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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 23432 dell'anno 2022 vertente tra
in persona del suo procuratore Parte_1 speciale, quale mandataria di (c.f. e p.iva Parte_2
) elettivamente domiciliata in Milano alla via Correggio P.IVA_1
n. 43, presso lo studio dell'Avv. Marco Pesenti che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Parte_3
(c.f. , elettivamente domiciliati in Roma alla CodiceFiscale_2 piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Emanuele che li rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuti
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3
, elettivamente domiciliati in Roma, alla via CodiceFiscale_4
G. Antonelli n. 4, presso studio dell'Avv. Ugo Papa che li rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuti
oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 24 settembre 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
Nel merito ed in via principale: previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocare l'atto di compravendita, a rogito del Dott. Notaio in Roma (RM), del 22/05/2019, Persona_1 trascritto in data 4/6/2019, rep. 1192 racc. 846, con il quale i sigg. e vendevano e cedevano ai sigg. CP_1 Parte_3 [...]
e che accettavano ed acquistavano, in CP_2 Controparte_3 quote pari all'80% (ottanta per cento) il primo ed al residuo 20%
(venti per cento) la seconda, la piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari in Roma (RM) Viale Cortina D'Ampezzo n. 198, e precisamente:
- appartamento al piano terzo della scala "A" distinto con il numero interno 5 (cinque) composto di sette virgola cinque vani catastali comprensivi di balcone a livello, confinante con appartamento interno sei della stessa scala, vano scala e distacchi, salvo altri;
- cantina al piano sottostrada distinta con il numero 7 (sette) di circa mq. 9 (nove), confinante con cantina numero sei, 9 intercapedine e corridoio d'accesso, salvo altri;
posto auto coperto al piano interrato distinto con il numero 14 (quattordici) di circa mq. 44 (quarantaquattro), confinante con spazio di manovra, posto auto tredici e terrapieno, salvo altri;
quanto in oggetto è riportato nel catasto fabbricati di Roma al foglio 224 con la particella 1005: subalterno 7, zona 4, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, Viale
Cortina D'Ampezzo, piano 3, interno 5, scala A, R.C.E. 1.820,51
(l'appartamento); subalterno 23, zona 4, categoria C/2, classe 3, mq. 9, 20 Viale
Cortina D'Ampezzo snc, piano S1, interno 7, scala B, R.C.E. 34,40
(la cantina); subalterno 514, zona 4, categoria C/6, classe 5, mq. 40, Viale
Cortina D'Ampezzo n. 198, piano S1, interno 14, R.C.E. 245,83 (il posto auto).
Il tutto come meglio descritto nell'atto l'atto di compravendita sopra indicato e nella relativa nota di trascrizione (Registro generale 65492, Registro Particolare 45781).
Per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del sopraindicato atto nei confronti di e ordinare ai competenti Conservatori Parte_2 dei RR.II., esonerandoli da ogni responsabilità al riguardo, di provvedere all'annotamento della emananda sentenza, nonché a margine della trascrizione della presente domanda giudiziale.
…
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi, anche a prova contraria, nei termini di legge.”
e Controparte_1 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda: nel merito ed in via principale, rigettare tutte le domande e conclusioni come avanzate in atti da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, e, comunque, per tutti i motivi come sopra esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Emanuele dichiaratosi antistatario.”
Controparte_4 Controparte_3
“In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata proposizione da parte del CP_5
nel termine di cui all'art. 1957 cod. civ. di qualsivoglia
[...] concreta azione nei confronti della debitrice principale ovvero dei fideiussori finalizzata al recupero del proprio credito con conseguente decadenza del e per esso della cessionaria CP_5 del credito da quest'ultimo vantato nei confronti dei sig.ri
e dal proporre qualsivoglia Controparte_1 Controparte_6 azione nei confronti dei sig.ri e quali garanti CP_1 Parte_3 della;
Parte_4
e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda proposta dalla e per essa dalla CP_7 mandataria Parte_1 nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge legittimanti la proposizione della domanda revocatoria formulata dalla per tramite della mandataria Parte_2 [...]
e, comunque, l'infondatezza della proposta Parte_1 domanda
e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte, e condannare la , e per essa la mandataria Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 96, c.p.c.
Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio”
FATTO E DIRITTO
1. La e, per essa, la sua mandataria Parte_2 [...]
ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_1
i sigg.ri Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
e per ivi sentire accertare e dichiarare Controparte_3
l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di essa attrice del contratto di compravendita stipulato tra i convenuti in data 22 maggio 2019 e trascritto il 4 giugno 2019, con il quale i sigg. e avevano venduto ai sigg. e CP_1 Parte_3 CP_2 CP_3 che avevano acquistato, in quote pari all'80% il primo ed al residuo
20% la seconda, la piena proprietà di alcune porzioni immobiliari site in Roma al Viale Cortina D'Ampezzo n. 198 e precisamente: a)
l'appartamento al piano terzo della scala "A" distinto con il numero interno 5 censito in catasto al foglio 224, particella 1005, subalterno 7; b) la cantina al piano sottostrada distinta con il numero 7, censita in catasto al foglio 224, particella 1005, subalterno 23; c) il posto auto coperto al piano interrato distinto con il numero 14 e censito in catasto al foglio 224, particella 1005, subalterno 514.
L'attrice ha premesso che:
- nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da ai sensi della Legge del 30 aprile Controparte_8
1999 n.130 in data 12 giugno 2018 la società aveva Parte_2 acquistato un credito vantato dalla suddetta banca nei confronti della e dei suoi garanti, sigg.ri Parte_4 [...]
e per l'importo, complessivo di € CP_1 Controparte_6
401.925,14, di cui € 371.134,48, quale saldo debitore comprensivo di interessi al tasso contrattuale del conto corrente n. 111800 intestato alla società e aggiornato al Parte_4
12/11/2021 ed € 30.790,66, quale importo per capitale residuo e interessi contrattuali al 12/11/2021 relativo al finanziamento chirografario n. 26443 dell'08/02/2013 intestato alla medesima società, di originari € 50.000,00;
- con riferimento alle obbligazioni assunte dalla
[...]
e si erano costituiti Parte_5 Controparte_6 fideiussori con atto sottoscritto in data 18/11/2004 per l'importo di € 117.000,00 poi elevato ad € 300.000,00 con successivo atto del
27/12/2007;
- con atto di compravendita stipulato in data 22/05/2019 a rogito del Notaio di Roma e trascritto in data 4/6/2019 i Persona_1 sigg.ri e avevano venduto ai sigg.ri CP_1 Parte_3 [...]
e la piena proprietà delle porzioni CP_2 Controparte_3 immobiliari site in Roma al viale Cortina D'Ampezzo n. 198.
