TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/04/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39164/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39164 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo Parte_1
studio dell'avv. presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaramonte, che lo rappresenta e difende,
unitamente agli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro, per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro pagina 1 di 8 , rappresentata e Controparte_1
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore Voglia il Tribunale, pronunciando in ordine alla querela di Parte_1
falso, accertare e dichiarare la falsità della firma apposta in data 04.12.2019 nell'avviso di ricevimento spedito con raccomandata a./r. n. 69690968842-4, afferente all'Avviso di Accertamento prodromico all'Intimazione di pagamento n. 068 2022 9003271191 impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo di Milano (già di Milano), così come CP_2 Controparte_3
allegato in fotocopia nel medesimo giudizio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione a norma dell'art. 226 c.p.c.
Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 537 c.p.p., ordinare la cancellazione della firma apposta sull'avviso di ricevimento a./r. n. 69690968842-4, allegato al suddetto Avvisi di Accertamento.
Salva la produzione spontanea ex adverso, si chiede sia ordinata l'esibizione dell'originale dell'Avviso
di Ricevimento della Racc. a./r. n. 69690968842-4 recante la firma impugnata di falso.
In via istruttoria, si chiede comunque ammettersi CTU tecnico-grafica sull'autenticità o meno della firma in contestazione, indicando quale scrittura di comparazione oltre a quelle allegate nella relazione tecnica del perito Dott.ssa , la firma apposta dal Sig. in seno alla Persona_1 Parte_1
procura alla lite. Con espressa riserva di precisare e/o modificare la domanda, di proporre mezzi di prova, indicare testimoni e/o articolare capitoli di prova nell'assegnando termine di cui all'art. 183, co.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore avv. Giuseppe Chiaramonte, che ne ha fatto anticipazione.
Nell'interesse della convenuta di Milano: Voglia Controparte_1
il Tribunale, nel merito: rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite. Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2023 l'attore ha convenuto in giudizio Parte_1
l' di Milano al fine di ottenere la dichiarazione di Controparte_1
falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata a./r. n. 68690968842-
4, relativa alla notificazione, il 4 dicembre 2019, dell'avviso di accertamento n. T9D012A04640/2019,
di cui aveva, in realtà, avuto conoscenza solo in occasione della successiva notificazione, il 14
dicembre 2021, della comunicazione n. 068 77 2021 00004518 000, che lo informava dell'avvenuto affidamento in carico all'Agenzia della sua posizione debitoria per l'avvio della relativa attività di riscossione.
Riferiva di aver presentato all' di Milano istanza di accesso agli atti Controparte_1
amministrativi ai sensi della l. 241/1990 in data 18 gennaio 2022 e, dopo aver ricevuto l'11 febbraio
2022 copia dell'avviso ricevimento della raccomandata in questione, di essersi avveduto della palese difformità dalla sua della firma apposta sul documento con ogni evidenza apocrifa.
Nel frattempo, alla comunicazione del 14 dicembre 2021 era poi seguita la notifica, in data 17.5.2022,
pagina 3 di 8 dell'intimazione di pagamento n. 068 2022 9003271191, oggetto del giudizio di impugnazione pendente innanzi alla di Milano. Controparte_3
Chiedeva, pertanto, previo espletamento di CTU grafologica, la declaratoria di falsità della sottoscrizione a lui attribuita apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata a./r. n.
68690968842-4, relativa alla notificazione dell'avviso di accertamento n. T9D012A04640/2019.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta di Milano Controparte_1
eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore in quanto volta all'accertamento della falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale sull'effettiva identità
del soggetto che ha ricevuto la raccomandata, non coperte da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c.,
anche perché l'agente postale notificatore non sarebbe tenuto a verificare l'identità del soggetto a cui consegna la raccomandata. Le contestazioni mosse dall'attore atterebbero, piuttosto, ad una questione della validità della notificazione, rimessa alla valutazione del giudice di tributario.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda dell'attore, in mancanza di sufficienti elementi di prova della falsità della firma, stante l'inattendibilità della perizia grafologica unilateralmente predisposta, allegata all'atto di citazione a fondamento della querela.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della querela di falso proposta dall'attore.
