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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 71 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti ROBERTO VALETTINI ( ) ed C.F._2
EMANUELE BUTTINI ( ) C.F._3
appellante contro
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. PATRIZIA P.IVA_1
SANGUINETI ( ) C.F._4 CP_2
( C.F._5
appellato
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - CP_3
Enpals, etc.
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 258/2023 pubblicata in data 22/09/2023 il Tribunale della
Spezia ha rigettato il ricorso depositato in data 16.7.2021 da Pt_1
per veder accertato il proprio diritto a percepire la pensione di
[...]
reversibilità, quale figlia maggiorenne inabile di , già titolare Persona_1
in vita di pensione di vecchiaia cat. VO 10034032 e deceduto il 16 marzo
2020.
All'esito di CTU medico-legale, il Tribunale ne ha fatte proprie le conclusioni, escludendo che la ricorrente, per le sue condizioni psico- fisiche, potesse considerarsi, alla morte del padre, persona permanentemente inabile ad ogni proficuo lavoro.
In particolare, il Tribunale ha preso atto che il CTU non ha escluso la possibilità di «ripristino almeno parziale della capacità di utilizzare proficuamente la sua residua efficienza psico-fisica», e ritenuto pertanto insussistente il requisito della “permanente impossibilità di svolgere
l'attività di lavoro”.
Il Tribunale ha compensato le spese di lite e posto a carico dell' le CP_3
spese di CTU.
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 propone appello Parte_1
lamentando l'erroneità della sentenza che, aderendo alle valutazioni del
CTU, è pervenuta a conclusioni errate e contraddittorie, considerato che per lo stesso CTU alla data del decesso del padre la ricorrente era da considerare persona inabile al lavoro secondo quanto prescritto dall'art.8 della legge 222/84, essendolo rimasta alla data delle valutazione peritale, e dovendosi ritenere errato il rilievo che per contro era stato attribuito dal pag. 2/8 CTU alla possibile ed ipotetica futura riacquisizione della capacità lavorativa.
L' resiste. CP_3
Disposta la rinnovazione della CTU, la causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno 2025 e decisa alla camera di consiglio del 13 giugno 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
E' in primo luogo controverso in giudizio che fosse inabile Parte_1
al lavoro al momento del decesso del dante causa, essendo in discussione in primo luogo la natura permanente di siffatta inabilità.
Infatti il CTU nominato, con conclusioni fatte proprie dal Tribunale, ha accertato che lo stato di salute della ricorrente “ha conosciuto e conosce periodi alterni”, tanto che non sarebbe possibile escludere, seppur in un'ottica “probabilistica”, un futuro miglioramento.
Il Tribunale ha correttamente indicato il quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, in merito al requisito sanitario, va ricordato che giurisprudenza costante e condivisibile “la L. n. 222 del 1984, art. 8
(Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica nozione di “inabilità” ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di reversibilità (L.
21 luglio 1965, n. 903 art. 21 e 22) ed alle prestazioni previste dal medesimo art. 8 (…); sono quindi “inabili” alla stregua della L. n. 222 del
1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
la assoluta e
pag. 3/8 permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico
o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” (cfr.
Cass. n. 17809 del 2022).
Inoltre “l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36
Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (cfr. Cass.
n. 21425/2011 e, da ultimo, Cass n. 19530/2024).
La giurisprudenza ha quindi interpretato il concetto di “impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” come attività lavorativa proficua, ossia capace di fornire un reddito apprezzabile, da valutarsi in concreto.
Ora, il Tribunale, nell'effettuare siffatta valutazione “in concreto”, aderendo alla valutazione del CTU, ha affermato che le condizioni psicofisiche di potrebbero migliorare e quindi la sua Parte_1
condizione di inabile non sarebbe connotata dal requisito della permanenza.
pag. 4/8 Considerate le doglianze dell'appellante, che evidenzia l'incongruenza delle suddette conclusioni - che il CTU ha collegato essenzialmente all'”età ancora giovane della ricorrente” ed alla possibile evoluzione delle patologie psichiatriche in considerazione del mutamento delle “dinamiche familiari” – tenuto conto dell'indubbia gravità delle patologie da cui la risulta afflitta, il Collegio ha disposto il rinnovo della CTU. Pt_1
Il CTU, all'esito della visita della ricorrente e dell'esame della documentazione nel contraddittorio delle parti, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“La storia clinica quale emersa dalla documentazione esaminata e dall'esame obiettivo della appellante evidenzia un soggetto della età attuale di 55 anni, che alla visita di revisione del Centro medico Legale del 09/10/2018 era stata giudicata invalida con totale e permanente CP_3
inabilità lavorativa;
sulla certificazione del verbale invalidi civili prodotto non è riportata la diagnosi alla base di tale valutazione ma, da quanto documentato in atti e da quanto riferito, è ragionevole ritenere che le patologie alla base della decisione fossero il diabete mellito di tipo I pluricomplicato diagnosticato in età giovanile e trattato anche con trapianto isolato di pancreas ed il severo disturbo bipolare necessitante di terapia psicoattiva ed antipsicotici atipici, disturbo per il quale era ed è seguita dalla Salute Mentale della per lo meno dal 2018. Tale Pt_2
complesso morboso è stato confermato anche nella CTU di Primo Grado, che ne ha dettagliato anche l'evoluzione per il periodo 2018 e seguenti.
