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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1075 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto all'assunzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Parte_1
Pia Buccarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, c.so Trieste, 42,
RICORRENTE
E
in persona del presidente Controparte_1
p.t. e del direttore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Stefania Pavone, presso il cui studio in Benevento, piazza Guerrazzi, 4, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6/03/2024 il ricorrente ha esposto:
- che dal 2017 era utilmente collocato nella graduatoria d'istituto presso il Conservatorio di Benevento ” per il conferimento di incarichi a tempo determinato nella disciplina CP_1
“Canto” (CODI/23);
- che era iscritto nelle liste degli invalidi civili aventi diritto al collocamento obbligatorio ex l.
68/99 della Regione Lazio;
- che in forza della sentenza del TAR Campania n. 1493/2022 era stato assunto come docente a tempo determinato per gli aa.aa. 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
- che con sentenza n. 3913/2023 la Corte d'Appello di Napoli aveva riconosciuto il suo diritto all'assunzione dell'incarico di docente di canto a tempo determinato presso il CP_1
a decorrere dall'a.a. 2020/21, con condanna all'assunzione con efficacia CP_1 retroattiva;
1 - che presso il vi erano due cattedre vacanti per la disciplina “Canto”; CP_1
- che il 21/11/2023 aveva fatto istanza per la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, in virtù del combinato disposto degli artt. 36, co. 2, d.lgs. 165/2001,
7, co. 6, d.l. 101/2013 e 24, co. 1, d.lgs. 81/2015, avendo maturato tutti i requisiti richiesti;
- che il non aveva dato alcun riscontro alla sua istanza, e aveva invece emanato, CP_1 con decreto n. 13659 del 24/11/2023, un bando di concorso per il reclutamento di due docenti di canto;
- che il bando escludeva espressamente la sussistenza di quote di riserva ai sensi della l. 68/99 con la motivazione che l'aliquota era assolta mediante personale in servizio, con ciò introducendo una misura discriminatoria nei suoi confronti, in quanto lui era l'unico soggetto appartenente a “categoria protetta” presso il Conservatorio.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire: “previo ogni CP_1 accertamento e declaratoria di illegittimità/inefficacia e conseguente disapplicazione del Bando di cui al Decreto Direttoriale 13659 del 24/11/2023 - in accoglimento del presente ricorso: accertare è dichiarare il diritto in capo al all'assunzione a tempo Controparte_2 indeterminato in qualità di docente di CANTO (CODI/23) in via prioritaria per le causali esposte in narrativa, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a partire dall'anno accademico 2020-
21; per l'effetto, condannare il di Benevento Controparte_3 all'assunzione in pianta stabile, del con ogni statuizione in ordine agli obblighi CP_2 retributivi e contributivi, secondo il CCNL, comparto Istruzione e Ricerca. Con vittoria di spese e compensi di lite, comprensivi della maggiorazione ex 4 del D.M. 55/2014 il comma 1bis”.
Si è ritualmente costituito il , rappresentando che il bando pubblicato Controparte_1 in data 24/11/2023 era stato annullato d'ufficio in autotutela e che a seguito di nuova pubblicazione il prof. aveva presentato la sua candidatura. Parte_1
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza del diritto del ricorrente alla trasformazione del contratto ovvero all'assunzione in virtù del proprio stato di invalidità, stante l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, all'infuori delle qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, di procedere comunque ad assunzioni mediante pubblico concorso, sia pure con riserva di posti nei limiti della quota d'obbligo.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Non luogo a provvedere in merito alla richiesta di disapplicazione del bando pubblicato in data 24-11-2023, prot. Num. 13659 per essere stato ritirato e sostituito, con partecipazione del ricorrente alla nuova selezione indetta dal
Conservatorio; 2) accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto alla Controparte_4 trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e conseguentemente all'assunzione in pianta stabile, con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di CANTO (CODI/23), presso il di Controparte_3
Benevento; 3) per l'effetto rigettare il ricorso, con vittoria di spese e competenze tutte del presente giudizio”.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che il bando di cui al decreto direttoriale n. 13659 del 24/11/2023, con cui è stato indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due posti di docente di prima fascia nel settore artistico-disciplinare “Canto” (CODI/23), senza prevedere riserve di posti ai sensi dell'art. 1, l. 68/99 “in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in 2 servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'A.A.
