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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2121/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IN MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17805/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230084180302 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1512/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e della Agenzia delle Entrate – D.P. I di Roma, la cartella di pagamento n.
09720220084180302/501 notificata loro il 14.9.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quali eredi del padre Nominativo_1 deceduto il 15.6.2018 e relativa ad un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/1972 sulla liquidazione della dichiarazione 770/2019 del de cuius.
Hanno osservato che l'avviso bonario risultava, in base alla cartella, come consegnata soltanto al defunto dopo il suo decesso;
ed eccepito che era maturata la decadenza di cui all'art. 25, comma primo, del DPR n. 602/1973, in base al quale la cartella va notificata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
e questo nonostante le proroghe dovute alla normativa emergenziale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – D.P. I di Roma che ha evidenziato:
- che la cartella non è nulla se non preceduta dalla comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione della dichiarazione;
- che la comunicazione di irregolarità non deve essere inviata necessariamente anche agli eredi;
- che il termine di decadenza deve ritenersi sospeso e poi prorogato per legge per l'emergenza pandemica (rispettivamente, art. 68, commi primo e secondo del D.L. n. 18/2020; art. 12
D.Lgs. n. 159/2015), decorso il quale la cartella impugnata è stata tempestivamente notificata poiché la scadenza del 31.12.2022 deve intendersi prorogata al 31.12.2024.
Non si è costituita, invece, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
2 I ricorrenti hanno depositato successive memorie in replica e un precedente favorevole relativo ad altra annualità.
La causa è stata, quindi, discussa in camera di consiglio e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza è fondata. Si concorda con il precedente di questa Corte in atti (n.
16040/6/2025), alla cui motivazione, nella parte che qui rileva, sono ispirate le considerazioni che seguono.
La questione giuridica da affrontare e risolvere, ai fini della decisione della causa, verte sulle modalità di computo del termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria era tenuta a notificare la cartella di pagamento oggetto di causa.
Nella fattispecie in esame, applicando l'art. 25, comma 1, lett. a, DPR 602/1973 (imponente la notifica della cartella di pagamento relativa a somme da controllo automatizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), trattandosi di dichiarazione presentata nel 2019, il termine ordinario di notifica sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022, per cui la notifica della cartella effettuata in data 14 settembre 2024, senza prova di precedenti atti interruttivi, sarebbe stata tardiva e inefficace e la relativa pretesa fiscale, di conseguenza, estinta.
Il condivisibile e consolidato orientamento di legittimità ha di recente affermato che le proroghe e le sospensioni ID sono eccezionali, tipizzate e non cumulabili in modo indiscriminato tra loro ed oltre i termini previsti dal legislatore come ordinari, ha chiarito che le stesse non si applicano ai carichi affidati all'Agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2021, salvo specifica deroga, ma devono essere contenute nei loro limiti oggettivi temporali (Cass. n. 17668/2025, n. 1630/2025, n. 960/2025), perché altrimenti si trasformerebbe una sospensione temporanea in un'estensione generalizzata e permanente della potestà impositiva/riscossiva, in contrasto con il carattere eccezionale della norma e con lo Statuto del contribuente, pena la violazione del principio di legalità.
In particolare, poi, l'Agenzia delle Entrate ha argomentato nel senso che alla sospensione del termine di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 debba essere sommata la proroga per le attività di riscossione.
3 La proroga non ha avuto durata sufficiente e la tesi della sommatoria (e non della mera concorrenza) fra i due provvedimenti dilatori non convince, come si evince anche dalla recentissima sentenza della
Cassazione del 30/06/2025, n.17668.
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che: “1.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. (omissis).”
Inoltre l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione...”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto
2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
4 Infine, la lett. b) del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, dispone: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
È da escludersi che sospensione dei termini e proroga dell'attività riscossiva possano essere cumulati, come si evince anche dalla recentissima sentenza della Cassazione del 34336/2025, la cui motivazione, per chiarezza, si riporta in parte qua.
“7. L'art. 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, rubricato: “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, recita: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159. 8. Il finale richiamo all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, impone di render conto anche di questo, che recita:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la 5 sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. 9. Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa), tra gli atti che non avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelli che invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché in scadenza) notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 (ossia: “il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” ex comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, tenuto conto che la sospensione ex comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il “periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021”).
9.1. La disciplina dei primi – quelli che, in quanto non in scadenza, non avrebbero dovuto essere notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 – si ricava dalla regola generale derivante dalla combinazione del comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2000 con il comma 1 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015: in ragione dell'“incipit”, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, “i termini dei [soli] versamenti” sono “sospesi” per 542 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Tuttavia, in ragione dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, sono corrispondentemente
“sospesi” i “termini di prescrizione e decadenza” dell'attività amministrativa ed in specie, per quanto quivi di rilievo, riscossiva (peraltro, in relazione alle cartelle di pagamento, con inibizione finanche 6 della loro emissione ex comma 3 dell'art. 12 cit.).
