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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 200/24 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' udienza del
7/3/25 ex art. 189 cpc, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall' avv. Emilio Panico per mandato in atti Parte_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
, quale mandataria di , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Roberto P. Sidoti per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le conclusioni venivano precisate ai sensi dell' art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Con atto ritualmente notificato, la traeva in lite , come processualmente Pt_1 CP_1 rappresentata, innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 1512/23, reso in data 6/11/23 dal Tribunale di sede per l' importo di € 20921,09, oltre accessori e spese, con vittoria di spese, rappresentando che la causale creditoria intentata in monitorio dalla ricorrente, data dal diritto alla ripetizione di importo concessi a titolo di prestito personale da MPS Consum IT, risalisse al lontano 2010, significando che la convenzione fu stipulata dai genitori in nome della figlia, odierna opponente, riconoscendo che non tutte le rate di rientro venissero onorate, tanto che, decorsi 6 mesi dal pagamento dell' ultima, l' istituto di credito ebbe comunicare alla debitrice morosa avviso di decadenza dal beneficio del termine.
A sostegno causale della pretesa, sosteneva l' intervenuta prescrizione decennale del diritto al relativo recupero, assunto che il dies a quo sarebbe decorso dalla data di decadenza dal beneficio predetto
(risalente all' ottobre 2013), mentre solo in data successiva alla scadenza del decennio veniva notificato il ricorso qui opposto, senza che medio tempore fossero stati comunicati atti di valenza interruttiva.
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che, rappresentandosi legittimata all' azione di recupero, avendo acquistato il credito con pregressa transazione di cessione, significato che la causa rientrasse nel novero dei rapporti assoggettati a mediazione obbligatoria, negata l' intervenuta prescrizione del credito (risalendo il dies a quo alla data di scadenza nominale dell' ultima rata e non dalla data di scadenza del beneficio del termine), in ogni caso interrotta dalla diffida di pagamento, sostenuto il valore pienamente dimostrativo del salda-conto del credito azionato in monitorio, in quanto incontestato, concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell' infondata opposizione e conferma del titolo monitorio, gradatamente per la condanna dell' opponente al pagamento della somma reclamata, oltre accessori e vittoria di spese.
Istruita come in atti, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, ex art. 189 cpc.
MOTIVI
In primis va ritenuta la procedibilita' della domanda di pagamento promossa dall' opposta, essendo stato in corso di causa, come consentito dalla relativa normativa, esperito il tentativo di mediazione
(obbligatorio), a nulla rilevando la sua infruttuosita', essendo sufficiente, allo scopo, il suo rituale espletamento.
Potendosi esaminare il merito, va osservato come il presente contraddittorio muova dalle contestazioni esplicitate dall' ingiunta, interposte mediante il presidio oppositivo di cui all' art. 645 cpc, avverso la pretesa creditoria avanzata da , incontestatamente assuntasi cessionaria dell' CP_1 originaria creditrice, come tale legittimata la relativo recupero, giusta previsione in tema di mutuo, che prevede l' obbligo in capo alla parte mutuataria di restituire gli importi concessi secondo il piano stabilito nella relativa convenzione, la cui effettiva stipula e' stata dimostrata dall' opposta attraverso la produzione documentale offerta in visione, esattamente data dal contratto sottoscritto dalla
, che non ha inteso disconoscere la propria firma, e che, per altro aspetto, nulla ha dimostrato Pt_1 sull' assunta paternita' del contratto in capo a terzi soggetti.
Assodata, dunque, la sussistenza del rapporto e la sua titolarita' in capo all' odierna ricorrente, stante l' “incipit” tematico che caratterizza la vertenza, anticipato nell' ordinanza interinale con cui si negava la provvisoria esecuzione, la questione relativa alla dimostrazione del credito in lite pare risolta sempre sulla base della documentazione offerta in visione, in concorso con il correttamente sostenuto principio di non contestazione, di cui ha inteso esplicitamente avvalersi parte creditrice.
In merito pare oltremodo chiaro che la non abbia mai inteso contrastare, se non Pt_1 genericamente, l' astratta esistenza del rapporto giuridico che la vede quale parte passiva in rapporto all' obbligazione ripetitoria, rimenandosi, solo in fase avanzata del giudizio, all' esigenza di provare il credito nella sua certezza e consistenza, ispirata, evidentemente, dai contenuti della ridetta ordinanza
(resa il 19/5/24), con cui si poneva l' attenzione sull' onere, incombente sull' attore (in senso sostanziale, ovvero l' odierna ricorrente opposta), di provare la propria pretesa non piu' secondo le regole sommarie della fase inaudita altera parte, quanto secondo il regime a cognizione piena che caratterizza il giudizio oppositivo, in cui il cosiddetto salda-conto, privato della valenza probatoria piena assunta in precedenza, rimane mero elemento indiziario, da considerarsi, quindi, dimostrativo se ed in quanto corroborato da ulteriori elementi di convincimento concomitanti, univoci e concordanti.