2023/2024”, è stato annullato in autotutela in quanto necessitava di “integrazioni e modifiche essenziali previste ex lege”, anche al fine di evitare contenziosi, e successivamente ripubblicato con d.d. prot. n. 5090 del 30/05/2024.
Nella nuova versione, il bando ha previsto una quota di riserva pari a una unità (art. 13).
È, pertanto, venuta meno la dedotta ragione di illegittimità del bando stesso.
Tuttavia, la domanda del ricorrente è finalizzata alla disapplicazione del bando del 24/11/2023 –
e di quello successivo del 30/05/2024 (v. note di trattazione scritta del 30/10/2024) – per la primaria e assorbente ragione che gli stessi sarebbero stati emessi in violazione di un suo preesistente diritto all'assunzione, in via prioritaria rispetto ad altri aspiranti.
Il ricorrente è iscritto negli elenchi degli aspiranti al collocamento mirato ai sensi della l. 68/99 in quanto invalido al 50%.
Nel triennio 2017-2020 e nel triennio 2020-2023 è stato inserito nelle graduatorie d'istituto del resistente per la disciplina “Canto” (CODI/23). CP_1
È stato, altresì, destinatario di incarichi a tempo determinato negli aa.aa. 2021/22 (dal
25/03/2022), 2022/23 e da ultimo 2023/24 (“«fino all'avente titolo» nel tempo limitato e nei limiti dello stretto necessario all'espletamento del concorso previsto dal ”). Per quanto CP_1 riguarda l'a.s. 2020/21 il suo diritto all'assunzione, con conseguente condanna ad adempiervi con effetti retroattivi, è stato dichiarato dalla Corte d'Appello di Napoli (sent. n. 3913/2023).
Con istanza a mezzo pec del 21/11/2023 il ricorrente ha chiesto al Conservatorio di provvedere alla trasformazione del suo contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Presso il Conservatorio di Benevento vi erano nell'a.a. 2023/24 due posti vacanti e disponibili per l'insegnamento di canto (CODI/23), che il ha manifestato l'intenzione di CP_1 coprire mediante assunzioni a tempo indeterminato attraverso l'emanazione di un bando di concorso.
Le suddette circostanze sono pacifiche e documentali.
Come è noto, la l. 68/99 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della stessa legge, fra cui le
“persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal
Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222” (art. 1, co. 1, lett. a), in misura variabile rispetto al totale dei lavoratori occupati.
L'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che: “L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità” (comma 1). 3 Il comma 2 dell'art. 35 disciplina le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e gli altri enti pubblici devono assolvere all'obbligo delle assunzioni obbligatorie e dispone che: “Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa”.
L'assunzione dei soggetti disabili, e delle altre categorie protette, è, dunque, disciplinata dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dalla l. 68/1999.
L'art. 7 della l. 68/1999 definisce le modalità delle assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili per i datori di lavoro pubblici e privati, prevedendo, in particolare, che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni di tali soggetti “in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 [oggi trasfuso nell'art. 35 del d. lgs. 165/2001], salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge”. La norma dispone, poi, che “Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”.
Nel contesto normativo innanzi ricostruito deve ritenersi che l'ordinamento, nell'ambito delle assunzioni alle dipendenze delle P.A., preveda, quindi, tre diverse modalità di assunzione dei soggetti con disabilità: 1) la chiamata numerica per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in base all'art. 35, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, disciplina comune ai lavoratori che non appartengono alle categorie protette (cfr. art. 18, comma
2, della l. n. 68 del 1999, secondo il quale le assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge); 2) il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo quanto previsto dall'art. 16 della l. n. 68 del 1999; 3) le convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della medesima l. n. 68 del 1999 (oggi anche per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto un requisito superiore alla scuola dell'obbligo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. c), l. 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”).
Pertanto, per le qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, le pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri, in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui al richiamato articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 165 del 2001, devono ricorrere alla procedura concorsuale, nell'ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo (in termini, v. Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 8261 del 28/04/2020).
Ai sensi dell'art. 6, co.
4-ter, del d.l. 29/12/2022, n. 198, conv. dalla l. 14/2023, “…per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal [...]
[..
[...] , personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere Controparte_5 sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 [a mente del quale “l'Elenco
A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”], nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del , da adottare entro Controparte_6 trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In attuazione della norma citata, il decreto MUR n. 180 del 29/03/2023 ha previsto, all'art. 3, che
“1. Ciascuna istituzione statizzata recluta personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, prioritariamente a valere sui vigenti Elenchi costituiti dall'istituzione medesima.