La ha poi affermato la sussistenza Parte_1 di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria deducendo che:
- l'azione in oggetto era esperibile anche nei confronti degli atti dispositivi posti in essere dal fideiussore;
- la società attrice era titolare di una ragione di credito sorta anteriormente rispetto all'atto da revocare, posto che le fideiussioni erano state rilasciate dai Sigg.ri e CP_1 Parte_3 in favore di sin dal 18/11/2004; Parte_4
- l'atto di compravendita intervenuto in data 22 maggio 2019 tra i sigg.ri e , in qualità di venditori, e i sigg.ri CP_1 Parte_3
e , in qualità di compratori, aveva pregiudicato le CP_2 CP_3 ragioni di credito dell'odierna attrice, in quanto al di là della prova dell'effettivo pagamento dell'integrale prezzo della compravendita, fissato nell'atto in complessivi € 600.000,00, la sostituzione di denaro in luogo di immobili costituiva una variazione qualitativa del patrimonio, in pejus, tale da integrare l'eventus damni;
- nessun dubbio poteva residuare circa la sussistenza del requisito della scientia damni in capo ai sigg.ri e , i quali CP_1 Parte_3 erano certamente ben consapevoli sia della sussistenza del proprio debito, sia di pregiudicare, con l'atto dispositivo, l'interesse del creditore, anche in considerazione del fatto che i due convenuti, in forza di quanto previsto dall'art. 5 delle fideiussioni da loro sottoscritte, si erano obbligati contrattualmente a conoscere delle condizioni finanziarie della;
Parte_4
- i due fideiussori avevano alienato tutti i loro beni con un solo atto dispositivo e tale circostanza, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, era sufficiente a far presumere, da sola, l'esistenza della consapevolezza da parte dei sigg.ri CP_2
e , di ledere interessi di terzi creditori, risultando così CP_3 integrata anche la participatio fraudis dei due acquirenti.
2. Con comparsa depositata in data 14 settembre 2022 si sono costituiti in giudizio i sig.ri e , Controparte_2 Controparte_3 resistendo alla domanda avversaria.
In via preliminare i due convenuti hanno eccepito l'inammissibilità
e l'improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza dell'attrice a causa della mancata proposizione di qualsivoglia istanza e/o azione da parte dell'Istituto di credito (e della sua cessionaria) nel termine di cui all'art. 1957 cod. civ. dalla scadenza dell'obbligazione principale ovvero dalla comunicazione datata 07/04/2015, con la quale la banca aveva dichiaro il proprio recesso dai rapporti contrattuali in essere con la Parte_4
[...]
Nel merito i sigg.ri e hanno contestato la sussistenza CP_2 CP_3 dei presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione ex art. 2901
c.c. deducendo che:
- gli acquirenti odierni convenuti non avrebbero potuto in alcun modo venire a conoscenza della garanzia prestata dai sig.ri CP_1
e in favore dell'Istituto di Credito e in ogni caso non Parte_3 avrebbero dovuto accertarsi della consistenza patrimoniale dei venditori, così da poter valutare se tale atto dispositivo potesse essere pregiudizievole per eventuali diritti di credito altrui;
- l'eventus damni doveva essere escluso, essendovi prova dell'effettivo pagamento dell'intero prezzo pattuito e precisamente quanto ad € 133.600,00 mediante tre assegni circolari tratti su
SA AN (uno di € 95.000,00, uno di € 35.000,00 e l'ultimo di € 3.600,00) e quanto ad € 476.400,00 mediante il ricavato netto del mutuo concesso dal Banco di Sardegna agli acquirenti;
- il lasso di tempo di circa quattro anni intercorso fra la richiesta di immediato rientro formalizzata dalla AN e l'atto di disposizione qui impugnato induceva ad escludere la scientia damni in capo ai venditori, i quali se avessero voluto sottrarre beni alla garanzia patrimoniale ben avrebbero potuto agire in tempi assai più rapidi;
- la giurisprudenza richiamata da controparte, in ordine alla sussistenza della partecipatio fraudis dei terzi acquirenti desumibile per presunzione dalla vendita con un unico atto di una pluralità di beni, non era pertinente al caso di specie, in cui non vi era stata la cessione di una pluralità di immobili, bensì di un solo cespite (l'appartamento) con le sue due pertinenze (la cantina e il posto auto);
- l'elemento soggettivo in capo agli acquirenti era altresì escluso dalle seguenti circostanze: la compravendita era intervenuta per un corrispettivo assolutamente in linea con il valore di mercato di un appartamento avente le stesse caratteristiche e nella stessa zona;
l'affare era stato concluso con la mediazione di un intermediario abilitato;
per l'acquisto i sig.ri e avevano dovuto CP_2 CP_3 conseguire l'erogazione di un mutuo fondiario.
I due convenuti hanno quindi chiesto il rigetto della domanda formulata dalla e la condanna di quest'ultima al Parte_2 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
3. Con separata comparsa depositata in data 2 ottobre 2022 si sono costituiti in giudizio anche i sigg.ri e Controparte_1 Parte_3
, i quali hanno chiesto la reiezione della domanda attrice.
[...]
A fondamento delle proprie difese i convenuti hanno dedotto che:
- nel 2012 sull'immobile sito in Roma, Viale Cortina D'Ampezzo n.
198, di loro proprietà ed oggetto del presente contenzioso i Sigg.ri e avevano costituito un fondo patrimoniale CP_1 Parte_3 consolidatosi con il trascorrere dei 5 anni previsti per la revocatoria ordinaria ex art. 2903 c.c., senza che alcun creditore avesse mai presentato alcuna domanda di revocatoria nei confronti di detto atto dispositivo;
- la vendita dell'abitazione unitamente alle sue pertinenze (cantina e posto auto) non era identificabile ed assimilabile alla vendita contestuale di una pluralità di beni immobili;
- i terzi acquirenti non potevano essere a conoscenza dei debiti dei venditori in considerazione del fatto che, da un lato, le parti non avevano legami di parentela e, dall'altro, si erano conosciute grazie all'intervento di un mediatore immobiliare, debitamente pagato per l'opera svolta;
- il pagamento del prezzo era interamente tracciato e tracciabile essendo avvenuto mediante assegni circolari ed erogazione di un mutuo fondiario come specificamente indicato all'art. 4 del rogito notarile.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa
è stata istruita in via documentale senza l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dall'attrice e dai convenuti e Controparte_2
Controparte_3
All'udienza del 24 settembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti mediante il deposito di note scritte hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.
********
5. La domanda proposta da è infondata per le ragioni Parte_2 di seguito illustrate.
5.1 L'art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Quindi il primo presupposto necessario per promuovere l'azione revocatoria è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale.
Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica patrimoniale ex art. 2740
c.c., propende per una nozione molto ampia di 'diritto di credito', tanto da tutelare ogni legittima ragione o aspettativa di credito
(cfr. Cass. n. 3981/2003, Cass. n. 9349/2002 e Cass. n. 7484/2001) anche in assenza di un previo accertamento giudiziario e addirittura in presenza di un credito litigioso ((cfr. Cass. n. 11573/2013, Cass.
n. 2673/2016 e Cass. n. 3369/2019), con il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr. Cass. n.
20002/2008, Cass. n. 5359/2009 e Cass. n. 11755/2018).
Per promuovere l'azione revocatoria occorrono poi alcuni requisiti, oggettivi e soggettivi.
Quanto al presupposto oggettivo è necessario che l'atto dispositivo abbia arrecato alle ragioni del creditore un pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale. Per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova
(cfr. Cass. n. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. n. 8096/2006, Cass. n.
1902/2015 e Cass. n. 26310/2021). In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene poi precisare che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali-quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr. Cass. n.
7767/2007 e Cass. n. 1902/2015).
Quanto ai requisiti soggettivi, questi attengono al profilo psicologico del debitore e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente.
In particolare, per gli atti a titolo oneroso bisogna distinguere:
i) se furono compiuti dopo il sorgere del credito, il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore (consilium fraudis) che da parte del terzo (scientia damni); ii) se furono compiuti prima del sorgere del credito, il creditore dovrà provare la dolosa preordinazione sia del debitore (animus nocendi) che del terzo
(partecipatio fraudis) e cioè che al momento in cui fu compiuto l'atto il debitore aveva già previsto il sorgere del credito e la volontà di rimanere inadempiente pregiudicando con l'atto dispositivo le ragioni dei creditori e che di questa intenzione fosse consapevole il terzo.
Per gli atti a titolo gratuito occorre invece avere riguardo solamente all'elemento soggettivo del debitore disponente
(distinguendo anche in tal caso tra gli atti compiuti dopo il sorgere del credito per i quali è sufficiente il consilium fraudis e gli atti compiuti prima del sorgere del credito per i quali è richiesto l'animus nocendi) e non anche a quello del terzo acquirente, il quale non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. n. 12045/2010;
Cass. n. 5072/2009).
In ogni caso l'onere della prova sull'esistenza del requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti
(cfr. Cass. n. 13330/2004, Cass. n. 2748/2005 e Cass. n. 9367/2006).
5.2 Venendo alla fattispecie in esame le ragioni di credito che la parte attrice ha posto a fondamento dell'azione pauliana traggono origine dalle fideiussioni rilasciate in data 18 novembre 2004 (cfr. all. 10 del fascicolo di parte attrice) da e Controparte_1 in favore del a garanzia delle Parte_3 CP_5 obbligazioni contratte dalla società Parte_4 nell'ambito dei rapporti di conto corrente e di mutuo intrattenuti da quest'ultima con la suddetta banca (cfr. all.ti 5-9 del fascicolo di parte attrice). Il massimale di tali fideiussioni, inizialmente fissato in € 117.000,00, è stato elevato, in data 27 dicembre 2007, fino ad € 300.000,00 (cfr. all. 11 del fascicolo di parte attrice).
I convenuti e dapprima hanno eccepito la decadenza CP_2 CP_3 dell'odierna attrice dal diritto e dall'azione in virtù del decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. e poi con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. hanno prospettato anche la nullità parziale della fideiussione - ed in particolare della clausola di cui all'art. 6 derogatoria del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. - per violazione della normativa antitrust.
A loro volta i Sigg.ri e hanno rappresentato di CP_1 Parte_3 aver già proposto apposito giudizio davanti a questo stesso Tribunale
(procedimento r.g.n. 6350/2021) proprio al fine di far valere la nullità delle fideiussioni da loro rilasciate. Ora, secondo il costante orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e condiviso da questo Giudice, “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
… l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (così Cass. 22/3/2016 n. 5619 e Cass. 9/2/2012
n. 1893). Quindi, ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria non è necessario un puntuale accertamento, sia pure incidentale, del credito, ma unicamente la verifica della non manifesta pretestuosità della ragione di credito, circostanza che certamente non ricorre nel caso di specie (sul punto cfr. anche Cass.
n. 4212/2020). Ed invero in ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ma di pregiudizialità (così Cass. Ordinanza n. 15275 del 30/05/2023).
Quindi una volta acclarata l'esistenza di un credito, sia pure litigioso, in favore dell'attrice si rileva che le fideiussioni in favore di sono state rilasciate dai signori Parte_4
e in data 18 novembre 2004 e aumentate nel corso CP_1 Parte_3 degli anni, mentre l'atto di compravendita di cui si chiede la revoca
è stato stipulato il 22 maggio 2019.
Trattandosi quindi di un credito sorto anteriormente al perfezionamento del contratto di compravendita oggetto di impugnazione occorre a questo punto accertare:
a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio dei debitori convenuti (sigg.ri e ), sì CP_1 Parte_3 da rendere più difficile e più incerta l'esazione del credito (c.d. eventus damni); b) se al momento del compimento di tale atto i disponenti fossero consapevoli del pregiudizio arrecato al creditore mediante la sottrazione di garanzia patrimoniale (c.d. consilium fraudis: art. 2901, primo comma, n. 1), prima ipotesi, c.c.);
c) se la stessa consapevolezza fosse da imputare ai sigg.ri CP_2
e , quali terzi acquirenti (c.d. partecipatio fraudis art. 2901, CP_3 primo comma, n. 2), prima ipotesi, c.c.).
In ordine al primo dei presupposti sopra richiamati (l'eventus damni) va anzitutto rilevato che, per quanto eccepito dai convenuti CP_1
e le porzioni immobiliari oggetto dell'atto di Parte_3 compravendita impugnato erano già state conferite in un fondo patrimoniale precedentemente costituito dai medesimi coniugi CP_1
e . La circostanza, ammessa anche da parte attrice, trova Parte_3 puntuale conferma nel rogito notarile del 22 maggio 2019, il cui art. 3 fa espresso riferimento alla “costituzione di un fondo patrimoniale di cui all'atto per notaio di Roma in Persona_2 data 30 luglio 2007, repertorio n. 101712, debitamente registrato e trascritto il 2 agosto 2007 al n. 56262 di formalità”.
