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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappr. e dif. dall'avv. SILLUZIO FRANCESCO giusta procura in atti telematici Parte_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.MARINELLI VINCENZA MARINA , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che l' aveva CP_1
avanzato richiesta di restituzione delle somme dallo stesso percepite su pensione Cat. INVCIV
n.07190102 liquidate nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, senza specificare in alcun modo le ragioni del presunto indebito.
Il ricorrente, seppur ignaro delle ragioni su cui si basava la richiesta avversaria, eccepiva l'irripetibilità della prestazione erogata e concludeva formulando le seguenti domande: <<
Sospendere le richieste di restituzione somme relative al beneficio della pensione Cat. INVCIV
Pagina 1 n.07190102 liquidate nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 pari ad euro 3847,87 in attesa del giudizio di merito;
B) Riconoscere come non dovute le somme richieste con gli indebiti per la suddetta pensione per i motivi su esposti nel merito e pertanto, C) Ordinare e/ o condannare l' in CP_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, all'annullamento dell'indebito richiesto, alla restituzione delle somme già trattenute, per le dette ragioni di merito;
D) Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari;
E) In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, si chiede la verifica dei conteggi delle somme richieste, verificare tramite C.T.U. se il ricorrente ancora deve versare somme, ove legittime, e di poter ottenere una rateazione delle somme accertate anche in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente.>>
Con memoria depositata tempestivamente, si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_2
l'infondatezza nel merito dell'azione proposta dal ricorrente.
In particolare l'Istituto di previdenza esponeva che l'indebito derivava dal superamento, per l'anno
2019, dei limiti di redditi previsti per l'erogazione della pensione di invalidità in quanto, nel medesimo periodo, il beneficiario aveva percepito dall emolumenti a titolo di indennità di CP_1
disoccupazione ed indennità di malattia.
Ad avviso dell' resistente la somma indebitamente corrisposta dovrebbe essere recuperata CP_1
avendo il beneficiario omesso di comunicare la percezione dei redditi influenti sul diritto alla prestazione assistenziale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.
Autorizzato il depositate note scritte, in sostituzione dell'udienza odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
_____________
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto osservare che “ In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, CP_1
peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo
a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del
Pagina 2 trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1
pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del
05/01/2011)
Ebbene nel caso in questione, come si desume dalla documentazione prodotta in giudizio, l' non CP_1
ha indicato al beneficiario le ragioni della pretesa restitutoria limitandosi ad esporre la generica locuzione che l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Tale carente motivazione non ha posto in grado il pensionato di verificare, anche in sede amministrativa, se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente, stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci.
A fronte di tali lacune la prova dei fatti costitutivi del diritto non può gravare sul ricorrente che ha promosso l'azione di accertamento negativo con cui non ha fatto fa valere il diritto alla prestazione oggetto dell'accertamento giudiziale ma al contrario ne ha postulato l'inesistenza.
Passando al merito della controversia è opportuno premettere che, pur essendo corretta l'argomentazione dell' , che in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina CP_1 dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, non può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_1
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). (Cfr. Cass.
Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223)
In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008; v. pure n.
11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non
Pagina 3 addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Cfr. Corte Cost. Ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato che “ l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato“.(Cass. Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019)
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Pagina 4 Altra ipotesi verificabile è che la prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri: a) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' sono suscettibili di sanatoria. b) qualora i fatti sopravvenuti, CP_1 diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' , le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte CP_1 dell'interessato devono essere recuperate.
In armonia con i principii di diritto sopra richiamati, deve affermarsi l'irripetibilità delle somme erogate al ricorrente atteso che il dedotto superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per accedere alla prestazione economica si è verificato esclusivamente per l'anno 2019, a seguito della corresponsione di emolumenti da parte del medesimo Ente, in assenza di alcun obbligo di comunicazione e di errore imputabile a dolo del ricorrente.
La complessità delle questioni trattate integra eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese:
- Dichiara irripetibile l'indebito sulla pensione Cat. INVCIV n.07190102 per il periodo 01.01.2019 –
31.12.2019, contestato al ricorrente, con conseguente obbligo da parte dell' di restituire le CP_1
somme eventualmente trattenute a detto titolo;
- Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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