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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/10/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.714/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati:
1. Dott. Salvatore GRILLO Presidente
2. Dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3. Dott. Riccardo LEONETTI Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello di cui in epigrafe, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.2393/2024 del 22.5.2024 tra in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso Parte_1 lo studio dell'avv. Emilio d'Antona, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di appello
Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Adriano Esposito come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta in appello
Appellato
CONCLUSIONI: all'udienza collegiale del 1° ottobre 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza n.2393/24 con cui il Tribunale di Bari, dopo Parte_2 averle ordinato ex art.665 cpc il rilascio del capannone in Triggiano che la le aveva locato con CP_1 contratto del 30.10.15 per un canone mensile di seimila euro più iva, in accoglimento della domanda della locatrice ha dichiarato risolto il suddetto contratto per inadempimento della conduttrice, con condanna di quest'ultima a pagare alla controparte i canoni dovuti sino all'effettivo rilascio nonché le spese di lite (nonché a versare un'importo pari al doppio del contributo unificato ex art.12 bis co.2 D.Lgs.28/10).
Con l'impugnazione l'appellante, oltre a contestare la quantificazione delle spese di lite poste a suo carico, lamenta che il primo giudice abbia erroneamente superato la questione preliminare da lei sollevata (di improcedibilità dell'avversa domanda per irritualità del tentativo obbligatorio di mediazione in quanto compiuto dalla mediante soggetto – il suo difensore avv. Esposito – non legittimato a rappresentarla) CP_1 sul mero rilievo che il delegato fosse munito di ampi poteri di transigere e conciliare la lite, senza considerare che la giurisprudenza di legittimità in materia ritiene idonea, in alternativa alla partecipazione personale della parte, soltanto la partecipazione di altro soggetto – ivi compreso il difensore della parte – che sia munito poteri di rappresentanza sostanziale scaturenti da procura autenticata da soggetto diverso dal difensore.
1 Si è costituita l'appellata e ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese del grado.
Con ordinanza del 20.11.24 questa Corte – ravvisato il presupposto del fumus boni iuris – ha accolto l'istanza dell'appellante di sospensione dell'esecutività della pronuncia appellata e, disposto il mutamento del rito, ha accordato alle parti i termini di legge per il deposito di note conclusive, rinviando per la discussione all'udienza del 1° ottobre 2025, in cui la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
L'appello è suscettibile di accoglimento, risultando fondata – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – la questione preliminare di improcedibilità della domanda per omesso rituale esperimento del tentativo di mediazione prescritto per tale categoria di controversie;
con assorbimento dell'ulteriore motivo di appello riguardante la quantificazione delle spese di giudizio poste a carico del soccombente.
Ed invero, come correttamente osservato dall'appellante, per condivisibile insegnamento della S.C.
(Cass.8473/19) la parte, ove intenda farsi sostituire in sede di mediazione da un proprio rappresentante, deve conferirgli una procura speciale sostanziale, non essendo sufficiente a tal fine una semplice, benchè ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia, trattandosi pur sempre di una procura dal valore meramente processuale, la quale non attribuisce al difensore la rappresentanza sostanziale della parte.
Trattasi di rilievo decisivo al fine di far ritenere privo di effetti il tentativo di mediazione esperito nella specie dalla e quindi non assolto l'onere prescritto quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, CP_1 il che rende superfluo approfondire l'altra questione di irritualità della mediazione invocata dall'appellante, riguardante la necessità – pure espressamente enunciata dalla pronuncia di legittimità sopra richiamata – che la procura venga autenticata da soggetto diverso dallo stesso difensore in cui favore viene conferita, esulando l'autentica di una procura sostanziale dal novero dei poteri certificativi attribuiti dalla legge agli avvocati.
Né può valere a sovvertire le conclusioni sopra esposte la circostanza che l'appellata abbia per la prima volta offerto in comunicazione, con l'atto di appello, una “procura per il procedimento di mediazione”, con data anteriore alla mediazione, conferita dalla parte all'avv. Esposito e da quest'ultimo autenticata, trattandosi di documento di cui – anche a prescindere dalla questione dell'idoneità o meno di un'autentica proveniente dallo stesso professionista delegato – non può tenersi conto ai fini della decisione.
Infatti tale documento mira a provare una circostanza – ossia il concreto conferimento di una procura sostanziale, diversa ed ulteriore da quella processuale comprensiva dei poteri di transigere e conciliare la lite
– che non è mai stata allegata dalla difesa della la quale anche all'udienza del 22.5.24, quando la CP_1 controparte ha chiarito definitivamente il contenuto delle sue doglianze di irritualità del tentativo di mediazione, ha continuato ad invocare unicamente la procura alle liti in atti, nell'erronea convinzione che gli ampi poteri con essa conferiti fossero sufficienti ad attribuire validi poteri di rappresentanza sostanziale anche in sede di mediazione.