Ebbene il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio separato, i cui beni sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il conferimento di beni in fondo patrimoniale, dunque, pur non concretando una vicenda dispositivo-traslativa, importa la creazione di un vincolo di destinazione su tali beni, assoggettati ad un peculiare regime di amministrazione (disciplinato dagli artt. 168 e 169 c.c.) e sottratti alla garanzia patrimoniale generica, tanto che, in forza di quanto disposto dall'art. 170 c.c.,
l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L'atto di costituzione di fondo patrimoniale è pertanto suscettibile di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto atto idoneo a cagionare pregiudizio alle ragioni dei creditori, dacché rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. Nel caso di mancato esperimento dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale il successivo atto di disposizione di un bene precedentemente conferito nel fondo stesso non è di per sé idoneo a creare un pregiudizio aggiuntivo per i creditori che non possono soddisfare le proprie ragioni sui beni del fondo in forza del divieto di cui all'art. 170 c.c. Per tali creditori non è dunque esperibile l'azione revocatoria di atti dispositivi di beni conferiti in fondo patrimoniale (non preceduta dalla revocatoria dell'atto di costituzione del fondo stesso), non essendo configurabile l'eventus damni quale necessario presupposto di siffatta azione.
Nel caso di specie è indubbio che le obbligazioni contratte dai coniugi e nei confronti della AN DE, dante CP_1 Parte_3 causa dell'odierna attrice, non attengono ai bisogni della famiglia, in quanto il titolo è costituito da fideiussioni rilasciate a garanzia dell'attività di impresa svolta dalla società
[...]
La costituzione nel luglio del 2007 da parte dei Parte_4 sigg.ri e di un fondo patrimoniale ha comportato CP_1 Parte_3 la separazione degli immobili per cui è causa dal patrimonio dei due coniugi e la creazione di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, con conseguente impossibilità per i creditori di soddisfarsi su tali beni. È di tutta evidenza, quindi, come, non essendo mai stata proposta l'azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, la successiva vendita dei beni conferiti nel fondo non abbia comportato alcun pregiudizio (aggiuntivo) per le ragioni creditorie della banca (e, poi, della cessionaria odierna attrice) che, in nessun caso, avrebbe potuto soddisfarsi su tali cespiti.
In definitiva, quindi, difetta il presupposto dell'eventus damni.
Quanto poi ai requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il sorgere del credito, anche a voler ammettere l'esistenza dell'elemento soggettivo (consilium fraudis) in capo ai due venditori, in quanto consapevoli della propria esposizione debitoria nei confronti della banca beneficiaria delle fideiussioni, in ogni caso manca la prova dell'elemento soggettivo (scientia fraudis) in capo ai terzi acquirenti, sigg.ri e . CP_2 CP_3
Sebbene la prova sull'esistenza del requisito soggettivo possa essere fornita anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n. 13330/2004, Cass. n. 2748/2005 e Cass.
n. 9367/2006) nel caso di specie tale prova non può essere desunta sic et simpliciter dalla sola circostanza che i cespiti immobiliari oggetto di compravendita erano gli unici immobili posseduti dai due venditori. Sul punto è bene precisare che la vendita di un'unità abitativa unitamente alle sue pertinenze (ovvero la cantina e il posto auto) non può essere equiparata alla vendita contestuale di una pluralità di beni immobili, ritenuta da alcune pronunce della
Suprema Corte elemento presuntivo rilevante ai fini della prova della scientia damni in capo ai terzi acquirenti (cfr. Cass. 25/07/2013 n.
18034).
Dalla documentazione acquisita in atti non emergono altri elementi neanche indiziari sulla consapevolezza da parte dei sigg.ri CP_2
e delle ragioni di credito vantate dalla AN DE (ed ora CP_3 dalla ) nei confronti dei sigg.ri e Parte_2 CP_1 Parte_3
In primo luogo non vi è prova in ordine a pregressi rapporti di conoscenza tra le due parti contraenti, le quali sono state messe tra di loro in contatto da un'agenzia di mediazione immobiliare (lo
"studio Barone Raschi s.r.l."), come risulta anche dal rogito notarile di compravendita (art. 4). In secondo luogo l'intero prezzo pattuito per la compravendita pari ad euro 610.000,00 è stato effettivamente pagato attraverso tre assegni circolari ed il ricavato netto di un mutuo concesso dal Banco di Sardegna agli acquirenti come attestato nel medesimo art. 4 del rogito notarile.
Né può ritenersi dimostrato che tale prezzo non corrisponda al valore di mercato dei beni compravenduti come dedotto dall'attrice peraltro soltanto con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, quindi, tardivamente rispetto alle preclusioni assertive già maturate. Ed invero gli annunci prodotti dall'attrice (all.ti 13,
14, 15 e 16) relativi all'offerta in vendita di immobili ubicati nella medesima zona di quello per cui è causa non costituiscono validi parametri di confronto, in quanto le differenze di prezzo ben possono essere dovute alle fluttuazioni del mercato (le offerte prodotte dall'attrice risalgono all'anno 2023, mentre la compravendita oggetto di causa è stata stipulata nel 2019) e/o al maggior pregio dei singoli immobili menzionati nei suddetti annunci, alcuni dotati di ampi terrazzi oppure ubicati all'interno di condomini residenziali attrezzati con palestra e piscina. Al contrario il prezzo pattuito risulta in linea con il valore di mercato come si ricava dalle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (Osservatorio Mercato Immobiliare) riferite al medesimo periodo in cui è avvenuta la compravendita (primo semestre dell'anno 2019) e alla medesima zona urbana in cui si trovano le porzioni immobiliari compravendute (cfr. all. 14 del fascicolo dei convenuti e ). Detto prezzo si avvicina inoltre al CP_2 CP_3 valore di euro 664.000,00 risultante dal Rapporto Estimativo CRIF fatto predisporre dall'Istituto di credito che ha concesso il mutuo ai due acquirenti (all. 9 del fascicolo dei sigg.ri e . CP_2 CP_3
In definitiva non sussistono indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere che i due acquirenti, del tutto estranei ai rapporti intrattenuti tra la AN DE e i sigg.ri e CP_1 Parte_3 potessero sospettare che questi ultimi fossero esposti nei confronti della suddetta banca e che, quindi, la dismissione degli immobili potesse arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
In conclusione la domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. dall'attrice va respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi - in considerazione della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa - delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00. Sul punto è bene evidenziare che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. ordinanza n. 3697 del 13/02/2020). Le spese liquidate per i convenuti Controparte_1
e devono essere distratte in favore del loro Parte_3 difensore che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario.