L'esame obiettivo peritale consente di confermare la diagnosi quale emergente dalla documentazione riassunta in altra parte della presente relazione, ivi compresa la CTU di Primo Grado, potendosi ritenere che al
pag. 5/8 momento della morte del padre (16/03/2020) la Sig.ra Parte_1
fosse impossibilitata, sul piano pratico, all'esecuzione di proficuo lavoro.
Con riferimento al concetto di permanenza, le stesse patologie sono presenti a carico della ricorrente da diversi anni e la complessa, articolata
e pesante terapia confermata nel novembre 2024 ne certifica la gravità e la permanenza.”
Il CTU nominato, previo esame dettagliato della situazione, adottando un metodo di indagine e di valutazione serio e razionale, ha offerto conclusioni che non solo non sono state oggetto di osservazione da parte dei CCTTPP ma rispetto alle quali il dirigente medico dell' ha CP_3
espresso parere concorde.
Le conclusioni del CTU sono conseguentemente condivise dal Collegio.
Quanto al requisito della vivenza a carico, contestato dall' - secondo CP_3
cui la ricorrente non risultava neppure convivente con il padre, risiedendo il al numero civico 11 di via Privata Provina, mentre la figlia al Persona_1
diverso civico 9” - deve in primo luogo rilevarsi che la comunicazione dell'accoglimento della pensione di reversibilità in favore della madre della ricorrente è stata inviata il 7 aprile 2020 alla via Privata Provina 9/11 in
Arcola. Parte ricorrente ha inoltre prodotto certificato di residenza, da cui risulta l'appartenenza all'unico nucleo familiare. Infine, dalla lettura del diario clinico della SC Assistenza Psichiatrica risulta confermato che la ha sempre convissuto con i genitori, essendo falliti i progetti di Pt_1
portarla verso una maggiore autonomia.
Risultano pertanto documentale la convivenza tra l'appellante ed il de cuius.
pag. 6/8 Circa la non autosufficienza economica, con ordinanza in data 6.3.2025 il
Collegio ha disposto “ex art. 437 comma 2 c.p.c. l'integrazione della documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado mediante il deposito telematico delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2019 e
2020 e di ulteriore documentazione da cui risulti chi sosteneva le spese per il suo mantenimento e per la sua assistenza (es. intestazione e pagamento delle utenze del civico in cui l'appellante risulta risiedere)”.
In ottemperanza a quanto disposto dalla Corte, parte appellante ha prodotto modello 730 relativo ai redditi 2019 di , modello 730 relativo Persona_1
ai redditi 2020 di (madre dell'appellante), fattura Eni Persona_2
intestata a del 6 febbraio 2020 e fattura Acam del 25 maggio Persona_1
1998 intestata a . Persona_1
Dalle dichiarazioni dei redditi emerge che nel 2019 era Parte_1
“famigliare a carico nella misura del 100% per 12 mesi” del de cuius, e nell'anno 2020 è risultata a carico della madre per i mesi Persona_2
successivi al decesso del padre.
Le utenze dell'immobile in cui abita l'appellante risultavano intestate al padre.
L'appello è conseguentemente accolto nei termini di cui al dispositivo.
Il diritto alla pensione di reversibilità compete con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (cfr., da ultimo, Cass. n. 18400/2022);
Quanto agli accessori, l' è responsabile per il ritardo nel pagamento CP_3
soltanto dopo che siano decorsi 120 giorni dalla proposizione della pag. 7/8 domanda, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973
(cfr. ex multis Cass n. 3566/2024)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli articoli 437 e 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello, condanna l' a corrispondere all'appellante la pensione di reversibilità CP_3
quale figlia inabile di a decorrere dal primo giorno del mese Persona_1
successivo al decesso, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi che liquida in € 4.700,00 per il primo grado ed in € 5.000,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese di CCTTUU in via definitiva a carico dell' . CP_3
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 71 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti ROBERTO VALETTINI ( ) ed C.F._2
EMANUELE BUTTINI ( ) C.F._3
appellante contro
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. PATRIZIA P.IVA_1
SANGUINETI ( ) C.F._4 CP_2
( C.F._5
appellato
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - CP_3
Enpals, etc.