All'udienza di trattazione il giudice istruttore, respinta l'istanza di chiamata del terzo tardivamente proposta dall'ente convenuto, disponeva la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento nel processo secondo il disposto dell'art. 71 c.p.c.
Successivamente, il giudice istruttore disponeva il deposito in cancelleria dell'originale del documento impugnato di falso e, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza resa in data 20 febbraio 2024, ammetteva la CTU grafologica per la verifica dell'autenticità
pagina 4 di 8 della sottoscrizione apposta all'originale del documento impugnato di falso mediante il raffronto con le scritture di comparazione, acquisite anche con il rilascio da parte dell'attore del saggio grafico, ai sensi dell'art. 219 c.p.c.
All'esito della CTU che accertava la non autenticità della firma oggetto dell'accertamento, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La querela di falso proposta dall'attore avverso la sottoscrizione attribuita al destinatario e apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata a./r. n. 68690968842-4 del 4.12.2019 relativa alla notificazione dell'avviso di accertamento n. T9D012A04640/2019 è ammissibile e fondata.
L'eccezione di inammissibilità della querela di falso sollevata dall'ente convenuto sull'erroneo presupposto che l'attore abbia lamentato la falsità ideologica delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento in ordine all'identità del soggetto a cui sarebbe stato consegnato il plico è smentita dal fatto che nell'atto introduttivo del giudizio si deduce, invece, la falsità materiale della firma a nome inequivocabilmente attribuita dall'agente postale all'attore, sbarrando la casella Pt_1
dell'avvenuta consegna al destinatario indicato nell'avviso di raccomandata come “ . Parte_1
In contestazione non è, quindi, l'identità del soggetto che ha ricevuto il plico ma la falsità materiale della firma attribuita all'attore che, come tale, può essere contestata, onde eliminare erga omnes
l'efficacia probatoria del documento, non solo con il disconoscimento della scrittura ma anche mediante proposizione della querela di falso.
L'eccezione di inammissibilità della querela di falso deve, pertanto, essere disattesa.
Nel merito la domanda dell'attore è fondata essendo risultata all'esito dell'istruttoria la falsità della pagina 5 di 8 firma impugnata.
La relazione della CTU dott. depositata in data 30.9.2024, previa analisi Persona_2
approfondita delle componenti della scrittura con l'ausilio di adeguata strumentazione tecno-ottica e con motivazione logica ampiamente condivisibile, ha escluso che la sottoscrizione apposta al documento avviso di ricevimento della raccomandata a./r. n. 68690968842-4, consegnata in data
4.12.2019, possa riferirsi al grafismo autografo dell'attore, ritenendola certamente apocrifa.
La consulente, nel procedere alla comparazione della firma in verifica con le sottoscrizioni sicuramente attribuibili all'attore, acquisite sia mediante rilascio da parte dell'attore innanzi al giudice di un saggio grafico cartaceo e grafometrico sia attraverso la produzione documentale recante le firme di sicura provenienza dell'attore (v. doc. 1 – 8-9-10-11-12-13-14-15 di parte attrice), ha rilevato, nonostante la presenza nella firma in verifica di tracce della gestualità tipica dell'attore, difformità strutturali e sostanziali inconciliabili con le scritture comparative.
In particolare, l'analisi delle scritture comparative ha messo in luce alcune caratteristiche proprie della grafia dell'attore che mancano del tutto nella firma in verifica, quali la chiarezza nel tracciato delle singole lettere, che nella firma in verifica sono solo parzialmente intuibili oppure omesse, la forma delle aste “rette o curve/ritorte” che nella firma in verifica sono solo rette, i rapporti dimensionali superiori alla media tra maiuscole e minuscole con allungo superiore della “h” più esteso delle maiuscole del cognome, i legami interletterali di regolare distanza con assenza dell'alzata di penna tra
“C – h” e la prevalente omissione dei puntini delle lettere “i” non rinvenibili nella firma in verifica. Le
difformità evidenziante dell'aspetto morfostrutturale dei singoli tratti e le discordanze dinamiche tra le grafie sono tali da escludere la loro provenienza dalla stessa mano e anche l'ipotesi di “autografia e di dissimulazione”, in mancanza delle alterazioni intenzionali della veste grafica esteriore delle singole pagina 6 di 8 lettere che caratterizzano il fenomeno (v. relazione del CTU alle pagine 62-63-64-66-67-68-69-70-71-
76).