2. Le istituzioni, in subordine a quanto previsto al comma 1 per le sole istituzioni statizzate, reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali.
[…]”, e, al successivo art. 4, che “In subordine alle modalità di reclutamento di cui all'articolo 3, le istituzioni reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità di espletamento, trasparenza, oggettività dei meccanismi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali, rispetto delle pari opportunità tra lavoratici e lavoratori”, nonché dei criteri, modalità e requisiti di partecipazione indicati dalla medesima disposizione, e con previsione delle riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla l. 68/99 (art. 5).
Il bando di concorso emanato dal ha dato atto in premessa dell'esaurimento delle CP_1
“graduatorie nazionali” menzionate dal d.l. 198/2022 e dal D.M. 180/2023, e sulla circostanza, riconosciuta dallo stesso ricorrente, non vi è contestazione.
Gli elenchi A e B previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. 9 settembre 2021, richiamati dal d.l. 198/2022, sono cosa diversa dalle graduatorie d'istituto e il ricorrente non ha né allegato, né documentato, di esservi stato incluso;
manca invece una norma che imponga di attingere prioritariamente alle graduatorie d'istituto. La ragione d'illegittimità del bando costituita dalla mancata previsione di una riserva di posti, in assenza di copertura della quota d'obbligo (che può considerarsi pacifica, in virtù sia della totale assenza di prova in ordine alla copertura stessa, il cui onere gravava sul , sia delle Parte_2 motivazioni del successivo annullamento in autotutela), è stata rimossa con l'annullamento del primo bando e la pubblicazione di uno nuovo contenente la riserva.
Tuttavia, il ricorrente rivendica, a monte, il proprio diritto all'assunzione in ruolo/trasformazione del contratto a tempo indeterminato richiamando gli artt. 36, co. 2, d.lgs. 165/2001, 24, 7, co. 6,
d.l. 101/2013 e 24, d.lgs. 81/2015.
5 Ebbene, l'art. 36, co. 2 del d.lgs. 165/2001 – che peraltro esclude che in caso di assunzione a termine con una p.a. operi il diritto di precedenza di cui all'art. 24, d.lgs. 81/2015, che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) (e cioè mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo), fra cui certamente non rientra il ricorrente – è inapplicabile al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per effetto del comma 5-quinquies della stessa disposizione.
Deve pertanto escludersi che per tale via si possa affermare il diritto alla trasformazione del contratto.
L'art. 7, co. 6, del d.l. 31/08/2013, n. 101, conv. dalla l. 125/2013, invece, estende ai lavoratori delle categorie protette di cui all'art. 1 della l. 68/99 assunti da datori di lavoro pubblici il diritto di precedenza disciplinato dall'art. 5, commi 4-quater e 4-sexies, del d.lgs. 368/2001 (disciplina ora trasfusa nell'art. 24, d.lgs. 81/2015), nei limiti della quota d'obbligo, ed è applicabile al personale assunto “nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999”, ovvero – per le qualifiche superiori a quelle per cui è sufficiente la scuola dell'obbligo – tramite procedure selettive con riserva dei posti nei limiti della quota d'obbligo.
In base alla giurisprudenza, gli elementi che caratterizzano la procedura concorsuale pubblica sono i seguenti: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei candidati, la formazione di una graduatoria finale
(vedi, per tutte: Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 21198 del 2017, la quale, richiamandosi anche a giurisprudenza amministrativa – Cons. Stato, sez. VI, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014;
n. 953 del 2016 – afferma esattamente la natura concorsuale delle procedure dirette alla costituzione delle graduatorie d'istituto).
È quindi sicuramente di natura concorsuale la procedura per la formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente delle istituzioni dell'AFAM, che prevede la pubblicazione di un bando, la costituzione di una commissione giudicatrice, la valutazione di titoli di studio, di servizio, artistico - culturali e professionali e la redazione di una graduatoria finale, che rimane valida per un triennio.
Il è stato assunto con contratto a tempo determinato in quanto incluso nella graduatoria Parte_1
d'istituto per la disciplina “Canto”, appartiene alla categoria protetta di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) della l. 68/99, ha prestato servizio presso il , nell'esecuzione di uno o più contratti a CP_1 termine, per un periodo superiore a sei mesi, e ha manifestato la volontà di essere assunto a tempo indeterminato in data 21/11/2023 in forza del diritto di precedenza.