9.2. Ora, però, poiché giust'appunto il richiamo dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 16 del 2020 all'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 è integrale, esso comprende anche il suo comma 2: pertanto, gli atti della riscossione che, in quanto in scadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione. Infatti – a tenore del comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 – a venire in rilievo è la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli atti amministrativi “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”: presupposto, questo, idoneo a far scattare la “proroga”, espressamente “in deroga” all'art. 3, comma 3, St. contr., “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, tenuto sempre conto che la sospensione ex comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il “periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”). 10. In conclusione, finalizzando il ragionamento alle ingiunzioni di pagamento, che ne occupano, e così enunciandosi principio di diritto: - quelle non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
- quelle invece in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 [ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020].”.
La notifica della cartella effettuata il 14.09.2024 è dunque tardiva, poiché nella specie l'Amministrazione poteva fruire della sola sospensione di 542 giorni, insufficiente allo scopo;
e non idonea ad interrompere i termini di decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo. Infatti, alla data del 14 settembre 2024, l'Amministrazione era ormai decaduta, ex art. 25 DPR n. 602/1973, dal potere di notifica della cartella relativa al controllo automatizzato sulla dichiarazione del 2019.
I ricorrenti hanno anche censurato la nullità della cartella per carenza di una rituale previa notifica della comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”) agli eredi, lamentandone altresì l'irritualità della notifica per compiuta giacenza al defunto avvenuta il 4.6.2022, dopo il decesso.
Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. 16293/2007; Cass. 22035/2010), la mancata o irregolare comunicazione di irregolarità (c.d. 'avviso bonario') non determina la nullità della cartella, poiché l'avviso serve soltanto a consentire la regolarizzazione spontanea non è atto impositivo 7 autonomamente impugnabile;
di contro, però, la notifica al de cuius, perfezionata per compiuta giacenza non può produrre alcun effetto interruttivo sotto il profilo della eccepita decadenza, in quanto irrituale, in (sopravvenuta) assenza di un effettivo destinatario.
In assenza di una notifica regolare agli eredi, la pretesa tributaria non può dirsi legittimamente comunicata e il successivo atto (cartella) soggiace ai termini ordinari di decadenza senza possibilità di
“traslazione” temporale: in conclusione la cartella va annullata per intervenuta decadenza, poiché alla data del 14.9.2024, in cui parte ricorrente ha ricevuto l'atto impugnato, il termine era ampiamente decorso (al più tardi, grazie alla sospensione dei termini, il 25.6.2024), pur tenendo conto della sospensione.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico degli
Enti convenuti in solido.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna gli Uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti, liquidate in euro 240,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma il 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
MA IU IN
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Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IN MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17805/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230084180302 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1512/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e della Agenzia delle Entrate – D.P. I di Roma, la cartella di pagamento n.
09720220084180302/501 notificata loro il 14.9.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quali eredi del padre Nominativo_1 deceduto il 15.6.2018 e relativa ad un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/1972 sulla liquidazione della dichiarazione 770/2019 del de cuius.
Hanno osservato che l'avviso bonario risultava, in base alla cartella, come consegnata soltanto al defunto dopo il suo decesso;
ed eccepito che era maturata la decadenza di cui all'art. 25, comma primo, del DPR n. 602/1973, in base al quale la cartella va notificata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
e questo nonostante le proroghe dovute alla normativa emergenziale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – D.P. I di Roma che ha evidenziato:
- che la cartella non è nulla se non preceduta dalla comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione della dichiarazione;
- che la comunicazione di irregolarità non deve essere inviata necessariamente anche agli eredi;
- che il termine di decadenza deve ritenersi sospeso e poi prorogato per legge per l'emergenza pandemica (rispettivamente, art. 68, commi primo e secondo del D.L. n. 18/2020; art. 12
D.Lgs. n. 159/2015), decorso il quale la cartella impugnata è stata tempestivamente notificata poiché la scadenza del 31.12.2022 deve intendersi prorogata al 31.12.2024.
Non si è costituita, invece, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
2 I ricorrenti hanno depositato successive memorie in replica e un precedente favorevole relativo ad altra annualità.
La causa è stata, quindi, discussa in camera di consiglio e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza è fondata. Si concorda con il precedente di questa Corte in atti (n.
16040/6/2025), alla cui motivazione, nella parte che qui rileva, sono ispirate le considerazioni che seguono.
La questione giuridica da affrontare e risolvere, ai fini della decisione della causa, verte sulle modalità di computo del termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria era tenuta a notificare la cartella di pagamento oggetto di causa.
Nella fattispecie in esame, applicando l'art. 25, comma 1, lett. a, DPR 602/1973 (imponente la notifica della cartella di pagamento relativa a somme da controllo automatizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), trattandosi di dichiarazione presentata nel 2019, il termine ordinario di notifica sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022, per cui la notifica della cartella effettuata in data 14 settembre 2024, senza prova di precedenti atti interruttivi, sarebbe stata tardiva e inefficace e la relativa pretesa fiscale, di conseguenza, estinta.