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 258/2023 pubblicata in data 22/09/2023 il Tribunale della
Spezia ha rigettato il ricorso depositato in data 16.7.2021 da Pt_1
per veder accertato il proprio diritto a percepire la pensione di
[...]
reversibilità, quale figlia maggiorenne inabile di , già titolare Persona_1
in vita di pensione di vecchiaia cat. VO 10034032 e deceduto il 16 marzo
2020.
All'esito di CTU medico-legale, il Tribunale ne ha fatte proprie le conclusioni, escludendo che la ricorrente, per le sue condizioni psico- fisiche, potesse considerarsi, alla morte del padre, persona permanentemente inabile ad ogni proficuo lavoro.
In particolare, il Tribunale ha preso atto che il CTU non ha escluso la possibilità di «ripristino almeno parziale della capacità di utilizzare proficuamente la sua residua efficienza psico-fisica», e ritenuto pertanto insussistente il requisito della “permanente impossibilità di svolgere
l'attività di lavoro”.
Il Tribunale ha compensato le spese di lite e posto a carico dell' le CP_3
spese di CTU.
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 propone appello Parte_1
lamentando l'erroneità della sentenza che, aderendo alle valutazioni del
CTU, è pervenuta a conclusioni errate e contraddittorie, considerato che per lo stesso CTU alla data del decesso del padre la ricorrente era da considerare persona inabile al lavoro secondo quanto prescritto dall'art.8 della legge 222/84, essendolo rimasta alla data delle valutazione peritale, e dovendosi ritenere errato il rilievo che per contro era stato attribuito dal pag. 2/8 CTU alla possibile ed ipotetica futura riacquisizione della capacità lavorativa.
L' resiste. CP_3
Disposta la rinnovazione della CTU, la causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno 2025 e decisa alla camera di consiglio del 13 giugno 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
E' in primo luogo controverso in giudizio che fosse inabile Parte_1
al lavoro al momento del decesso del dante causa, essendo in discussione in primo luogo la natura permanente di siffatta inabilità.
Infatti il CTU nominato, con conclusioni fatte proprie dal Tribunale, ha accertato che lo stato di salute della ricorrente “ha conosciuto e conosce periodi alterni”, tanto che non sarebbe possibile escludere, seppur in un'ottica “probabilistica”, un futuro miglioramento.
Il Tribunale ha correttamente indicato il quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, in merito al requisito sanitario, va ricordato che giurisprudenza costante e condivisibile “la L. n. 222 del 1984, art. 8
(Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica nozione di “inabilità” ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di reversibilità (L.
21 luglio 1965, n. 903 art. 21 e 22) ed alle prestazioni previste dal medesimo art. 8 (…); sono quindi “inabili” alla stregua della L. n. 222 del
1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
la assoluta e
pag. 3/8 permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico
o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” (cfr.
Cass. n. 17809 del 2022).
Inoltre “l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36
Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (cfr. Cass.
n. 21425/2011 e, da ultimo, Cass n. 19530/2024).
La giurisprudenza ha quindi interpretato il concetto di “impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” come attività lavorativa proficua, ossia capace di fornire un reddito apprezzabile, da valutarsi in concreto.
Ora, il Tribunale, nell'effettuare siffatta valutazione “in concreto”, aderendo alla valutazione del CTU, ha affermato che le condizioni psicofisiche di potrebbero migliorare e quindi la sua Parte_1
condizione di inabile non sarebbe connotata dal requisito della permanenza.
pag. 4/8 Considerate le doglianze dell'appellante, che evidenzia l'incongruenza delle suddette conclusioni - che il CTU ha collegato essenzialmente all'”età ancora giovane della ricorrente” ed alla possibile evoluzione delle patologie psichiatriche in considerazione del mutamento delle “dinamiche familiari” – tenuto conto dell'indubbia gravità delle patologie da cui la risulta afflitta, il Collegio ha disposto il rinnovo della CTU. Pt_1
Il CTU, all'esito della visita della ricorrente e dell'esame della documentazione nel contraddittorio delle parti, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“La storia clinica quale emersa dalla documentazione esaminata e dall'esame obiettivo della appellante evidenzia un soggetto della età attuale di 55 anni, che alla visita di revisione del Centro medico Legale del 09/10/2018 era stata giudicata invalida con totale e permanente CP_3
inabilità lavorativa;
sulla certificazione del verbale invalidi civili prodotto non è riportata la diagnosi alla base di tale valutazione ma, da quanto documentato in atti e da quanto riferito, è ragionevole ritenere che le patologie alla base della decisione fossero il diabete mellito di tipo I pluricomplicato diagnosticato in età giovanile e trattato anche con trapianto isolato di pancreas ed il severo disturbo bipolare necessitante di terapia psicoattiva ed antipsicotici atipici, disturbo per il quale era ed è seguita dalla Salute Mentale della per lo meno dal 2018. Tale Pt_2
complesso morboso è stato confermato anche nella CTU di Primo Grado, che ne ha dettagliato anche l'evoluzione per il periodo 2018 e seguenti.