Il non ha mai riscontrato l'istanza, e ha invece bandito un concorso pubblico per CP_1 due posti nel medesimo settore artistico-disciplinare, senza tenere in alcun conto la posizione dell'istante.
Alla luce della normativa richiamata tale comportamento non è legittimo.
L'art. 7, co. 6 cit. non contiene limitazioni soggettive, ed è pertanto applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, come indicato anche nella direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1 (espressamente richiamata nelle premesse del bando di concorso emanato dal ). CP_1
6 La previsione non può ritenersi superata dalle modifiche successivamente apportate all'art. 36 del
TUPI dal d.lgs. 25/05/2017, n. 75, tenuto conto del suo carattere di specialità.
Ne discende che, in presenza di un soggetto invalido, in possesso di tutti i requisiti previsti per godere del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, e di una scopertura nella quota d'obbligo, il , avendo deciso di coprire due posti, avrebbe dovuto CP_1 necessariamente assegnarne uno al prof. , che aveva manifestato l'espressa volontà di Parte_1 avvalersi del diritto di precedenza riconosciutogli dalla legge.
Rimangono, pertanto, ininfluenti le vicende successive della procedura selettiva, alla quale il ha regolarmente partecipato, venendo però escluso dalla relativa graduatoria di merito Parte_1 approvata con decreto prot. n. 2422 del 10/03/2025 in quanto dichiarato non idoneo alla prova pratica (v. documentazione allegata alle note conclusionali del ricorrente).
Va, conseguentemente, dichiarato il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato dal sin dall'a.s. 2023/24, epoca di stipulazione del contratto a tempo determinato CP_1
“fino alla nomina dell'avente diritto” nelle more dell'espletamento del concorso, come docente di prima fascia per la disciplina “Canto” (CODI/23).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai minimi per le cause di lavoro di valore indeterminabile, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la ridotta attività difensiva concretamente svolta, con incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di all'assunzione a tempo indeterminato da parte Parte_1 del ” quale docente di prima fascia per la disciplina “Canto” CP_1 CP_1
(CODI/23) a decorrere dall'a.a. 2023/24;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
6.017,70 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 259,00.
Benevento, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1075 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto all'assunzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Parte_1
Pia Buccarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, c.so Trieste, 42,
RICORRENTE
E
in persona del presidente Controparte_1
p.t. e del direttore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Stefania Pavone, presso il cui studio in Benevento, piazza Guerrazzi, 4, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6/03/2024 il ricorrente ha esposto:
- che dal 2017 era utilmente collocato nella graduatoria d'istituto presso il Conservatorio di Benevento ” per il conferimento di incarichi a tempo determinato nella disciplina CP_1
“Canto” (CODI/23);
- che era iscritto nelle liste degli invalidi civili aventi diritto al collocamento obbligatorio ex l.
68/99 della Regione Lazio;
- che in forza della sentenza del TAR Campania n. 1493/2022 era stato assunto come docente a tempo determinato per gli aa.aa. 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
- che con sentenza n. 3913/2023 la Corte d'Appello di Napoli aveva riconosciuto il suo diritto all'assunzione dell'incarico di docente di canto a tempo determinato presso il CP_1
a decorrere dall'a.a. 2020/21, con condanna all'assunzione con efficacia CP_1 retroattiva;
1 - che presso il vi erano due cattedre vacanti per la disciplina “Canto”; CP_1
- che il 21/11/2023 aveva fatto istanza per la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, in virtù del combinato disposto degli artt. 36, co. 2, d.lgs. 165/2001,
7, co. 6, d.l. 101/2013 e 24, co. 1, d.lgs. 81/2015, avendo maturato tutti i requisiti richiesti;
- che il non aveva dato alcun riscontro alla sua istanza, e aveva invece emanato, CP_1 con decreto n. 13659 del 24/11/2023, un bando di concorso per il reclutamento di due docenti di canto;
- che il bando escludeva espressamente la sussistenza di quote di riserva ai sensi della l. 68/99 con la motivazione che l'aliquota era assolta mediante personale in servizio, con ciò introducendo una misura discriminatoria nei suoi confronti, in quanto lui era l'unico soggetto appartenente a “categoria protetta” presso il Conservatorio.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire: “previo ogni CP_1 accertamento e declaratoria di illegittimità/inefficacia e conseguente disapplicazione del Bando di cui al Decreto Direttoriale 13659 del 24/11/2023 - in accoglimento del presente ricorso: accertare è dichiarare il diritto in capo al all'assunzione a tempo Controparte_2 indeterminato in qualità di docente di CANTO (CODI/23) in via prioritaria per le causali esposte in narrativa, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a partire dall'anno accademico 2020-
21; per l'effetto, condannare il di Benevento Controparte_3 all'assunzione in pianta stabile, del con ogni statuizione in ordine agli obblighi CP_2 retributivi e contributivi, secondo il CCNL, comparto Istruzione e Ricerca. Con vittoria di spese e compensi di lite, comprensivi della maggiorazione ex 4 del D.M. 55/2014 il comma 1bis”.