La consulente ha concluso, quindi, nel senso che “La firma apposta sul documento impugnato di falso
a nome “ non è stata tracciata da ed è apocrifa” (v. relazione del CTU Pt_1 Parte_1
pagina 78).
La domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato a nome dell'attore deve, pertanto, essere accolta.
La soccombenza implica la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 5500,00 per compenso oltre al 15% per spese generali da distrarsi a favore del procuratore dell'attore avv. Giuseppe Chiaramonte dichiaratosi antistatario. Si pongono definitivamente a carico della convenuta di Milano le Controparte_1
spese di CTU così come liquidate in corso di causa con decreto del 5 novembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 39164/2022 promossa da
[...]
contro Pt_1 Controparte_1
, con atto di citazione notificato il 17.10.2023 disattesa ogni altra istanza, eccezione e
[...]
deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta dall'attore accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione a nome apposta da parte del destinatario in calce al Pt_1 Parte_1
documento “Avviso di ricevimento della raccomandata a./r. n. 68690968842-4”;
pagina 7 di 8 2) ordina che, ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma c.p.p., la firma sia cancellata dall'originale del documento di cui al punto 1), dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) condanna di Milano al pagamento delle spese Controparte_1
processuali che liquida in € 5500,00 per compenso oltre al 15% per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore avvocato Giuseppe Chiaramonte dichiaratosi antistatario. Pone
definitivamente a carico della convenuta di Milano le Controparte_1
spese di CTU così come liquidate in corso di causa con decreto del 5 novembre 2024.
Milano, 10 aprile 2025
Il Presidente
Angelo Mambriani
Il Giudice est.
Daniela Marconi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 c.p.c. all'esito delle difese e/o eccezioni di parte avversa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39164 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo Parte_1
studio dell'avv. presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaramonte, che lo rappresenta e difende,
unitamente agli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro, per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro pagina 1 di 8 , rappresentata e Controparte_1
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore Voglia il Tribunale, pronunciando in ordine alla querela di Parte_1
falso, accertare e dichiarare la falsità della firma apposta in data 04.12.2019 nell'avviso di ricevimento spedito con raccomandata a./r. n. 69690968842-4, afferente all'Avviso di Accertamento prodromico all'Intimazione di pagamento n. 068 2022 9003271191 impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo di Milano (già di Milano), così come CP_2 Controparte_3
allegato in fotocopia nel medesimo giudizio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione a norma dell'art. 226 c.p.c.
Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 537 c.p.p., ordinare la cancellazione della firma apposta sull'avviso di ricevimento a./r. n. 69690968842-4, allegato al suddetto Avvisi di Accertamento.
Salva la produzione spontanea ex adverso, si chiede sia ordinata l'esibizione dell'originale dell'Avviso
di Ricevimento della Racc. a./r. n. 69690968842-4 recante la firma impugnata di falso.
In via istruttoria, si chiede comunque ammettersi CTU tecnico-grafica sull'autenticità o meno della firma in contestazione, indicando quale scrittura di comparazione oltre a quelle allegate nella relazione tecnica del perito Dott.ssa , la firma apposta dal Sig. in seno alla Persona_1 Parte_1
procura alla lite. Con espressa riserva di precisare e/o modificare la domanda, di proporre mezzi di prova, indicare testimoni e/o articolare capitoli di prova nell'assegnando termine di cui all'art. 183, co.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore avv. Giuseppe Chiaramonte, che ne ha fatto anticipazione.