Il condivisibile e consolidato orientamento di legittimità ha di recente affermato che le proroghe e le sospensioni ID sono eccezionali, tipizzate e non cumulabili in modo indiscriminato tra loro ed oltre i termini previsti dal legislatore come ordinari, ha chiarito che le stesse non si applicano ai carichi affidati all'Agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2021, salvo specifica deroga, ma devono essere contenute nei loro limiti oggettivi temporali (Cass. n. 17668/2025, n. 1630/2025, n. 960/2025), perché altrimenti si trasformerebbe una sospensione temporanea in un'estensione generalizzata e permanente della potestà impositiva/riscossiva, in contrasto con il carattere eccezionale della norma e con lo Statuto del contribuente, pena la violazione del principio di legalità.
In particolare, poi, l'Agenzia delle Entrate ha argomentato nel senso che alla sospensione del termine di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 debba essere sommata la proroga per le attività di riscossione.
3 La proroga non ha avuto durata sufficiente e la tesi della sommatoria (e non della mera concorrenza) fra i due provvedimenti dilatori non convince, come si evince anche dalla recentissima sentenza della
Cassazione del 30/06/2025, n.17668.
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che: “1.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. (omissis).”
Inoltre l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione...”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto
2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
4 Infine, la lett. b) del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, dispone: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
È da escludersi che sospensione dei termini e proroga dell'attività riscossiva possano essere cumulati, come si evince anche dalla recentissima sentenza della Cassazione del 34336/2025, la cui motivazione, per chiarezza, si riporta in parte qua.
“7. L'art. 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, rubricato: “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, recita: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159. 8. Il finale richiamo all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, impone di render conto anche di questo, che recita:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la 5 sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. 9. Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa), tra gli atti che non avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelli che invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché in scadenza) notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 (ossia: “il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” ex comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, tenuto conto che la sospensione ex comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il “periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021”).
9.1. La disciplina dei primi – quelli che, in quanto non in scadenza, non avrebbero dovuto essere notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 – si ricava dalla regola generale derivante dalla combinazione del comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2000 con il comma 1 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015: in ragione dell'“incipit”, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, “i termini dei [soli] versamenti” sono “sospesi” per 542 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Tuttavia, in ragione dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, sono corrispondentemente
“sospesi” i “termini di prescrizione e decadenza” dell'attività amministrativa ed in specie, per quanto quivi di rilievo, riscossiva (peraltro, in relazione alle cartelle di pagamento, con inibizione finanche 6 della loro emissione ex comma 3 dell'art. 12 cit.).
9.2. Ora, però, poiché giust'appunto il richiamo dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 16 del 2020 all'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 è integrale, esso comprende anche il suo comma 2: pertanto, gli atti della riscossione che, in quanto in scadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione. Infatti – a tenore del comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 – a venire in rilievo è la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli atti amministrativi “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”: presupposto, questo, idoneo a far scattare la “proroga”, espressamente “in deroga” all'art. 3, comma 3, St. contr., “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, tenuto sempre conto che la sospensione ex comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il “periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”). 10. In conclusione, finalizzando il ragionamento alle ingiunzioni di pagamento, che ne occupano, e così enunciandosi principio di diritto: - quelle non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
- quelle invece in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 [ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020].”.
La notifica della cartella effettuata il 14.09.2024 è dunque tardiva, poiché nella specie l'Amministrazione poteva fruire della sola sospensione di 542 giorni, insufficiente allo scopo;
e non idonea ad interrompere i termini di decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo. Infatti, alla data del 14 settembre 2024, l'Amministrazione era ormai decaduta, ex art. 25 DPR n. 602/1973, dal potere di notifica della cartella relativa al controllo automatizzato sulla dichiarazione del 2019.
I ricorrenti hanno anche censurato la nullità della cartella per carenza di una rituale previa notifica della comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”) agli eredi, lamentandone altresì l'irritualità della notifica per compiuta giacenza al defunto avvenuta il 4.6.2022, dopo il decesso.
Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. 16293/2007; Cass. 22035/2010), la mancata o irregolare comunicazione di irregolarità (c.d. 'avviso bonario') non determina la nullità della cartella, poiché l'avviso serve soltanto a consentire la regolarizzazione spontanea non è atto impositivo 7 autonomamente impugnabile;
di contro, però, la notifica al de cuius, perfezionata per compiuta giacenza non può produrre alcun effetto interruttivo sotto il profilo della eccepita decadenza, in quanto irrituale, in (sopravvenuta) assenza di un effettivo destinatario.
In assenza di una notifica regolare agli eredi, la pretesa tributaria non può dirsi legittimamente comunicata e il successivo atto (cartella) soggiace ai termini ordinari di decadenza senza possibilità di
“traslazione” temporale: in conclusione la cartella va annullata per intervenuta decadenza, poiché alla data del 14.9.2024, in cui parte ricorrente ha ricevuto l'atto impugnato, il termine era ampiamente decorso (al più tardi, grazie alla sospensione dei termini, il 25.6.2024), pur tenendo conto della sospensione.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico degli
Enti convenuti in solido.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna gli Uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti, liquidate in euro 240,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma il 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
MA IU IN
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