Elementi qui, in effetti, acquisiti, tali da ritenere ragionevolmente dimostrata al di la' di ogni ragionevole dubbio l' effettiva sussistenza del credito anche nella domandata quantita'. Rilevano in tale direzione la mancata contestazione del salda-conto, la nota analitica del movimento dell' intero rapporto (offerta sempre in fascicolo di parte) egualmente rimasta incontestata nella sua congruita' ed integrita' contabile), la mancata presa di posizione avverso la comunicazione di cessione inviate dall' istituto subentrante, sicche' la solo allusa (e ad onor del vero mai oggetto di specifica contestazione) mancata dimostrazione del credito sarebbe stata superabile solo con la specifica contestazione delle singole partite contabili, e, se del caso, mediante produzione di quietanze di pagamento mirate a dimostrarne l' estinzione, totale o parziale, da provarsi inderogabilmente in forma scritta, come preteso dall' art. 2726 c.c.
Chiarito anche tale aspetto, rimanendo da delibare l' unico motivo di opposizione esplicitamente sollevato, ovvero l' ipotizzata prescrizione del diritto alla ripetizione dell' importo concesso a mutuo, rimane ferma ed incontrastata l' opinione espressa dalla Corte di Legittimita', che, con orientamento costante e consolidato nel tempo, tale da integrare vero ius receptum (vedasi ex pluribus, Cass.
19291/2010, conf. Ord. 4232/23), ha inteso, condivisibilmente, affermare che la decorrenza del dies a quo, in tema di mutuo, vada individuata con riferimento alla data di scadenza dell' ultima rata del piano di rientro, che, stante la data della stipula (anno 2010) ed il numero delle rate pattuite, pari a
72, deve considerarsi risalente all' anno 2016.
Ne deriva che la tesi estintiva formulata dall' opponente non possa trovare in questa sede ragionevole condivisione, rilevato che, come correttamente eccepito dall' opposta, la prescrizione, che sarebbe virtualmente maturata solo nell' anno 2026, nel caso non risulta compiuta, in quanto interrotto il relativo termine dalla notifica del decreto ingiuntivo di pagamento, pacificamente avvenuta nell' anno
2023, quindi ben prima dallo spirare del termine decennale.
Le ragioni avversative, fondate prettamente su una lettura orientata del disposto ex art. 2935 c.c. (per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere) – sicche' il dies a quo sarebbe coincidente la data di ricezione della missiva di comunicazione di decadenza del termine - sebbene plausibilmente sostenibile, rimane, tuttavia, inapplicabile al caso in oggetto, avendo le massime soffermatesi in tema (premettendo la natura unitaria dell' obbligazione restitutoria, la cui frazionabilita' non altera tale assetto giuridico) contemplando anche tale aspetto, implicitamente escluso che il termine prescrittivo decorra dalla comunicazione di decadenza.
Ma anche astrattamente aderendo alla diversa interpretazione spostata dall' opponente, l' eccezione di prescrizione non potrebbe trovare egualmente accoglimento, considerato che con missiva del
21/8/15, spedita dalla cessionaria creditrice il 26/5/16 e ricevuta il 10/6/16, la venisse Pt_1 diffidata al pagamento del dovuto, atto stragiudiziale idoneo all' interruzione, ex art. 2943 c.c, ultimo comma.
Non vale a scalfire tale idoneita' la generica eccezione di mancata ricezione del plico, in realta' dimostrata dalla firma apposta dalla destinataria sull' avviso di ricevimento (rimasta incontestata nella sua dimensione formale), ne' l' egualmente generica obiezione di inidoneita' all' effetto interruttivo, contenendo la stessa rituale messa in mora e diffida al pagamento che ne connotano la valenza a tale specifico fine, come sopra anticipato.
Vi e', infine, prova che la missiva riguardasse proprio il rapporto in esame, dato rilevabile dalla rispondenza del numero identificativo del rapporto apposto a margine della comunicazione di mora
(03211-09811), con quello stampigliato sul cedolino di ricezione (rif. 1 e 2), che non lascia alcun margine di dubbio sull' oggetto della missiva (vedasi produzione documentale della stessa opponente in allegato all' atto di opposizione). La domanda di pagamento, in definitiva, suffragata di tutti gli elementi sufficienti e necessari atti a dimostrare la sussistenza del credito nell' entita' domandata, stante l' infondatezza della causale estintiva interposta, va aderita in conformita', con conseguente rigetto dell' opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, assorbite le gradate domande formulate dall' opposta, mentre le spese, stante la novita' interpretativa e la complessita' applicativa degli istituti di diritto attinti alla presente decisione, possono essere ragionevolmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l' opposizione, dichiara assorbite le domande gradatamente avanzate dall' opposta e compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Cosi' deciso, provvede al deposito in termini, in Taranto, 2/4/25
IL GO A. TAURINO