Si è ritualmente costituito il , rappresentando che il bando pubblicato Controparte_1 in data 24/11/2023 era stato annullato d'ufficio in autotutela e che a seguito di nuova pubblicazione il prof. aveva presentato la sua candidatura. Parte_1
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza del diritto del ricorrente alla trasformazione del contratto ovvero all'assunzione in virtù del proprio stato di invalidità, stante l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, all'infuori delle qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, di procedere comunque ad assunzioni mediante pubblico concorso, sia pure con riserva di posti nei limiti della quota d'obbligo.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Non luogo a provvedere in merito alla richiesta di disapplicazione del bando pubblicato in data 24-11-2023, prot. Num. 13659 per essere stato ritirato e sostituito, con partecipazione del ricorrente alla nuova selezione indetta dal
Conservatorio; 2) accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto alla Controparte_4 trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e conseguentemente all'assunzione in pianta stabile, con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di CANTO (CODI/23), presso il di Controparte_3
Benevento; 3) per l'effetto rigettare il ricorso, con vittoria di spese e competenze tutte del presente giudizio”.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che il bando di cui al decreto direttoriale n. 13659 del 24/11/2023, con cui è stato indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due posti di docente di prima fascia nel settore artistico-disciplinare “Canto” (CODI/23), senza prevedere riserve di posti ai sensi dell'art. 1, l. 68/99 “in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in 2 servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'A.A.
2023/2024”, è stato annullato in autotutela in quanto necessitava di “integrazioni e modifiche essenziali previste ex lege”, anche al fine di evitare contenziosi, e successivamente ripubblicato con d.d. prot. n. 5090 del 30/05/2024.
Nella nuova versione, il bando ha previsto una quota di riserva pari a una unità (art. 13).
È, pertanto, venuta meno la dedotta ragione di illegittimità del bando stesso.
Tuttavia, la domanda del ricorrente è finalizzata alla disapplicazione del bando del 24/11/2023 –
e di quello successivo del 30/05/2024 (v. note di trattazione scritta del 30/10/2024) – per la primaria e assorbente ragione che gli stessi sarebbero stati emessi in violazione di un suo preesistente diritto all'assunzione, in via prioritaria rispetto ad altri aspiranti.
Il ricorrente è iscritto negli elenchi degli aspiranti al collocamento mirato ai sensi della l. 68/99 in quanto invalido al 50%.
Nel triennio 2017-2020 e nel triennio 2020-2023 è stato inserito nelle graduatorie d'istituto del resistente per la disciplina “Canto” (CODI/23). CP_1
È stato, altresì, destinatario di incarichi a tempo determinato negli aa.aa. 2021/22 (dal
25/03/2022), 2022/23 e da ultimo 2023/24 (“«fino all'avente titolo» nel tempo limitato e nei limiti dello stretto necessario all'espletamento del concorso previsto dal ”). Per quanto CP_1 riguarda l'a.s. 2020/21 il suo diritto all'assunzione, con conseguente condanna ad adempiervi con effetti retroattivi, è stato dichiarato dalla Corte d'Appello di Napoli (sent. n. 3913/2023).
Con istanza a mezzo pec del 21/11/2023 il ricorrente ha chiesto al Conservatorio di provvedere alla trasformazione del suo contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Presso il Conservatorio di Benevento vi erano nell'a.a. 2023/24 due posti vacanti e disponibili per l'insegnamento di canto (CODI/23), che il ha manifestato l'intenzione di CP_1 coprire mediante assunzioni a tempo indeterminato attraverso l'emanazione di un bando di concorso.
Le suddette circostanze sono pacifiche e documentali.
