed ulteriore di euro 2.000,00 al 31/12
di ogni annuo e subordinato alla percezione sul Lavoro da parte di di un premio di Parte_1
produzione come è avvenuto negli ultimi anni.
Entrambi gli assegni di mantenimento per i due figli dovranno essere versati alla madre CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione Istat a decorrere dal febbraio 2026, oltre al
[...]
50% delle spese straordinarie secondo la qualificazione specificata nell'apposito protocollo del
Tribunale di Modena che le parti dichiarano di conoscere.
Gli assegni familiari, eventualmente spettanti in ragioni dei figli, saranno, interamente, di competenza
della madre . Controparte_1
pagina 2 di 4 Gli assegni di mantenimento per i due figli, in ragione della separazione, omologata dal Tribunale di
Modena in data 06/02/2017, sino ad oggi, sono stati, regolarmente, pagati dal signor Parte_1
alla RA . Controparte_1
Per quanto attiene ai diritti di visita del padre con entrambi i figli, essendo gli stessi ampiamente
maggiorenni, verranno gestiti, direttamente tra il padre ed i figli stessi.
La casa coniugale posta in San Possidonio (MO), Via Calzolari, 5 e di proprietà per un mezzo
ciascuno dei signori e , resterà assegnata in godimento con i relativi Parte_1 Controparte_1
arredi alla RA sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti Controparte_1
e ciò in quanto collocataria dei figli stessi.
Il mutuo attualmente in corso e contratto dai ricorrenti per l'acquisto della casa posta in San
Possidonio (MO), Via Calzolari, 5 resterà in carico agli stessi sino a pagamento integrale raggiunto
nella misura del 50%.
I signori e , quando saranno divenuti autosufficienti ecomicamente i Parte_1 Controparte_1
figli e pertanto cesserà l'assegnazione della casa coniugale alla RA , sin da ora, si Controparte_1
impegnano a vendere, congiuntamente, la casa stessa, ad estinguere il mutuo ipotecario ancora,
eventualmente, in corso ed a dividere in parti uguali il prezzo ricavato residuo.
Il signor si accolla per intero le spese ed il compenso legale dell'Avv. Marco Fontana Parte_1
per la presente procedura.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 28/12/2001 e in data Per_1 Per_2
10/05/2004;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 3 di 4 Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MO il 23/05/1998 fra nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Controparte_1
a MO (MO) il 19/02/1972 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1998 Atto n. 107 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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