Nell'interesse della convenuta di Milano: Voglia Controparte_1
il Tribunale, nel merito: rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite. Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2023 l'attore ha convenuto in giudizio Parte_1
l' di Milano al fine di ottenere la dichiarazione di Controparte_1
falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata a./r. n. 68690968842-
4, relativa alla notificazione, il 4 dicembre 2019, dell'avviso di accertamento n. T9D012A04640/2019,
di cui aveva, in realtà, avuto conoscenza solo in occasione della successiva notificazione, il 14
dicembre 2021, della comunicazione n. 068 77 2021 00004518 000, che lo informava dell'avvenuto affidamento in carico all'Agenzia della sua posizione debitoria per l'avvio della relativa attività di riscossione.
Riferiva di aver presentato all' di Milano istanza di accesso agli atti Controparte_1
amministrativi ai sensi della l. 241/1990 in data 18 gennaio 2022 e, dopo aver ricevuto l'11 febbraio
2022 copia dell'avviso ricevimento della raccomandata in questione, di essersi avveduto della palese difformità dalla sua della firma apposta sul documento con ogni evidenza apocrifa.
Nel frattempo, alla comunicazione del 14 dicembre 2021 era poi seguita la notifica, in data 17.5.2022,
pagina 3 di 8 dell'intimazione di pagamento n. 068 2022 9003271191, oggetto del giudizio di impugnazione pendente innanzi alla di Milano. Controparte_3
Chiedeva, pertanto, previo espletamento di CTU grafologica, la declaratoria di falsità della sottoscrizione a lui attribuita apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata a./r. n.
68690968842-4, relativa alla notificazione dell'avviso di accertamento n. T9D012A04640/2019.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta di Milano Controparte_1
eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore in quanto volta all'accertamento della falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale sull'effettiva identità
del soggetto che ha ricevuto la raccomandata, non coperte da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c.,
anche perché l'agente postale notificatore non sarebbe tenuto a verificare l'identità del soggetto a cui consegna la raccomandata. Le contestazioni mosse dall'attore atterebbero, piuttosto, ad una questione della validità della notificazione, rimessa alla valutazione del giudice di tributario.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda dell'attore, in mancanza di sufficienti elementi di prova della falsità della firma, stante l'inattendibilità della perizia grafologica unilateralmente predisposta, allegata all'atto di citazione a fondamento della querela.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della querela di falso proposta dall'attore.
All'udienza di trattazione il giudice istruttore, respinta l'istanza di chiamata del terzo tardivamente proposta dall'ente convenuto, disponeva la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento nel processo secondo il disposto dell'art. 71 c.p.c.
Successivamente, il giudice istruttore disponeva il deposito in cancelleria dell'originale del documento impugnato di falso e, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza resa in data 20 febbraio 2024, ammetteva la CTU grafologica per la verifica dell'autenticità
pagina 4 di 8 della sottoscrizione apposta all'originale del documento impugnato di falso mediante il raffronto con le scritture di comparazione, acquisite anche con il rilascio da parte dell'attore del saggio grafico, ai sensi dell'art. 219 c.p.c.
All'esito della CTU che accertava la non autenticità della firma oggetto dell'accertamento, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La querela di falso proposta dall'attore avverso la sottoscrizione attribuita al destinatario e apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata a./r. n. 68690968842-4 del 4.12.2019 relativa alla notificazione dell'avviso di accertamento n. T9D012A04640/2019 è ammissibile e fondata.
L'eccezione di inammissibilità della querela di falso sollevata dall'ente convenuto sull'erroneo presupposto che l'attore abbia lamentato la falsità ideologica delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento in ordine all'identità del soggetto a cui sarebbe stato consegnato il plico è smentita dal fatto che nell'atto introduttivo del giudizio si deduce, invece, la falsità materiale della firma a nome inequivocabilmente attribuita dall'agente postale all'attore, sbarrando la casella Pt_1
dell'avvenuta consegna al destinatario indicato nell'avviso di raccomandata come “ . Parte_1
In contestazione non è, quindi, l'identità del soggetto che ha ricevuto il plico ma la falsità materiale della firma attribuita all'attore che, come tale, può essere contestata, onde eliminare erga omnes
l'efficacia probatoria del documento, non solo con il disconoscimento della scrittura ma anche mediante proposizione della querela di falso.
L'eccezione di inammissibilità della querela di falso deve, pertanto, essere disattesa.