Come è noto, la l. 68/99 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della stessa legge, fra cui le
“persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal
Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222” (art. 1, co. 1, lett. a), in misura variabile rispetto al totale dei lavoratori occupati.
L'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che: “L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità” (comma 1). 3 Il comma 2 dell'art. 35 disciplina le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e gli altri enti pubblici devono assolvere all'obbligo delle assunzioni obbligatorie e dispone che: “Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa”.
L'assunzione dei soggetti disabili, e delle altre categorie protette, è, dunque, disciplinata dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dalla l. 68/1999.
L'art. 7 della l. 68/1999 definisce le modalità delle assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili per i datori di lavoro pubblici e privati, prevedendo, in particolare, che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni di tali soggetti “in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 [oggi trasfuso nell'art. 35 del d. lgs. 165/2001], salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge”. La norma dispone, poi, che “Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”.
Nel contesto normativo innanzi ricostruito deve ritenersi che l'ordinamento, nell'ambito delle assunzioni alle dipendenze delle P.A., preveda, quindi, tre diverse modalità di assunzione dei soggetti con disabilità: 1) la chiamata numerica per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in base all'art. 35, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, disciplina comune ai lavoratori che non appartengono alle categorie protette (cfr. art. 18, comma
2, della l. n. 68 del 1999, secondo il quale le assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge); 2) il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo quanto previsto dall'art. 16 della l. n. 68 del 1999; 3) le convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della medesima l. n. 68 del 1999 (oggi anche per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto un requisito superiore alla scuola dell'obbligo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. c), l. 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”).
Pertanto, per le qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, le pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri, in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui al richiamato articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 165 del 2001, devono ricorrere alla procedura concorsuale, nell'ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo (in termini, v. Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 8261 del 28/04/2020).
Ai sensi dell'art. 6, co.
4-ter, del d.l. 29/12/2022, n. 198, conv. dalla l. 14/2023, “…per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal [...]
[..
[...] , personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere Controparte_5 sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 [a mente del quale “l'Elenco
A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”], nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del , da adottare entro Controparte_6 trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In attuazione della norma citata, il decreto MUR n. 180 del 29/03/2023 ha previsto, all'art. 3, che
“1. Ciascuna istituzione statizzata recluta personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, prioritariamente a valere sui vigenti Elenchi costituiti dall'istituzione medesima.
2. Le istituzioni, in subordine a quanto previsto al comma 1 per le sole istituzioni statizzate, reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali.
[…]”, e, al successivo art. 4, che “In subordine alle modalità di reclutamento di cui all'articolo 3, le istituzioni reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità di espletamento, trasparenza, oggettività dei meccanismi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali, rispetto delle pari opportunità tra lavoratici e lavoratori”, nonché dei criteri, modalità e requisiti di partecipazione indicati dalla medesima disposizione, e con previsione delle riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla l. 68/99 (art. 5).
Il bando di concorso emanato dal ha dato atto in premessa dell'esaurimento delle CP_1
“graduatorie nazionali” menzionate dal d.l. 198/2022 e dal D.M. 180/2023, e sulla circostanza, riconosciuta dallo stesso ricorrente, non vi è contestazione.
Gli elenchi A e B previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. 9 settembre 2021, richiamati dal d.l. 198/2022, sono cosa diversa dalle graduatorie d'istituto e il ricorrente non ha né allegato, né documentato, di esservi stato incluso;
manca invece una norma che imponga di attingere prioritariamente alle graduatorie d'istituto. La ragione d'illegittimità del bando costituita dalla mancata previsione di una riserva di posti, in assenza di copertura della quota d'obbligo (che può considerarsi pacifica, in virtù sia della totale assenza di prova in ordine alla copertura stessa, il cui onere gravava sul , sia delle Parte_2 motivazioni del successivo annullamento in autotutela), è stata rimossa con l'annullamento del primo bando e la pubblicazione di uno nuovo contenente la riserva.
Tuttavia, il ricorrente rivendica, a monte, il proprio diritto all'assunzione in ruolo/trasformazione del contratto a tempo indeterminato richiamando gli artt. 36, co. 2, d.lgs. 165/2001, 24, 7, co. 6,
d.l. 101/2013 e 24, d.lgs. 81/2015.
5 Ebbene, l'art. 36, co. 2 del d.lgs. 165/2001 – che peraltro esclude che in caso di assunzione a termine con una p.a. operi il diritto di precedenza di cui all'art. 24, d.lgs. 81/2015, che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) (e cioè mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo), fra cui certamente non rientra il ricorrente – è inapplicabile al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per effetto del comma 5-quinquies della stessa disposizione.