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. come richiesto dai convenuti e . CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− respinge le domande proposte dalla , e per essa Parte_2 dalla mandataria;
Parte_1
− condanna la parte attrice a rifondere a e Controparte_1 le spese processuali, liquidate in Parte_3 complessivi euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore dei suddetti convenuti;
− condanna la parte attrice a rifondere a e Controparte_2 le spese processuali, liquidate in Controparte_3 complessivi euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 23432 dell'anno 2022 vertente tra
in persona del suo procuratore Parte_1 speciale, quale mandataria di (c.f. e p.iva Parte_2
) elettivamente domiciliata in Milano alla via Correggio P.IVA_1
n. 43, presso lo studio dell'Avv. Marco Pesenti che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Parte_3
(c.f. , elettivamente domiciliati in Roma alla CodiceFiscale_2 piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Emanuele che li rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuti
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3
, elettivamente domiciliati in Roma, alla via CodiceFiscale_4
G. Antonelli n. 4, presso studio dell'Avv. Ugo Papa che li rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuti
oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 24 settembre 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
Nel merito ed in via principale: previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocare l'atto di compravendita, a rogito del Dott. Notaio in Roma (RM), del 22/05/2019, Persona_1 trascritto in data 4/6/2019, rep. 1192 racc. 846, con il quale i sigg. e vendevano e cedevano ai sigg. CP_1 Parte_3 [...]
e che accettavano ed acquistavano, in CP_2 Controparte_3 quote pari all'80% (ottanta per cento) il primo ed al residuo 20%
(venti per cento) la seconda, la piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari in Roma (RM) Viale Cortina D'Ampezzo n. 198, e precisamente:
- appartamento al piano terzo della scala "A" distinto con il numero interno 5 (cinque) composto di sette virgola cinque vani catastali comprensivi di balcone a livello, confinante con appartamento interno sei della stessa scala, vano scala e distacchi, salvo altri;
- cantina al piano sottostrada distinta con il numero 7 (sette) di circa mq. 9 (nove), confinante con cantina numero sei, 9 intercapedine e corridoio d'accesso, salvo altri;
posto auto coperto al piano interrato distinto con il numero 14 (quattordici) di circa mq. 44 (quarantaquattro), confinante con spazio di manovra, posto auto tredici e terrapieno, salvo altri;
quanto in oggetto è riportato nel catasto fabbricati di Roma al foglio 224 con la particella 1005: subalterno 7, zona 4, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, Viale
Cortina D'Ampezzo, piano 3, interno 5, scala A, R.C.E. 1.820,51
(l'appartamento); subalterno 23, zona 4, categoria C/2, classe 3, mq. 9, 20 Viale
Cortina D'Ampezzo snc, piano S1, interno 7, scala B, R.C.E. 34,40
(la cantina); subalterno 514, zona 4, categoria C/6, classe 5, mq. 40, Viale
Cortina D'Ampezzo n. 198, piano S1, interno 14, R.C.E. 245,83 (il posto auto).
Il tutto come meglio descritto nell'atto l'atto di compravendita sopra indicato e nella relativa nota di trascrizione (Registro generale 65492, Registro Particolare 45781).
Per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del sopraindicato atto nei confronti di e ordinare ai competenti Conservatori Parte_2 dei RR.II., esonerandoli da ogni responsabilità al riguardo, di provvedere all'annotamento della emananda sentenza, nonché a margine della trascrizione della presente domanda giudiziale.
…
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi, anche a prova contraria, nei termini di legge.”
e Controparte_1 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda: nel merito ed in via principale, rigettare tutte le domande e conclusioni come avanzate in atti da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, e, comunque, per tutti i motivi come sopra esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Emanuele dichiaratosi antistatario.”
Controparte_4 Controparte_3
“In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata proposizione da parte del CP_5
nel termine di cui all'art. 1957 cod. civ. di qualsivoglia
[...] concreta azione nei confronti della debitrice principale ovvero dei fideiussori finalizzata al recupero del proprio credito con conseguente decadenza del e per esso della cessionaria CP_5 del credito da quest'ultimo vantato nei confronti dei sig.ri
e dal proporre qualsivoglia Controparte_1 Controparte_6 azione nei confronti dei sig.ri e quali garanti CP_1 Parte_3 della;
Parte_4
e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda proposta dalla e per essa dalla CP_7 mandataria Parte_1 nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge legittimanti la proposizione della domanda revocatoria formulata dalla per tramite della mandataria Parte_2 [...]
e, comunque, l'infondatezza della proposta Parte_1 domanda
e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte, e condannare la , e per essa la mandataria Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 96, c.p.c.
Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio”
FATTO E DIRITTO
1. La e, per essa, la sua mandataria Parte_2 [...]
ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_1
i sigg.ri Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
e per ivi sentire accertare e dichiarare Controparte_3
l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di essa attrice del contratto di compravendita stipulato tra i convenuti in data 22 maggio 2019 e trascritto il 4 giugno 2019, con il quale i sigg. e avevano venduto ai sigg. e CP_1 Parte_3 CP_2 CP_3 che avevano acquistato, in quote pari all'80% il primo ed al residuo
20% la seconda, la piena proprietà di alcune porzioni immobiliari site in Roma al Viale Cortina D'Ampezzo n. 198 e precisamente: a)
l'appartamento al piano terzo della scala "A" distinto con il numero interno 5 censito in catasto al foglio 224, particella 1005, subalterno 7; b) la cantina al piano sottostrada distinta con il numero 7, censita in catasto al foglio 224, particella 1005, subalterno 23; c) il posto auto coperto al piano interrato distinto con il numero 14 e censito in catasto al foglio 224, particella 1005, subalterno 514.
L'attrice ha premesso che:
- nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da ai sensi della Legge del 30 aprile Controparte_8
1999 n.130 in data 12 giugno 2018 la società aveva Parte_2 acquistato un credito vantato dalla suddetta banca nei confronti della e dei suoi garanti, sigg.ri Parte_4 [...]
e per l'importo, complessivo di € CP_1 Controparte_6
401.925,14, di cui € 371.134,48, quale saldo debitore comprensivo di interessi al tasso contrattuale del conto corrente n. 111800 intestato alla società e aggiornato al Parte_4
12/11/2021 ed € 30.790,66, quale importo per capitale residuo e interessi contrattuali al 12/11/2021 relativo al finanziamento chirografario n. 26443 dell'08/02/2013 intestato alla medesima società, di originari € 50.000,00;
- con riferimento alle obbligazioni assunte dalla
[...]
e si erano costituiti Parte_5 Controparte_6 fideiussori con atto sottoscritto in data 18/11/2004 per l'importo di € 117.000,00 poi elevato ad € 300.000,00 con successivo atto del
27/12/2007;
- con atto di compravendita stipulato in data 22/05/2019 a rogito del Notaio di Roma e trascritto in data 4/6/2019 i Persona_1 sigg.ri e avevano venduto ai sigg.ri CP_1 Parte_3 [...]
e la piena proprietà delle porzioni CP_2 Controparte_3 immobiliari site in Roma al viale Cortina D'Ampezzo n. 198.