Persino con l'atto di appello, a ben vedere, la non ha dedotto chiaramente l'esistenza di una distinta CP_1 ulteriore procura sostanziale per la mediazione, né ha richiamato a tal fine il documento contestualmente prodotto, limitandosi ambiguamente (e infondatamente) a sostenere la sufficienza della mera dichiarazione
– resa dal difensore in sede di mediazione – di essere munito di una siffatta procura.
A tali carenze e contraddizioni sul piano assertivo, già di per sé decisive, corrispondono paralleli deficit sotto l'aspetto probatorio, in quanto la nuova procura, oltre a non risultare supportata da conformi allegazioni, non è stata prodotta subito dopo il tentativo di mediazione, né comunque dopo che la controparte aveva contestato l'efficacia dell'unica procura in atti (quella alle liti), bensì soltanto, per la prima volta, con l'atto di appello, in violazione del generale divieto di nuove prove in appello.
Neppure sono condivisibili, poi, gli ulteriori argomenti svolti dall'appellata ai fini del rigetto dell'appello.
Così la questione di improcedibilità, quand'anche inizialmente formulata dall'appellante in termini ambigui,
è stata poi prospettata in termini inequivoci all'udienza del 22.5.24, il che ha consentito alla di CP_1
2 prendere compiutamente posizione in ordine alla stessa, donde l'inconfigurabilità di una lesione delle sue prerogative difensive.
Analogamente, il fatto che il tentativo di mediazione non potesse comunque sortire esiti positivi (stante l'assenza dell'intimata pur ritualmente invitata), così come l'eventuale totale infondatezza delle difese della
, non valevano a sollevare l'appellata dall'onere, su di lei incombente, di promuovere un Parte_1 CP_1 rituale tentativo di mediazione, partecipandovi personalmente o attraverso un proprio rappresentante sostanziale, a pena di sopravvenuta improcedibilità della domanda da lui proposta.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta dalla . CP_1
Per il criterio della soccombenza, la parte appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 22393/2024 emessa Parte_1 dal Tribunale di Bari in data 22.5.24, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara improcedibile la domanda proposta dalla
[...]
Controparte_1
2) condanna la predetta a rifondere alla le spese di entrambi i gradi di CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida per il primo grado in € 7.972,00 e per il presente grado in € 5.000,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 1° ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati:
1. Dott. Salvatore GRILLO Presidente
2. Dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3. Dott. Riccardo LEONETTI Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello di cui in epigrafe, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.2393/2024 del 22.5.2024 tra in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso Parte_1 lo studio dell'avv. Emilio d'Antona, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di appello
Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Adriano Esposito come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta in appello
Appellato
CONCLUSIONI: all'udienza collegiale del 1° ottobre 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza n.2393/24 con cui il Tribunale di Bari, dopo Parte_2 averle ordinato ex art.665 cpc il rilascio del capannone in Triggiano che la le aveva locato con CP_1 contratto del 30.10.15 per un canone mensile di seimila euro più iva, in accoglimento della domanda della locatrice ha dichiarato risolto il suddetto contratto per inadempimento della conduttrice, con condanna di quest'ultima a pagare alla controparte i canoni dovuti sino all'effettivo rilascio nonché le spese di lite (nonché a versare un'importo pari al doppio del contributo unificato ex art.12 bis co.2 D.Lgs.28/10).
Con l'impugnazione l'appellante, oltre a contestare la quantificazione delle spese di lite poste a suo carico, lamenta che il primo giudice abbia erroneamente superato la questione preliminare da lei sollevata (di improcedibilità dell'avversa domanda per irritualità del tentativo obbligatorio di mediazione in quanto compiuto dalla mediante soggetto – il suo difensore avv. Esposito – non legittimato a rappresentarla) CP_1 sul mero rilievo che il delegato fosse munito di ampi poteri di transigere e conciliare la lite, senza considerare che la giurisprudenza di legittimità in materia ritiene idonea, in alternativa alla partecipazione personale della parte, soltanto la partecipazione di altro soggetto – ivi compreso il difensore della parte – che sia munito poteri di rappresentanza sostanziale scaturenti da procura autenticata da soggetto diverso dal difensore.
1 Si è costituita l'appellata e ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese del grado.
Con ordinanza del 20.11.24 questa Corte – ravvisato il presupposto del fumus boni iuris – ha accolto l'istanza dell'appellante di sospensione dell'esecutività della pronuncia appellata e, disposto il mutamento del rito, ha accordato alle parti i termini di legge per il deposito di note conclusive, rinviando per la discussione all'udienza del 1° ottobre 2025, in cui la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
L'appello è suscettibile di accoglimento, risultando fondata – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – la questione preliminare di improcedibilità della domanda per omesso rituale esperimento del tentativo di mediazione prescritto per tale categoria di controversie;
con assorbimento dell'ulteriore motivo di appello riguardante la quantificazione delle spese di giudizio poste a carico del soccombente.