Nel merito la domanda dell'attore è fondata essendo risultata all'esito dell'istruttoria la falsità della pagina 5 di 8 firma impugnata.
La relazione della CTU dott. depositata in data 30.9.2024, previa analisi Persona_2
approfondita delle componenti della scrittura con l'ausilio di adeguata strumentazione tecno-ottica e con motivazione logica ampiamente condivisibile, ha escluso che la sottoscrizione apposta al documento avviso di ricevimento della raccomandata a./r. n. 68690968842-4, consegnata in data
4.12.2019, possa riferirsi al grafismo autografo dell'attore, ritenendola certamente apocrifa.
La consulente, nel procedere alla comparazione della firma in verifica con le sottoscrizioni sicuramente attribuibili all'attore, acquisite sia mediante rilascio da parte dell'attore innanzi al giudice di un saggio grafico cartaceo e grafometrico sia attraverso la produzione documentale recante le firme di sicura provenienza dell'attore (v. doc. 1 – 8-9-10-11-12-13-14-15 di parte attrice), ha rilevato, nonostante la presenza nella firma in verifica di tracce della gestualità tipica dell'attore, difformità strutturali e sostanziali inconciliabili con le scritture comparative.
In particolare, l'analisi delle scritture comparative ha messo in luce alcune caratteristiche proprie della grafia dell'attore che mancano del tutto nella firma in verifica, quali la chiarezza nel tracciato delle singole lettere, che nella firma in verifica sono solo parzialmente intuibili oppure omesse, la forma delle aste “rette o curve/ritorte” che nella firma in verifica sono solo rette, i rapporti dimensionali superiori alla media tra maiuscole e minuscole con allungo superiore della “h” più esteso delle maiuscole del cognome, i legami interletterali di regolare distanza con assenza dell'alzata di penna tra
“C – h” e la prevalente omissione dei puntini delle lettere “i” non rinvenibili nella firma in verifica. Le
difformità evidenziante dell'aspetto morfostrutturale dei singoli tratti e le discordanze dinamiche tra le grafie sono tali da escludere la loro provenienza dalla stessa mano e anche l'ipotesi di “autografia e di dissimulazione”, in mancanza delle alterazioni intenzionali della veste grafica esteriore delle singole pagina 6 di 8 lettere che caratterizzano il fenomeno (v. relazione del CTU alle pagine 62-63-64-66-67-68-69-70-71-
76).
La consulente ha concluso, quindi, nel senso che “La firma apposta sul documento impugnato di falso
a nome “ non è stata tracciata da ed è apocrifa” (v. relazione del CTU Pt_1 Parte_1
pagina 78).
La domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato a nome dell'attore deve, pertanto, essere accolta.
La soccombenza implica la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 5500,00 per compenso oltre al 15% per spese generali da distrarsi a favore del procuratore dell'attore avv. Giuseppe Chiaramonte dichiaratosi antistatario. Si pongono definitivamente a carico della convenuta di Milano le Controparte_1
spese di CTU così come liquidate in corso di causa con decreto del 5 novembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 39164/2022 promossa da
[...]
contro Pt_1 Controparte_1
, con atto di citazione notificato il 17.10.2023 disattesa ogni altra istanza, eccezione e
[...]
deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta dall'attore accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione a nome apposta da parte del destinatario in calce al Pt_1 Parte_1
documento “Avviso di ricevimento della raccomandata a./r. n. 68690968842-4”;
pagina 7 di 8 2) ordina che, ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma c.p.p., la firma sia cancellata dall'originale del documento di cui al punto 1), dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) condanna di Milano al pagamento delle spese Controparte_1
processuali che liquida in € 5500,00 per compenso oltre al 15% per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore avvocato Giuseppe Chiaramonte dichiaratosi antistatario. Pone
definitivamente a carico della convenuta di Milano le Controparte_1
spese di CTU così come liquidate in corso di causa con decreto del 5 novembre 2024.
Milano, 10 aprile 2025
Il Presidente
Angelo Mambriani
Il Giudice est.
Daniela Marconi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 c.p.c. all'esito delle difese e/o eccezioni di parte avversa.