La ha poi affermato la sussistenza Parte_1 di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria deducendo che:
- l'azione in oggetto era esperibile anche nei confronti degli atti dispositivi posti in essere dal fideiussore;
- la società attrice era titolare di una ragione di credito sorta anteriormente rispetto all'atto da revocare, posto che le fideiussioni erano state rilasciate dai Sigg.ri e CP_1 Parte_3 in favore di sin dal 18/11/2004; Parte_4
- l'atto di compravendita intervenuto in data 22 maggio 2019 tra i sigg.ri e , in qualità di venditori, e i sigg.ri CP_1 Parte_3
e , in qualità di compratori, aveva pregiudicato le CP_2 CP_3 ragioni di credito dell'odierna attrice, in quanto al di là della prova dell'effettivo pagamento dell'integrale prezzo della compravendita, fissato nell'atto in complessivi € 600.000,00, la sostituzione di denaro in luogo di immobili costituiva una variazione qualitativa del patrimonio, in pejus, tale da integrare l'eventus damni;
- nessun dubbio poteva residuare circa la sussistenza del requisito della scientia damni in capo ai sigg.ri e , i quali CP_1 Parte_3 erano certamente ben consapevoli sia della sussistenza del proprio debito, sia di pregiudicare, con l'atto dispositivo, l'interesse del creditore, anche in considerazione del fatto che i due convenuti, in forza di quanto previsto dall'art. 5 delle fideiussioni da loro sottoscritte, si erano obbligati contrattualmente a conoscere delle condizioni finanziarie della;
Parte_4
- i due fideiussori avevano alienato tutti i loro beni con un solo atto dispositivo e tale circostanza, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, era sufficiente a far presumere, da sola, l'esistenza della consapevolezza da parte dei sigg.ri CP_2
e , di ledere interessi di terzi creditori, risultando così CP_3 integrata anche la participatio fraudis dei due acquirenti.
2. Con comparsa depositata in data 14 settembre 2022 si sono costituiti in giudizio i sig.ri e , Controparte_2 Controparte_3 resistendo alla domanda avversaria.
In via preliminare i due convenuti hanno eccepito l'inammissibilità
e l'improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza dell'attrice a causa della mancata proposizione di qualsivoglia istanza e/o azione da parte dell'Istituto di credito (e della sua cessionaria) nel termine di cui all'art. 1957 cod. civ. dalla scadenza dell'obbligazione principale ovvero dalla comunicazione datata 07/04/2015, con la quale la banca aveva dichiaro il proprio recesso dai rapporti contrattuali in essere con la Parte_4
[...]
Nel merito i sigg.ri e hanno contestato la sussistenza CP_2 CP_3 dei presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione ex art. 2901
c.c. deducendo che:
- gli acquirenti odierni convenuti non avrebbero potuto in alcun modo venire a conoscenza della garanzia prestata dai sig.ri CP_1
e in favore dell'Istituto di Credito e in ogni caso non Parte_3 avrebbero dovuto accertarsi della consistenza patrimoniale dei venditori, così da poter valutare se tale atto dispositivo potesse essere pregiudizievole per eventuali diritti di credito altrui;
- l'eventus damni doveva essere escluso, essendovi prova dell'effettivo pagamento dell'intero prezzo pattuito e precisamente quanto ad € 133.600,00 mediante tre assegni circolari tratti su
SA AN (uno di € 95.000,00, uno di € 35.000,00 e l'ultimo di € 3.600,00) e quanto ad € 476.400,00 mediante il ricavato netto del mutuo concesso dal Banco di Sardegna agli acquirenti;
- il lasso di tempo di circa quattro anni intercorso fra la richiesta di immediato rientro formalizzata dalla AN e l'atto di disposizione qui impugnato induceva ad escludere la scientia damni in capo ai venditori, i quali se avessero voluto sottrarre beni alla garanzia patrimoniale ben avrebbero potuto agire in tempi assai più rapidi;
- la giurisprudenza richiamata da controparte, in ordine alla sussistenza della partecipatio fraudis dei terzi acquirenti desumibile per presunzione dalla vendita con un unico atto di una pluralità di beni, non era pertinente al caso di specie, in cui non vi era stata la cessione di una pluralità di immobili, bensì di un solo cespite (l'appartamento) con le sue due pertinenze (la cantina e il posto auto);
- l'elemento soggettivo in capo agli acquirenti era altresì escluso dalle seguenti circostanze: la compravendita era intervenuta per un corrispettivo assolutamente in linea con il valore di mercato di un appartamento avente le stesse caratteristiche e nella stessa zona;
l'affare era stato concluso con la mediazione di un intermediario abilitato;
per l'acquisto i sig.ri e avevano dovuto CP_2 CP_3 conseguire l'erogazione di un mutuo fondiario.
I due convenuti hanno quindi chiesto il rigetto della domanda formulata dalla e la condanna di quest'ultima al Parte_2 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
3. Con separata comparsa depositata in data 2 ottobre 2022 si sono costituiti in giudizio anche i sigg.ri e Controparte_1 Parte_3
, i quali hanno chiesto la reiezione della domanda attrice.
[...]
A fondamento delle proprie difese i convenuti hanno dedotto che:
- nel 2012 sull'immobile sito in Roma, Viale Cortina D'Ampezzo n.
198, di loro proprietà ed oggetto del presente contenzioso i Sigg.ri e avevano costituito un fondo patrimoniale CP_1 Parte_3 consolidatosi con il trascorrere dei 5 anni previsti per la revocatoria ordinaria ex art. 2903 c.c., senza che alcun creditore avesse mai presentato alcuna domanda di revocatoria nei confronti di detto atto dispositivo;
- la vendita dell'abitazione unitamente alle sue pertinenze (cantina e posto auto) non era identificabile ed assimilabile alla vendita contestuale di una pluralità di beni immobili;
- i terzi acquirenti non potevano essere a conoscenza dei debiti dei venditori in considerazione del fatto che, da un lato, le parti non avevano legami di parentela e, dall'altro, si erano conosciute grazie all'intervento di un mediatore immobiliare, debitamente pagato per l'opera svolta;
- il pagamento del prezzo era interamente tracciato e tracciabile essendo avvenuto mediante assegni circolari ed erogazione di un mutuo fondiario come specificamente indicato all'art. 4 del rogito notarile.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa
è stata istruita in via documentale senza l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dall'attrice e dai convenuti e Controparte_2
Controparte_3
All'udienza del 24 settembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti mediante il deposito di note scritte hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.
********
5. La domanda proposta da è infondata per le ragioni Parte_2 di seguito illustrate.
5.1 L'art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Quindi il primo presupposto necessario per promuovere l'azione revocatoria è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale.
Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica patrimoniale ex art. 2740
c.c., propende per una nozione molto ampia di 'diritto di credito', tanto da tutelare ogni legittima ragione o aspettativa di credito
(cfr. Cass. n. 3981/2003, Cass. n. 9349/2002 e Cass. n. 7484/2001) anche in assenza di un previo accertamento giudiziario e addirittura in presenza di un credito litigioso ((cfr. Cass. n. 11573/2013, Cass.
n. 2673/2016 e Cass. n. 3369/2019), con il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr. Cass. n.
20002/2008, Cass. n. 5359/2009 e Cass. n. 11755/2018).
Per promuovere l'azione revocatoria occorrono poi alcuni requisiti, oggettivi e soggettivi.
Quanto al presupposto oggettivo è necessario che l'atto dispositivo abbia arrecato alle ragioni del creditore un pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale. Per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova
(cfr. Cass. n. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. n. 8096/2006, Cass. n.
1902/2015 e Cass. n. 26310/2021). In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene poi precisare che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali-quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr. Cass. n.
7767/2007 e Cass. n. 1902/2015).
Quanto ai requisiti soggettivi, questi attengono al profilo psicologico del debitore e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente.
In particolare, per gli atti a titolo oneroso bisogna distinguere:
i) se furono compiuti dopo il sorgere del credito, il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore (consilium fraudis) che da parte del terzo (scientia damni); ii) se furono compiuti prima del sorgere del credito, il creditore dovrà provare la dolosa preordinazione sia del debitore (animus nocendi) che del terzo
(partecipatio fraudis) e cioè che al momento in cui fu compiuto l'atto il debitore aveva già previsto il sorgere del credito e la volontà di rimanere inadempiente pregiudicando con l'atto dispositivo le ragioni dei creditori e che di questa intenzione fosse consapevole il terzo.
Per gli atti a titolo gratuito occorre invece avere riguardo solamente all'elemento soggettivo del debitore disponente
(distinguendo anche in tal caso tra gli atti compiuti dopo il sorgere del credito per i quali è sufficiente il consilium fraudis e gli atti compiuti prima del sorgere del credito per i quali è richiesto l'animus nocendi) e non anche a quello del terzo acquirente, il quale non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. n. 12045/2010;
Cass. n. 5072/2009).
In ogni caso l'onere della prova sull'esistenza del requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti
(cfr. Cass. n. 13330/2004, Cass. n. 2748/2005 e Cass. n. 9367/2006).
5.2 Venendo alla fattispecie in esame le ragioni di credito che la parte attrice ha posto a fondamento dell'azione pauliana traggono origine dalle fideiussioni rilasciate in data 18 novembre 2004 (cfr. all. 10 del fascicolo di parte attrice) da e Controparte_1 in favore del a garanzia delle Parte_3 CP_5 obbligazioni contratte dalla società Parte_4 nell'ambito dei rapporti di conto corrente e di mutuo intrattenuti da quest'ultima con la suddetta banca (cfr. all.ti 5-9 del fascicolo di parte attrice). Il massimale di tali fideiussioni, inizialmente fissato in € 117.000,00, è stato elevato, in data 27 dicembre 2007, fino ad € 300.000,00 (cfr. all. 11 del fascicolo di parte attrice).
I convenuti e dapprima hanno eccepito la decadenza CP_2 CP_3 dell'odierna attrice dal diritto e dall'azione in virtù del decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. e poi con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. hanno prospettato anche la nullità parziale della fideiussione - ed in particolare della clausola di cui all'art. 6 derogatoria del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. - per violazione della normativa antitrust.
A loro volta i Sigg.ri e hanno rappresentato di CP_1 Parte_3 aver già proposto apposito giudizio davanti a questo stesso Tribunale
(procedimento r.g.n. 6350/2021) proprio al fine di far valere la nullità delle fideiussioni da loro rilasciate. Ora, secondo il costante orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e condiviso da questo Giudice, “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
… l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (così Cass. 22/3/2016 n. 5619 e Cass. 9/2/2012
n. 1893). Quindi, ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria non è necessario un puntuale accertamento, sia pure incidentale, del credito, ma unicamente la verifica della non manifesta pretestuosità della ragione di credito, circostanza che certamente non ricorre nel caso di specie (sul punto cfr. anche Cass.
n. 4212/2020). Ed invero in ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ma di pregiudizialità (così Cass. Ordinanza n. 15275 del 30/05/2023).
Quindi una volta acclarata l'esistenza di un credito, sia pure litigioso, in favore dell'attrice si rileva che le fideiussioni in favore di sono state rilasciate dai signori Parte_4
e in data 18 novembre 2004 e aumentate nel corso CP_1 Parte_3 degli anni, mentre l'atto di compravendita di cui si chiede la revoca
è stato stipulato il 22 maggio 2019.
Trattandosi quindi di un credito sorto anteriormente al perfezionamento del contratto di compravendita oggetto di impugnazione occorre a questo punto accertare:
a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio dei debitori convenuti (sigg.ri e ), sì CP_1 Parte_3 da rendere più difficile e più incerta l'esazione del credito (c.d. eventus damni); b) se al momento del compimento di tale atto i disponenti fossero consapevoli del pregiudizio arrecato al creditore mediante la sottrazione di garanzia patrimoniale (c.d. consilium fraudis: art. 2901, primo comma, n. 1), prima ipotesi, c.c.);
c) se la stessa consapevolezza fosse da imputare ai sigg.ri CP_2
e , quali terzi acquirenti (c.d. partecipatio fraudis art. 2901, CP_3 primo comma, n. 2), prima ipotesi, c.c.).
In ordine al primo dei presupposti sopra richiamati (l'eventus damni) va anzitutto rilevato che, per quanto eccepito dai convenuti CP_1
e le porzioni immobiliari oggetto dell'atto di Parte_3 compravendita impugnato erano già state conferite in un fondo patrimoniale precedentemente costituito dai medesimi coniugi CP_1
e . La circostanza, ammessa anche da parte attrice, trova Parte_3 puntuale conferma nel rogito notarile del 22 maggio 2019, il cui art. 3 fa espresso riferimento alla “costituzione di un fondo patrimoniale di cui all'atto per notaio di Roma in Persona_2 data 30 luglio 2007, repertorio n. 101712, debitamente registrato e trascritto il 2 agosto 2007 al n. 56262 di formalità”.