Deve pertanto escludersi che per tale via si possa affermare il diritto alla trasformazione del contratto.
L'art. 7, co. 6, del d.l. 31/08/2013, n. 101, conv. dalla l. 125/2013, invece, estende ai lavoratori delle categorie protette di cui all'art. 1 della l. 68/99 assunti da datori di lavoro pubblici il diritto di precedenza disciplinato dall'art. 5, commi 4-quater e 4-sexies, del d.lgs. 368/2001 (disciplina ora trasfusa nell'art. 24, d.lgs. 81/2015), nei limiti della quota d'obbligo, ed è applicabile al personale assunto “nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999”, ovvero – per le qualifiche superiori a quelle per cui è sufficiente la scuola dell'obbligo – tramite procedure selettive con riserva dei posti nei limiti della quota d'obbligo.
In base alla giurisprudenza, gli elementi che caratterizzano la procedura concorsuale pubblica sono i seguenti: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei candidati, la formazione di una graduatoria finale
(vedi, per tutte: Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 21198 del 2017, la quale, richiamandosi anche a giurisprudenza amministrativa – Cons. Stato, sez. VI, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014;
n. 953 del 2016 – afferma esattamente la natura concorsuale delle procedure dirette alla costituzione delle graduatorie d'istituto).
È quindi sicuramente di natura concorsuale la procedura per la formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente delle istituzioni dell'AFAM, che prevede la pubblicazione di un bando, la costituzione di una commissione giudicatrice, la valutazione di titoli di studio, di servizio, artistico - culturali e professionali e la redazione di una graduatoria finale, che rimane valida per un triennio.
Il è stato assunto con contratto a tempo determinato in quanto incluso nella graduatoria Parte_1
d'istituto per la disciplina “Canto”, appartiene alla categoria protetta di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) della l. 68/99, ha prestato servizio presso il , nell'esecuzione di uno o più contratti a CP_1 termine, per un periodo superiore a sei mesi, e ha manifestato la volontà di essere assunto a tempo indeterminato in data 21/11/2023 in forza del diritto di precedenza.
Il non ha mai riscontrato l'istanza, e ha invece bandito un concorso pubblico per CP_1 due posti nel medesimo settore artistico-disciplinare, senza tenere in alcun conto la posizione dell'istante.
Alla luce della normativa richiamata tale comportamento non è legittimo.
L'art. 7, co. 6 cit. non contiene limitazioni soggettive, ed è pertanto applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, come indicato anche nella direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1 (espressamente richiamata nelle premesse del bando di concorso emanato dal ). CP_1
6 La previsione non può ritenersi superata dalle modifiche successivamente apportate all'art. 36 del
TUPI dal d.lgs. 25/05/2017, n. 75, tenuto conto del suo carattere di specialità.
Ne discende che, in presenza di un soggetto invalido, in possesso di tutti i requisiti previsti per godere del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, e di una scopertura nella quota d'obbligo, il , avendo deciso di coprire due posti, avrebbe dovuto CP_1 necessariamente assegnarne uno al prof. , che aveva manifestato l'espressa volontà di Parte_1 avvalersi del diritto di precedenza riconosciutogli dalla legge.
Rimangono, pertanto, ininfluenti le vicende successive della procedura selettiva, alla quale il ha regolarmente partecipato, venendo però escluso dalla relativa graduatoria di merito Parte_1 approvata con decreto prot. n. 2422 del 10/03/2025 in quanto dichiarato non idoneo alla prova pratica (v. documentazione allegata alle note conclusionali del ricorrente).
Va, conseguentemente, dichiarato il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato dal sin dall'a.s. 2023/24, epoca di stipulazione del contratto a tempo determinato CP_1
“fino alla nomina dell'avente diritto” nelle more dell'espletamento del concorso, come docente di prima fascia per la disciplina “Canto” (CODI/23).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai minimi per le cause di lavoro di valore indeterminabile, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la ridotta attività difensiva concretamente svolta, con incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di all'assunzione a tempo indeterminato da parte Parte_1 del ” quale docente di prima fascia per la disciplina “Canto” CP_1 CP_1
(CODI/23) a decorrere dall'a.a. 2023/24;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
6.017,70 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 259,00.
Benevento, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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