L'esame obiettivo peritale consente di confermare la diagnosi quale emergente dalla documentazione riassunta in altra parte della presente relazione, ivi compresa la CTU di Primo Grado, potendosi ritenere che al
pag. 5/8 momento della morte del padre (16/03/2020) la Sig.ra Parte_1
fosse impossibilitata, sul piano pratico, all'esecuzione di proficuo lavoro.
Con riferimento al concetto di permanenza, le stesse patologie sono presenti a carico della ricorrente da diversi anni e la complessa, articolata
e pesante terapia confermata nel novembre 2024 ne certifica la gravità e la permanenza.”
Il CTU nominato, previo esame dettagliato della situazione, adottando un metodo di indagine e di valutazione serio e razionale, ha offerto conclusioni che non solo non sono state oggetto di osservazione da parte dei CCTTPP ma rispetto alle quali il dirigente medico dell' ha CP_3
espresso parere concorde.
Le conclusioni del CTU sono conseguentemente condivise dal Collegio.
Quanto al requisito della vivenza a carico, contestato dall' - secondo CP_3
cui la ricorrente non risultava neppure convivente con il padre, risiedendo il al numero civico 11 di via Privata Provina, mentre la figlia al Persona_1
diverso civico 9” - deve in primo luogo rilevarsi che la comunicazione dell'accoglimento della pensione di reversibilità in favore della madre della ricorrente è stata inviata il 7 aprile 2020 alla via Privata Provina 9/11 in
Arcola. Parte ricorrente ha inoltre prodotto certificato di residenza, da cui risulta l'appartenenza all'unico nucleo familiare. Infine, dalla lettura del diario clinico della SC Assistenza Psichiatrica risulta confermato che la ha sempre convissuto con i genitori, essendo falliti i progetti di Pt_1
portarla verso una maggiore autonomia.
Risultano pertanto documentale la convivenza tra l'appellante ed il de cuius.
pag. 6/8 Circa la non autosufficienza economica, con ordinanza in data 6.3.2025 il
Collegio ha disposto “ex art. 437 comma 2 c.p.c. l'integrazione della documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado mediante il deposito telematico delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2019 e
2020 e di ulteriore documentazione da cui risulti chi sosteneva le spese per il suo mantenimento e per la sua assistenza (es. intestazione e pagamento delle utenze del civico in cui l'appellante risulta risiedere)”.
In ottemperanza a quanto disposto dalla Corte, parte appellante ha prodotto modello 730 relativo ai redditi 2019 di , modello 730 relativo Persona_1
ai redditi 2020 di (madre dell'appellante), fattura Eni Persona_2
intestata a del 6 febbraio 2020 e fattura Acam del 25 maggio Persona_1
1998 intestata a . Persona_1
Dalle dichiarazioni dei redditi emerge che nel 2019 era Parte_1
“famigliare a carico nella misura del 100% per 12 mesi” del de cuius, e nell'anno 2020 è risultata a carico della madre per i mesi Persona_2
successivi al decesso del padre.
Le utenze dell'immobile in cui abita l'appellante risultavano intestate al padre.
L'appello è conseguentemente accolto nei termini di cui al dispositivo.
Il diritto alla pensione di reversibilità compete con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (cfr., da ultimo, Cass. n. 18400/2022);
Quanto agli accessori, l' è responsabile per il ritardo nel pagamento CP_3
soltanto dopo che siano decorsi 120 giorni dalla proposizione della pag. 7/8 domanda, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973
(cfr. ex multis Cass n. 3566/2024)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli articoli 437 e 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello, condanna l' a corrispondere all'appellante la pensione di reversibilità CP_3
quale figlia inabile di a decorrere dal primo giorno del mese Persona_1
successivo al decesso, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi che liquida in € 4.700,00 per il primo grado ed in € 5.000,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese di CCTTUU in via definitiva a carico dell' . CP_3
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 8/8