Ebbene il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio separato, i cui beni sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il conferimento di beni in fondo patrimoniale, dunque, pur non concretando una vicenda dispositivo-traslativa, importa la creazione di un vincolo di destinazione su tali beni, assoggettati ad un peculiare regime di amministrazione (disciplinato dagli artt. 168 e 169 c.c.) e sottratti alla garanzia patrimoniale generica, tanto che, in forza di quanto disposto dall'art. 170 c.c.,
l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L'atto di costituzione di fondo patrimoniale è pertanto suscettibile di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto atto idoneo a cagionare pregiudizio alle ragioni dei creditori, dacché rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. Nel caso di mancato esperimento dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale il successivo atto di disposizione di un bene precedentemente conferito nel fondo stesso non è di per sé idoneo a creare un pregiudizio aggiuntivo per i creditori che non possono soddisfare le proprie ragioni sui beni del fondo in forza del divieto di cui all'art. 170 c.c. Per tali creditori non è dunque esperibile l'azione revocatoria di atti dispositivi di beni conferiti in fondo patrimoniale (non preceduta dalla revocatoria dell'atto di costituzione del fondo stesso), non essendo configurabile l'eventus damni quale necessario presupposto di siffatta azione.
Nel caso di specie è indubbio che le obbligazioni contratte dai coniugi e nei confronti della AN DE, dante CP_1 Parte_3 causa dell'odierna attrice, non attengono ai bisogni della famiglia, in quanto il titolo è costituito da fideiussioni rilasciate a garanzia dell'attività di impresa svolta dalla società
[...]
La costituzione nel luglio del 2007 da parte dei Parte_4 sigg.ri e di un fondo patrimoniale ha comportato CP_1 Parte_3 la separazione degli immobili per cui è causa dal patrimonio dei due coniugi e la creazione di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, con conseguente impossibilità per i creditori di soddisfarsi su tali beni. È di tutta evidenza, quindi, come, non essendo mai stata proposta l'azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, la successiva vendita dei beni conferiti nel fondo non abbia comportato alcun pregiudizio (aggiuntivo) per le ragioni creditorie della banca (e, poi, della cessionaria odierna attrice) che, in nessun caso, avrebbe potuto soddisfarsi su tali cespiti.
In definitiva, quindi, difetta il presupposto dell'eventus damni.
Quanto poi ai requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il sorgere del credito, anche a voler ammettere l'esistenza dell'elemento soggettivo (consilium fraudis) in capo ai due venditori, in quanto consapevoli della propria esposizione debitoria nei confronti della banca beneficiaria delle fideiussioni, in ogni caso manca la prova dell'elemento soggettivo (scientia fraudis) in capo ai terzi acquirenti, sigg.ri e . CP_2 CP_3
Sebbene la prova sull'esistenza del requisito soggettivo possa essere fornita anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n. 13330/2004, Cass. n. 2748/2005 e Cass.
n. 9367/2006) nel caso di specie tale prova non può essere desunta sic et simpliciter dalla sola circostanza che i cespiti immobiliari oggetto di compravendita erano gli unici immobili posseduti dai due venditori. Sul punto è bene precisare che la vendita di un'unità abitativa unitamente alle sue pertinenze (ovvero la cantina e il posto auto) non può essere equiparata alla vendita contestuale di una pluralità di beni immobili, ritenuta da alcune pronunce della
Suprema Corte elemento presuntivo rilevante ai fini della prova della scientia damni in capo ai terzi acquirenti (cfr. Cass. 25/07/2013 n.
18034).
Dalla documentazione acquisita in atti non emergono altri elementi neanche indiziari sulla consapevolezza da parte dei sigg.ri CP_2
e delle ragioni di credito vantate dalla AN DE (ed ora CP_3 dalla ) nei confronti dei sigg.ri e Parte_2 CP_1 Parte_3
In primo luogo non vi è prova in ordine a pregressi rapporti di conoscenza tra le due parti contraenti, le quali sono state messe tra di loro in contatto da un'agenzia di mediazione immobiliare (lo
"studio Barone Raschi s.r.l."), come risulta anche dal rogito notarile di compravendita (art. 4). In secondo luogo l'intero prezzo pattuito per la compravendita pari ad euro 610.000,00 è stato effettivamente pagato attraverso tre assegni circolari ed il ricavato netto di un mutuo concesso dal Banco di Sardegna agli acquirenti come attestato nel medesimo art. 4 del rogito notarile.
Né può ritenersi dimostrato che tale prezzo non corrisponda al valore di mercato dei beni compravenduti come dedotto dall'attrice peraltro soltanto con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, quindi, tardivamente rispetto alle preclusioni assertive già maturate. Ed invero gli annunci prodotti dall'attrice (all.ti 13,
14, 15 e 16) relativi all'offerta in vendita di immobili ubicati nella medesima zona di quello per cui è causa non costituiscono validi parametri di confronto, in quanto le differenze di prezzo ben possono essere dovute alle fluttuazioni del mercato (le offerte prodotte dall'attrice risalgono all'anno 2023, mentre la compravendita oggetto di causa è stata stipulata nel 2019) e/o al maggior pregio dei singoli immobili menzionati nei suddetti annunci, alcuni dotati di ampi terrazzi oppure ubicati all'interno di condomini residenziali attrezzati con palestra e piscina. Al contrario il prezzo pattuito risulta in linea con il valore di mercato come si ricava dalle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (Osservatorio Mercato Immobiliare) riferite al medesimo periodo in cui è avvenuta la compravendita (primo semestre dell'anno 2019) e alla medesima zona urbana in cui si trovano le porzioni immobiliari compravendute (cfr. all. 14 del fascicolo dei convenuti e ). Detto prezzo si avvicina inoltre al CP_2 CP_3 valore di euro 664.000,00 risultante dal Rapporto Estimativo CRIF fatto predisporre dall'Istituto di credito che ha concesso il mutuo ai due acquirenti (all. 9 del fascicolo dei sigg.ri e . CP_2 CP_3
In definitiva non sussistono indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere che i due acquirenti, del tutto estranei ai rapporti intrattenuti tra la AN DE e i sigg.ri e CP_1 Parte_3 potessero sospettare che questi ultimi fossero esposti nei confronti della suddetta banca e che, quindi, la dismissione degli immobili potesse arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
In conclusione la domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. dall'attrice va respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi - in considerazione della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa - delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00. Sul punto è bene evidenziare che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. ordinanza n. 3697 del 13/02/2020). Le spese liquidate per i convenuti Controparte_1
e devono essere distratte in favore del loro Parte_3 difensore che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario.
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. come richiesto dai convenuti e . CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− respinge le domande proposte dalla , e per essa Parte_2 dalla mandataria;
Parte_1
− condanna la parte attrice a rifondere a e Controparte_1 le spese processuali, liquidate in Parte_3 complessivi euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore dei suddetti convenuti;
− condanna la parte attrice a rifondere a e Controparte_2 le spese processuali, liquidate in Controparte_3 complessivi euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo