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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MADARO DONATO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1045/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/002/SC/000000002/0/004 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente con ricorso notificato il 23 settembre 2025 ed scritto a ruolo il 21 ottobre 2025 al n. 1045/2025 di R.G. ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2023/002/SC/000000002/0/004 notificato in data 25 giugno
2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, con cui è stato intimato il pagamento dell'importo di € 3.737,00 (oltre spese di notifica) a titolo di imposta di registro in relazione alla sentenza n.
2/2023 del Tribunale di Avellino.
2. A motivi ha dedotto quanto segue: la sentenza n. 2/2023 è stata pronunciata all'esito di un giudizio di opposizione ex art.615 c.p.c., proposto da Intesa Sanpaolo S.p.a. avverso l'atto di precetto notificato dall'odierna ricorrente;
la sentenza tassata non ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, bensì natura processuale, essendo stata emessa in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Rileva, inoltre, che il credito sottostante era già stato tassato con la sentenza n. 509/2020 e che, in ogni caso, tale ultima sentenza è stata riformata in appello con passaggio in giudicato, rendendo indebito il prelievo ai sensi dell'art. 37 TUR;
ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Avellino (iscritto al n.728/2025 di R.G.), chiedendo l'annullamento di un altro avviso di liquidazione n. 2023/002/
SC/000000002/0/002 relativo alla registrazione della stessa sentenza;
in data 25 giugno 2025, l'Ufficio ha notificato l'avviso oggi impugnato con il quale, reiterando la pretesa, è stato annullato e sostituito quello emesso e notificato in precedenza;
ha eccepito l'infondatezza del credito;
la violazione dell' art.37 D.P.R.
n.131/86; l'illegittimità della tassazione proporzionale;
la falsa applicazione dell'art. 20 TUR;
concludeva per l'annullamento parziale del provvedimento impugnato e dovuta la sola imposta fissa di registro pari ad
€ 200,00, con vittoria di spese ed onorari.
3. Si è costituita in data 18 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate deducendo quanto segue: la sentenza civile n. 2/2023 è stata regolarmente registrata (registrazione n. 2461 del 28 agosto 2025), con applicazione del tributo A196 pari ad € 3.737,00 e l'importo è stato versato da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 23 luglio
2025. Alla luce dell'intervenuto pagamento e della piena soddisfazione della pretesa fiscale, l'Ufficio ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
4. All'udienza di trattazione del merito del 19 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. Nella vicenda sottoposta all'attenzione di questa Corte tale interesse è venuto meno nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato in giudizio che l'obbligazione tributaria
è stata estinta dal coobbligato in data 23 luglio 2025. Tale circostanza integra un fatto sopravvenuto idoneo a modificare la situazione sostanziale oggetto del giudizio, determinando il venir meno dell'interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di annullamento (anche se parziale) dell'avviso, non risultando allegato un distinto e concreto interesse residuo. Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l'interesse al ricorso (Cassazione civile sez. trib., 25/02/2025 n. 484). Gli esiti della lite ed un quadro di incertezza che non consente di individuare una parte virtualmente soccombente inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MADARO DONATO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1045/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/002/SC/000000002/0/004 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente con ricorso notificato il 23 settembre 2025 ed scritto a ruolo il 21 ottobre 2025 al n. 1045/2025 di R.G. ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2023/002/SC/000000002/0/004 notificato in data 25 giugno
2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, con cui è stato intimato il pagamento dell'importo di € 3.737,00 (oltre spese di notifica) a titolo di imposta di registro in relazione alla sentenza n.
2/2023 del Tribunale di Avellino.
2. A motivi ha dedotto quanto segue: la sentenza n. 2/2023 è stata pronunciata all'esito di un giudizio di opposizione ex art.615 c.p.c., proposto da Intesa Sanpaolo S.p.a. avverso l'atto di precetto notificato dall'odierna ricorrente;
la sentenza tassata non ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, bensì natura processuale, essendo stata emessa in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Rileva, inoltre, che il credito sottostante era già stato tassato con la sentenza n. 509/2020 e che, in ogni caso, tale ultima sentenza è stata riformata in appello con passaggio in giudicato, rendendo indebito il prelievo ai sensi dell'art. 37 TUR;
ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Avellino (iscritto al n.728/2025 di R.G.), chiedendo l'annullamento di un altro avviso di liquidazione n. 2023/002/
SC/000000002/0/002 relativo alla registrazione della stessa sentenza;
in data 25 giugno 2025, l'Ufficio ha notificato l'avviso oggi impugnato con il quale, reiterando la pretesa, è stato annullato e sostituito quello emesso e notificato in precedenza;
ha eccepito l'infondatezza del credito;
la violazione dell' art.37 D.P.R.
n.131/86; l'illegittimità della tassazione proporzionale;
la falsa applicazione dell'art. 20 TUR;
concludeva per l'annullamento parziale del provvedimento impugnato e dovuta la sola imposta fissa di registro pari ad
€ 200,00, con vittoria di spese ed onorari.
3. Si è costituita in data 18 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate deducendo quanto segue: la sentenza civile n. 2/2023 è stata regolarmente registrata (registrazione n. 2461 del 28 agosto 2025), con applicazione del tributo A196 pari ad € 3.737,00 e l'importo è stato versato da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 23 luglio
2025. Alla luce dell'intervenuto pagamento e della piena soddisfazione della pretesa fiscale, l'Ufficio ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
4. All'udienza di trattazione del merito del 19 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. Nella vicenda sottoposta all'attenzione di questa Corte tale interesse è venuto meno nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato in giudizio che l'obbligazione tributaria
è stata estinta dal coobbligato in data 23 luglio 2025. Tale circostanza integra un fatto sopravvenuto idoneo a modificare la situazione sostanziale oggetto del giudizio, determinando il venir meno dell'interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di annullamento (anche se parziale) dell'avviso, non risultando allegato un distinto e concreto interesse residuo. Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l'interesse al ricorso (Cassazione civile sez. trib., 25/02/2025 n. 484). Gli esiti della lite ed un quadro di incertezza che non consente di individuare una parte virtualmente soccombente inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.