Ed invero, come correttamente osservato dall'appellante, per condivisibile insegnamento della S.C.
(Cass.8473/19) la parte, ove intenda farsi sostituire in sede di mediazione da un proprio rappresentante, deve conferirgli una procura speciale sostanziale, non essendo sufficiente a tal fine una semplice, benchè ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia, trattandosi pur sempre di una procura dal valore meramente processuale, la quale non attribuisce al difensore la rappresentanza sostanziale della parte.
Trattasi di rilievo decisivo al fine di far ritenere privo di effetti il tentativo di mediazione esperito nella specie dalla e quindi non assolto l'onere prescritto quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, CP_1 il che rende superfluo approfondire l'altra questione di irritualità della mediazione invocata dall'appellante, riguardante la necessità – pure espressamente enunciata dalla pronuncia di legittimità sopra richiamata – che la procura venga autenticata da soggetto diverso dallo stesso difensore in cui favore viene conferita, esulando l'autentica di una procura sostanziale dal novero dei poteri certificativi attribuiti dalla legge agli avvocati.
Né può valere a sovvertire le conclusioni sopra esposte la circostanza che l'appellata abbia per la prima volta offerto in comunicazione, con l'atto di appello, una “procura per il procedimento di mediazione”, con data anteriore alla mediazione, conferita dalla parte all'avv. Esposito e da quest'ultimo autenticata, trattandosi di documento di cui – anche a prescindere dalla questione dell'idoneità o meno di un'autentica proveniente dallo stesso professionista delegato – non può tenersi conto ai fini della decisione.
Infatti tale documento mira a provare una circostanza – ossia il concreto conferimento di una procura sostanziale, diversa ed ulteriore da quella processuale comprensiva dei poteri di transigere e conciliare la lite
– che non è mai stata allegata dalla difesa della la quale anche all'udienza del 22.5.24, quando la CP_1 controparte ha chiarito definitivamente il contenuto delle sue doglianze di irritualità del tentativo di mediazione, ha continuato ad invocare unicamente la procura alle liti in atti, nell'erronea convinzione che gli ampi poteri con essa conferiti fossero sufficienti ad attribuire validi poteri di rappresentanza sostanziale anche in sede di mediazione.
Persino con l'atto di appello, a ben vedere, la non ha dedotto chiaramente l'esistenza di una distinta CP_1 ulteriore procura sostanziale per la mediazione, né ha richiamato a tal fine il documento contestualmente prodotto, limitandosi ambiguamente (e infondatamente) a sostenere la sufficienza della mera dichiarazione
– resa dal difensore in sede di mediazione – di essere munito di una siffatta procura.
A tali carenze e contraddizioni sul piano assertivo, già di per sé decisive, corrispondono paralleli deficit sotto l'aspetto probatorio, in quanto la nuova procura, oltre a non risultare supportata da conformi allegazioni, non è stata prodotta subito dopo il tentativo di mediazione, né comunque dopo che la controparte aveva contestato l'efficacia dell'unica procura in atti (quella alle liti), bensì soltanto, per la prima volta, con l'atto di appello, in violazione del generale divieto di nuove prove in appello.
Neppure sono condivisibili, poi, gli ulteriori argomenti svolti dall'appellata ai fini del rigetto dell'appello.
Così la questione di improcedibilità, quand'anche inizialmente formulata dall'appellante in termini ambigui,
è stata poi prospettata in termini inequivoci all'udienza del 22.5.24, il che ha consentito alla di CP_1
2 prendere compiutamente posizione in ordine alla stessa, donde l'inconfigurabilità di una lesione delle sue prerogative difensive.
Analogamente, il fatto che il tentativo di mediazione non potesse comunque sortire esiti positivi (stante l'assenza dell'intimata pur ritualmente invitata), così come l'eventuale totale infondatezza delle difese della
, non valevano a sollevare l'appellata dall'onere, su di lei incombente, di promuovere un Parte_1 CP_1 rituale tentativo di mediazione, partecipandovi personalmente o attraverso un proprio rappresentante sostanziale, a pena di sopravvenuta improcedibilità della domanda da lui proposta.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta dalla . CP_1
Per il criterio della soccombenza, la parte appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 22393/2024 emessa Parte_1 dal Tribunale di Bari in data 22.5.24, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara improcedibile la domanda proposta dalla
[...]
Controparte_1
2) condanna la predetta a rifondere alla le spese di entrambi i gradi di CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida per il primo grado in € 7.972,00 e per il presente grado in € 5.000,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 1° ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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